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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8695 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.6165/2023 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata con provvedimento del 6/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.6165/2023 R.G.Cont.
tra
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, in proprio e nella qualità di erede della signora nata il C.F._1 Persona_1
15.06.1949 a Boscoreale, ivi deceduta il 26.01.2013 a causa del contagio avuto dal coniuge, sig.
(n. Boscoreale il 20.08.1938 e ivi deceduto il 16.12.2011 per trasfusione infetta), Persona_2
oltre che in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Per_3
(nata a [...] - NA - il 30 gennaio 2007 - C.F.: )
[...] C.F._2
ed (nato a [...] - NA - il 18 gennaio 2011 - C.F.: Persona_2
), , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
C.F.: , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli C.F._4
minori (nata a [...] - NA - il 30 gennaio 2007 - C.F.: Persona_3
) ed (nato a [...] - NA - il 18 gennaio 2011 - C.F._2 Persona_2
C.F.: ), (nata a [...] - NA - il 17 C.F._3 Parte_3
settembre 2003 - C.F.: ), in proprio e nella qualità di nipote della sig.ra C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F.: Per_1 Controparte_1
), ivi residente in [...]; , nata a [...]F._6 Parte_4
Castellammare di Stabia il 28.05.1973 (C.F. ), in proprio e nella qualità di C.F._7
erede della signora nata il [...] a [...], ivi deceduta il 26.01.2013 a Persona_1
causa del contagio avuto dal coniuge, sig. (n. Boscoreale il 20.08.1938 e ivi Persona_2 deceduto il 16.12.2011 per trasfusione infetta), nonché in qualità di procuratore di se stessa tutti rapp.ti e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Albachiara del Foro di Nola (C.F.:
- pec: e Avv. C.F._8 Email_1 Parte_4
(C.F.: - pec del Foro di Torre Annunziata C.F._7 Email_2
anche in qualità di procuratore di se stesso tutti elettivamente domiciliati in NA al Centro
Direzionale Is. G8 p 11presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferraro in forza virtù di procura in atti
Attori
e
, in pers. del in carica, rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di NA presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
Convenuto
Oggetto : risarcimento danni conclusioni per le parti : come da atti introduttivi , verbale e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Gli attori, ed figli di e di Parte_1 Parte_4 Persona_2 Persona_1
moglie di , nonché , Parte_2 Parte_1 Persona_3 Per_2
, figli di e della ed infine , fratello di Pt_3 Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
hanno adito il giudice nei confronti del per ottenere il Per_1 Controparte_2
risarcimento del danno subito iure hereditatis e iure proprio a seguito del decesso, il 26 gennaio del 2013, per “cirrosi epatica HCV positiva + arresto cardiocircolatorio, della la quale, in Per_1
vita, è stata infettata dal marito affetto da patologia (epatite HCV) e poi Persona_2
deceduto il 16/12/2011 per “cirrosi epatica – encefalopatia da insufficienza epatica;
previa tardiva costituzione del che ha contestato le domande, depositata documentazione, Controparte_2 è stata espletata C.T.U. del 22/5/2025 a firma del dott ed escussi i testi Persona_4
e ( ud del 17/9/2024). Testimone_1 Testimone_2
Premesso che le domande sono state compiutamente individuate con riferimento sia alla causa petendi che al petitum, va rilevato che la legittimazione e titolarità attiva degli istanti è comprovata dai certificati di famiglia in atti da cui emerge che ed sono i Parte_1 Parte_4
figli di e di che è la moglie di Persona_2 Persona_1 Parte_2
, nonché che , ed sono i figli di Parte_1 Persona_3 Per_2 Pt_3 Parte_1
e della ed infine è il fratello di la quale,
[...] Parte_2 Controparte_1 Persona_1
come da certificato di morte in atti, è deceduta in Boscoreale il 26 gennaio del 2013 .
