Ordinanza collegiale 22 giugno 2018
Sentenza 7 febbraio 2019
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03234/2025REG.PROV.COLL.
N. 07411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7411 del 2024, proposto dalla SAT - Società Autostrada Tirrenica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 1619, pubblicata in data 19 febbraio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli e udito per la parte appellante l’avvocato Marco Annoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La SAT - Società Autostrada Tirrenica S.p.A. ha chiesto la revocazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, (sezione prima) n. 1569, pubblicata il 7 febbraio 2019, impugnata limitatamente al capo con il quale sono state rigettate la domanda di accertamento del diritto di SAT a percepire l’incremento tariffario e la domanda risarcitoria.
1.2. Sotto il profilo rescindente la parte ricorrente chiede la declaratoria dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1 n. 4), c.p.c.:
1) perché la sentenza impugnata avrebbe deciso solo in relazione alla domanda relativa all’accertamento e alla declaratoria del diritto della SAT al riconoscimento dell’adeguamento tariffario spettante per il 2016, mentre avrebbe del tutto omesso l’esame della domanda di condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al risarcimento del danno subito quale conseguenza dell’incasso nell’anno 2016 di pedaggi minori rispetto a quelli che la concessionaria avrebbe potuto applicare ove la tariffa fosse stata adeguata nella misura e con le decorrenze dovute;
2) perché erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato che i Ministeri appellati dovevano ancora provvedere alla rideterminazione dell’adeguamento tariffario da applicare per l’anno 2016, nonostante la SAT avesse prodotto in giudizio il decreto del commissario ad acta che ha determinato l’incremento tariffario dovuto per l’anno 2016, evidenziando nella memoria ex art. 73 c.p.a. le conseguenze in termini giuridici dallo stesso ritraibili.
1.3. Sotto il profilo rescissorio, parte ricorrente ha chiesto il riesame dell’appello in relazione alla domanda di risarcimento del danno sofferto a titolo di minori pedaggi incassati nell’esercizio 2016, risarcimento da determinare sulla base di una piena valutazione delle deduzioni e produzioni documentali.
Ai fini della quantificazione del danno la SAT ha indicato l’importo di complessivi € 3.051.688,50, quale differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto sarebbe stato percepito se fosse stato applicato l’adeguamento tariffario individuato dal commissario ad acta ovvero, in via subordinata, laddove la documentazione prodotta non fosse ritenuta ex se esaustiva ai fini della prova del danno subito, chiede disporsi una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a., per valutare la corretta quantificazione del danno alla luce dei dati certificati e non contestati ex adverso , contenuti nel bilancio sociale.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio, hanno evidenziato che la revocazione proposta dalla SAT sarebbe totalmente destituita di fondamento poiché i rapporti complessivi di dare/avere tra le parti potranno essere regolati unicamente in fase di aggiornamento del PEF, dovendosi escludere l'ammissibilità di una domanda risarcitoria avente ad oggetto il differenziale di pedaggio derivante dall'applicazione della precedente tariffa, ed hanno concluso per l’inammissibilità della revocazione ovvero per il suo rigetto in fase rescissoria.
3. In vista dell’udienza di discussione la SAT ha depositato e notificato in data 11 novembre 2024 memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., a valere, ove occorrer possa, anche come motivi aggiunti ex art. 104, comma 3, c.p.a., per evidenziare che nelle more del presente giudizio il commissario ad acta ha provveduto a dare ottemperanza alla sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 7455 del 2023 adottando il 14 ottobre 2024 un nuovo decreto tariffario, comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 29092 del 15 ottobre 2024, con il quale ha rideterminato in via definitiva nella misura del 17,85% l’adeguamento tariffario dovuto per l’anno 2016.
3.1. Sulla base del predetto decreto, definitivamente consolidatosi negli effetti per non essere stato oggetto né di reclamo, né di impugnazione, ad avviso di parte ricorrente sarebbe determinabile il danno subito a titolo di minori pedaggi incassati nell’esercizio 2016, da liquidare in suo favore in fase rescissoria con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti.
4. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. La revocazione è fondata sia sotto il profilo rescindente che sotto quello rescissorio nei termini di cui in motivazione.
6. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- oggetto del giudizio dinnanzi al T.a.r. per il Lazio era il decreto interministeriale n. 456 del 31 dicembre 2015 con il quale il MIT, di concerto con il MEF, aveva sospeso l’aggiornamento tariffario applicabile per l’anno 2016 in relazione alla gestione dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia, in attesa dell’approvazione dell’aggiornamento del PEF;
- la SAT, oltre a chiedere l’annullamento del detto decreto interministeriale, aveva proposto anche domanda ex art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a. per la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell’adeguamento tariffario, con condanna delle amministrazioni intimate a provvedervi, nonché domanda ex art. 30 c.p.a. di condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito a causa dei minori pedaggi percepiti per l’esercizio 2016 in conseguenza della illegittima sospensione tariffaria;
- con la sentenza n. 1569, pubblicata il 7 febbraio 2019, il giudice di primo grado ha accolto la domanda di annullamento del decreto interministeriale n. 456 del 2015, dichiarando “l’obbligo dei Ministeri resistenti di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario di SAT, determinandosi secondo modalità e con motivazione coerenti con le prescrizioni di legge e della convenzione”, mentre ha respinto la domanda di accertamento del diritto all’adeguamento e la domanda risarcitoria;
- con ricorso in appello la SAT ha censurato la sentenza n. 1569 del 2019 limitatamente al solo il capo con il quale erano state respinte la domanda di declaratoria del proprio diritto all’adeguamento della tariffa per il 2016 e la domanda risarcitoria;
- nelle more dell’appello, a fronte dell’inerzia dei Ministeri resistenti la SAT ha proposto prima ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1569 del 2019, definito con la sentenza n. 13169, pubblicata il 18 novembre 2019 con la quale è stato ordinato “ai Ministeri resistenti di provvedere (...) sull’istanza di adeguamento tariffario presentata da SAT, conformandosi ai principi espressi nella sentenza” e, quindi, istanza per la nomina del commissario ad acta , accolta con l’ordinanza collegiale n. 7331, pubblicata in data 30 giugno 2020, con la designazione del Capo del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con decreto del 27 ottobre 2020, ha determinato l’aggiornamento tariffario spettante alla SAT per l’anno 2016 nella misura del 9,03%;
-la SAT ha, quindi, proposto reclamo avverso il predetto decreto del commissario ad acta e con la sentenza n. 7455, pubblicata l’1 agosto 2023, questa Sezione ha ritenuto fondate le doglianze formulate da SAT sia nella parte in cui non aveva tenuto conto di tutti gli investimenti effettivamente eseguiti e rendicontati per il 2016, sia nella parte in cui non aveva computato nella formula tariffaria il c.d. effetto composto, finalizzato a compensare la concessionaria del pregiudizio finanziario subito in ragione del mancato adeguamento della tariffa nella misura dovuta in ragione di anno, demandando al commissario ad acta di garantire l’esatto adempimento della sentenza con l’adozione di un nuovo decreto tariffario sostitutivo di quello del 2020;
- con decreto del 14 ottobre 2024 il commissario ad acta ha riconosciuto alla SAT un incremento tariffario per l'anno 2016 pari al 17,85%, quale risultante dalla somma dei seguenti valori: i) 16,89% specificatamente spettante per l'esercizio 2016, derivante dall'inserimento nella formula di cui all'art. 15 della convenzione di concessione dei seguenti corretti valori: Δt= (ΔP= 1,00) -(X=0,00) + (K=16,06) + (βΔQ-0,17) = 16,89%; ii) 0,96% a titolo di effetto composto riconosciuto come spettante al concessionario dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata.
7. Con la sentenza oggetto di revocazione la III Sezione di questo Consiglio ha respinto l’appello sul presupposto che “la società appellante ha già ottenuto il bene della vita cui aspirava e cioè l’obbligo per il Ministero di disporre una nuova valutazione dell’adeguamento tariffario che è oggetto attualmente di un giudizio di ottemperanza con nomina di un commissario ad acta” e che “l’atto richiesto è espressione di una discrezionalità tecnica che deve essere esercitata dall’Amministrazione che ha le competenze per effettuare i calcoli necessari o in caso di inottemperanza, da un ausiliare del giudice in possesso delle qualità tecniche adeguate” , concludendo, pertanto, nel senso della reiezione della “richiesta di ottenere in sede di cognizione la concreta quantificazione del bene della vita”.
8. E’ fondata e va accolta la revocazione sotto il profilo rescindente.
8.1. Secondo la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione l’errore di fatto evocabile in sede revocatoria “consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio” (Cons. Stato, VI, n. 8989 del 2024).
L'errore di fatto revocatorio non può concernere “l'attività di ragionamento e apprezzamento compiuta dal giudice riguardante l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del suo convincimento” (Cons. Stato, V, n. 8245 del 2019) e “deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale” (Cons. Stato, III, n. 7938 del 2019).
