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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2006/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 23/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 2006/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Primavera e dall'Avv. Cesare Parte_1
La Gioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in Roma (RM)-
CAP 00137, alla Via Nomentana, 90, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Capo Controparte_1
legale rappresentante p.t., nonché per la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 APPELLATO
E
, in persona del Procuratore della funzione Controparte_3
Contenzioso della , domiciliato per la carica presso lo studio Controparte_4 dell'Avv. Michele Trematerra che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 5459 del 09.05.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 10762/2024.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.01.2024, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 097200440363020327000 (€ 3.165,62) n. 09720070095220910000 (€ 3.145,29),
n. 09720100184198302000 (€ 23.218,17), tutte relative a sanzioni amministrative ITL per gli anni
2003, 2004 e 2007, sottese all'intimazione di pagamento n. 09720239023888287/00, notificata il
12.04.2023, dell'importo complessivo di € 404.847,04.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le obbligazioni, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, oltre che di quello decennale, lamentando altresì la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici alla stessa, quali, nello specifico, le predette cartelle sottese all'impugnata intimazione.
Pertanto, chiedeva in via principale “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione opposta per i motivi dedotti ai paragrafi 1 e 2 dell'atto introduttivo e dunque disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720239023888287/000 notificata in data 12.04.2023- nella parte oggetto del giudizio e di ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
-in ogni caso, annullare e/o dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09720239023888287/000 notificata in data
12.04.2023 – nella parte oggetto del giudizio- ed in ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo. Con vittoria di spese
e competenze di patrocinio, da distrarsi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, in data 19.10.2023, si costituiva la
[...]
, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non Controparte_2
essendo stata emittente dei provvedimenti oggetto di contestazione;
in data 27.10.2023 si costituiva, altresì; l' di , che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 CP_1
passiva del medesimo Ente, per ciò che concerne la fase di esecuzione delle cartelle di pagamento.
Allo stesso tempo contestava ogni addebito in relazione alla eccepita prescrizione del credito, rappresentando che il soggetto chiamato a prendere posizione sull'attività svolta successivamente all'iscrizione a ruolo, e a partire dalla notifica della cartella, è da individuarsi nell'
[...]
, essendo l'Amministrazione creditrice estranea alla fase di riscossione dei Controparte_5 crediti;
si costituiva, infine, in data 3.11.2023, l' , che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di intimazione, nonché, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della normativa COVID.
All'udienza del 6.12.2023 nessuno compariva per la parte ricorrente e la causa veniva
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rinviata all'udienza del 25.03.2024.
All'udienza del 25.03.2024 la causa veniva discussa e contestualmente decisa ex art. 429 c.p.c., con sentenza n. 3584/2024, per mezzo della quale il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, condannava la parte ricorrente a rifondere all' le spese Controparte_3 di lite che liquidava in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CPA, nonché a rifondere alla di e alla Controparte_6 CP_1 Controparte_2
le spese di lite, che liquidava per ciascuna Amministrazione resistente in € 1.492,00.
[...]
Avverso detta pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Pt_1
sentenza per i seguenti motivi: A) mancato esame delle eccezioni sollevate da parte ricorrente con il ricorso introduttivo, in particolare, in merito alla mancata pronuncia sull'eccepita mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata;
B) mancata ed erronea valutazione delle prove offerte, in particolare in merito all'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui l' avrebbe documentato la notifica di diverse Controparte_7
intimazioni di pagamento e, dunque, interrotto la prescrizione;
C) mancata ed erronea valutazione delle eccezioni sollevate con particolare riferimento all'eccepita prescrizione del credito per la mancata notifica degli atti introduttivi;
D) mancata ed erronea valutazione delle prove offerte con particolare riferimento all'asserita notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720239023888287/00 entro il termine prescrizionale di cinque anni.
In data 04.04.2025 si costituiva l' , insistendo per Controparte_5
l'avvenuta regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione e riportandosi a tutte le argomentazioni già esposte in primo grado;
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
In data 12.05.2025 si costituivano l' , Controparte_1 nonché la , le quali, nel riproporre l'eccezione del Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, nonché nel contestare la fondatezza dell'avverso ricorso, chiedevano il rigetto del proposto gravame.
All'udienza svoltasi davanti a questo Collegio, in data 23.05.2025, sulle conclusioni delle parti riportate a verbale, il Collegio si ritirava in camera di consiglio ed emetteva la decisione mediante lettura del dispositivo.
§§§
L'appello è destituito di fondamento, pertanto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le questioni sollevate dall'appellante nei motivi riportati in ricorso verranno esaminate congiuntamente.
Occorre premettere che con il ricorso in oggetto il ha impugnato davanti al Pt_1
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Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro l'intimazione di pagamento n.
09720239023888287/000, notificata il 12.04.2023, limitatamente alla richiesta di pagamento dei contributi IVS e dei contributi , di cui chiede anche in questa sede l'annullamento. CP_8
Come noto, secondo costante giurisprudenza, in materia di riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie mediante cartella esattoriale o avviso di mora, sono previste le seguenti forme di tutela giurisdizionale:
- Opposizione ex art. 23 della legge n. 689/1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, emessa previa iscrizione a ruolo, non sia stata preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento. In tal modo si consente al destinatario di recuperare l'esercizio del diritto di difesa previsto dalla medesima legge
(circostanza che si verifica, in particolare, quando l'opponente venga a conoscenza del verbale solo al momento della notifica della cartella esattoriale).
- Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., utilizzabile qualora si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per assenza di un valido titolo esecutivo, ovvero si adduca l'intervenuta estinzione del credito successivamente alla formazione del titolo. La Corte di
Cassazione ha chiarito che tale opposizione può essere proposta anche in funzione recuperatoria, ad esempio per far valere la prescrizione del credito, senza limiti temporali, con l'unico limite dell'inizio dell'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. III, ord. 2 luglio
2024, n. 18152; Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 dicembre 2021, n. 41226).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimedio deve essere attivato entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nei casi in cui si contestino vizi formali della cartella stessa o del procedimento esecutivo, inclusi i vizi relativi alla notifica della cartella o agli atti successivi, quali l'avviso di mora.
Con riferimento al caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che il ricorso risulta notificato il 18/09/2023 e l'intimazione di pagamento n. 09720239023888287/000 risulta notificata in data 12.04.2023 (Doc. 1 ), quindi ben oltre i termini decadenziali Controparte_3 previsti dall'articolo 617 c.p.c. In ragione dell'avvenuto superamento di tale termine decadenziale il ricorrente ha ritenuto che l'azione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. volta a far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Pur risultando incontestabile che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce azione imprescrittibile, deve rilevarsi che la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione, per costante giurisprudenza, non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata.
Ne discende che, quando, come nel caso di specie, il ricorrente abbia allegato di non
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aver a suo tempo ricevuto gli avvisi di addebito e/o le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere “recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99).
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo”. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se il debitore affermi che la prescrizione (quinquennale) si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire solo ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo, ex multis Cass. sez. 1, n. 2214/2007, sez. 2, n. 5871/2007, sez. lav. n. 25757/2008).
Il ricorrente ha dedotto in ricorso motivi riconducibili all'opposizione all'esecuzione, ovvero principalmente la prescrizione dei crediti vantati dalla Lavoro di Controparte_6
Grosseto, sia secondo il termine quinquennale (art. 28 L. n. 689/1981), sia in relazione a quello ordinario decennale.
Ritiene questa Corte che le doglianze rappresentate dall'appellante siano dunque infondate, in primo luogo in quanto egli ha addotto fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pertanto non suscettibili di autonoma impugnazione.
Con riferimento all'art. 19, comma 3, D.lgs. n. 546/1992, la giurisprudenza ha infatti chiarito che l'intimazione di pagamento emessa a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo non è autonomamente impugnabile, se non per vizi propri (Cass. sez.
6-Trib. ord. n. 3005/2020;
Cass. sez. 5 Civ. n. 16641/2011 e sez.
5-Trib. n. 8704/2013).
