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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 54/2025 All'udienza del giorno 21.11.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CANIO GIAN MICHELE , oggi sostituito da avv. Gallucci appellante contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
DA AN appellata e in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. ORUNESU ZENA, P.IVA_2 unitamente all'avv. SECCI GIAMPAOLO appellata
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 54/2025 RG promossa da: (C.F.: )elettivamente domiciliato nella Parte_1 C.F._1
VIA MONSIGNOR COGONI 2 NUORO presso lo studio dell'avv. CANIO GIAN MICHELE che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti, appellante contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P.IVA elettivamente domiciliata nella P.IVA_1
VIA MARTIRI D'UNGHERIA 15 OTTANA presso lo studio dell'avv. DA AN la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti, appellata e in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (P.IVA elettivamente domiciliata nella PIAZZA CAVALLINO P.IVA_2
DE HONESTIS 5 SASSARI presso lo studio dell'avv. ORUNESU ZENA la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti, unitamente all'avv. SECCI GIAMPAOLO appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di euro 70.240,00, oltre interessi e rivalutazione, in conseguenza dei danni dallo stesso patiti per la perdita della coltivazione di canapa sita in un terreno detenuto in agro di Orani, in Loc. Soriches. A sostegno della domanda, l'attore allegava che:
- in data 27.10.2021, alle ore 14:30 circa, mentre percorreva la strada interpoderale dell'agro di Orani, si era reso conto che all'interno del terreno sopra descritto era presente una mandria di bovini che stava causando ingenti danni alla propria coltivazione di canapa (cannabis sativa L - qualità carmagnola) composta da circa 1900 esemplari;
- non era riuscito ad allontanare il bestiame, di proprietà di , titolare Per_1 della società convenuta, il quale, avvisato nell'immediatezza, si era reso disponibile a risarcire ogni danno tramite la propria compagnia
[...]
Controparte_2
- le piantine che componevano la coltivazione erano certificate e contenevano una percentuale di THC (Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans- tetraidrocannabinolo) entro i limiti della normativa vigente, come risultava dalle analisi eseguite presso un laboratorio autorizzato;
- le richieste di risarcimento inviate alla suddetta compagnia erano rimaste insolute. Per tali ragioni, concludeva per il risarcimento del danno Parte_1 quantificandolo in complessivi euro 70.240,00, oltre interessi e rivalutazione, come da perizia allegata. Regolarmente costituita in giudizio, la aderiva Controparte_1 alla prospettazione dei fatti formulat ersi alla quantificazione dei danni patiti dallo stesso, previa autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ai fini della manleva. Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva anche la Controparte_2
la quale insisteva per il rigetto delle domande, eccependo, in via
[...] inare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, non avendo lo stesso dimostrato la titolarità del diritto azionato, e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'invocato risarcimento, posto che ai sensi della L. 242/2016 l'attività svolta dal doveva considerarsi contra legem. Pt_1
La compagnia assicurativa contestava anche il quantum, osservando che l'importo richiesto, tenuto anche conto dello scarso accrescimento delle piantine, non poteva ritenersi superiore a euro 1.955,00 e che, in ogni caso, la compagnia non rispondeva dei danni asseritamente subiti dall'attore al di fuori delle condizioni e oltre i limiti previsti dalla polizza. La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 348/2024, pubblicata l'8.7.2024, con cui il Tribunale di Nuoro accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno e condannava
[...]
in solido fra loro, a Controparte_3 Controparte_2 corrispondere a la somma di euro 5.043,97, oltre interessi legali, Parte_1 regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il tribunale – rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e ritenuto sussistente il nesso eziologico tra l'invasione della mandria di bovini Contr di proprietà della ed il danno evento consistente nella distruzione della piantagione dell'a – accoglieva la domanda di risarcimento del danno formulata dal in relazione al solo danno emergente relativo ai costi per Pt_1
l'acquisto dell tine, ritenendo, invece, quello richiesto a titolo di lucro cessante non meritevole di tutela, non potendosi risarcire un danno contra ius, posto che l'attore non dimostrava le finalità della produzione e la sua conformità alla normativa di settore. In particolare, il primo giudice, precisato che l'utilizzo della canapa di cui alle varietà indicate nella L. 242/2016 non necessita di alcuna autorizzazione, affermava che secondo la più recente giurisprudenza (Cass. n. 9707/2024) l'osservanza dei valori di THC non escludeva l'illiceità della coltivazione qualora la stessa avesse finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall'art. 2, comma 2, L. n. 242/2016 e che, nel caso di specie, l'attore nulla allegava in ordine alla futura commercializzazione della canapa, essendosi limitato ad affermare che la stessa era “impiegata essenzialmente per la produzione di infiorescenze di cannabis light”. Il tribunale osservava, inoltre, che le tardive allegazioni formulate dall'attore solo in comparsa conclusionale - ove lo stesso precisava che la coltivazione era ancora in fase di maturazione e, quindi, che l'attività non poteva essere considerata contra legem per il solo fatto di non aver ancora scelto un acquirente
- non solo erano sfornite di riscontro me erano smentite dalla perizia di parte in cui era evidenziato che le piante erano prossime alla raccolta. Per tali ragioni, il primo giudice riteneva del tutto superflua sia la consulenza tecnica volta a quantificare il danno sia le prove testimoniali vertenti a provare il danno evento e riconosceva all'attore il ristoro del solo danno emergente, pari alle spese sostenute per l'acquisto delle piantine (ex se lecito), quantificandole in euro 5.043,97, già rivalutate e comprensive di interessi. Da ultimo, alla luce del contenuto della polizza assicurativa, il tribunale accoglieva la domanda avanzata da P&N volta a dichiarare la
[...] tenuta a manlevarla dagli effetti pregiudizievoli del giudizio, CP_2 compensando fra le parti le spese del giudizio.
ha proposto appello lamentando, con un articolato motivo di Parte_1 gravame, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda di risarcimento del lucro cessante, ritenendo non provata la destinazione della coltivazione di Cannabis Sativa L. ad una delle finalità tassativamente consentite dalla L. 242/2016. Per tali ragioni, l'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza, previa ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in primo grado. Regolarmente costituite in giudizio la e la Controparte_1 hanno insistito per il rigetto dell'appello perché Controparte_2
. La causa, rigettate le istanze istruttorie, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Come correttamente affermato dal tribunale, secondo gli artt. 1 e 2 della L. 242 del 2016 recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, razione temporis applicabile al caso d specie, sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le coltivazioni delle varietà di canapa “iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” (art. 1, comma 2), purché siano destinate alla produzione di: “a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo” (art. 2 , comma 2). Sul punto, la Cassazione (cfr Cass. sez. pen. n. 26516/2024) ha chiarito che “la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”, osservando, in particolare, che “la legge in questione qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge” (cfr. anche Cass. SS. UU. 30475/2019). Ciò premesso, con l'appello, il ha eccepito che la giurisprudenza richiamata Pt_1 dal tribunale non è attinente al caso di specie, in quanto la stessa tratta un caso in cui la coltivazione era stata già raccolta mentre la propria era ancora “a dimora”, sicché non era obbligato a scegliere un acquirente prima di procedere alla raccolta, osservando, inoltre, che la normativa non prevede “alcun termine per la stipula del contratto di vendita della non certo prima della Parte_2 raccolta del prodotto” (cfr. atto di appello pag. 9). Infine, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio circa la destinazione lecita del prodotto, definendo tardive e scarsamente credibili le allegazioni svolte a tal riguardo dallo stesso nella comparsa conclusionale, nonostante deponesse in senso contrario la perizia di parte prodotta in atti. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Le censure mosse dall'appellante non colgono la ratio decidendi posta a base della statuizione, in quanto, a prescindere dal fatto che la piantagione fosse ancora “a dimora” o meno, il non forniva la prova su di lui gravante, Pt_1 neppure in via indiziaria, che ltivazione di Cannabis Sativa L., varietà Carmagnola, fosse destinata ad una delle finalità tassativamente ed eccezionalmente consentite dall'art. 2 della L. 242/2016. Invero, come riportato anche dal primo giudice, l'appellante si limitava ad affermare del tutto genericamente che la commercializzazione della canapa sarebbe avvenuta per una delle finalità consentite dalla legge 242/2016 e che lo stesso, considerato che le piante dovevano ancora maturare, stava ancora acquisendo informazioni sui vari acquirenti (cfr. sentenza impugnata pag. 13: “i. nulla ha allegato in proposito nell'atto di citazione, né tantomeno nella perizia di parte versata a corredo del medesimo atto introduttivo (doc. 3), in cui si legge esclusivamente che la varietà Carmagnola “viene impiegata essenzialmente per la produzione di infiorescenze di cannabis light”; ii. nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. si è limitato a sostenere la propria ignoranza incolpevole delle questioni penalmente rilevanti sul valore di THC, sostenendo di avere cercato in buona fede “di espandere la propria attività con una nuova coltivazione. Coltivazione che fino a quel momento e sulla base delle medesime leggi aveva aperto un nuovo mondo al sistema agricolo sardo, portando un onesto e legittimo guadagno ai coltivatori/imprenditori” (pagina 3); iii. solo in sede di comparsa conclusionale ha affermato che “essendo il prodotto ancora in campo ed in fase di maturazione, quindi nella fase precedente a quella della commercializzazione, non può essere accolta la contestazione della terza chiamata in causa che ritiene che l'attività del sia stata compiuta contra Pt_1 legem. Ma vi è di più, il era ancora nella i scelta dell'acquirente del Pt_1 prodotto, che sarebbe stato ovviamente effettuato in ossequio alle norme sopra richiamate e quindi solo ed esclusivamente tra quelli aventi le abilitazioni e i requisiti per l'acquisto di questa tipologia di prodotti/merce, sulla base delle finalità tassativamente indicate dalla legge 242/2016” (pagina 6), allegazioni in primis tardive e, in secondo luogo, del tutto sfornite di riscontro, oltre che scarsamente credibili, alla luce di quanto riportato nella sopra menzionata perizia di parte, in cui si legge che “Da quanto potuto osservare in campo in fase di sopralluogo avvenuto in data del 30/10/2021, si rileva che tutte le piante erano prossime alla raccolta” (pagina 7), apparendo quindi improbabile che l'attore non avesse già individuato potenziali acquirenti”). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla perizia di parte resa dal Dott. emergeva che la coltivazione era prossima Persona_2 alla raccolta (cfr. c.t.p pag. 8: “Da quanto potuto osservare in campo in fase di sopralluogo avvenuto in data del 30/10/2021, si rileva che tutte le piante erano prossime alla raccolta” – doc. 3 atto di citazione) e che, pertanto, era altamente improbabile che il non avesse già individuato i potenziali acquirenti. Pt_1
Inoltre, dalla medesima perizia non era desumibile alcunchè in ordine alla lecita destinazione del prodotto. Nell'elaborato peritale di parte, infatti, oltre ad una accurata descrizione dello stato dei luoghi e della normativa applicabile alle coltivazioni di canapa, nulla veniva riportato in ordine al successivo utilizzo del prodotto e, soprattutto, la stima del danno veniva eseguita sulla base della produttività, in astratto, delle infiorescenze per ogni pianta e della relativa commercializzazione. Quanto alla commercializzazione delle infiorescenze, poi, è appena il caso di rilevare che ai sensi del recente Decreto Sicurezza n. 48/2025 recante modifiche all'art. 2 della legge 242/2016 – conformemente a quanto già affermato dalla Cass. SS.UU. n. 30475/2019 – qualsiasi attività legata all'importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa rientra nell'ambito di applicazione del Testo Unico Stupefacenti D.P.R. 309/1990 (cfr. nuovo comma 3 bis inserito all'art. 2 della L. 242/2016: “Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2”). Per tali ragioni, l'appello non può trovare accoglimento. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 sulla base del valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 348/2024, Parte_1 pubblicata l'8.7.2024, del Tribunale di Nuoro;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti Parte_1 appellate che Controparte_3 Controparte_2 liquida in li e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 21.11.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni