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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/10/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
riunito nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Andrea GH, Presidente est. Dott.ssa Elena Scotti, Giudice Dott.ssa Rossella Incardona, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 316/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in MAROCCO il Parte_1 C.F._1
25/05/1984 Con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CARVOLI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. nato/a in MAROCCO il Controparte_1 C.F._2
13/09/1976 RESISTENTE CONTUMACE
[...]
col curatore speciale avv. Claudia Trabucco di Persona_1
Novara
OGGETTO: Separazione giudiziale e provvedimenti connessi
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE RICORRENTE: In via principale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (C.F. , con addebito
[...] Controparte_1 C.F._2
a quest'ultimo; - disporre la decadenza del padre, sig. dalla CP_1 CP_1 responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. sul figlio minore Persona_1
per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;
-
[...] confermare la residenza abituale ed il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
- nulla disporre in punto di incontri padre/figlio; - confermare il divieto di avvicinamento
1 del padre alla moglie ed ai figli, esteso ai luoghi dagli stessi frequentati nella misura massima temporalmente consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto dalla sentenza di patteggiamento;
- nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale;
- disporre, a carico del sig. il Controparte_1 pagamento, a favore della moglie, di euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- disporre, a carico del sig. il pagamento di un assegno Controparte_1 mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli e Per_1
di un importo non inferiore ad euro 500,00, ovvero la somma che l'intestato Giudice Per_2 riterrà di liquidare, da corrispondere, mediante bonifici presso il conto corrente della madre, entro il 5 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT (costo della vita Parte
a decorrere dalla data della domanda in giudizio;
- disporre, a carico del sig.
[...]
, il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie CP_1 riguardanti i figli E;
- disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito Per_1 Per_2 interamente dalla madre affidataria;
In via di subordine: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e (C.F. Parte_1 Controparte_1
, con addebito a quest'ultimo; - disporre, per le ragioni esposte in C.F._2 narrativa, l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, anche per l'espatrio, dovranno essere adottate dalla madre unilateralmente ed in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- confermare il divieto di avvicinamento del padre alla moglie ed ai figli, esteso ai luoghi dagli stessi frequentati nella misura massima temporalmente consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto dalla sentenza di patteggiamento;
- confermare la residenza abituale ed il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
- nulla disporre in punto di incontri padre/figlio; - nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale;
- disporre, a carico del sig.
[...]
il pagamento, a favore della moglie, di euro 150,00 a titolo di assegno CP_1 di mantenimento;
- disporre, a carico del sig. il pagamento Controparte_1 di un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_2
entrambi i figli di un importo non inferiore ad euro 500,00, ovvero la somma che Per_1
l'intestato Giudice riterrà di liquidare, da corrispondere, mediante bonifici presso il conto corrente della madre, entro il 5 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT Parte (costo della vita a decorrere dalla data della domanda in giudizio;
- disporre, a carico del sig. , il pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_1 straordinarie riguardanti i figli;
- disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla madre affidataria.
CURATORE SPECIALE: Nel merito in via principale, - Pronunciare per le ragioni di cui in atti , la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 Persona_1
con conseguente affidamento in via esclusiva alla madre;
- Confermare l'interruzione
[...] di ogni rapporto tra padre e figlio minore;
- Confermare il divieto di avvicinamento del padre al figlio minore, esteso ai luoghi dallo stesso frequentati nella misura massima temporalmente
2 consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto per il sig ex articolo 165 co. 5 cp dalla sentenza di Controparte_1 patteggiamento;
- Confermare che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva;
- porre a carico del signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di euro 500,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, o quell'altra maggiore somma ritenuta equa di giustizia con decorrenza quantomeno dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie relative ai figli;
- confermare la presa in carico la presa del nucleo familiare costituito dai minori e dalla madre da parte dei servizi sociali di Novara, dal servizio di NPI e dal servizio psicologia adulti dell'asl di Novara per la predisposizione di tutti gli opportuni interventi di sostegno ed educativa familiare, rielaborazione del vissuto ai fini del rafforzamento ed al superamento dei traumi subiti oltre che delle capacità genitoriali. - Prescrivere a tutti gli operatori coinvolti (NPI, servizi Sociali di riferimento, CSM) di collaborare ai fini della predisposizione di un intervento strutturato e coordinato;
- Adottare in ogni caso tutti gli interventi e le cautele che saranno dal Tribunale ritenute più opportune alla tutela del minore Nel merito, in subordine - Disporre / confermare l'affidamento super esclusivo / rafforzato del figlio minore alla madre con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla stessa e con contestuale esplicita autorizzazione al compimento in via autonoma di tutti gli atti relativi al minore oltre che l'assunzione delle decisioni più rilevanti connesse allo stesso quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale - Pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre con riferimento al figlio minore - Confermare l'interruzione di ogni rapporto padre e figlio ed in ogni caso nulla disporre in punto visite - Confermare il divieto di avvicinamento del padre al figlio minore, esteso ai luoghi dallo stesso frequentati nella misura massima temporalmente consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto per il sig ex articolo 165 co. 5 cp dalla sentenza Controparte_1 di patteggiamento;
- Confermare che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva - porre a carico del signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di euro 500,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, o quell'altra maggiore somma ritenuta equa di giustizia con decorrenza quantomeno dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie relative ai figli;
- confermare la presa in carico la presa del nucleo familiare costituito dai minori e dalla madre da parte dei servizi sociali di Novara, dal servizio di NPI e dal servizio psicologia adulti dell'asl di Novara per la predisposizione di tutti gli opportuni interventi di sostegno ed educativa familiare, sostegno, rielaborazione del vissuto ai Firmato Da: TRABUCCO CLAUDIA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
3 fini del rafforzamento ed è il superamento dei traumi CodiceFiscale_3 subiti oltre che delle capacità genitoriali. - Prescrivere a tutti gli operatori coinvolti (NPI, servizi Sociali di riferimento, CSM) di collaborare ai fini della predisposizione di un intervento strutturato e coordinato - Adottare in ogni caso tutti gli interventi e le cautele che saranno da Tribunale ritenute più opportune alla tutela del minore.
*.*.* Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
3 *.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− La sig.ra ed il sig. si Parte_1 Controparte_1 sono sposati in Marocco il 27/01/2006 (matrimonio trascritto a Novara nr. 91- Parte II – Serie C – anno 2020).
− L'8/05/2007, a Marrakech è nata cittadina Persona_3 italiana e il 16/11/2008 a Oulad Mrah è nato Persona_1 cittadino italiano. La primogenita è oggi maggiorenne ma entrambi i figli non sono autosufficienti.
− con ricorso del 14.02.2025 ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 sullo status, con addebito, la pronuncia dei seguenti provvedimenti indifferibili: - la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei CP_1 figli ai sensi dell'art. 473bis.7 c.p.c.; - l'interruzione dei rapporti padre-figli; - nei confronti del padre, il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla madre nonché ai luoghi dagli stessi frequentati anche qualora dovesse essere modificata o revocata la misura cautelare in atto;
- che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla madre affidataria;
- che il padre versi alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 ordinario dei figli minori, l'importo di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) da versare mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente Parte secondo gli indici ISTAT costo-vita e nel merito quanto riportato in conclusioni.
− Il T.M. di Torino, con ordinanza 17.02.2025, ha declinato la propria competenza sul procedimento n. 2921/2024, aperto a istanza del P.M per la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, che è stato riunito al presente.
− Il tribunale ha emesso ordinanza 26.02.2025 ex art. 473 bis.15 c.p.c. col seguente dispositivo: 1) in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone: a. l'affidamento dei minori alla madre in via esclusiva, ivi compresa la potestà di assumere le decisioni di maggiore importanza per essi, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
b. l'interruzione dei rapporti padre-figli; c. nei confronti del padre
, il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla madre Controparte_1 nonché ai luoghi dagli stessi frequentati anche qualora dovesse essere modificata o revocata la misura cautelare in atto;
d. che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla madre affidataria;
e. che il padre versi alla sig.ra , a titolo di Parte_1 sostentamento dei figli minori, l'importo di euro 500,00 da versare mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
f. nomina curatore speciale dei minori l'avv. Claudia TRABUCCO del foro di Novara.
− 2) fissa, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti in questa sede, l'udienza del giorno 18 marzo 2025 alle ore 10:00 in presidenza.
− La parte resistente è rimasta contumace.
4 − Confermati i provvedimenti urgenti e passati al merito, la causa è stata istruita attraverso la acquisizione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai figli nel procedimento penale e delle relazioni dei S.S. e della A.S.L. nei confronti di ricorrente, resistente e figli.
− La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 30.09.2025 con rinuncia delle parti a tutti i termini.
− La camera di consiglio si è svolta il 16/10/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta da tempo intollerabile, si è di fatto già interrotta con l'arresto del resistente per violenza domestica e le susseguenti misure cautelari penali e anche di diritto di famiglia.
3. Il resistente infatti è stato arrestato in flagranza e quindi posto in custodia cautelare con ordinanza Gip del Tribunale di Novara in data 20.08.2024, confermata dal giudice del riesame distrettuale, per maltrattamento familiare aggravato nei confronti tanto della moglie che dei figli, allora entrambi minorenni, e durante il presente giudizio ha chiesto ed ottenuto l'applicazione con sentenza irrevocabile della pena sospesa di due anni di reclusione. Il beneficio fondato sul giudizio prognostico non consente di revocare in dubbio anzitutto la sussistenza dei motivi, pienamente provati, di violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale, all'opposto con condotte attive e anche violente di maltrattamento. Le convergenti dichiarazioni contenute negli atti giudiziari penali consentono di ritenere accertato che:
- La resistente era costretta ad una vita tra le mura domestiche, privata della possibilità di lavorare, uscire da sola, di integrarsi tanto che non conosceva la lingua italiana nonostante vivesse nel Paese da molti anni.
- A partire all'incirca dall'anno 2020, il sig. ha iniziato a CP_1 coinvolgere tutti i componenti della famiglia in “riti purificatori” che avevano il preteso scopo di cacciare i demoni intrappolati nei corpi umani impuri. I riti seguivano una precisa sequenza e quando il sig. diffondeva incenso in casa, tutti sapevano che sarebbero CP_1 iniziati i supplizi che andavano dagli spruzzi di acqua gelida sul viso a dolorosi schiacciamenti di parti del corpo, a schiaffi, pugni ed anche cinghiate. Infine, tutti erano obbligati a bere circa 5 litri di un intruglio di erbe purganti che provocavano vomito e diarrea. I trattamenti disumani in questione si ripetevano all'incirca con cadenza mensile ma lasciavano strascichi di dolori per settimane. I trattamenti, oltre che fisicamente, erano devastanti anche psicologicamente.
- La sera del 17 agosto 2024 la donna ha chiamato la centrale operativa sopraffatta dalla paura. Gli agenti di polizia, intervenuti presso l'abitazione, hanno trovato in una stanza le taniche da 5 lt di cui una vuota, la madre e la figlia terrorizzate e pallido Persona_1 ed in preda a spasmi. Il sig. veniva arrestato immediatamente ed il CP_1 ragazzino accompagnato in ospedale per accertamenti.
- Il resistente soleva dire di avere posto dei “demoni” a controllare il comportamento e la condotta di moglie e figli, e la ricorrente ha dichiarato di avere scoperto, casualmente mentre faceva le pulizie, una telecamera installata evidentemente dal marito in camera da letto, che non
5 aveva osato rimuovere per paura ma che era sparita quando i parenti dell'uomo erano venuti a prelevare i suoi effetti dopo l'arresto e la misura cautelare. Ne consegue quindi l'addebito della separazione al resistente.
4. Le dichiarazioni rese nel procedimento penale e agli assistenti sociali, acquisite su richiesta delle parti costituite, dimostrano altresì quegli abusi in famiglia che sono una causa tipica della decadenza dalla olim patria potestà, ex art. 330 c.c., per abusi con grave pregiudizio, sull'unica figlia rimasta minorenne, già tutelata come madre e fratello dal divieto di avvicinamento. Costei peraltro respinge certamente la ripresa di contatti col genitore, mentre quest'ultimo si è dimostrato del tutto disinteressato in proposito, tanto da essere rimasto contumace nonostante l'ordine provvisorio di interruzione dei rapporti coi figli adottato d'urgenza. Per questo vanno confermate le misure di protezione, fino al positivo completamento del percorso stabilito dalla sentenza n. 251/2025 GIP Novara per la sospensione condizionata dell'esecuzione.