Ciò detto, si aggiunga che già dal primo grado di giudizio, grazie alla produzione documentale dell' e dell' Controparte_3 Controparte_1
(già ), è stato possibile verificare che le diverse Controparte_9
ordinanze-ingiunzione risultano regolarmente notificate:
1. ordinanza ingiunzione n. 204/2003, notificata in data 3/02/2004 (cfr. doc. n. 1 all.
memoria in primo grado, Controparte_10
risultata notificata a mani della moglie, ); Controparte_11
2. ordinanza ingiunzione n. 15/2006, notificata all'indirizzo del in data 3/07/2006 Pt_1
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(v. doc. n. 2 all. memoria primo grado, ricevuta a firma di ), in CP_1 Controparte_11
seguito alla quale, verificato il mancato pagamento delle sanzioni, in data 14/11/2006, verificato il mancato pagamento delle sanzioni, il credit veniva iscritto a ruolo;
3. ordinanza ingiunzione n. 277/2009 e n. 278/2009 notificate il 10/12/2009, perfezionatasi mediante deposito presso l'ufficio postale (v. doc. nn. 3 e 4 all. memoria primo grado). CP_1
Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. sez. 5 Civ. n. 16528/2018; e conforme
Cass. sez. Trib. n. 30787/2019). Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto nulla in merito.
Per quanto riguarda, inoltre, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. Trib. ord. n. 25140/2020) ha affermato che si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza. Inoltre, in relazione al principio di raggiungimento dello scopo occorre ricordare che una eventuale “nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto”.
Per quanto riguarda le notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza, va ricordato che l'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, dopo aver previsto, al comma 1, che “A decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Ente, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo", ha stabilito, quanto alla notifica di tale titolo, che "4.
L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge […] La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Stante la chiara previsione dettata dall'art. 30 cit. non vi è dubbio che la facoltà per
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l'Ente impositore di provvedere alla notifica dell'avviso mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento non conosce deroga alla procedura sua propria, che prevede appunto piena efficacia alla notifica dell'atto per compiuta giacenza, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Dunque, le notifiche eseguite con cd. raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (Cass. sez.
5-Trib. n. 6198/2015, sez.
6-trib. ord. n. 12083/2016), e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. sez.
5-Trib. n. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. sez.
5-Trib. n. 9111/2012).
Orbene, per tutto quanto sopra esposto, i titoli cui il ricorrente si oppone risultano correttamente notificati, così come l'intimazione di pagamento e, non essendo stati dedotti vizi propri, le doglianze proposte non possono essere accolte.
È del resto principio ormai acquisito in giurisprudenza che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (v. la citata Cass. sez.
6-Trib. ord. n.
3005/2020).
In applicazione di tale principio, una volta che il concessionario della riscossione (in questo caso l' dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di Controparte_3
riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione
“sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615
c.p.c. anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già
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notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una compressione del principio di certezza degli atti amministrativi.
Le intimazioni di pagamento, di cui è stato fornito elenco dall' , Controparte_3
regolarmente notificate, hanno quindi validamente interrotto il decorso della prescrizione.
Peraltro, costituendosi in giudizio, l' ha documentato la Controparte_3
notifica al ricorrente di tutte le intimazioni di pagamento. In particolare, risultano ritualmente notificati presso il domicilio del ricorrente le seguenti intimazioni di pagamento: n.
09720099115057964000 notificata in data 28/11/2009; n. 09720100018419830000 notificata il
03.09.2010; n.09720129011745930000 notificata in data 28.03.2012; n. 09720179065157555000 notificata in data 16/11/2017; n. 09720199025404667000 notificata in data 11/06/2019; n.
09720099115057964000 notificata in data 28/11/2009; n. 09720129011745930000 notificata in data 18/01/2017; n. 09720179065157555000 notificata in data 16/11/2017; n.
09720199025404667000 notificata in data 11/06/2019; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201500000351000 notificata in data 25/02/2015; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800013363000 notificata in data 13/09/2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201500000351000 notificata in data 25/02/2015; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800013363000 notificata in data
13/09/2018.
Con riferimento al decorso del termine di prescrizione, considerato che trattasi di termine quinquennale, che viene dunque a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo, va rilevato che la Suprema Corte ha di recente chiarito (Cass. sez.
Trib. ord. n. 14244/2021) che l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, secondo cui “l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione”.
Con riferimento al periodo in cui era possibile emettere, per l' , Controparte_12
l'intimazione di pagamento, occorre ricordare l'art. 68 del decreto-legge Cura Italia 18/2020, che sospendeva i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, che
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ha prodotto effetti sino al 31 agosto 2021, a causa della pandemia da COVID.
