a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei comitati. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288 , ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 4) che il termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989.