Versione
27 settembre 1988
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12 agosto 1989
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Art. 7. (Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei comitati. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288 , ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 4) che il termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989.
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei comitati. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288 , ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 4) che il termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Commentari • 6
- 1. Beni non compresi nell'attivo ereditariohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità(2); b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata(2); c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del Codice Civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; d) i crediti …
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Giurisprudenza • 3
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