Di poi . dall'esame degli altri documenti in atti, cartelle cliniche , comunicazioni del Dirigente del
Centro Trasfusionale della , comunicazioni ASLNa3Sud Controparte_4
del 04.02.2015 , referto, dell'8/5/2006, dell'esame HCV-Av, positivo della clinica Villa del Sole di
NA , verbale del 10.06.2015 n. A61503995 della CMO DMML di Roma e n. R61611446 del
12.09.2016, verbale n. R61611446 del 12.09.2016 della CMO, emerge che Persona_2
marito di era affetto da patologia (epatite HCV) riconducibile alle Persona_1
emotrasfusioni da lui subite nel 1988 e che lo portò al decesso il 16/12/2011 per “cirrosi epatica – encefalopatia da insufficienza epatica dopo aver contagiato l' che a sia volta decedeva il 26 Per_1
gennaio del 2013, per “cirrosi epatica HCV positiva + arresto cardiocircolatorio;
a sua volta l'ausiliario del giudice , sulla base dell'esame di tutti gli atti ed in base alle sue indubbie capacità e conoscenze tecniche, ha accertato che il decesso dell' e stato causato da un'insufficienza Per_1
epatica post trapianto HCV-relata ed in tal senso esso e riconducibile in senso causale al contagio di HCV (pag 25 e 27) ; a seguito di tale evento gli istanti chiedono in questa sede il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis e iure proprio.
Premesso che è ormai pacifico che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV,
HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Controparte_2
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in CP_2
materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare CP_2
le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del , tali da rendere configurabile una sua condotta omissiva colposa) CP_2
(ord Cass n.14748/2022 ), che “Nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello delle lesioni o di omicidio colposo;
pertanto il termine di prescrizione è di norma quello quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso” (sent Cass S.U. n. 581/2008), ed infine, che “In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, Controparte_2
compiuto dalla di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato CP_5
riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , CP_2
quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” ( ord Cass n. 15734/2018 e n. 34885/2021), deve osservarsi, con riferimento alle CP_2
istanze risarcitorie avanzate in questa sede, che gli istanti hanno agito sia per il danno biologico subito in vita da per aver contratto l'infezione HCV a seguito del contagio con Persona_1
il marito a sua volta affetto da infezione HCV per emotrasfusione, sia per i danni subiti iure proprio per effetto del decesso di decesso che integra il reato di omicidio Persona_1
colposo che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni subiti.
In ordine ai danni non patrimoniali subiti iure hereditatis, va detto che in essi (attesa la patologia riscontrata) va ricompreso anche il cosiddetto danno da aggravamento della malattia sino al decesso che non riveste nel caso di specie posta autonomamente risarcibile in base a quanto più volte precisato dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui“In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni di salute e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria)” ( cfr sentenza n 29492/2019 che nella parte motiva ha chiarito che la nozione di danno biologico è onnicomprensiva anche del danno “terminale”, rifluendo pertanto la contestazione rivolta alla pronuncia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico anche sul risarcimento del danno terminale inteso dai ricorrenti quale nuovo ed ulteriore danno poichè “Le nozioni di “danno terminale” e di “danno catastrofale” rivestono carattere meramente descrittivo e non hanno rilevanza giuridica, in quanto non identificano alcuna peculiare entità ontologica distinta dal “danno biologico” – come normativamente definito – e dal “danno morale” – inteso quest'ultimo quale componente del danno non patrimoniale risarcibile a seguito della lesione della integrità psicofisica del soggetto .Le predette nozioni esprimono soltanto una diversa dimensione del danno – rispettivamente, biologico e morale- della quale il Giudice deve tenere conto nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, indicando gli specifici elementi circostanziali considerati ai fini della aestimatio ed i parametri di stima applicati”: poiché l'exitus costituisce solo un “aggravamento” della patologia preesistente, dovendo ricomprendersi in tale nozione tutte quelle conseguenze che costituiscono un mero sviluppo ed – appunto un – aggravamento del danno già insorto, esso non integra “nuova ed autonoma” lesione.
In tal senso si è espressa la Cassazione anche con la sentenza n. 26118/2021 secondo cui “In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita;
se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto”( in senso conforme sent Cass n. 35416/2022 che ha così statuito “In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa”; si legge in motivazione della sentenza 26118 /2021 che cita in via esemplificativa il caso di “infezioni da HCV od HIV, che espongono il paziente al maggior rischio - rispettivamente - di cirrosi epatica o di polmoniti e tubercolosi, al termine della fase di latenza clinica” che il risarcimento va liquidato in via proporzionale rispetto alla durata di vita effettiva e della minore speranza di vita in concreto (“Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente;
e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta”).
A tal ultimo riguardo va peraltro segnalato che con una pronuncia la terza sezione della Corte di
Cassazione (cfr ordinanza n. 32916/2022 ) ha affermato che “In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto)”
In questa pronuncia si considera l'ipotesi tipica del danno biologico iure hereditario in caso di decesso conseguente a patologia epatica sopravvenuta a seguito di infezione per terapia trasfusionale e ritiene il Tribunale in questa sede aderire a tale indirizzo innovativo per la liquidazione .
