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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4316/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Minturno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti, 1 80123 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044400524000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044400524000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044400524000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 754/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 18 febbraio 2025 all'Agenzia delle Entrate ON (di seguito, per brevità, anche semplicemente “DE”), all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), al Comune di Minturno, al Comune di Giugliano in
Campania ed alla società Resistente_1. quale concessionario del servizio riscossione tributi del Comune di Giugliano in Campania, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.07120249044400524000 notificata il 22 gennaio 2025 di complessivi €.4.694,66.
Deduce il ricorrente che l'intimazione di pagamento contiene le seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella n.07120190002176603000 avente per oggetto l'IRPEF dell'anno d'imposta 2014 presuntivamente notificata 21.08.2019;
2) cartella n. 07120190074620565000 avente per oggetto la tassa smaltimento rifiuti urbani TARES e TARI per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 presuntivamente notificata il 27.08.2019;
3) cartella di pagamento n.07120190086488173000 avente per oggetto la tassa smaltimento rifiuti urbani per gli anni 2010, 2011 e 2012 e presuntivamente notificata in data 16.11.2019;
4) cartella di pagamento n. 07120210092154263000 avente per oggetto la tassa smaltimento rifiuti urbani dell'anno 2012 e presuntivamente notificata in data 03.02.2023;
5) cartella di pagamento n. 07120230057620392000 avente per oggetto l'IRPEF dell'anno 2017 presuntivamente notificata in data 12.09.2023. Con il primo motivo del ricorso viene eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepita la violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza a mente della L. 212/2000.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la nullità della pretesa tributaria per prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del tributo e prescrizione quinquennale Tari /Tares e ex art. 2948 c.c. delle sanzioni e degli interessi.
Conclude il ricorrente disconoscendo ogni eventuale documento prodotto in copia e con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato
Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il giorno 06 marzo 2025.
In data 23 marzo 2025 si costituisce in giudizio l'DE eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum nonché l'inammissibilità per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc ed il difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti di competenza degli Enti creditori.
L'DE eccepisce inoltre l'infondatezza del ricorso e la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi.
L'DE infine replica ad eccezioni non sollevate dal ricorrente e sostiene la legittimità dei documenti prodotti in copia.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
In data 31 marzo 2025 si costituisce in giudizio l'ADE evidenziando che tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente afferiscono all'attività dell'DE e non a quella dell'ADE. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 07 maggio 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Giugliano in Campania eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che le eccezioni sollevate dal ricorrente afferiscono all'attività dell'DE e non a quella dell'Ente. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 22 maggio 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Minturno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che le eccezioni sollevate dal ricorrente afferiscono all'attività dell'DE
e non a quella dell'Ente. Precisa di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La società Resistente_1 S.p.A. non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'DE relativa alla indeterminatezza del petitum. Il contribuente difatti ha chiaramente impugnato l'intimazione di pagamento con tre distinti motivi ed in particolare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti.
Anche l'eccezione preliminare inerente la dedotta carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc è infondata così come è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici atteso che il contribuente ha eccepito la prescrizione della pretesa. Sul questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che pronunciandosi sul tema specifico ha statuito che: “3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento”.
Prosegue poi la Suprema Corte formulando il seguente principio di diritto: “3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. 31 dicembre 1992
n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».” (Cass. n. 6436 del 11.03.2025).
Come detto queste Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dai principi sopra enunciati che al contrario si condividono pienamente. Le eccezioni preliminari sollevate dall'DE sono quindi rigettate.
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
L'eccezione è infondata.
Occorre evidenziare che l'DE ha prodotto in giudizio le cartelle di pagamento con le relative notifiche che risultano essere regolari.
Inoltre, attesa la mancata contestazione sul punto della parte ricorrente che ben avrebbe potuto contestare la regolarità delle notifiche presentando nuovi motivi ex art.24 D.Lgs. n.546/92, questa Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per codesta Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
L'ostacolo ermeneutico da superare è fini dell'applicazione al processo tributario del principio di cui all'articolo 115 c.p.c. semmai sarebbe costituito dalla natura non disponibile dell'obbligazione tributaria mentre il principio di non contestazione dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai diritti disponibili, trattandosi di uno effetto tipico e connesso alla possibilità per le parti di disporre del diritto, potendo, al massimo, valere solo come argomento di prova con riferimento ai diritti indisponibili. Tuttavia una eventuale limitazione del principio ai soli diritti disponibili non trova alcun supporto normativo nell'articolo 115 c.p.c., che non prevede alcuna distinzione a un principio a cui dovrebbe riconoscersi portata di carattere generale.
Caratteristica di tale principio e che ovviamente trova applicazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, quindi non è soltanto il convenuto a dover proporre contestazioni specifiche in relazione alle deduzioni attore, ma anche l'attore deve opporre contestazioni specifiche alle affermazioni fattuali della parte convenuta;
medesime considerazioni valgono per il ricorso incidentale a parti invertite.
La non contestazione della produzione o delle prove o dei fatti dedotti dal ricorrente costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per la Corte che deve pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve, perciò, ritenerlo sussistente.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).
I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici (dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, la parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la regolarità delle notifiche delle cartelle prodotte in giudizio dall'DE (allegati da n.3 a 7) che pertanto ritenersi correttamente eseguite.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza a mente della L. 212/2000.
L'eccezione è infondata. Come già precisato l'DE ha correttamente notificato le cartelle di pagamento e pertanto legittimamente procede con gli atti successivi tesi all'incasso delle somme dovute.
L'eccezione è pertanto infondata.
Con il terzo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità della pretesa tributaria per prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del tributo e prescrizione quinquennale Tari /Tares e ex art. 2948 c.c. delle sanzioni e degli interessi.
L'Eccezione è infondata.
La cartella non impugnata, infatti, non acquisisce efficacia di giudicato (Cass. SS.UU. n.23397/2016) e pertanto la relativa prescrizione dipende dal tipo di tributo preteso. In particolare la Suprema Corte ha precisato che il credito erariale, in via generale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (articolo
2946, cod. civ.), ad eccezione dei casi in cui la legge disponga diversamente. Quindi i tributi Irpef con relative addizionali, Iva, Irap e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, mentre le sanzioni a quella quinquennale (articolo 20, Dlgs 472/97). Così come gli interessi, che rimangono soggetti al termine fissato dall'articolo 2948, cod. civ., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile e la prescrizione è quinquennale (Cass. n.19969/2019, Cass. n.30901/2019, Cass. n.12740/2020, Cass.
n.11814/2020, Cass.n.13683/2020, Cass. n.5705/2023 e da ultimo Cass. n.6015/2023). Allo stesso modo i tributi locali sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Si precisa che il termine di prescrizione è stato esplicitamente prorogato di 24 mesi dall'art.68, comma 4bis,
DL 18/2020 (per maggiore chiarezza il comma 4bis è stato modificato dall'articolo 1 del D.L. 129 del
20/10/2020 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L. 159 del 27/11/2020. Poi ripristinato ai sensi dell'art.
1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020. Successivamente sostituito dal comma 2, art. 1 D.L. 7
30/01/2021. Poi sostituito dal comma 2, art. 22-bis D.L. 183 31/12/2020. Poi sostituito dal comma 1, art. 1
D.L. 41 del 22 marzo 2021). Ovviamente tale proroga è applicabile solo ai tributi ed alle sanzioni per le quali alla data di entrata in vigore dell'art.68, comma 4bis, DL 18/2020 (17.03.2020) non era già maturata la prescrizione.
Ne consegue che dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione impugnata, non è decorso il termine di prescrizione. In particolare anche per le due cartelle notificate nel
2019 non è decorso il termine quinquennale attesa la sospensione previso dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19 ovvero il citato dall'art.68, comma 4bis, DL 18/2020 con le successive modifiche ed integrazioni indicate.
L'eccezione è quindi rigettata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto per l'ADE, per il Comune di Minturno e per il Comune di Giugliano in Campania della riduzione prevista dall'art.15, comma
2sexies, del D.Lgs. n.546/92. La mancata costituzione in giudizio della Resistente_1 giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ON che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00 omnicomprensive nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in €.150,00 omnicomprensive nei confronti sia del Comune di Minturno che nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.
Nulla per le spese nei confronti della Resistente_1 S.p.A..
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4316/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Minturno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti, 1 80123 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044400524000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044400524000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044400524000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 754/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 18 febbraio 2025 all'Agenzia delle Entrate ON (di seguito, per brevità, anche semplicemente “DE”), all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), al Comune di Minturno, al Comune di Giugliano in
Campania ed alla società Resistente_1. quale concessionario del servizio riscossione tributi del Comune di Giugliano in Campania, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.07120249044400524000 notificata il 22 gennaio 2025 di complessivi €.4.694,66.
Deduce il ricorrente che l'intimazione di pagamento contiene le seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella n.07120190002176603000 avente per oggetto l'IRPEF dell'anno d'imposta 2014 presuntivamente notificata 21.08.2019;
2) cartella n. 07120190074620565000 avente per oggetto la tassa smaltimento rifiuti urbani TARES e TARI per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 presuntivamente notificata il 27.08.2019;
3) cartella di pagamento n.07120190086488173000 avente per oggetto la tassa smaltimento rifiuti urbani per gli anni 2010, 2011 e 2012 e presuntivamente notificata in data 16.11.2019;
4) cartella di pagamento n. 07120210092154263000 avente per oggetto la tassa smaltimento rifiuti urbani dell'anno 2012 e presuntivamente notificata in data 03.02.2023;
5) cartella di pagamento n. 07120230057620392000 avente per oggetto l'IRPEF dell'anno 2017 presuntivamente notificata in data 12.09.2023. Con il primo motivo del ricorso viene eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepita la violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza a mente della L. 212/2000.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la nullità della pretesa tributaria per prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del tributo e prescrizione quinquennale Tari /Tares e ex art. 2948 c.c. delle sanzioni e degli interessi.
Conclude il ricorrente disconoscendo ogni eventuale documento prodotto in copia e con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato
Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il giorno 06 marzo 2025.
In data 23 marzo 2025 si costituisce in giudizio l'DE eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum nonché l'inammissibilità per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc ed il difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti di competenza degli Enti creditori.
L'DE eccepisce inoltre l'infondatezza del ricorso e la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi.
L'DE infine replica ad eccezioni non sollevate dal ricorrente e sostiene la legittimità dei documenti prodotti in copia.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
In data 31 marzo 2025 si costituisce in giudizio l'ADE evidenziando che tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente afferiscono all'attività dell'DE e non a quella dell'ADE. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 07 maggio 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Giugliano in Campania eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che le eccezioni sollevate dal ricorrente afferiscono all'attività dell'DE e non a quella dell'Ente. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 22 maggio 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Minturno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che le eccezioni sollevate dal ricorrente afferiscono all'attività dell'DE
e non a quella dell'Ente. Precisa di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La società Resistente_1 S.p.A. non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'DE relativa alla indeterminatezza del petitum. Il contribuente difatti ha chiaramente impugnato l'intimazione di pagamento con tre distinti motivi ed in particolare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti.
Anche l'eccezione preliminare inerente la dedotta carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc è infondata così come è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici atteso che il contribuente ha eccepito la prescrizione della pretesa. Sul questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che pronunciandosi sul tema specifico ha statuito che: “3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento”.
Prosegue poi la Suprema Corte formulando il seguente principio di diritto: “3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. 31 dicembre 1992
n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».” (Cass. n. 6436 del 11.03.2025).
Come detto queste Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dai principi sopra enunciati che al contrario si condividono pienamente. Le eccezioni preliminari sollevate dall'DE sono quindi rigettate.
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
L'eccezione è infondata.
Occorre evidenziare che l'DE ha prodotto in giudizio le cartelle di pagamento con le relative notifiche che risultano essere regolari.
Inoltre, attesa la mancata contestazione sul punto della parte ricorrente che ben avrebbe potuto contestare la regolarità delle notifiche presentando nuovi motivi ex art.24 D.Lgs. n.546/92, questa Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per codesta Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
L'ostacolo ermeneutico da superare è fini dell'applicazione al processo tributario del principio di cui all'articolo 115 c.p.c. semmai sarebbe costituito dalla natura non disponibile dell'obbligazione tributaria mentre il principio di non contestazione dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai diritti disponibili, trattandosi di uno effetto tipico e connesso alla possibilità per le parti di disporre del diritto, potendo, al massimo, valere solo come argomento di prova con riferimento ai diritti indisponibili. Tuttavia una eventuale limitazione del principio ai soli diritti disponibili non trova alcun supporto normativo nell'articolo 115 c.p.c., che non prevede alcuna distinzione a un principio a cui dovrebbe riconoscersi portata di carattere generale.
Caratteristica di tale principio e che ovviamente trova applicazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, quindi non è soltanto il convenuto a dover proporre contestazioni specifiche in relazione alle deduzioni attore, ma anche l'attore deve opporre contestazioni specifiche alle affermazioni fattuali della parte convenuta;
medesime considerazioni valgono per il ricorso incidentale a parti invertite.
La non contestazione della produzione o delle prove o dei fatti dedotti dal ricorrente costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per la Corte che deve pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve, perciò, ritenerlo sussistente.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).
I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici (dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, la parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la regolarità delle notifiche delle cartelle prodotte in giudizio dall'DE (allegati da n.3 a 7) che pertanto ritenersi correttamente eseguite.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza a mente della L. 212/2000.
L'eccezione è infondata. Come già precisato l'DE ha correttamente notificato le cartelle di pagamento e pertanto legittimamente procede con gli atti successivi tesi all'incasso delle somme dovute.
L'eccezione è pertanto infondata.
Con il terzo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità della pretesa tributaria per prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del tributo e prescrizione quinquennale Tari /Tares e ex art. 2948 c.c. delle sanzioni e degli interessi.
L'Eccezione è infondata.
La cartella non impugnata, infatti, non acquisisce efficacia di giudicato (Cass. SS.UU. n.23397/2016) e pertanto la relativa prescrizione dipende dal tipo di tributo preteso. In particolare la Suprema Corte ha precisato che il credito erariale, in via generale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (articolo
2946, cod. civ.), ad eccezione dei casi in cui la legge disponga diversamente. Quindi i tributi Irpef con relative addizionali, Iva, Irap e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, mentre le sanzioni a quella quinquennale (articolo 20, Dlgs 472/97). Così come gli interessi, che rimangono soggetti al termine fissato dall'articolo 2948, cod. civ., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile e la prescrizione è quinquennale (Cass. n.19969/2019, Cass. n.30901/2019, Cass. n.12740/2020, Cass.
n.11814/2020, Cass.n.13683/2020, Cass. n.5705/2023 e da ultimo Cass. n.6015/2023). Allo stesso modo i tributi locali sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Si precisa che il termine di prescrizione è stato esplicitamente prorogato di 24 mesi dall'art.68, comma 4bis,
DL 18/2020 (per maggiore chiarezza il comma 4bis è stato modificato dall'articolo 1 del D.L. 129 del
20/10/2020 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L. 159 del 27/11/2020. Poi ripristinato ai sensi dell'art.
1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020. Successivamente sostituito dal comma 2, art. 1 D.L. 7
30/01/2021. Poi sostituito dal comma 2, art. 22-bis D.L. 183 31/12/2020. Poi sostituito dal comma 1, art. 1
D.L. 41 del 22 marzo 2021). Ovviamente tale proroga è applicabile solo ai tributi ed alle sanzioni per le quali alla data di entrata in vigore dell'art.68, comma 4bis, DL 18/2020 (17.03.2020) non era già maturata la prescrizione.
Ne consegue che dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione impugnata, non è decorso il termine di prescrizione. In particolare anche per le due cartelle notificate nel
2019 non è decorso il termine quinquennale attesa la sospensione previso dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19 ovvero il citato dall'art.68, comma 4bis, DL 18/2020 con le successive modifiche ed integrazioni indicate.
L'eccezione è quindi rigettata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto per l'ADE, per il Comune di Minturno e per il Comune di Giugliano in Campania della riduzione prevista dall'art.15, comma
2sexies, del D.Lgs. n.546/92. La mancata costituzione in giudizio della Resistente_1 giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ON che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00 omnicomprensive nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in €.150,00 omnicomprensive nei confronti sia del Comune di Minturno che nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.
Nulla per le spese nei confronti della Resistente_1 S.p.A..
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice