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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta RODI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via G. Guidicini, n. 16, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Igor GAMBERINI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Vicolo Ranocchi n. 1, RICORRENTI
***
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 1° aprile 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 24 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio fino a giugno 2024. Dall'unione sono nate , il 4 giugno 2016, e il 26 maggio 2018, Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori. pagina 1 di 4 A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento delle figlie.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 2 e il 4 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, l'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione da un lato nel fatto che, soprattutto a far data dalla cessazione della convivenza nel 2024, la madre si è integralmente e in via esclusiva fatta carico di ogni necessità anche economica delle figlie a causa della discontinuità del rapporto delle stesse con il padre, dall'atro lato nelle delicate condizioni di salute del signor che ne hanno anche reso Parte_2 necessario il ricovero presso strutture psichiatriche anche per periodi prolungati. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre, con facoltà per la Per_1 Per_2 stessa di adottare autonomamente le decisioni di maggiore interesse per le figlie, informando il padre di quelle relative alla scuola e/o istruzione e/o salute e/o, in genere, quelle di rilevante importanza;
2) colloca le minori presso la madre, dove manterranno la propria residenza anagrafica;
3) assegna alla signora la casa familiare, sita in Monte SA TR (Bologna) Pt_1
Via Caduti di Via Fani n. 4; 4) dispone che, tenuto conto delle condizioni di salute del padre, dell'età delle figlie e delle loro delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e ludico ricreative nonché di pagina 2 di 4 quelle lavorative dei genitori, il signor possa vedere le minori, previo Parte_2 congruo e preventivo avviso alla madre, indicativamente e salvo diversi accordi:
- a weekend alternati, il sabato oppure la domenica, approssimativamente dalle ore
10,00 alle ore 18,00;
- nelle settimane in cui le vedrà anche il sabato o la domenica il mercoledì pomeriggio;
nelle altre, il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- nelle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale oppure quello di S. Stefano e il 1° gennaio oppure il 6 gennaio;
- nelle festività pasquali alternando di anno in anno Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- se lo vorrà, il padre potrà partecipare alle attività sportive e ricreative delle figlie anche in giorni non di sua competenza;
- gli spostamenti per vedere le figlie saranno a carico del padre, compatibilmente con le condizioni di salute dello stesso e della terapia farmacologica in corso;
6) a far data dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di versare sul c/c intestato alla signora presso Intesa SA Paolo spa, Filiale ZO ED (IBAN Pt_1
[...]), entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, fino all'autosufficienza economica delle stesse, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) prende atto che il signor in caso di miglioramento della propria Parte_2 situazione lavorativa ed economica, si impegna sin da ora a rivedere il predetto importo, incrementando il proprio contributo al mantenimento ordinario per le figlie;
8) a far data dalla domanda dispone che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e da determinarsi sulla Per_1 Per_2 base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 4 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà, dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante l'esborso, entro il giorno 17 del mese successivo alla richiesta di spesa. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la madre continuerà a percepire l'assegno unico e/o altra eventuale forma di erogazione equivalente;
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 7 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta RODI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via G. Guidicini, n. 16, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Igor GAMBERINI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Vicolo Ranocchi n. 1, RICORRENTI
***
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 1° aprile 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 24 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio fino a giugno 2024. Dall'unione sono nate , il 4 giugno 2016, e il 26 maggio 2018, Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori. pagina 1 di 4 A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento delle figlie.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 2 e il 4 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, l'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione da un lato nel fatto che, soprattutto a far data dalla cessazione della convivenza nel 2024, la madre si è integralmente e in via esclusiva fatta carico di ogni necessità anche economica delle figlie a causa della discontinuità del rapporto delle stesse con il padre, dall'atro lato nelle delicate condizioni di salute del signor che ne hanno anche reso Parte_2 necessario il ricovero presso strutture psichiatriche anche per periodi prolungati. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre, con facoltà per la Per_1 Per_2 stessa di adottare autonomamente le decisioni di maggiore interesse per le figlie, informando il padre di quelle relative alla scuola e/o istruzione e/o salute e/o, in genere, quelle di rilevante importanza;
2) colloca le minori presso la madre, dove manterranno la propria residenza anagrafica;
3) assegna alla signora la casa familiare, sita in Monte SA TR (Bologna) Pt_1
Via Caduti di Via Fani n. 4; 4) dispone che, tenuto conto delle condizioni di salute del padre, dell'età delle figlie e delle loro delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e ludico ricreative nonché di pagina 2 di 4 quelle lavorative dei genitori, il signor possa vedere le minori, previo Parte_2 congruo e preventivo avviso alla madre, indicativamente e salvo diversi accordi:
- a weekend alternati, il sabato oppure la domenica, approssimativamente dalle ore
10,00 alle ore 18,00;
- nelle settimane in cui le vedrà anche il sabato o la domenica il mercoledì pomeriggio;
nelle altre, il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- nelle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale oppure quello di S. Stefano e il 1° gennaio oppure il 6 gennaio;
- nelle festività pasquali alternando di anno in anno Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- se lo vorrà, il padre potrà partecipare alle attività sportive e ricreative delle figlie anche in giorni non di sua competenza;
- gli spostamenti per vedere le figlie saranno a carico del padre, compatibilmente con le condizioni di salute dello stesso e della terapia farmacologica in corso;
6) a far data dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di versare sul c/c intestato alla signora presso Intesa SA Paolo spa, Filiale ZO ED (IBAN Pt_1
[...]), entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, fino all'autosufficienza economica delle stesse, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) prende atto che il signor in caso di miglioramento della propria Parte_2 situazione lavorativa ed economica, si impegna sin da ora a rivedere il predetto importo, incrementando il proprio contributo al mantenimento ordinario per le figlie;
8) a far data dalla domanda dispone che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e da determinarsi sulla Per_1 Per_2 base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 4 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà, dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante l'esborso, entro il giorno 17 del mese successivo alla richiesta di spesa. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la madre continuerà a percepire l'assegno unico e/o altra eventuale forma di erogazione equivalente;
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 7 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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