5. Sotto il profilo economico, va sostanzialmente confermato, e dettagliato come in dispositivo, il provvedimento provvisorio con l'ulteriore statuizione per le spese straordinarie. Il resistente risulta essere operaio metalmeccanico a tempo pieno e indeterminato con reddito dell'ordine di
€ 20.000 annui ed è pertanto bene in grado di assolvere i propri doveri solidaristici, mentre come riferisce da ultimo il S.S., la moglie coi due ragazzi sono accolti in un alloggio di protezione messo a disposizione dal centro antiviolenza, che provvede ad erogare le fonti di sostentamento. La donna – tenuta dal marito sostanzialmente chiusa in casa – e pertanto mai integratasi nel tessuto sociale, e privata della possibilità di trovare un lavoro – al momento non ha ancora trovato una occupazione e i ragazzi, la maggiore dei quali appena maggiorenne, studiano. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 27/01/2006 Controparte_1
(matrimonio trascritto in Italia dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara, al nr. 91- Parte II – Serie C – anno 2020) 2. DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore Persona_1
3. Conferma il divieto di avvicinamento del padre alla moglie ed ai figli, esteso ai luoghi dagli stessi frequentati fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto dalla sentenza di patteggiamento
4. Nulla sulla assegnazione della casa familiare e assegno unico come per legge
5. OBBLIGA a corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento, l'importo mensile di 150 Euro a favore della moglie e di 200 euro ciascuno a favore dei figli, da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6 6. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli.
7. Condanna a rifondere all'Erario le SPESE di lite Controparte_1 liquidate al difensore della ricorrente (€ 2.526,50 per fasi T.M. + T.O., più spese forfettarie al 15% e accessori di legge) e le spese di rappresentanza liquidate al curatore speciale (€ 2.160,00 più spese forfettarie al 15% e accessori di legge) 8. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Novara per quanto di sua competenza.
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente relatore ed estensore
(Andrea GH)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
riunito nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Andrea GH, Presidente est. Dott.ssa Elena Scotti, Giudice Dott.ssa Rossella Incardona, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 316/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in MAROCCO il Parte_1 C.F._1
25/05/1984 Con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CARVOLI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. nato/a in MAROCCO il Controparte_1 C.F._2
13/09/1976 RESISTENTE CONTUMACE
[...]
col curatore speciale avv. Claudia Trabucco di Persona_1
Novara
OGGETTO: Separazione giudiziale e provvedimenti connessi
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE RICORRENTE: In via principale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (C.F. , con addebito
[...] Controparte_1 C.F._2
a quest'ultimo; - disporre la decadenza del padre, sig. dalla CP_1 CP_1 responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. sul figlio minore Persona_1
per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;
-
[...] confermare la residenza abituale ed il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
- nulla disporre in punto di incontri padre/figlio; - confermare il divieto di avvicinamento
1 del padre alla moglie ed ai figli, esteso ai luoghi dagli stessi frequentati nella misura massima temporalmente consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto dalla sentenza di patteggiamento;
- nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale;
- disporre, a carico del sig. il Controparte_1 pagamento, a favore della moglie, di euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- disporre, a carico del sig. il pagamento di un assegno Controparte_1 mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli e Per_1
di un importo non inferiore ad euro 500,00, ovvero la somma che l'intestato Giudice Per_2 riterrà di liquidare, da corrispondere, mediante bonifici presso il conto corrente della madre, entro il 5 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT (costo della vita Parte
a decorrere dalla data della domanda in giudizio;
- disporre, a carico del sig.
[...]
, il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie CP_1 riguardanti i figli E;
- disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito Per_1 Per_2 interamente dalla madre affidataria;
In via di subordine: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e (C.F. Parte_1 Controparte_1
, con addebito a quest'ultimo; - disporre, per le ragioni esposte in C.F._2 narrativa, l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, anche per l'espatrio, dovranno essere adottate dalla madre unilateralmente ed in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- confermare il divieto di avvicinamento del padre alla moglie ed ai figli, esteso ai luoghi dagli stessi frequentati nella misura massima temporalmente consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto dalla sentenza di patteggiamento;
- confermare la residenza abituale ed il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
- nulla disporre in punto di incontri padre/figlio; - nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale;
- disporre, a carico del sig.
[...]
il pagamento, a favore della moglie, di euro 150,00 a titolo di assegno CP_1 di mantenimento;
- disporre, a carico del sig. il pagamento Controparte_1 di un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_2
entrambi i figli di un importo non inferiore ad euro 500,00, ovvero la somma che Per_1
l'intestato Giudice riterrà di liquidare, da corrispondere, mediante bonifici presso il conto corrente della madre, entro il 5 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT Parte (costo della vita a decorrere dalla data della domanda in giudizio;
- disporre, a carico del sig. , il pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_1 straordinarie riguardanti i figli;
- disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla madre affidataria.
CURATORE SPECIALE: Nel merito in via principale, - Pronunciare per le ragioni di cui in atti , la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 Persona_1
con conseguente affidamento in via esclusiva alla madre;
- Confermare l'interruzione
[...] di ogni rapporto tra padre e figlio minore;
- Confermare il divieto di avvicinamento del padre al figlio minore, esteso ai luoghi dallo stesso frequentati nella misura massima temporalmente
2 consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto per il sig ex articolo 165 co. 5 cp dalla sentenza di Controparte_1 patteggiamento;
- Confermare che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva;
- porre a carico del signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di euro 500,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, o quell'altra maggiore somma ritenuta equa di giustizia con decorrenza quantomeno dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie relative ai figli;
- confermare la presa in carico la presa del nucleo familiare costituito dai minori e dalla madre da parte dei servizi sociali di Novara, dal servizio di NPI e dal servizio psicologia adulti dell'asl di Novara per la predisposizione di tutti gli opportuni interventi di sostegno ed educativa familiare, rielaborazione del vissuto ai fini del rafforzamento ed al superamento dei traumi subiti oltre che delle capacità genitoriali. - Prescrivere a tutti gli operatori coinvolti (NPI, servizi Sociali di riferimento, CSM) di collaborare ai fini della predisposizione di un intervento strutturato e coordinato;
- Adottare in ogni caso tutti gli interventi e le cautele che saranno dal Tribunale ritenute più opportune alla tutela del minore Nel merito, in subordine - Disporre / confermare l'affidamento super esclusivo / rafforzato del figlio minore alla madre con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla stessa e con contestuale esplicita autorizzazione al compimento in via autonoma di tutti gli atti relativi al minore oltre che l'assunzione delle decisioni più rilevanti connesse allo stesso quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale - Pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre con riferimento al figlio minore - Confermare l'interruzione di ogni rapporto padre e figlio ed in ogni caso nulla disporre in punto visite - Confermare il divieto di avvicinamento del padre al figlio minore, esteso ai luoghi dallo stesso frequentati nella misura massima temporalmente consentita o comunque in ogni caso fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto per il sig ex articolo 165 co. 5 cp dalla sentenza Controparte_1 di patteggiamento;
- Confermare che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva - porre a carico del signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di euro 500,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, o quell'altra maggiore somma ritenuta equa di giustizia con decorrenza quantomeno dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie relative ai figli;
- confermare la presa in carico la presa del nucleo familiare costituito dai minori e dalla madre da parte dei servizi sociali di Novara, dal servizio di NPI e dal servizio psicologia adulti dell'asl di Novara per la predisposizione di tutti gli opportuni interventi di sostegno ed educativa familiare, sostegno, rielaborazione del vissuto ai Firmato Da: TRABUCCO CLAUDIA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
3 fini del rafforzamento ed è il superamento dei traumi CodiceFiscale_3 subiti oltre che delle capacità genitoriali. - Prescrivere a tutti gli operatori coinvolti (NPI, servizi Sociali di riferimento, CSM) di collaborare ai fini della predisposizione di un intervento strutturato e coordinato - Adottare in ogni caso tutti gli interventi e le cautele che saranno da Tribunale ritenute più opportune alla tutela del minore.
*.*.* Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
3 *.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− La sig.ra ed il sig. si Parte_1 Controparte_1 sono sposati in Marocco il 27/01/2006 (matrimonio trascritto a Novara nr. 91- Parte II – Serie C – anno 2020).
− L'8/05/2007, a Marrakech è nata cittadina Persona_3 italiana e il 16/11/2008 a Oulad Mrah è nato Persona_1 cittadino italiano. La primogenita è oggi maggiorenne ma entrambi i figli non sono autosufficienti.
− con ricorso del 14.02.2025 ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 sullo status, con addebito, la pronuncia dei seguenti provvedimenti indifferibili: - la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei CP_1 figli ai sensi dell'art. 473bis.7 c.p.c.; - l'interruzione dei rapporti padre-figli; - nei confronti del padre, il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla madre nonché ai luoghi dagli stessi frequentati anche qualora dovesse essere modificata o revocata la misura cautelare in atto;
- che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla madre affidataria;
- che il padre versi alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 ordinario dei figli minori, l'importo di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) da versare mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente Parte secondo gli indici ISTAT costo-vita e nel merito quanto riportato in conclusioni.
− Il T.M. di Torino, con ordinanza 17.02.2025, ha declinato la propria competenza sul procedimento n. 2921/2024, aperto a istanza del P.M per la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, che è stato riunito al presente.
− Il tribunale ha emesso ordinanza 26.02.2025 ex art. 473 bis.15 c.p.c. col seguente dispositivo: 1) in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone: a. l'affidamento dei minori alla madre in via esclusiva, ivi compresa la potestà di assumere le decisioni di maggiore importanza per essi, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
b. l'interruzione dei rapporti padre-figli; c. nei confronti del padre
, il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla madre Controparte_1 nonché ai luoghi dagli stessi frequentati anche qualora dovesse essere modificata o revocata la misura cautelare in atto;
d. che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla madre affidataria;
e. che il padre versi alla sig.ra , a titolo di Parte_1 sostentamento dei figli minori, l'importo di euro 500,00 da versare mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
f. nomina curatore speciale dei minori l'avv. Claudia TRABUCCO del foro di Novara.
− 2) fissa, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti in questa sede, l'udienza del giorno 18 marzo 2025 alle ore 10:00 in presidenza.
− La parte resistente è rimasta contumace.
4 − Confermati i provvedimenti urgenti e passati al merito, la causa è stata istruita attraverso la acquisizione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai figli nel procedimento penale e delle relazioni dei S.S. e della A.S.L. nei confronti di ricorrente, resistente e figli.
− La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 30.09.2025 con rinuncia delle parti a tutti i termini.
− La camera di consiglio si è svolta il 16/10/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta da tempo intollerabile, si è di fatto già interrotta con l'arresto del resistente per violenza domestica e le susseguenti misure cautelari penali e anche di diritto di famiglia.
3. Il resistente infatti è stato arrestato in flagranza e quindi posto in custodia cautelare con ordinanza Gip del Tribunale di Novara in data 20.08.2024, confermata dal giudice del riesame distrettuale, per maltrattamento familiare aggravato nei confronti tanto della moglie che dei figli, allora entrambi minorenni, e durante il presente giudizio ha chiesto ed ottenuto l'applicazione con sentenza irrevocabile della pena sospesa di due anni di reclusione. Il beneficio fondato sul giudizio prognostico non consente di revocare in dubbio anzitutto la sussistenza dei motivi, pienamente provati, di violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale, all'opposto con condotte attive e anche violente di maltrattamento. Le convergenti dichiarazioni contenute negli atti giudiziari penali consentono di ritenere accertato che:
- La resistente era costretta ad una vita tra le mura domestiche, privata della possibilità di lavorare, uscire da sola, di integrarsi tanto che non conosceva la lingua italiana nonostante vivesse nel Paese da molti anni.
- A partire all'incirca dall'anno 2020, il sig. ha iniziato a CP_1 coinvolgere tutti i componenti della famiglia in “riti purificatori” che avevano il preteso scopo di cacciare i demoni intrappolati nei corpi umani impuri. I riti seguivano una precisa sequenza e quando il sig. diffondeva incenso in casa, tutti sapevano che sarebbero CP_1 iniziati i supplizi che andavano dagli spruzzi di acqua gelida sul viso a dolorosi schiacciamenti di parti del corpo, a schiaffi, pugni ed anche cinghiate. Infine, tutti erano obbligati a bere circa 5 litri di un intruglio di erbe purganti che provocavano vomito e diarrea. I trattamenti disumani in questione si ripetevano all'incirca con cadenza mensile ma lasciavano strascichi di dolori per settimane. I trattamenti, oltre che fisicamente, erano devastanti anche psicologicamente.
- La sera del 17 agosto 2024 la donna ha chiamato la centrale operativa sopraffatta dalla paura. Gli agenti di polizia, intervenuti presso l'abitazione, hanno trovato in una stanza le taniche da 5 lt di cui una vuota, la madre e la figlia terrorizzate e pallido Persona_1 ed in preda a spasmi. Il sig. veniva arrestato immediatamente ed il CP_1 ragazzino accompagnato in ospedale per accertamenti.
- Il resistente soleva dire di avere posto dei “demoni” a controllare il comportamento e la condotta di moglie e figli, e la ricorrente ha dichiarato di avere scoperto, casualmente mentre faceva le pulizie, una telecamera installata evidentemente dal marito in camera da letto, che non
5 aveva osato rimuovere per paura ma che era sparita quando i parenti dell'uomo erano venuti a prelevare i suoi effetti dopo l'arresto e la misura cautelare. Ne consegue quindi l'addebito della separazione al resistente.
4. Le dichiarazioni rese nel procedimento penale e agli assistenti sociali, acquisite su richiesta delle parti costituite, dimostrano altresì quegli abusi in famiglia che sono una causa tipica della decadenza dalla olim patria potestà, ex art. 330 c.c., per abusi con grave pregiudizio, sull'unica figlia rimasta minorenne, già tutelata come madre e fratello dal divieto di avvicinamento. Costei peraltro respinge certamente la ripresa di contatti col genitore, mentre quest'ultimo si è dimostrato del tutto disinteressato in proposito, tanto da essere rimasto contumace nonostante l'ordine provvisorio di interruzione dei rapporti coi figli adottato d'urgenza. Per questo vanno confermate le misure di protezione, fino al positivo completamento del percorso stabilito dalla sentenza n. 251/2025 GIP Novara per la sospensione condizionata dell'esecuzione.
5. Sotto il profilo economico, va sostanzialmente confermato, e dettagliato come in dispositivo, il provvedimento provvisorio con l'ulteriore statuizione per le spese straordinarie. Il resistente risulta essere operaio metalmeccanico a tempo pieno e indeterminato con reddito dell'ordine di
€ 20.000 annui ed è pertanto bene in grado di assolvere i propri doveri solidaristici, mentre come riferisce da ultimo il S.S., la moglie coi due ragazzi sono accolti in un alloggio di protezione messo a disposizione dal centro antiviolenza, che provvede ad erogare le fonti di sostentamento. La donna – tenuta dal marito sostanzialmente chiusa in casa – e pertanto mai integratasi nel tessuto sociale, e privata della possibilità di trovare un lavoro – al momento non ha ancora trovato una occupazione e i ragazzi, la maggiore dei quali appena maggiorenne, studiano. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 27/01/2006 Controparte_1
(matrimonio trascritto in Italia dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara, al nr. 91- Parte II – Serie C – anno 2020) 2. DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore Persona_1
3. Conferma il divieto di avvicinamento del padre alla moglie ed ai figli, esteso ai luoghi dagli stessi frequentati fino al positivo completamento del percorso di recupero previsto dalla sentenza di patteggiamento
4. Nulla sulla assegnazione della casa familiare e assegno unico come per legge
5. OBBLIGA a corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento, l'importo mensile di 150 Euro a favore della moglie e di 200 euro ciascuno a favore dei figli, da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6 6. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli.
7. Condanna a rifondere all'Erario le SPESE di lite Controparte_1 liquidate al difensore della ricorrente (€ 2.526,50 per fasi T.M. + T.O., più spese forfettarie al 15% e accessori di legge) e le spese di rappresentanza liquidate al curatore speciale (€ 2.160,00 più spese forfettarie al 15% e accessori di legge) 8. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Novara per quanto di sua competenza.
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente relatore ed estensore
(Andrea GH)
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