8.2. Alla luce dei richiamati principi deve essere evidenziato che nel caso di specie il giudice di appello ha del tutto omesso l’esame della circostanza che nelle more del giudizio di secondo grado era stato adottato il decreto del 27 ottobre 2020 del commissario ad acta, nominato dal giudice di primo grado nel giudizio di ottemperanza medio tempore proposto dalla SAT, recante “l’aggiornamento tariffario per l’anno 2016 (…) determinato nella misura del 9,03%” , a sua volta oggetto anche di reclamo deciso da questa Sezione con la sentenza n. 7455 del 2023, anch’essa depositata in giudizio.
Si tratta di circostanze che, oltre ad essere state dedotte dall’appellante nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 29 dicembre 2023, sono state anche documentalmente provate, mediante il deposito del decreto e delle correlate decisioni giurisdizionali in data 15 dicembre 2023.
Ne discende, quindi, l’erroneità sotto il profilo fattuale delle affermazioni contenute nella sentenza revocanda secondo cui la nuova valutazione dell’adeguamento tariffario “è oggetto attualmente di un giudizio di ottemperanza con nomina di un commissario ad acta” e “l’atto richiesto è espressione di una discrezionalità tecnica che deve essere esercitata dall’Amministrazione che ha le competenze per effettuare i calcoli necessari o in caso di inottemperanza, da un ausiliare del giudice in possesso delle qualità tecniche adeguate” , risultando per tabulas che al momento della decisione dell’appello il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1569 del 2019 si era concluso con l’adozione in data 27 ottobre 2020 del primo decreto del commissario ad acta di aggiornamento tariffario per il 2016 e che era stato anche definito in sede di appello il reclamo proposto dalla SAT avverso tale ultimo decreto.
9. Occorre, quindi, passare all’esame del profilo rescissorio con il quale la SAT ha chiesto il riesame dell’appello in relazione alla domanda di risarcimento del danno sofferto a titolo di minori pedaggi incassati nell’esercizio 2016, risarcimento da determinare sulla base di una piena valutazione delle deduzioni e produzioni documentali.
9.1. Ad avviso di parte ricorrente sussisterebbero: a) la condotta colposa dei Ministeri appellati, consistente nella acclarata violazione delle previsioni normative e convenzionali che imponevano di riconoscere alla concessionaria l’adeguamento tariffario richiesto e dovuto per l’esercizio 2016; b) il requisito della lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento, costituito nella fattispecie dal danno ingiusto arrecato alla posizione giuridica soggettiva della SAT che ha incassato pedaggi minori rispetto a quelli che avrebbe percepito per l’esercizio 2016, ove la tariffa fosse stata tempestivamente e correttamente adeguata; c) il nesso causale tra la condotta contra legem posta in essere dai Ministeri ed il danno ingiusto subito dalla concessionaria, essendo evidente l’imputabilità di tale mancato incasso all’omesso adeguamento della tariffa in misura conforme alle previsioni normative e convenzionali.
10. Il Collegio rileva che, nonostante l’appellante avesse censurato la decisione di primo grado anche per il rigetto della domanda risarcitoria, nella sentenza revocanda è stato del tutto omesso l’esame di tale domanda con la conseguenza che, in fase rescissoria occorre procedere, come richiesto dalla stessa parte ricorrente, al riesame dei motivi a base dell’appello.
10.1. Con il ricorso in appello la SAT lamenta l’erroneità della reiezione della domanda risarcitoria sotto più profili:
- perché il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che al momento della decisione l’attività istruttoria del concedente, volta a verificare la correttezza dei valori inseriti nella formula convenzionale per l’adeguamento annuale della tariffa e il valore degli investimenti realizzati e contabilizzati dalla concessionaria nell’anno di riferimento per la determinazione del c.d. parametro K, si era già conclusa con esaurimento di ogni residua discrezionalità e con la quantificazione dell’adeguamento tariffario spettante a SAT per il 2016, operata dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- perché il giudice di primo grado, anche se non avesse ritenuto esistenti gli elementi per la condanna al risarcimento di una somma puntuale, a fronte dell’accertata illegittimità del decreto n. 456 del 2015, avrebbe potuto emettere una condanna in forma generica ex art. 278 c.p.c. limitando la pronuncia all' an debeatur con esclusione dell'indagine sul quantum debeatur ovvero avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., indicare i criteri per la quantificazione del danno subito dalla SAT fissando un termine ai Ministeri per formulare alla concessionaria una proposta di liquidazione del danno subito.