1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 AGOSTO 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
Omissis
Le norme di sospensione prevedono:
- Le proroghe del blocco delle attività per la riscossione coattiva disciplinata dall'articolo 68 e rivolta anche alle attività dei comuni: cartelle, ingiunzioni, misure cautelari ed esecutive;
- La sospensione degli obblighi di accantonamento prevista dall'articolo 152 del dl rilancio, derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
L'impossibilità di notificare ingiunzioni, cartelle e atti successivi della riscossione coattiva è stata quindi compensata con il riconoscimento della proroga dei termini di prescrizione e decadenza, ricorrendo all'articolo 12 del d lgs 159/2015, richiamata dal medesimo art. 68, che per quanto concerne la riscossione coattiva assume a riferimento le indicazioni del comma 2.
Rimane da esaminare l'eccezione relativa alla mancata riferibilità ai crediti dell'Ente impositore indicati nell'intimazione (fondatezza del credito), anch'essa da rigettare integralmente, in conformità a quanto deciso dal giudice di prime cure;
e ciò in quanto ogni doglianza relativa all'indeterminatezza della cartella e degli atti conseguenti è questione che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare per il tramite di apposita azione, per cui i termini di decadenza erano ovviamente ampiamente decorsi (cfr. ex multis Cass. sez. Lav. sent. n. 25208/2009). La formazione dei ruoli e la fondatezza del credito, come già sopra illustrato, non possono più essere messi in discussione, stante l'irretrattabilità della pretesa impositiva.
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In forza delle dette considerazioni, assorbita ogni altra questione, nei limiti di quanto devoluto alla cognizione di questa Corte, l'appello deve essere respinto e confermata la sentenza impugnata;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei confronti delle Amministrazioni evocate in giudizio;
deve inoltre darsi atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, nei confronti delle amministrazioni appellate, oltre oneri riflessi ed € 3.500,00 nei confronti dell'Agenzia appellata, oltre rimborso spese forfetarie, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 23/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 2006/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Primavera e dall'Avv. Cesare Parte_1
La Gioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in Roma (RM)-
CAP 00137, alla Via Nomentana, 90, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Capo Controparte_1
legale rappresentante p.t., nonché per la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 APPELLATO
E
, in persona del Procuratore della funzione Controparte_3
Contenzioso della , domiciliato per la carica presso lo studio Controparte_4 dell'Avv. Michele Trematerra che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 5459 del 09.05.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 10762/2024.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.01.2024, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 097200440363020327000 (€ 3.165,62) n. 09720070095220910000 (€ 3.145,29),
n. 09720100184198302000 (€ 23.218,17), tutte relative a sanzioni amministrative ITL per gli anni
2003, 2004 e 2007, sottese all'intimazione di pagamento n. 09720239023888287/00, notificata il
12.04.2023, dell'importo complessivo di € 404.847,04.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le obbligazioni, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, oltre che di quello decennale, lamentando altresì la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici alla stessa, quali, nello specifico, le predette cartelle sottese all'impugnata intimazione.
Pertanto, chiedeva in via principale “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione opposta per i motivi dedotti ai paragrafi 1 e 2 dell'atto introduttivo e dunque disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720239023888287/000 notificata in data 12.04.2023- nella parte oggetto del giudizio e di ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
-in ogni caso, annullare e/o dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09720239023888287/000 notificata in data
12.04.2023 – nella parte oggetto del giudizio- ed in ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo. Con vittoria di spese
e competenze di patrocinio, da distrarsi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, in data 19.10.2023, si costituiva la
[...]
, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non Controparte_2
essendo stata emittente dei provvedimenti oggetto di contestazione;
in data 27.10.2023 si costituiva, altresì; l' di , che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 CP_1
passiva del medesimo Ente, per ciò che concerne la fase di esecuzione delle cartelle di pagamento.
Allo stesso tempo contestava ogni addebito in relazione alla eccepita prescrizione del credito, rappresentando che il soggetto chiamato a prendere posizione sull'attività svolta successivamente all'iscrizione a ruolo, e a partire dalla notifica della cartella, è da individuarsi nell'
[...]
, essendo l'Amministrazione creditrice estranea alla fase di riscossione dei Controparte_5 crediti;
si costituiva, infine, in data 3.11.2023, l' , che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di intimazione, nonché, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della normativa COVID.
All'udienza del 6.12.2023 nessuno compariva per la parte ricorrente e la causa veniva
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rinviata all'udienza del 25.03.2024.
All'udienza del 25.03.2024 la causa veniva discussa e contestualmente decisa ex art. 429 c.p.c., con sentenza n. 3584/2024, per mezzo della quale il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, condannava la parte ricorrente a rifondere all' le spese Controparte_3 di lite che liquidava in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CPA, nonché a rifondere alla di e alla Controparte_6 CP_1 Controparte_2
le spese di lite, che liquidava per ciascuna Amministrazione resistente in € 1.492,00.
[...]
Avverso detta pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Pt_1
sentenza per i seguenti motivi: A) mancato esame delle eccezioni sollevate da parte ricorrente con il ricorso introduttivo, in particolare, in merito alla mancata pronuncia sull'eccepita mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata;
B) mancata ed erronea valutazione delle prove offerte, in particolare in merito all'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui l' avrebbe documentato la notifica di diverse Controparte_7
intimazioni di pagamento e, dunque, interrotto la prescrizione;
C) mancata ed erronea valutazione delle eccezioni sollevate con particolare riferimento all'eccepita prescrizione del credito per la mancata notifica degli atti introduttivi;
D) mancata ed erronea valutazione delle prove offerte con particolare riferimento all'asserita notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720239023888287/00 entro il termine prescrizionale di cinque anni.
In data 04.04.2025 si costituiva l' , insistendo per Controparte_5
l'avvenuta regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione e riportandosi a tutte le argomentazioni già esposte in primo grado;
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
In data 12.05.2025 si costituivano l' , Controparte_1 nonché la , le quali, nel riproporre l'eccezione del Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, nonché nel contestare la fondatezza dell'avverso ricorso, chiedevano il rigetto del proposto gravame.
All'udienza svoltasi davanti a questo Collegio, in data 23.05.2025, sulle conclusioni delle parti riportate a verbale, il Collegio si ritirava in camera di consiglio ed emetteva la decisione mediante lettura del dispositivo.
§§§
L'appello è destituito di fondamento, pertanto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le questioni sollevate dall'appellante nei motivi riportati in ricorso verranno esaminate congiuntamente.
Occorre premettere che con il ricorso in oggetto il ha impugnato davanti al Pt_1
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Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro l'intimazione di pagamento n.
09720239023888287/000, notificata il 12.04.2023, limitatamente alla richiesta di pagamento dei contributi IVS e dei contributi , di cui chiede anche in questa sede l'annullamento. CP_8
Come noto, secondo costante giurisprudenza, in materia di riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie mediante cartella esattoriale o avviso di mora, sono previste le seguenti forme di tutela giurisdizionale:
- Opposizione ex art. 23 della legge n. 689/1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, emessa previa iscrizione a ruolo, non sia stata preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento. In tal modo si consente al destinatario di recuperare l'esercizio del diritto di difesa previsto dalla medesima legge
(circostanza che si verifica, in particolare, quando l'opponente venga a conoscenza del verbale solo al momento della notifica della cartella esattoriale).
- Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., utilizzabile qualora si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per assenza di un valido titolo esecutivo, ovvero si adduca l'intervenuta estinzione del credito successivamente alla formazione del titolo. La Corte di
Cassazione ha chiarito che tale opposizione può essere proposta anche in funzione recuperatoria, ad esempio per far valere la prescrizione del credito, senza limiti temporali, con l'unico limite dell'inizio dell'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. III, ord. 2 luglio
2024, n. 18152; Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 dicembre 2021, n. 41226).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimedio deve essere attivato entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nei casi in cui si contestino vizi formali della cartella stessa o del procedimento esecutivo, inclusi i vizi relativi alla notifica della cartella o agli atti successivi, quali l'avviso di mora.
Con riferimento al caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che il ricorso risulta notificato il 18/09/2023 e l'intimazione di pagamento n. 09720239023888287/000 risulta notificata in data 12.04.2023 (Doc. 1 ), quindi ben oltre i termini decadenziali Controparte_3 previsti dall'articolo 617 c.p.c. In ragione dell'avvenuto superamento di tale termine decadenziale il ricorrente ha ritenuto che l'azione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. volta a far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Pur risultando incontestabile che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce azione imprescrittibile, deve rilevarsi che la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione, per costante giurisprudenza, non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata.
Ne discende che, quando, come nel caso di specie, il ricorrente abbia allegato di non
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aver a suo tempo ricevuto gli avvisi di addebito e/o le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere “recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99).
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo”. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se il debitore affermi che la prescrizione (quinquennale) si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire solo ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo, ex multis Cass. sez. 1, n. 2214/2007, sez. 2, n. 5871/2007, sez. lav. n. 25757/2008).
Il ricorrente ha dedotto in ricorso motivi riconducibili all'opposizione all'esecuzione, ovvero principalmente la prescrizione dei crediti vantati dalla Lavoro di Controparte_6
Grosseto, sia secondo il termine quinquennale (art. 28 L. n. 689/1981), sia in relazione a quello ordinario decennale.
Ritiene questa Corte che le doglianze rappresentate dall'appellante siano dunque infondate, in primo luogo in quanto egli ha addotto fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pertanto non suscettibili di autonoma impugnazione.
Con riferimento all'art. 19, comma 3, D.lgs. n. 546/1992, la giurisprudenza ha infatti chiarito che l'intimazione di pagamento emessa a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo non è autonomamente impugnabile, se non per vizi propri (Cass. sez.
6-Trib. ord. n. 3005/2020;
Cass. sez. 5 Civ. n. 16641/2011 e sez.
5-Trib. n. 8704/2013).
Ciò detto, si aggiunga che già dal primo grado di giudizio, grazie alla produzione documentale dell' e dell' Controparte_3 Controparte_1
(già ), è stato possibile verificare che le diverse Controparte_9
ordinanze-ingiunzione risultano regolarmente notificate:
1. ordinanza ingiunzione n. 204/2003, notificata in data 3/02/2004 (cfr. doc. n. 1 all.
memoria in primo grado, Controparte_10
risultata notificata a mani della moglie, ); Controparte_11
2. ordinanza ingiunzione n. 15/2006, notificata all'indirizzo del in data 3/07/2006 Pt_1
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(v. doc. n. 2 all. memoria primo grado, ricevuta a firma di ), in CP_1 Controparte_11
seguito alla quale, verificato il mancato pagamento delle sanzioni, in data 14/11/2006, verificato il mancato pagamento delle sanzioni, il credit veniva iscritto a ruolo;
3. ordinanza ingiunzione n. 277/2009 e n. 278/2009 notificate il 10/12/2009, perfezionatasi mediante deposito presso l'ufficio postale (v. doc. nn. 3 e 4 all. memoria primo grado). CP_1
Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. sez. 5 Civ. n. 16528/2018; e conforme
Cass. sez. Trib. n. 30787/2019). Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto nulla in merito.
Per quanto riguarda, inoltre, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. Trib. ord. n. 25140/2020) ha affermato che si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza. Inoltre, in relazione al principio di raggiungimento dello scopo occorre ricordare che una eventuale “nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto”.
Per quanto riguarda le notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza, va ricordato che l'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, dopo aver previsto, al comma 1, che “A decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Ente, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo", ha stabilito, quanto alla notifica di tale titolo, che "4.
L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge […] La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Stante la chiara previsione dettata dall'art. 30 cit. non vi è dubbio che la facoltà per
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l'Ente impositore di provvedere alla notifica dell'avviso mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento non conosce deroga alla procedura sua propria, che prevede appunto piena efficacia alla notifica dell'atto per compiuta giacenza, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Dunque, le notifiche eseguite con cd. raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (Cass. sez.
5-Trib. n. 6198/2015, sez.
6-trib. ord. n. 12083/2016), e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. sez.
5-Trib. n. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. sez.
5-Trib. n. 9111/2012).
Orbene, per tutto quanto sopra esposto, i titoli cui il ricorrente si oppone risultano correttamente notificati, così come l'intimazione di pagamento e, non essendo stati dedotti vizi propri, le doglianze proposte non possono essere accolte.
È del resto principio ormai acquisito in giurisprudenza che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (v. la citata Cass. sez.
6-Trib. ord. n.
3005/2020).
In applicazione di tale principio, una volta che il concessionario della riscossione (in questo caso l' dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di Controparte_3
riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione
“sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615
c.p.c. anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già
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notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una compressione del principio di certezza degli atti amministrativi.
Le intimazioni di pagamento, di cui è stato fornito elenco dall' , Controparte_3
regolarmente notificate, hanno quindi validamente interrotto il decorso della prescrizione.
Peraltro, costituendosi in giudizio, l' ha documentato la Controparte_3
notifica al ricorrente di tutte le intimazioni di pagamento. In particolare, risultano ritualmente notificati presso il domicilio del ricorrente le seguenti intimazioni di pagamento: n.
09720099115057964000 notificata in data 28/11/2009; n. 09720100018419830000 notificata il
03.09.2010; n.09720129011745930000 notificata in data 28.03.2012; n. 09720179065157555000 notificata in data 16/11/2017; n. 09720199025404667000 notificata in data 11/06/2019; n.
09720099115057964000 notificata in data 28/11/2009; n. 09720129011745930000 notificata in data 18/01/2017; n. 09720179065157555000 notificata in data 16/11/2017; n.
09720199025404667000 notificata in data 11/06/2019; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201500000351000 notificata in data 25/02/2015; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800013363000 notificata in data 13/09/2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201500000351000 notificata in data 25/02/2015; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800013363000 notificata in data
13/09/2018.
Con riferimento al decorso del termine di prescrizione, considerato che trattasi di termine quinquennale, che viene dunque a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo, va rilevato che la Suprema Corte ha di recente chiarito (Cass. sez.
Trib. ord. n. 14244/2021) che l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, secondo cui “l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione”.
Con riferimento al periodo in cui era possibile emettere, per l' , Controparte_12
l'intimazione di pagamento, occorre ricordare l'art. 68 del decreto-legge Cura Italia 18/2020, che sospendeva i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, che
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ha prodotto effetti sino al 31 agosto 2021, a causa della pandemia da COVID.
1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 AGOSTO 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
Omissis
Le norme di sospensione prevedono:
- Le proroghe del blocco delle attività per la riscossione coattiva disciplinata dall'articolo 68 e rivolta anche alle attività dei comuni: cartelle, ingiunzioni, misure cautelari ed esecutive;
- La sospensione degli obblighi di accantonamento prevista dall'articolo 152 del dl rilancio, derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
L'impossibilità di notificare ingiunzioni, cartelle e atti successivi della riscossione coattiva è stata quindi compensata con il riconoscimento della proroga dei termini di prescrizione e decadenza, ricorrendo all'articolo 12 del d lgs 159/2015, richiamata dal medesimo art. 68, che per quanto concerne la riscossione coattiva assume a riferimento le indicazioni del comma 2.
Rimane da esaminare l'eccezione relativa alla mancata riferibilità ai crediti dell'Ente impositore indicati nell'intimazione (fondatezza del credito), anch'essa da rigettare integralmente, in conformità a quanto deciso dal giudice di prime cure;
e ciò in quanto ogni doglianza relativa all'indeterminatezza della cartella e degli atti conseguenti è questione che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare per il tramite di apposita azione, per cui i termini di decadenza erano ovviamente ampiamente decorsi (cfr. ex multis Cass. sez. Lav. sent. n. 25208/2009). La formazione dei ruoli e la fondatezza del credito, come già sopra illustrato, non possono più essere messi in discussione, stante l'irretrattabilità della pretesa impositiva.
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In forza delle dette considerazioni, assorbita ogni altra questione, nei limiti di quanto devoluto alla cognizione di questa Corte, l'appello deve essere respinto e confermata la sentenza impugnata;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei confronti delle Amministrazioni evocate in giudizio;
deve inoltre darsi atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, nei confronti delle amministrazioni appellate, oltre oneri riflessi ed € 3.500,00 nei confronti dell'Agenzia appellata, oltre rimborso spese forfetarie, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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