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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4014/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4014/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati alla via G. di Vittorio n. 64, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosario GI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n. 330, presso lo studio dell'avv. Stefania Abbrescia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, solo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 86.108,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del conto corrente n. 20-000-66311, di titolarità di Guglielmi s.a.s., garantito da fino Parte_3
a concorrenza della somma di € 57.150,00; nonché a titolo di ripetizione rispetto a quanto versato dall'istituto bancario, in virtù di fideiussione concessa in favore del titolare del conto corrente e poi escussa dal terzo creditore, per la somma pari ad € 18.1000,00.
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha concesso la provvisoria esecuzione del credito ingiunto, limitatamente alla concorrenza della fideiussione prestata, solo nei confronti di ritenendo infondate Parte_2 tutte le eccezioni sollevate;
invece, non ha concesso la provvisoria esecuzione nei confronti di perché quest'ultima ha Parte_1 disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione del 12.2.2015 e del 14.10.2015.
Nel corso del giudizio è stata, quindi, disposta CTU grafologica, depositata a firma della dott.ssa di Francescantonio, la quale, con ragionamento Per_1 condivisibile perché lineare e coerente, al quale si rinvia, ha escluso la riconducibilità delle sottoscrizioni in capo all'opponente . Parte_1
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato nei confronti di , Parte_1 non avendo quest'ultima mai sottoscritto il contratto, per il quale è prevista la forma scritta a pena di nullità.
Dal suo canto, ha sollevato le seguenti eccezioni. Parte_2
Innanzitutto, ha eccepito il pagamento del debito da parte della debitrice
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
principale, ma ciò non è stato in alcun modo provato ed è stato contestato e negato da parte opposta, la quale ha continuato ad affermare che nulla è stato pagato.
Il medesimo ha eccepito la nullità del contratto per mancanza del TAEG.
L'eccezione è infondata perché la mancanza del TAEG non determina alcuna nullità ex art. 117 TUB, il quale si riferisce al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, mentre il TAEG non costituisce né un tasso di interesse né una condizione, ma è un indicatore sintetico dei costi, la cui funzione è di carattere informativo e la cui mancanza non comporta, quindi, la nullità del contratto (salvi i contratti di credito al consumo).
È anche infondata l'eccezione della nullità dei contratti per omessa firma da parte della banca, alla luce della statuizione resa a Sez. Un. n. 898 del 2018, sulla validità dei contratti mono-firma, che si intende condividere alla luce della natura funzionale e di protezione alla quale assurge la nullità per omessa sottoscrizione.
È del tutto generica, infine, la contestazione sul quantum del credito dovuto, vista l'intera produzione documentale di tutti gli estratti conto depositati in atti dall'istituto bancario, le cui voci non sono state specificamente contestate.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per conformità allo schema ABI.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, ha statuito la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole riproduttive lo schema predisposto dall'ABI salva la nullità totale del contratto solo qualora le parti dimostrino che, in assenza di dette clausole, non lo avrebbero concluso.
L'evocata nullità parziale ha tratto fondamento dal “collegamento funzionale” tra i contratti di fideiussione stipulati “a valle” e l'intesa “a monte”, accertata lesiva della concorrenza con provvedimento dell'Autorità
Garante, nel senso che la nullità prevista per l'intesa si trasmette tout court anche ai contratti che a questa danno attuazione.
In merito al collegamento funzionale tra contratto a valle e l'intesa a monte, idonea a dar luogo alla citata nullità per collegamento funzionale, la
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 13846 del 2019, richiamata anche dalle Sezioni Unite, ha riconosciuto che il provvedimento sanzionatorio adottato da un'autorità pubblica, nel caso di specie la Banca
d'Italia (provvedimento n. 55 del 2005), possiede un'elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità a procurare un danno ai consumatori.
In seguito alla sentenza resa a Sezioni Unite, le più recenti pronunce dei tribunali di merito, tra cui sentenza n. 294 del Tribunale di Milano Sez.
Specializzata in materia d'impresa del 19.01.2022, nonché la sentenza del
16.1.2023 del Tribunale di Napoli Sez. Specializzata in materia d'impresa, insistono però legittimamente nel circoscrivere la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca di Italia al solo periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Quanto sinora affermato si traduce in termini pratici nella circostanza per cui ove la fideiussione oggetto d'esame sia stata stipulata nel periodo oggetto di accertamento del provvedimento della Banca di Italia, l'onere della prova incombente sul fideiussore risulta parzialmente attenuato, in virtù del riconoscimento al Provv. n. 55 del 2005 del valore di prova privilegiata unicamente sulla sussistenza dell'intesa, idonea pertanto ex se
a far presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia derivato un danno al fideiussore o comunque che il contratto oggetto di causa, qualora conforme allo schema ABI, sia effetto dell'intesa illecita (certamente nei termini della limitata possibilità di orientarsi liberamente nel ricercare prodotti competitivi).