11. L’appello è fondato nei termini di cui in motivazione.
11.1. Il giudice di primo grado ha affermato che:
- “il decreto impugnato ha dichiarato la sospensione dell’aggiornamento tariffario in assenza di un valido presupposto desumibile dalle norme di legge o dalla Convenzione e sulla base di motivazioni illogiche e non coerenti con la disciplina che regola il rapporto concessorio” ;
- “ la mancata conclusione della fase istruttoria di approvazione del nuovo P.E.F., con cui si dovrebbe stabilire il valore delle componenti della formula tariffaria, non costituisce una motivazione idonea a determinare l’arresto del procedimento di aggiornamento, non apparendo legittima l’individuazione di ulteriori ipotesi di sospensione del procedimento, al di fuori dei casi espressamente previsti” ;
- il modus operandi dell’amministrazione è “pure illogico, nella parte in cui individua una necessaria correlazione tra il procedimento di adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF” , perseguendo i due strumenti finalità diverse e, segnatamente, il primo quella di “aggiornare il corrispettivo tariffario alla luce al concreto svolgimento del rapporto concessorio, per rendere aderente la remunerazione del Concessionario rispetto, ad esempio, agli investimenti sostenuti o al tasso di inflazione” e il secondo quella di riequilibrare, laddove necessario, “la concessione attraverso l'aggiornamento, la riallocazione e la ridistribuzione delle poste più rilevanti nella gestione della Concessione, per garantirne la sostenibilità finanziaria”.
Sulla scorta delle predette motivazioni il giudice di primo grado ha, pertanto, annullato il decreto interministeriale n. 456 del 2015, stabilendo l’obbligo dei “Ministeri resistenti di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario” , ed ha, invece, respinto sia la domanda di accertamento del diritto di SAT a percepire l’incremento tariffario che la domanda risarcitoria sul presupposto che “l’attività demandata all’amministrazione di valutare la correttezza dei valori riportati nella formula convenzionale non ha carattere vincolato e presuppone l’esercizio di una specifica attività istruttoria, riguardante tra l’altro la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli investimenti effettuati” .
11.2. Ritiene il Collegio che, una volta annullato il decreto n. 456 del 2015 e statuito l’obbligo dei “Ministeri resistenti di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario” , la decisione di respingere sia la domanda di accertamento del diritto di SAT a percepire l’incremento tariffario che la domanda risarcitoria non appare coerente con le premesse, atteso che all’esito delle verifiche tecniche le amministrazioni competenti erano tenute a determinare, alla luce del decisum , la percentuale dell’aggiornamento tariffario spettante alla SAT per l’anno 2016.
Pertanto, se è vero che l’attività “di valutare la correttezza dei valori riportati nella formula convenzionale non ha carattere vincolato e presuppone l’esercizio di una specifica attività istruttoria” , è altrettanto vero che in capo alle amministrazioni resistenti residua una discrezionalità tecnica, volta a quantificare la percentuale dell’aggiornamento tariffario, alla luce di una serie di elementi e di parametri, secondo formule normativamente predeterminate.
Ne discende che la decisione di primo grado non è condivisibile per la parte in cui ha rigettato entrambe le predette domande sul presupposto che vi fosse un’attività discrezionale ancora da esercitare da parte delle amministrazioni, sussistendo, invece, i presupposti a fronte dell’annullamento del decreto interministeriale n. 456 del 2015 e del conseguente obbligo per i Ministeri di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario, per condannare questi ultimi al danno conseguente all’avere incassato pedaggi minori rispetto a quelli che avrebbe percepito per l’esercizio 2016, ove la tariffa fosse stata tempestivamente e correttamente adeguata.
12. Con riguardo alla modalità di determinazione del danno risarcibile osserva il Collegio che:
- non è condivisibile la prospettazione della SAT laddove afferma che il giudice di primo grado avrebbe potuto tenere conto dell’attività istruttoria operata dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in relazione all’annualità 2016 poiché la detta attività, al momento della decisione, non era ancora stata fatta propria dai Ministeri e recepita in un provvedimento formale;
- nel processo amministrativo, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non è ammissibile l’azione di condanna generica ex art. 278 c.p.c. (Cons. Stato, IV, n. 5743 del 2021), essendo ammessa solo la condanna con determinazione dei criteri (Cons. Stato, III, n. 89 del 2025).
