TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24282/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTONASTASO Parte_1 GIACOMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MORINO PAOLO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LIVORNO il Parte_1 CP_1 25/08/2000. Per_ Dall'unione è nata una figlia: il 03/02/2000, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 15/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIVORNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Torino in Strada del Meisino 43, sarà posta in vendita a terzi e le parti, estinto il mutuo ad oggi gravante sull'immobile, divideranno la somma residua in parti uguali tra loro;
2) DA' ATTO che le parti concordano che fino al momento della vendita, entrambi i ricorrenti potranno continuare ad utilizzare la casa coniugale contribuendo alle spese di gestione della stessa nella misura di Euro 2.000,00 mensili il Sig. ed Euro 500,00 mensili la Sig.ra mentre le eventuali spese Pt_1 CP_1 eccedenti il limite mensile di Euro 2.500,00 saranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del cinquanta percento ciascuno;
3) DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non è prevista alcuna forma di reciproca contribuzione fatto salvo quanto previsto in sede di scioglimento del matrimonio;
Per_
4) DISPONE che fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia il Sig. Pt_1 Per_ versi a titolo di mantenimento alla stessa la somma mensile di Euro 200,00; nel caso in cui la figlia necessitasse di un mantenimento più alto di Euro 200,00, l'esborso sarà concordato tra le parti e la stessa Per_ figlia mentre le spese scolastiche e mediche saranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del 75% a carico del Sig. e 25% a carico della Sig.ra Pt_1 CP_1
5) DA' ATTO che il conto corrente cointestato e giacente presso l'Istituto Sanpaolo, Filiale di Torino, Corso Casale 64/f, sarà mantenuto sino alla vendita della casa e su di esso le parti verseranno le spese di pagina 2 di 3 gestione di cui al punto 2); successivamente alla vendita dell'immobile il conto sarà prontamente estinto e l'importo ivi giacente sarà diviso in parti uguali tra i ricorrenti;
6) DA' ATTO che il contenuto della cassetta di sicurezza intestata alla Sig.ra è formato da beni CP_1 di proprietà comune, ben conosciuti dalle parti, sarà suddiviso tra i ricorrenti di comune accordo tra loro;
7) DA' ATTO che analogamente, i ricorrenti provvederanno alla divisione del mobilio esistente nella casa coniugale;
8) DA' ATTO che attraverso il ricorso i ricorrenti hanno inteso regolare i propri rapporti patrimoniali e quindi dichiarano che si intende regolata ogni questione economica e patrimoniale, comunque derivante dal rapporto matrimoniale senza altre reciproche pretese e chiedono disporsi la compensazione delle spese.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24282/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTONASTASO Parte_1 GIACOMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MORINO PAOLO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LIVORNO il Parte_1 CP_1 25/08/2000. Per_ Dall'unione è nata una figlia: il 03/02/2000, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 15/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIVORNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Torino in Strada del Meisino 43, sarà posta in vendita a terzi e le parti, estinto il mutuo ad oggi gravante sull'immobile, divideranno la somma residua in parti uguali tra loro;
2) DA' ATTO che le parti concordano che fino al momento della vendita, entrambi i ricorrenti potranno continuare ad utilizzare la casa coniugale contribuendo alle spese di gestione della stessa nella misura di Euro 2.000,00 mensili il Sig. ed Euro 500,00 mensili la Sig.ra mentre le eventuali spese Pt_1 CP_1 eccedenti il limite mensile di Euro 2.500,00 saranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del cinquanta percento ciascuno;
3) DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non è prevista alcuna forma di reciproca contribuzione fatto salvo quanto previsto in sede di scioglimento del matrimonio;
Per_
4) DISPONE che fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia il Sig. Pt_1 Per_ versi a titolo di mantenimento alla stessa la somma mensile di Euro 200,00; nel caso in cui la figlia necessitasse di un mantenimento più alto di Euro 200,00, l'esborso sarà concordato tra le parti e la stessa Per_ figlia mentre le spese scolastiche e mediche saranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del 75% a carico del Sig. e 25% a carico della Sig.ra Pt_1 CP_1
5) DA' ATTO che il conto corrente cointestato e giacente presso l'Istituto Sanpaolo, Filiale di Torino, Corso Casale 64/f, sarà mantenuto sino alla vendita della casa e su di esso le parti verseranno le spese di pagina 2 di 3 gestione di cui al punto 2); successivamente alla vendita dell'immobile il conto sarà prontamente estinto e l'importo ivi giacente sarà diviso in parti uguali tra i ricorrenti;
6) DA' ATTO che il contenuto della cassetta di sicurezza intestata alla Sig.ra è formato da beni CP_1 di proprietà comune, ben conosciuti dalle parti, sarà suddiviso tra i ricorrenti di comune accordo tra loro;
7) DA' ATTO che analogamente, i ricorrenti provvederanno alla divisione del mobilio esistente nella casa coniugale;
8) DA' ATTO che attraverso il ricorso i ricorrenti hanno inteso regolare i propri rapporti patrimoniali e quindi dichiarano che si intende regolata ogni questione economica e patrimoniale, comunque derivante dal rapporto matrimoniale senza altre reciproche pretese e chiedono disporsi la compensazione delle spese.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3