Per contro, ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio, come nel caso in esame, è evidente che il provvedimento della Banca D'Italia perda la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell'onere probatorio in capo al fideiussore, il quale è chiamato a dimostrare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compresi la conformità del contratto di fideiussione allo
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
schema predisposto dall'ABI, l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale al momento della stipula della fideiussione, nonché specificamente l'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Nel caso di specie, occorre rilevare che le fideiussioni sono di gran lunga successive rispetto al 2005 e, pertanto, gli opponenti avrebbero dovuto provare tutto quanto chiarito, mentre nessuna istanza probatoria è stata avanzata sul punto.
La convenuta ha quindi provato il credito, mediante deposito del contratto e degli estratti conto, mentre l'opponente non ha provato di aver adempiuto.
Essendo però stato emesso il decreto ingiuntivo per un importo maggiore rispetto alla concorrenza della fideiussione prestata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nondimeno l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma pari all'importo di € 57.150,00, oltre interessi convenzionali dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui va condannata, Controparte_1 in favore con distrazione in favore dell'avv. Rosario GI Parte_1
e va condannato in favore di , al Parte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum/decisum non superiore ad € 260.000,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte opposta,
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - Seconda Sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
745/2018 emesso nei confronti di;
Parte_1
b) in parziale accoglimento della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n. 745/2018 emesso nei confronti di e Parte_2 condanna al pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_2 somma pari all'importo di € 57.150,00, oltre interessi convenzionali dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
a) condanna l'opposta al rimborso, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, pari all'importo di € 406,50 a titolo di esborsi ed €
7.052,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv.
AR GI, dichiaratosi antistatario.
c) condanna al rimborso, in favore dell'opposta, delle Parte_2 spese di lite, ivi comprese le spese per la fase monitoria, pari all'importo di € 406,50 a titolo di esborsi ed € 8.173,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02 in data 16.6.2021,
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
definitivamente a carico di parte opposta
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4014/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati alla via G. di Vittorio n. 64, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosario GI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n. 330, presso lo studio dell'avv. Stefania Abbrescia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, solo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 86.108,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del conto corrente n. 20-000-66311, di titolarità di Guglielmi s.a.s., garantito da fino Parte_3
a concorrenza della somma di € 57.150,00; nonché a titolo di ripetizione rispetto a quanto versato dall'istituto bancario, in virtù di fideiussione concessa in favore del titolare del conto corrente e poi escussa dal terzo creditore, per la somma pari ad € 18.1000,00.
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha concesso la provvisoria esecuzione del credito ingiunto, limitatamente alla concorrenza della fideiussione prestata, solo nei confronti di ritenendo infondate Parte_2 tutte le eccezioni sollevate;
invece, non ha concesso la provvisoria esecuzione nei confronti di perché quest'ultima ha Parte_1 disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione del 12.2.2015 e del 14.10.2015.
Nel corso del giudizio è stata, quindi, disposta CTU grafologica, depositata a firma della dott.ssa di Francescantonio, la quale, con ragionamento Per_1 condivisibile perché lineare e coerente, al quale si rinvia, ha escluso la riconducibilità delle sottoscrizioni in capo all'opponente . Parte_1
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato nei confronti di , Parte_1 non avendo quest'ultima mai sottoscritto il contratto, per il quale è prevista la forma scritta a pena di nullità.
Dal suo canto, ha sollevato le seguenti eccezioni. Parte_2
Innanzitutto, ha eccepito il pagamento del debito da parte della debitrice
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
principale, ma ciò non è stato in alcun modo provato ed è stato contestato e negato da parte opposta, la quale ha continuato ad affermare che nulla è stato pagato.
Il medesimo ha eccepito la nullità del contratto per mancanza del TAEG.
L'eccezione è infondata perché la mancanza del TAEG non determina alcuna nullità ex art. 117 TUB, il quale si riferisce al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, mentre il TAEG non costituisce né un tasso di interesse né una condizione, ma è un indicatore sintetico dei costi, la cui funzione è di carattere informativo e la cui mancanza non comporta, quindi, la nullità del contratto (salvi i contratti di credito al consumo).
È anche infondata l'eccezione della nullità dei contratti per omessa firma da parte della banca, alla luce della statuizione resa a Sez. Un. n. 898 del 2018, sulla validità dei contratti mono-firma, che si intende condividere alla luce della natura funzionale e di protezione alla quale assurge la nullità per omessa sottoscrizione.
È del tutto generica, infine, la contestazione sul quantum del credito dovuto, vista l'intera produzione documentale di tutti gli estratti conto depositati in atti dall'istituto bancario, le cui voci non sono state specificamente contestate.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per conformità allo schema ABI.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, ha statuito la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole riproduttive lo schema predisposto dall'ABI salva la nullità totale del contratto solo qualora le parti dimostrino che, in assenza di dette clausole, non lo avrebbero concluso.
L'evocata nullità parziale ha tratto fondamento dal “collegamento funzionale” tra i contratti di fideiussione stipulati “a valle” e l'intesa “a monte”, accertata lesiva della concorrenza con provvedimento dell'Autorità
Garante, nel senso che la nullità prevista per l'intesa si trasmette tout court anche ai contratti che a questa danno attuazione.
In merito al collegamento funzionale tra contratto a valle e l'intesa a monte, idonea a dar luogo alla citata nullità per collegamento funzionale, la
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 13846 del 2019, richiamata anche dalle Sezioni Unite, ha riconosciuto che il provvedimento sanzionatorio adottato da un'autorità pubblica, nel caso di specie la Banca
d'Italia (provvedimento n. 55 del 2005), possiede un'elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità a procurare un danno ai consumatori.
In seguito alla sentenza resa a Sezioni Unite, le più recenti pronunce dei tribunali di merito, tra cui sentenza n. 294 del Tribunale di Milano Sez.
Specializzata in materia d'impresa del 19.01.2022, nonché la sentenza del
16.1.2023 del Tribunale di Napoli Sez. Specializzata in materia d'impresa, insistono però legittimamente nel circoscrivere la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca di Italia al solo periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Quanto sinora affermato si traduce in termini pratici nella circostanza per cui ove la fideiussione oggetto d'esame sia stata stipulata nel periodo oggetto di accertamento del provvedimento della Banca di Italia, l'onere della prova incombente sul fideiussore risulta parzialmente attenuato, in virtù del riconoscimento al Provv. n. 55 del 2005 del valore di prova privilegiata unicamente sulla sussistenza dell'intesa, idonea pertanto ex se
a far presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia derivato un danno al fideiussore o comunque che il contratto oggetto di causa, qualora conforme allo schema ABI, sia effetto dell'intesa illecita (certamente nei termini della limitata possibilità di orientarsi liberamente nel ricercare prodotti competitivi).
Per contro, ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio, come nel caso in esame, è evidente che il provvedimento della Banca D'Italia perda la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell'onere probatorio in capo al fideiussore, il quale è chiamato a dimostrare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compresi la conformità del contratto di fideiussione allo
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
schema predisposto dall'ABI, l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale al momento della stipula della fideiussione, nonché specificamente l'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Nel caso di specie, occorre rilevare che le fideiussioni sono di gran lunga successive rispetto al 2005 e, pertanto, gli opponenti avrebbero dovuto provare tutto quanto chiarito, mentre nessuna istanza probatoria è stata avanzata sul punto.
La convenuta ha quindi provato il credito, mediante deposito del contratto e degli estratti conto, mentre l'opponente non ha provato di aver adempiuto.
Essendo però stato emesso il decreto ingiuntivo per un importo maggiore rispetto alla concorrenza della fideiussione prestata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nondimeno l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma pari all'importo di € 57.150,00, oltre interessi convenzionali dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui va condannata, Controparte_1 in favore con distrazione in favore dell'avv. Rosario GI Parte_1
e va condannato in favore di , al Parte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum/decisum non superiore ad € 260.000,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte opposta,
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - Seconda Sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
745/2018 emesso nei confronti di;
Parte_1
b) in parziale accoglimento della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n. 745/2018 emesso nei confronti di e Parte_2 condanna al pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_2 somma pari all'importo di € 57.150,00, oltre interessi convenzionali dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
a) condanna l'opposta al rimborso, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, pari all'importo di € 406,50 a titolo di esborsi ed €
7.052,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv.
AR GI, dichiaratosi antistatario.
c) condanna al rimborso, in favore dell'opposta, delle Parte_2 spese di lite, ivi comprese le spese per la fase monitoria, pari all'importo di € 406,50 a titolo di esborsi ed € 8.173,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02 in data 16.6.2021,
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
definitivamente a carico di parte opposta
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 4014/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7