TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 02/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 345/2024 R.G. promossa da:
ZA AN, rappresentato e difeso dall'Avv.ZA
ELISABETTA
RICORRENTE
contro
:
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del suo procuratore speciale, Dr. Gian Paolo Zanoni, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Di Guida
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente oppone l'intimazione di pagamento notificatagli da Agenzia delle
Entrate n. 07320249000769578000 notificatogli in data 08.02.2024 dell'importo complessivo 9.558,85, relativa a quattro avvisi di addebito per contribuzione previdenziale. Eccepisce la prescrizione dei crediti essendo stata l'intimazione notificata più di cinque anni dopo la notifica degli avvisi di addebito.
L'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione deve ritenersi in parte illegittima in quanto posta in essere con riferimento a crediti già estinti per intervenuta prescrizione essendo stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica di due degli avvisi di addebito.
La decorrenza del termine di 40 giorni per l'esperimento dell'azione di cui al
D.Lgs.n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, produce infatti soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Se è vero, dunque, che la mancata opposizione alla cartella di pagamento (rectius avviso di addebito che, dal 01.01.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale) nel termine di 40 giorni comporta la cristallizzazione del credito dell'Ente Impositore, è parimenti consentito al contribuente-debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 c.p.c., fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo. Infatti, se nell'arco dei cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
Ciò premesso, nel caso de quo, i crediti vantati dell'Ente Previdenziale creditore di cui ai primi due avvisi di addebito n. 37320180000818920000 e n.
37320180001845556000, sono ampiamente prescritti atteso che tra la data di notifica dei suddetti avvisi concernenti i contributi in questione e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento lo scorso 08.02.2024 oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nelle more con conseguente inesigibilità di tali importi.
Di conseguenza, vanno dichiarati prescritti i crediti previdenziali portati dai due suddetti avvisi di addebito e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Inps e si liquidano in dispositivo.
Fra parte ricorrente e ADER va disposta la compensazione delle spese in considerazione della qualità delle parti e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
accerta e dichiara che i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
37320180000818920000 di euro 2.767,49 e l'avviso di addebito n.
37320180001845556000 di euro 2.776,61 sono estinti per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva della somma portata dai suddetti avvisi di addebito.
Condanna Inps al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.300 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate fra il ricorrente ADER. Così deciso in data 02/01/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 02/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 345/2024 R.G. promossa da:
ZA AN, rappresentato e difeso dall'Avv.ZA
ELISABETTA
RICORRENTE
contro
:
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del suo procuratore speciale, Dr. Gian Paolo Zanoni, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Di Guida
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente oppone l'intimazione di pagamento notificatagli da Agenzia delle
Entrate n. 07320249000769578000 notificatogli in data 08.02.2024 dell'importo complessivo 9.558,85, relativa a quattro avvisi di addebito per contribuzione previdenziale. Eccepisce la prescrizione dei crediti essendo stata l'intimazione notificata più di cinque anni dopo la notifica degli avvisi di addebito.
L'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione deve ritenersi in parte illegittima in quanto posta in essere con riferimento a crediti già estinti per intervenuta prescrizione essendo stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica di due degli avvisi di addebito.
La decorrenza del termine di 40 giorni per l'esperimento dell'azione di cui al
D.Lgs.n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, produce infatti soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Se è vero, dunque, che la mancata opposizione alla cartella di pagamento (rectius avviso di addebito che, dal 01.01.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale) nel termine di 40 giorni comporta la cristallizzazione del credito dell'Ente Impositore, è parimenti consentito al contribuente-debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 c.p.c., fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo. Infatti, se nell'arco dei cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
Ciò premesso, nel caso de quo, i crediti vantati dell'Ente Previdenziale creditore di cui ai primi due avvisi di addebito n. 37320180000818920000 e n.
37320180001845556000, sono ampiamente prescritti atteso che tra la data di notifica dei suddetti avvisi concernenti i contributi in questione e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento lo scorso 08.02.2024 oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nelle more con conseguente inesigibilità di tali importi.
Di conseguenza, vanno dichiarati prescritti i crediti previdenziali portati dai due suddetti avvisi di addebito e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Inps e si liquidano in dispositivo.
Fra parte ricorrente e ADER va disposta la compensazione delle spese in considerazione della qualità delle parti e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
accerta e dichiara che i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
37320180000818920000 di euro 2.767,49 e l'avviso di addebito n.
37320180001845556000 di euro 2.776,61 sono estinti per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva della somma portata dai suddetti avvisi di addebito.
Condanna Inps al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.300 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate fra il ricorrente ADER. Così deciso in data 02/01/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari