TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2347/2024, promossa con ricorso depositato in data 13/05/2024 da Parte_1
, con avv. DAVOR BLASKOVIC, nei confronti di con avv.
[...] Controparte_1
SOPHIE CORBO.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 13.05.2000 in Trieste, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste nell'anno 2000, n. 152 P.1.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (Cremona, 25.09.2000) e (Trieste, 19.04.2003). Per_1 Per_2
In data 1.03.2006, il Tribunale di Trieste ha omologato la separazione personale consensuale (Procedimento RG
4568/2005). alle condizioni di cui al ricorso congiunto dd. 23.11.2005. In particolare, veniva concordato che il sig. contribuisse al mantenimento dei due figli minori e affidati alla madre con Pt_1 Per_1 Per_2
l'importo complessivi di € 440,00 mensili indicizzato Istat, oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche.
Dalla separazione non è ripresa la convivenza né i coniugi si sono riconciliati ed è trascorso il termine previsto dall'art.3) n. 2 lett. b legge 1.12.1970 n. 898.
Pertanto, il ricorrente ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , invalido Per_2
e convivente con la madre, con la somma di € 291,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% le spese straordinarie relative al figlio come da Protocollo del Tribunale di
Trieste dd. 18.05.2015; nulla a titolo di assegno divorzile:
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia di divorzio ma ha proposto una diversa regolamentazione del mantenimento del figlio . Per_2
pagina 1 di 2 Comparendo in udienza dinanzi al nuovo giudice designato, i coniugi hanno confermato di aver raggiunto un accordo, nei termini proposti dal Giudice, ossia con obbligo a carico del padre di versare un assegno di mantenimento per il figlio di € 300,0 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come da locale Per_2
Protocollo.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia di divorzio in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, il cui ascolto non è necessario, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse, dato atto altresì che il figlio
è ormai autonomo, oltre che maggiorenne. Per_1
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste in data 13.05.2000 in Trieste tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
2) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di € Parte_1 Per_2
300,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste nell'anno 2000, n. 152 P.1).
Così deciso in Trieste, il 20/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2347/2024, promossa con ricorso depositato in data 13/05/2024 da Parte_1
, con avv. DAVOR BLASKOVIC, nei confronti di con avv.
[...] Controparte_1
SOPHIE CORBO.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 13.05.2000 in Trieste, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste nell'anno 2000, n. 152 P.1.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (Cremona, 25.09.2000) e (Trieste, 19.04.2003). Per_1 Per_2
In data 1.03.2006, il Tribunale di Trieste ha omologato la separazione personale consensuale (Procedimento RG
4568/2005). alle condizioni di cui al ricorso congiunto dd. 23.11.2005. In particolare, veniva concordato che il sig. contribuisse al mantenimento dei due figli minori e affidati alla madre con Pt_1 Per_1 Per_2
l'importo complessivi di € 440,00 mensili indicizzato Istat, oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche.
Dalla separazione non è ripresa la convivenza né i coniugi si sono riconciliati ed è trascorso il termine previsto dall'art.3) n. 2 lett. b legge 1.12.1970 n. 898.
Pertanto, il ricorrente ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , invalido Per_2
e convivente con la madre, con la somma di € 291,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% le spese straordinarie relative al figlio come da Protocollo del Tribunale di
Trieste dd. 18.05.2015; nulla a titolo di assegno divorzile:
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia di divorzio ma ha proposto una diversa regolamentazione del mantenimento del figlio . Per_2
pagina 1 di 2 Comparendo in udienza dinanzi al nuovo giudice designato, i coniugi hanno confermato di aver raggiunto un accordo, nei termini proposti dal Giudice, ossia con obbligo a carico del padre di versare un assegno di mantenimento per il figlio di € 300,0 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come da locale Per_2
Protocollo.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia di divorzio in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, il cui ascolto non è necessario, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse, dato atto altresì che il figlio
è ormai autonomo, oltre che maggiorenne. Per_1
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste in data 13.05.2000 in Trieste tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
2) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di € Parte_1 Per_2
300,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste nell'anno 2000, n. 152 P.1).
Così deciso in Trieste, il 20/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2