Articolo 3 della Legge 8 agosto 1996, n. 419
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27 agosto 1996
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 1. All' articolo 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 551 , e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legisla- tive di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Societa' di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 ".
Entrata in vigore il 27 agosto 1996