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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 157 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.06.2023
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Coppola e Giuseppe Maria Perullo, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in presso la sede legale dell'ente, alla via A. de Leo n.3, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato come da mandato in atti;
APPELLATA
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata n.101/2021 del tribunale di
Brindisi: “Con ricorso notificato in data 22.12.2015, la chiedeva: i) in via preliminare, Parte_1 la sospensione degli atti di accertamento e dell'invito al pagamento del quantum dovuto alla
[..
[...] a titolo di COSAP del 2014, di cui in questa sede contesta la legittimità; ii) la Parte_2
nullità e/o annullabilità degli atti impugnati;
iii) la disapplicazione del Regolamento COSAP della
Provincia di iv) la non debenza delle somme richieste con gli atti impugnati. CP_1
In data 16/02/2016 la si costituiva tempestivamente in giudizio a mezzo Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, formulando una serie di eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione, difetto del rito azionato), sostenendo l'infondatezza della domanda della società nonché chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'occupazione del sottosuolo provinciale dei tratti della Strada Provinciale Cellino San Marco – Oria, da parte di elettrodotti e pertanto accertata
e dichiarata l'esistenza di un obbligo di pagamento del COSAP a favore della Controparte_1 nella misura da determinarsi ai sensi del relativo regolamento provinciale”.
Il tribunale di Brindisi con sentenza n. 101/2021 rigettava l'opposizione e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il tribunale non accoglieva le eccezioni preliminari sollevate dalla e rigettava Controparte_1
l'opposizione affermando che l'odierna appellante non aveva contestato la natura pubblica – provinciale delle strade interessate all'interramento dei cavi, ma la dimensione longitudinale dell'occupazione del sottosuolo, sostenendo che per scelta aziendale era passata ad una occupazione
“a ring”. Senonché tale assunto era rimasto indimostrato non avendo depositato i documenti di cui il tribunale aveva disposto l'acquisizione.
Avverso la predetta sentenza con atto del 16.02.2021 proponeva appello per i motivi Parte_1
di cui in seguito.
Resisteva al gravame la . Parte_3
Non si costituiva la Controparte_2
All'udienza del 21.06.2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “
1. in procedendo. Omessa pronuncia. Violazione CP_3 dell'art.112 c.p.c.” l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado per vizio di omessa pronuncia sui motivi di ricorso con cui aveva contestato: la violazione dell'art.35 del Regolamento
Cosap per non avere la Provincia comunicato la sopravvenuta approvazione del Regolamento Cosap ed il passaggio al nuovo regime tariffario;
l'assoluta genericità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto dal tenore letterale dello stesso non era dato comprendere se fosse stato detratto il canone non ricognitorio pure previsto nel caso di occupazione di suolo pubblico;
la genericità
2 dell'avviso opposto in quanto oltre che per difetto di istruttoria e motivazione non era possibile comprendere a quali strade fosse riferito e quale fosse la tariffa applicata;
d) la dimensione dell'occupazione in quanto il collegamento dell'impianto di sua proprietà alla rete Enel era stato realizzato “a ring” determinante una riduzione dell'occupazione. Ha altresì sostenuto di aver dedotto l'illegittimità del Regolamento Cosap per violazione di legge chiedendone la disapplicazione e che il tribunale si era limitato all'esame della contestazione concernente la dimensione longitudinale dell'occupazione del sottosuolo rigettando il ricorso in quanto era ritenendo rimasto indimostrato l'assunto dell'avvenuta modifica dell'occupazione da longitudinale “a ring”.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “B.
1. Violazione dell'artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 63 D.Lgs.15.12.1997 n.446. Difetto di istruttoria.
Contraddittorietà” la società appellante denuncia i vizi del regolamento di cui ha chiesto la disapplicazione.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata per “Error in iudicando” in quanto fondata su un percorso logico errato.
Il presente giudizio viene deciso in base al principio della ragione più liquida applicabile anche in grado di appello la cui operatività nel merito è soggetta al solo limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass.n.30507/23).
Il suddetto principio risulta "desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata). (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della "ragione più liquida", deve quindi evidenziarsi che la sua operatività, nell'ambito dei giudizi di appello, non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi.
Resta, infatti, fermo che "il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 c.p.c., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata", con la conseguenza che, "se il riesame esorbita dai motivi, sussiste
3 la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c."
(Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01).
In applicazione di tali principi al caso che ci occupa deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante ha dedotto il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla violazione dell'art. 3
l.
7.8.1990 n.241, il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del regolamento Cosap della approvato con delibera Controparte_1
consiliare in data 17.5.2011 n.18/5, deducendo, in particolare, la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto, a norma degli arttt.li 19 e 35 del regolamento Cosap, la Provincia di avrebbe dovuto non solo comunicare ai titolari di atti autorizzativi precedenti l'entrata in CP_1
vigore del nuovo regolamento, ma anche indicare l'entità del nuovo canone da pagare e la tariffa applicata invitando il titolare della concessione ad effettuare il pagamento richiesto ovvero a recedere dalla concessione.
Nella fattispecie è pacifico che tale specifica comunicazione alla titolare di Parte_1
precedente autorizzazione non sia mai avvenuta avendo dedotto la Provincia sul punto CP_1
solo di aver adempiuto al proprio onere comunicativo con la pubblicazione sull'albo pretorio.
Ne consegue che l'avviso di accertamento di cui trattasi è illegittimo in ragione della violazione da parte della P.A. dei principi del contraddittorio di cui agli artt.7 (obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento) e 21 bis (obbligo di comunicazione del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) della L. n.241/1990, ma soprattutto per violazione del terzo comma dell'art.35 del regolamento della approvato in data 17.5.2011 che aveva recepito e fatti Controparte_1 propri i predetti principi e che prevedeva per i titolari di vecchie concessioni l'obbligo di notiziarli dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunicando loro la tariffa da corrispondere a partire dall'1 gennaio 2011, adempimento di estrema importanza, al fine sia di poter mettere il titolare della concessione in condizione di conoscere la istituzione del canone in questione, sia di effettuare le proprie scelte consentendo di esercitare il diritto di rinuncia ex art.12 del medesimo regolamento.
In tale contesto l'appello va quindi accolto e la sentenza del tribunale di Brindisi impugnata riformata annullando l'avviso di accertamento del 4.9.2015 n. 201400012601 con cui la Controparte_1 aveva accertato a carico della l'omesso pagamento del canone Cosap per l'anno 2014. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della in quanto Controparte_1 soccombente in base all'esito finale della lite.
Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
La Corte,
4 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione ed annulla il provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari della del 4.9.2015 Controparte_1
n.201400012601, notificato alla il 6.11.2015; Parte_1
condanna la al pagamento, in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 4.000,00 per compensi professionali ed €
264,00 per spese documentate e quanto al presente grado di giudizio in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 382,50 per spese documentate, oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge;
nulla per le spese nei confronti di … Controparte_2
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 157 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.06.2023
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Coppola e Giuseppe Maria Perullo, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in presso la sede legale dell'ente, alla via A. de Leo n.3, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato come da mandato in atti;
APPELLATA
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata n.101/2021 del tribunale di
Brindisi: “Con ricorso notificato in data 22.12.2015, la chiedeva: i) in via preliminare, Parte_1 la sospensione degli atti di accertamento e dell'invito al pagamento del quantum dovuto alla
[..
[...] a titolo di COSAP del 2014, di cui in questa sede contesta la legittimità; ii) la Parte_2
nullità e/o annullabilità degli atti impugnati;
iii) la disapplicazione del Regolamento COSAP della
Provincia di iv) la non debenza delle somme richieste con gli atti impugnati. CP_1
In data 16/02/2016 la si costituiva tempestivamente in giudizio a mezzo Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, formulando una serie di eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione, difetto del rito azionato), sostenendo l'infondatezza della domanda della società nonché chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'occupazione del sottosuolo provinciale dei tratti della Strada Provinciale Cellino San Marco – Oria, da parte di elettrodotti e pertanto accertata
e dichiarata l'esistenza di un obbligo di pagamento del COSAP a favore della Controparte_1 nella misura da determinarsi ai sensi del relativo regolamento provinciale”.
Il tribunale di Brindisi con sentenza n. 101/2021 rigettava l'opposizione e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il tribunale non accoglieva le eccezioni preliminari sollevate dalla e rigettava Controparte_1
l'opposizione affermando che l'odierna appellante non aveva contestato la natura pubblica – provinciale delle strade interessate all'interramento dei cavi, ma la dimensione longitudinale dell'occupazione del sottosuolo, sostenendo che per scelta aziendale era passata ad una occupazione
“a ring”. Senonché tale assunto era rimasto indimostrato non avendo depositato i documenti di cui il tribunale aveva disposto l'acquisizione.
Avverso la predetta sentenza con atto del 16.02.2021 proponeva appello per i motivi Parte_1
di cui in seguito.