12.1. Alla luce delle esposte considerazioni, accertata la fondatezza sotto il profilo dell’ an della domanda risarcitoria a fronte dell’illegittimità del decreto n. 456 del 2015 e del modus procedendi dell’amministrazione resistente laddove ha sospeso il procedimento di adeguamento tariffario per l’anno 2016 in attesa dell’aggiornamento del PEF, come acclarate dal giudice di primo grado e divenute definitive in mancanza di impugnazione del relativo capo di sentenza, l’amministrazione resistente deve essere condannata a risarcire il danno patito dalla SAT a titolo di minori pedaggi incassati in conseguenza dell’illegittimo diniego dell’adeguamento tariffario per l’anno 2016.
A differenza di quanto affermato dalla società appellante, nel caso di specie, la necessità di effettuare alcuni computi induce il Collegio a non quantificare l’importo dovuto a titolo risarcitorio, ma a demandarne la esatta determinazione alle amministrazioni appellate, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., anche al fine di evitare illegittime sovrapposizioni e locupletazioni. Le necessità in questione riguardano, almeno: i) le verifiche correlate all’esame dei dati consuntivi dei veicoli/km paganti, suddivisi per classe tariffaria, relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016; ii) l’esecuzione dei calcoli per applicare ai volumi di traffico risultanti dalla documentazione la tariffa di pedaggio approvata in via postuma, nonché per detrarre i ricavi da pedaggio effettivamente percepiti dalla concessionaria nell’annualità in controversia, ma soprattutto iii) le possibili interferenze tra “gli incrementi tariffari riconosciuti al Concessionario SAT p.A.” e la loro considerazione “in sede di aggiornamento del PEF” , ben evidenziate nel decreto del commissario ad acta del 14 ottobre 2024. 12.2.
Il Collegio ritiene, quindi, che in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in assenza di opposizioni delle parti, le amministrazioni appellate debbano formulare alla SAT una proposta entro novanta giorni dalla notificazione ad opera della stessa della presente sentenza, contenente la liquidazione del danno patito a titolo di minori pedaggi incassati in conseguenza dell’illegittimo diniego dell’adeguamento tariffario per l’anno 2016, utilizzando quale parametro il decreto del commissario ad acta del 14 ottobre 2024.
Secondo tale decreto, adottato in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 7455 del 2023 di questa Stazione, l’aggiornamento tariffario per l’anno 2016 della concessionaria autostradale Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato “nella misura complessiva del 17,85%, quale risultante dalla somma: i)del 16,89% specificatamente spettante per l’esercizio 2016 derivante dall’inserimento nella formula di cui all’art. 15 della convenzione di concessione dei seguenti corretti valori: ∆T= (∆P=1,00) –(X=0,00) + (K=16,06) + (β∆Q=-0,17) = 16,89%; ii) dello 0,96% a titolo di effetto composto” .
Premessa l’infondatezza della prospettazione delle amministrazioni resistenti in merito all’inammissibilità di una regolamentazione dei rapporti complessivi di dare/avere tra le parti al di fuori della fase di aggiornamento del PEF, le amministrazioni dovranno, comunque, tenere conto nel contraddittorio con la SAT dei possibili conguagli ovvero degli ulteriori elementi eventualmente “considerati in sede di aggiornamento del PEF, al fine di assicurare la condizione di equilibrio fra costi e ricavi per tutta la durata della concessione”, nonché di evitare indebite locupletazioni.
12.3. La somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat, che attualizza il danno al momento della sua liquidazione monetaria, e degli interessi fino alla data del soddisfo, nella misura del tasso legale.
13. Pertanto, per quanto sopra argomentato, l’istanza di revocazione risulta ammissibile e fondata.
Conseguentemente, l’appello R.G. n. 7458/2019 deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio (sezione prima) n. 1569 del 2019, le amministrazioni resistenti devono essere condannate al risarcimento del danno subito dall’appellante, come specificato in motivazione, da quantificarsi ad opera delle amministrazioni appellate, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri e i tempi indicati in parte motiva.
14. La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
1) lo dichiara ammissibile quanto alla fase rescindente e, per l’effetto, revoca la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 1619, pubblicata in data 19 febbraio 2024;
2) accoglie, quanto alla fase rescissoria, l’appello R.G. n. 7458/2019 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 1569 del 2019, accoglie la domanda di condanna al risarcimento del danno subito dall’appellante, come specificato in motivazione, da quantificarsi ad opera delle amministrazioni appellate, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri e i tempi indicati in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO