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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4892 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Bove, presso il cui studio ad Avezzano (AQ), via
Trent n. 25, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Antonio Foti, presso il cui studio a Capaci (PA), via
J.F Kennedy n. 21, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...], il [...] ( ), rappresentato CP_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. Germana Bove, presso il cui studio ad Avezzano (AQ), via Trent n. 25, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 17/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17/10/2025 i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 1097/2021, emessa da questo Tribunale il
04/03/2021, con cui era stato previsto l'obbligo di di versare in favore di Parte_1 un assegno di € 325,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio (2006), all'epoca minorenne, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie e un Per_1
1 assegno di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne
(2001), oltre al 60% delle spese straordinarie. CP_2
I ricorrenti hanno rappresentato che il figlio ha da poco raggiunto la maggiore età Per_1 ma non è indipendente economicamente, essendo ancora impegnato negli studi, mentre CP_2 ha raggiunto l'indipendenza economica, prestando servizio dal mese di maggio 2025 come militare a Verona e percependo una retribuzione di € 1.400,00 al mese.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate testualmente:
“A) Omologare e revocare, a far data dal mese di luglio 2025, l'obbligo di
[...]
di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a € Parte_1 Controparte_1
350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio , CP_2 oltre al sessanta percento delle spese di istruzione e di quelle mediche, obbligo statuito al punto 3 del dispositivo di detta sentenza.
B) Omologare e disporre a carico di , in parziale modifica della Parte_1 medesima sentenza, l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di Controparte_1 ogni mese, a far data dal mese di luglio 2025, € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio oltre al 50% delle spese extra assegno Per_1
(in modifica del punto 2 del dispositivo) di cui alle definizioni e modalità sancite nel
“protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli siglato il 02/07/2019 e vigente presso l'intestato Tribunale da corrispondersi congiuntamente all'assegno ordinario di mantenimento previa esibizione ed inoltro del giustificativo di spesa e ciò a far data dal deposito del presente ricorso.
C) Mantenere ferme le diverse ed ulteriori statuizioni tutte contenute nel provvedimento di cui si chiede la parziale modifica.
C) Spese di lite interamente compensate fra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone la modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n.1097/2021, emessa da questo Tribunale il 04/03/2021, secondo quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 17/10/2025.
2) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA RI CO CE
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