Resisteva al gravame la . Parte_3
Non si costituiva la Controparte_2
All'udienza del 21.06.2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “
1. in procedendo. Omessa pronuncia. Violazione CP_3 dell'art.112 c.p.c.” l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado per vizio di omessa pronuncia sui motivi di ricorso con cui aveva contestato: la violazione dell'art.35 del Regolamento
Cosap per non avere la Provincia comunicato la sopravvenuta approvazione del Regolamento Cosap ed il passaggio al nuovo regime tariffario;
l'assoluta genericità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto dal tenore letterale dello stesso non era dato comprendere se fosse stato detratto il canone non ricognitorio pure previsto nel caso di occupazione di suolo pubblico;
la genericità
2 dell'avviso opposto in quanto oltre che per difetto di istruttoria e motivazione non era possibile comprendere a quali strade fosse riferito e quale fosse la tariffa applicata;
d) la dimensione dell'occupazione in quanto il collegamento dell'impianto di sua proprietà alla rete Enel era stato realizzato “a ring” determinante una riduzione dell'occupazione. Ha altresì sostenuto di aver dedotto l'illegittimità del Regolamento Cosap per violazione di legge chiedendone la disapplicazione e che il tribunale si era limitato all'esame della contestazione concernente la dimensione longitudinale dell'occupazione del sottosuolo rigettando il ricorso in quanto era ritenendo rimasto indimostrato l'assunto dell'avvenuta modifica dell'occupazione da longitudinale “a ring”.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “B.
1. Violazione dell'artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 63 D.Lgs.15.12.1997 n.446. Difetto di istruttoria.
Contraddittorietà” la società appellante denuncia i vizi del regolamento di cui ha chiesto la disapplicazione.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata per “Error in iudicando” in quanto fondata su un percorso logico errato.
Il presente giudizio viene deciso in base al principio della ragione più liquida applicabile anche in grado di appello la cui operatività nel merito è soggetta al solo limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass.n.30507/23).
Il suddetto principio risulta "desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata). (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della "ragione più liquida", deve quindi evidenziarsi che la sua operatività, nell'ambito dei giudizi di appello, non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi.
Resta, infatti, fermo che "il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 c.p.c., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata", con la conseguenza che, "se il riesame esorbita dai motivi, sussiste
3 la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c."
(Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01).
In applicazione di tali principi al caso che ci occupa deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante ha dedotto il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla violazione dell'art. 3
l.
7.8.1990 n.241, il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del regolamento Cosap della approvato con delibera Controparte_1
consiliare in data 17.5.2011 n.18/5, deducendo, in particolare, la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto, a norma degli arttt.li 19 e 35 del regolamento Cosap, la Provincia di avrebbe dovuto non solo comunicare ai titolari di atti autorizzativi precedenti l'entrata in CP_1
vigore del nuovo regolamento, ma anche indicare l'entità del nuovo canone da pagare e la tariffa applicata invitando il titolare della concessione ad effettuare il pagamento richiesto ovvero a recedere dalla concessione.
Nella fattispecie è pacifico che tale specifica comunicazione alla titolare di Parte_1
precedente autorizzazione non sia mai avvenuta avendo dedotto la Provincia sul punto CP_1
solo di aver adempiuto al proprio onere comunicativo con la pubblicazione sull'albo pretorio.
Ne consegue che l'avviso di accertamento di cui trattasi è illegittimo in ragione della violazione da parte della P.A. dei principi del contraddittorio di cui agli artt.7 (obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento) e 21 bis (obbligo di comunicazione del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) della L. n.241/1990, ma soprattutto per violazione del terzo comma dell'art.35 del regolamento della approvato in data 17.5.2011 che aveva recepito e fatti Controparte_1 propri i predetti principi e che prevedeva per i titolari di vecchie concessioni l'obbligo di notiziarli dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunicando loro la tariffa da corrispondere a partire dall'1 gennaio 2011, adempimento di estrema importanza, al fine sia di poter mettere il titolare della concessione in condizione di conoscere la istituzione del canone in questione, sia di effettuare le proprie scelte consentendo di esercitare il diritto di rinuncia ex art.12 del medesimo regolamento.
In tale contesto l'appello va quindi accolto e la sentenza del tribunale di Brindisi impugnata riformata annullando l'avviso di accertamento del 4.9.2015 n. 201400012601 con cui la Controparte_1 aveva accertato a carico della l'omesso pagamento del canone Cosap per l'anno 2014. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della in quanto Controparte_1 soccombente in base all'esito finale della lite.
Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
La Corte,
4 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione ed annulla il provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari della del 4.9.2015 Controparte_1
n.201400012601, notificato alla il 6.11.2015; Parte_1
condanna la al pagamento, in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 4.000,00 per compensi professionali ed €
264,00 per spese documentate e quanto al presente grado di giudizio in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 382,50 per spese documentate, oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge;
nulla per le spese nei confronti di … Controparte_2
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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