Nel caso di specie al C.T.U. è stato dato quesito ad hoc ed il perito . alle pag 22 e ss dell'elaborato, ha così concluso: “……..allo stato degli atti disponibili, va riferito che non e individuabile l'esatto momento del contagio e, di conseguenza, non ci si può orientare sul concreto inizio della malattia epatica cronica HCV-correlata. Come gia evidenziato, i primi accertamenti utili a ritenere sussistente una epatopatia risalgono solo al luglio 2008 e non si dispone di altra documentazione antecedente quel periodo. In base a cio deve anche ritenersi probabile che prima del luglio 2008
l'epatopatia cronica non diede segno di se attraverso sintomi o segni clinici degni di rilievo assistenziale. In riferimento a cio, nella storia clinica di malattia possono distinguersi 5 successive fasi: 1) Stato di epatopatia cronica con cirrosi compensata: dal luglio 2008, allorquando sono disponibili gli esami di laboratorio che indirettamente portano ad ammettere una epatopatia cronica, fino al gennaio 2009, epoca di manifestazione dello scompenso cirrotico con riscontro di epatocarcinoma, per un totale di circa 6 mesi;
2) Stato di epatopatia cronica con cirrosi scompensata complicata da HCC: dal gennaio 2009 al maggio 2009, allorquando la paziente fu sottoposta a trapianto epatico, per un totale di circa 5 mesi;
3) Esiti di trapianto epatico: dal maggio 2009 al marzo 2011, per un totale di circa 22 mesi;
4) Cirrosi compensata su trapianto epatico: dal marzo 2011 al settembre 2011, per un totale di circa 6 mesi;
5) Cirrosi scompensata su trapianto epatico: dal settembre 2011 fino all'exitus avvenuto nel gennaio 2013, per un totale di circa 16 mesi. Per cio che concerne la stima del valore menomativo medio dei postumi presentati dalla Sig.ra nell'intervallo di tempo dal contagio di HCV alla morte e opportuno Persona_1
riferirsi alle Buone Pratiche Cliniche di Valutazione Medico Legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente promosse dalla Societa
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni [SIMLA, 26 marzo 2025] e pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanita. Queste buone pratiche di valutazione distinguono l'insufficienza epatica in tre gradi. In particolare, si rinvengono le seguenti indicazioni tabellari: -Insufficienza epatica di grado lieve: indice di fibrosi F0-F1, punteggio Child-Pugh 5-6, sintomi e segni lievi
(astenia, subittero, splenomegalia non significativa): 11-15%. -Insufficienza epatica di grado moderato: indice di fibrosi F2-F3, punteggio Child-Pugh 7-9, sintomi e segni moderati (ittero moderato, ascite, encefalopatia di grado 1-2): 30-35%. -Insufficienza epatica di grado severo: indice di fibrosi F4 (cirrosi), punteggio Child-Pugh 10-15, sintomi e segni gravi (encefalopatia di grado 3-4), sanguinamenti variceali frequenti): 63-74%. Per quanto riguarda gli esiti di trapianto epatico, le suddette buone pratiche valutative riportano la seguente voce tabellare: -Esiti di trapianto epatico a seconda dell'età, della funzione epatica residua, degli effetti della terapia immunosoppressiva, della stimata percentuale di sopravvivenza, dell'eventuale presenza di fattori di rischio per complicanze: 40-47%.
Per quanto concerne l'epatocarcinoma, in carenza di voci specifiche ricavabili dalle predette buone pratiche valutative, si ritiene opportuno il riferimento al contenuto delle Linee Guida per la
Valutazione Medicolegale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico edite dalla
[...]
[SIMLA. Giuffre, Milano, 2016] e, quindi, della seguente Controparte_6
indicazione tabellare: -Neoplasie maligne non metastatizzate con prognosi sfavorevole a 5 anni in attualita di trattamento con gravi ripercussioni anatomo-funzionali, anche in relazione agli effetti collaterali delle terapie. Soggetti in grado di svolgere parzialmente le ordinarie attività quotidiane con rilevante limitazione nel contesto relazionale e lavorativo. Es.: carcinoma dell'esofago T2-
T3N0, carcinoma della vescica con diversione esterna urinaria al III-IV stadio, non metastatizzato, epatocarcinoma allo stadio C (Barcellona), carcinomi della laringe loco-regionali in stadio avanzato sottoposti a laringectomia, etc: 36-55%. Stante quanto precede, deve dedursi che: -nella prima fase della malattia (circa 6 mesi) era presente cirrosi complicata da insufficienza epatica di grado moderato, stimabile quale danno biologico nella misura del 30%; -nella seconda fase della malattia (circa 5 mesi) era presente cirrosi complicata da carcinoma e da insufficienza epatica di grado severo, quantificabile in termini di danno biologico nella misura dell'80%; -nella terza fase della malattia (circa 22 mesi) non era presente insufficienza epatica ma v'erano pur sempre i postumi del trapianto epatico e tanto porta ad ammettere un danno biologico del 40%; -nella quarta fase di malattia (circa 6 mesi) subentrava cirrosi ben compensata sul trapianto, condizione stimabile quale danno biologico nella misura del 50%; -nella quinta fase di malattia (circa 16 mesi) era presente cirrosi su trapianto complicata da insufficienza epatica di grado severo, condizione che porta ad ammettere un danno biologico pari all80%. In riferimento al valore menomativo dei postumi di ciascuna fase può procedersi alla stima del valore menomativo medio
(ponderato sulla durata delle diverse fasi di malattia) dei postumi presentati dalla paziente
(nell'intervallo di tempo intercorso tra le prime documentate manifestazioni dell'epatopatia cronica ed il decesso) che risulta pari ad un danno biologico del 55% (cinquantacinque per cento).
In punto di quantum si evidenzia quanto segue. aveva 59 anni allorchè emergeva la patologia ( cfr pg 22 della perizia: “i primi Persona_1
accertamenti utili a ritenere sussistente una epatopatia risalgono solo al luglio 2008” ed in tema cfr ord Cass n. 31275/2024 secondo cui è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione) ed applicando le tabelle di Milano edizione 2024 il danno biologico è pari ad
€310.089,00 prendendo quale valore del punto base €7.940,83 e demoltiplicatore per l'età 0,710 e con esclusione di ogni altra voce anche di danno morale catastrofale atteso che neppure dalle prove testimoniali è emerso che la , negli ultimi periodi di vita, percepisse in modo cosciente Per_1 l'approssimarsi della fine, la somma è determinata all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2018 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent Cass. n.
3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità
liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito,
purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”) ; tale somma va posta a carico del ed in Controparte_2
favore di ed , figli della de cuius ed eredi legittimi in difetto della Parte_1 Parte_4
prova di disposizioni testamentarie , in due quote uguali.
Va da ultimo rilevata l'infondatezza della difesa del che chiede la riduzione della somma CP_2
ex art 1227 secondo comma cc in caso di mancato utilizzo del farmaco in grado di Parte_5
ottenere quasi con certezza la remissione dell'infezione e ciò in quanto, se anche fosse provata la mancata prescrizione di tale farmaco, nulla potrebbe essere imputato alla poiché la Per_1
prescrizione e il monitoraggio della terapia sono di competenza solo di specialisti e centri ospedalieri.
Con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate in questa sede per danni subiti dagli istanti iure proprio per effetto del decesso di , in primis vanno disattese le richieste aventi ad Persona_1
oggetto un presunto danno patrimoniale ( “consistente nelle spese affrontate per i numerosi accertamenti, ricoveri, esami diagnostici, e visite resesi necessarie a causa della malattia oltre alle spese funerarie causate dal decesso del parente, a cui normalmente si va incontro in caso di malattia epatica con esito letale (cirrosi epatica, cancro epatico). Dovranno altresì essere risarciti del danno derivante dal mancato apporto economico che è conseguito al decesso del congiunto ) in quanto non provate né nell'an, né nel quantum ed infatti le uniche ricevute e fatture comprensibili e riferibili alla malattia, doc 32 e 61, non sono intestate agli attori.
In tema, invece, di danno parentale questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, iniziato con la sent Cass a S.U. n. 26972/2008 in base al quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” ; “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” ( sent Cass n.25351/2015); “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitari” ( sent Cass n. 21084/2015 e n. 15491/2014); “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ( sent Cass n. 21230/2016); “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”
( ord Cass n. 18284/2021); “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost”( ord Cass n. 9857/2022); “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio” ( sent Cass n. 9010/2022); “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
diversa da quella della vittima)”( sent Cass n. 22397/2022). CP_6
L'excursus giurisprudenziale è di particolare rilevanza al fine di decidere la presente controversia atteso che dallo stesso emerge che il danno non patrimoniale attiene alla perdita del rapporto parentale, come sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, a prescindere da un danno biologico vero e proprio ( effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica,in questa sede nè allegato né provato), e che non rileva, come requisito indispensabile e minimo il rapporto di convivenza;
sennonchè , a parere di questo giudice, l'ambito di riconoscimento del danno parentale non può estendersi oltremodo nel senso che , è vero che lo stesso non può limitarsi alla famiglia nucleare, potendosi estendere il concetto di società naturale di cui all'art. 29 cost, ai prossimi congiunti, ai nonni-nipoti, zii-nipoti ( in base ad un serio e profondo esame dell'effettività del legame, del reciproco affetto e solidarietà ), ma senza che si possa andare al di là del concetto di parentela e di un certo grado di parentela ex art 74 cc (o convivenza more uxorio equiparabile al rapporto coniugale e che presuppone uno stabile legame e convivenza), con esclusione, pertanto, dei legami di sola affinità ex art 78 cc, altrimenti si potrebbe finire con l'estendere anche agli amici , legati da un vincolo forte e duraturo, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: si vuol dire in altre parole che , a prescindere dalla legittima sofferenza e tristezza provate da , coniuge di e nuora di Parte_2 Parte_1 [...]
a seguito del decesso della suocera, la stessa non rientra nel concetto di parentela che Per_1
legittima il riconoscimento del danno non patrimoniale, tanto più che l'istante non conviveva neppure nella stessa abitazione della suocera.
Ciò chiarito, ai fini della determinazione del danno subito dagli altri istanti, figli e nipoti di
[...]
deceduta all'età di 63 anni, questo giudice aderisce all'orientamento della S.C. di cui Per_1
alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” , di cui all'ordinanza n. 30997/2018: “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” , di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n.
901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 e n 9006/2022 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). La rigorosa prova nel caso in esame è fornita dai certificati di famiglia in atti nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi: “Conosco la famiglia TA dal 1985 perché ero amico di un cugino di TA e sono stato fidanzato con quest'ultima dal 2007 al 2010 Frequentavo la Pt_4
casa TA e la madre di è morta nel 2013 e il padre qualche anno prima Entrambi i Pt_4
genitori soffrivano di epatite C e la ha avuto una vita più o meno normale fino al 2009 ma da Per_1
allora ha avuto un trapianto e poi ha avuto una forte ricaduta nel 2011 ed è stata allettata per un periodo a causa delle crisi epatiche e perdeva conoscenza era disorientata e non riconosceva i familiari Queste fasi duravano circa una settimana Dal 2011 è peggiorata Conosco tutti gli attori sia il fratello di , che i suoi figlia , e e la moglie di Pt_4 Pt_1 Pt_3 Per_3 Per_2
e il fratello di cioè . non Controparte_7 Persona_1 CP_1 Pt_4
è sposata e viveva da sempre con i genitori e vive ancora in quella casa. con la famiglia Pt_1
vive nella casa sopra a quella dei genitori ed è andato via di casa per sposarsi intorno al 2003 o
2004 . vive a 100 metri da casa TA ed è sposato con figli. La famiglia CP_1 Per_2
era molto unita e tutti trascorrevano le festività insieme e alcune domeniche Sicuramente
festeggiavano insieme UA, Natale, onomastici, compleanni Sui capitoli di prova rispondo I capi
1-2-3- sono veri;
i capi 9-10-11 sono veri e con il tempo ha chiuso la sua rivendita Pt_1
all'ingrosso di scarpe e ha perso un punto di riferimento che aveva nella madre la moglie di Pt_4
lavorava a Boscotrecase in una farmacia e la nonna si occupava dei suoi figli, le due Pt_1
nipotine più grandi I capi di prova da 14 a 34 sono tutti i veri” (teste ; “ 11Sono stata Tes_1 molti anni collega di studio di come avvocato , dal 2002 al 2016 e ora collaboriamo anche Pt_4
se abbiamo lo studio sullo stesso pianerottolo e non nello stesso appartamento Eravamo e siamo amiche quindi conosco le vicende della sua famiglia e ho frequentato la sua casa Ho conosciuto entrambi i genitori e nel 2002 la madre stava bene poi nel 2008 circa si seppe che la madre aveva l'epatite C a causa dei suoi rapporti con il marito. Nel corso degli anni la salute della è Per_1
peggiorata Prima riceveva tutti a casa e preparava i pranzi e via via dal 2008 in poi la non Per_1
era più attenta, non cucinava, non si occupava delle vicende domestiche, non accompagnava le nipotine alle loro attività. Conosco anche che spesso era a casa della sorella ed è Controparte_1
più piccolo di lei di 10 anni Andava lì per le feste, le ricorrenze, e qualche Per_5 Persona_6
volta UA La viveva in una villetta con un terrazzo e al piano terra viveva lei con il Per_1
marito e mentre al primo piano che nella taverna sottostante esercitava l'attività Pt_4 Pt_1
lavorativa di rivendita di scarpe Dopo la morte del padre ha avuto problemi e si occupa Pt_1
ora di pubblicità ed ha tre figli e la moglie sta a casa So che per certi periodi ha lavorato come farmacista . Tutti i capitoli di prova attorei che mi sono letti sono veri”(teste ). Tes_2
In ordine alla concreta liquidazione, ritenuto che questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione , in assenza di criteri legali possono trovare applicazione le recenti Tabelle di Milano della edizione giugno 2024 richiamate proprio dagli attori nelle note conclusionali, tabelle ritenute corrette anche dalla S.C: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (sent Cass n.
10579/2021); “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse,
alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr ord Cass n.
37009/2022 , n 5948/2023, ord Cass n. 6981/2025).
Ciò chiarito, nel caso in esame in primis la domanda è destituita di fondamento con riferimento alla posizione di in quanto appare molto dubbio che lo stesso, stante la tenera età, Persona_2
solo due anni nel gennaio del 2013, abbia realmente percepito la perdita e quindi abbia sofferto la scomparsa della;
quanto agli altri istanti, considerata l'età dei due figli, degli altri due nipoti, Per_1
del fratello, al momento del decesso di (26/1/2013) , tenuto conto che solo Persona_1
conviveva con la de cuius nell'anno del suo decesso e nel periodo subito Parte_4
antecedente ad esso, che tutti gli altri familiari vivevano vicino alla e la famiglia era molto Per_1
unita anche nei periodi di festa, che la frequentazione con la deceduta era intensa come ribadito anche dai due testi escussi, si ritiene equo riconoscere , in favore di €285.503,00 Parte_1
( 3.911,00 X (16+20+8+14 +15 per la lettera E)), di €316.791,00 ( 3.911,00 X Parte_4
(16+20+16+14+15 per la lettera E)), di €54.336,00 ( 1.698,00 trattandosi della Parte_3
nonna e non di un genitore X (10+14+8 con esclusione degli altri indici)), di Persona_3
€54.336,00 ( 1.698,00 trattandosi della nonna e non di un genitore X (10+14+8 con esclusione degli altri indici)), di €78.108,00 (1.698,00 X (10+12+14+10 per la lettera E)), il tutto Controparte_1
all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2019 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le somme determinate a titolo di danno iure proprio in favore di ed Parte_1 Parte_4
vanno d'ufficio decurtate delle somme già corrisposte dal ex lege n. 210/1992 a
[...] CP_2
prescindere dai rilievi ed eccezioni di controparte, giusto insegnamento della S.C. in tema: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da Controparte_2
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del
1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della
"compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.” ( ord Cass n. 2840/2024); “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Controparte_2 per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse CP_2
attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (sent Cass n. 8532/2020), “In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente,
[...]
e Regione IA - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del Controparte_8
diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo” (ordinanza n. 4309/2019) , “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_2
per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue
[...]
infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non
"iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge” (ordinanza n. 8773/2022);
“In tema di danni derivati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, occorre distinguere tra l'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o le patologie indicate dalla l. n. 210 del 1992, che attribuisce ai familiari del "de cuius" ivi indicati il diritto alla percezione dell'assegno mensile reversibile o, in alternativa, di un assegno "una tantum", quali provvidenze loro spettanti "iure proprio", dall'ipotesi in cui tale nesso eziologico non vi sia, con conseguente diritto alla sola percezione dei ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso ma non riscossi, spettanti "iure hereditario", per essere stati acquisiti alla sfera giuridica del danneggiato prima dell'evento morte” ( Ord Cass n.
19502/2018). Per tali motivi , rivalutando ad oggi il pagamento già ricevuto dai due figli della , e cioè Per_1
€38.734,26 ciascuno percepiti poco dopo il decesso, nel 2016, residua in favore di Parte_1
l'importo di €238.402,14 (285.503,00 meno 47.100,86 ) ed in favore di
[...] Parte_4
l'importo di €269.690,14 ( 316.791,00 meno 47.100,86 ) all'attualità, come credito risarcitorio iure proprio da perdita del rapporto parentale con la , oltre interessi legali compensativi a titolo di Per_1
lucro cessante dall'1/1/2019 al saldo.
Al pagamento delle somme suindicate va condannato il oltre le spese di Controparte_2
C.T.U. come liquidate in decreto e di lite liquidate in dispositivo , in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 520.000,00 ( compenso base ex art 4 secondo e quarto comma DM 55/2014) valore medio ridotto per la semplicità delle questioni e, in ossequio alla pronuncia della SC n.
10367/2024, ridotto il compenso unico ai sensi dell'art 4 DM 55/2014 comma 4 e poi aumentato ai sensi del secondo comma, con attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Maurizio Albachiara ed
. Parte_4
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande di e di . Parte_2 Persona_2
Accoglie le domande degli altri attori ed accertata la responsabilità del , lo Controparte_2
condanna a pagare le seguenti somme: complessivi €310.089,00 in favore di ed in due quote uguali Parte_1 Parte_4
oltre interessi legali dall'1/1/2018 al saldo;
ad TA €238.402,14 Pt_1
ad TA €269.690,14 Pt_4
ad €54.336,00 Parte_3
ad €54.336,00 Persona_3
ad €78.108,00 Controparte_1
il tutto oltre interessi legali dall'1/1/2019 al saldo.
Condanna il a pagare le spese di C.T.U. come liquidate in decreto. Controparte_2
Condanna il a pagare le spese di lite per € 12.000,00 per compenso ed Controparte_2
€545,00 per spese vive oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Maurizio Albachiara ed
[...]
. Pt_4
NA, 3/10/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata con provvedimento del 6/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.6165/2023 R.G.Cont.
tra
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, in proprio e nella qualità di erede della signora nata il C.F._1 Persona_1
15.06.1949 a Boscoreale, ivi deceduta il 26.01.2013 a causa del contagio avuto dal coniuge, sig.
(n. Boscoreale il 20.08.1938 e ivi deceduto il 16.12.2011 per trasfusione infetta), Persona_2
oltre che in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Per_3
(nata a [...] - NA - il 30 gennaio 2007 - C.F.: )
[...] C.F._2
ed (nato a [...] - NA - il 18 gennaio 2011 - C.F.: Persona_2
), , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
C.F.: , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli C.F._4
minori (nata a [...] - NA - il 30 gennaio 2007 - C.F.: Persona_3
) ed (nato a [...] - NA - il 18 gennaio 2011 - C.F._2 Persona_2
C.F.: ), (nata a [...] - NA - il 17 C.F._3 Parte_3
settembre 2003 - C.F.: ), in proprio e nella qualità di nipote della sig.ra C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F.: Per_1 Controparte_1
), ivi residente in [...]; , nata a [...]F._6 Parte_4
Castellammare di Stabia il 28.05.1973 (C.F. ), in proprio e nella qualità di C.F._7
erede della signora nata il [...] a [...], ivi deceduta il 26.01.2013 a Persona_1
causa del contagio avuto dal coniuge, sig. (n. Boscoreale il 20.08.1938 e ivi Persona_2 deceduto il 16.12.2011 per trasfusione infetta), nonché in qualità di procuratore di se stessa tutti rapp.ti e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Albachiara del Foro di Nola (C.F.:
- pec: e Avv. C.F._8 Email_1 Parte_4
(C.F.: - pec del Foro di Torre Annunziata C.F._7 Email_2
anche in qualità di procuratore di se stesso tutti elettivamente domiciliati in NA al Centro
Direzionale Is. G8 p 11presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferraro in forza virtù di procura in atti
Attori
e
, in pers. del in carica, rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di NA presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
Convenuto
Oggetto : risarcimento danni conclusioni per le parti : come da atti introduttivi , verbale e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Gli attori, ed figli di e di Parte_1 Parte_4 Persona_2 Persona_1
moglie di , nonché , Parte_2 Parte_1 Persona_3 Per_2
, figli di e della ed infine , fratello di Pt_3 Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
hanno adito il giudice nei confronti del per ottenere il Per_1 Controparte_2
risarcimento del danno subito iure hereditatis e iure proprio a seguito del decesso, il 26 gennaio del 2013, per “cirrosi epatica HCV positiva + arresto cardiocircolatorio, della la quale, in Per_1
vita, è stata infettata dal marito affetto da patologia (epatite HCV) e poi Persona_2
deceduto il 16/12/2011 per “cirrosi epatica – encefalopatia da insufficienza epatica;
previa tardiva costituzione del che ha contestato le domande, depositata documentazione, Controparte_2 è stata espletata C.T.U. del 22/5/2025 a firma del dott ed escussi i testi Persona_4
e ( ud del 17/9/2024). Testimone_1 Testimone_2
Premesso che le domande sono state compiutamente individuate con riferimento sia alla causa petendi che al petitum, va rilevato che la legittimazione e titolarità attiva degli istanti è comprovata dai certificati di famiglia in atti da cui emerge che ed sono i Parte_1 Parte_4
figli di e di che è la moglie di Persona_2 Persona_1 Parte_2
, nonché che , ed sono i figli di Parte_1 Persona_3 Per_2 Pt_3 Parte_1
e della ed infine è il fratello di la quale,
[...] Parte_2 Controparte_1 Persona_1
come da certificato di morte in atti, è deceduta in Boscoreale il 26 gennaio del 2013 .
Di poi . dall'esame degli altri documenti in atti, cartelle cliniche , comunicazioni del Dirigente del
Centro Trasfusionale della , comunicazioni ASLNa3Sud Controparte_4
del 04.02.2015 , referto, dell'8/5/2006, dell'esame HCV-Av, positivo della clinica Villa del Sole di
NA , verbale del 10.06.2015 n. A61503995 della CMO DMML di Roma e n. R61611446 del
12.09.2016, verbale n. R61611446 del 12.09.2016 della CMO, emerge che Persona_2
marito di era affetto da patologia (epatite HCV) riconducibile alle Persona_1
emotrasfusioni da lui subite nel 1988 e che lo portò al decesso il 16/12/2011 per “cirrosi epatica – encefalopatia da insufficienza epatica dopo aver contagiato l' che a sia volta decedeva il 26 Per_1
gennaio del 2013, per “cirrosi epatica HCV positiva + arresto cardiocircolatorio;
a sua volta l'ausiliario del giudice , sulla base dell'esame di tutti gli atti ed in base alle sue indubbie capacità e conoscenze tecniche, ha accertato che il decesso dell' e stato causato da un'insufficienza Per_1
epatica post trapianto HCV-relata ed in tal senso esso e riconducibile in senso causale al contagio di HCV (pag 25 e 27) ; a seguito di tale evento gli istanti chiedono in questa sede il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis e iure proprio.
Premesso che è ormai pacifico che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV,
HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Controparte_2
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in CP_2
materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare CP_2
le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del , tali da rendere configurabile una sua condotta omissiva colposa) CP_2
(ord Cass n.14748/2022 ), che “Nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello delle lesioni o di omicidio colposo;
pertanto il termine di prescrizione è di norma quello quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso” (sent Cass S.U. n. 581/2008), ed infine, che “In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, Controparte_2
compiuto dalla di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato CP_5
riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , CP_2
quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” ( ord Cass n. 15734/2018 e n. 34885/2021), deve osservarsi, con riferimento alle CP_2
istanze risarcitorie avanzate in questa sede, che gli istanti hanno agito sia per il danno biologico subito in vita da per aver contratto l'infezione HCV a seguito del contagio con Persona_1
il marito a sua volta affetto da infezione HCV per emotrasfusione, sia per i danni subiti iure proprio per effetto del decesso di decesso che integra il reato di omicidio Persona_1
colposo che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni subiti.
In ordine ai danni non patrimoniali subiti iure hereditatis, va detto che in essi (attesa la patologia riscontrata) va ricompreso anche il cosiddetto danno da aggravamento della malattia sino al decesso che non riveste nel caso di specie posta autonomamente risarcibile in base a quanto più volte precisato dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui“In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni di salute e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria)” ( cfr sentenza n 29492/2019 che nella parte motiva ha chiarito che la nozione di danno biologico è onnicomprensiva anche del danno “terminale”, rifluendo pertanto la contestazione rivolta alla pronuncia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico anche sul risarcimento del danno terminale inteso dai ricorrenti quale nuovo ed ulteriore danno poichè “Le nozioni di “danno terminale” e di “danno catastrofale” rivestono carattere meramente descrittivo e non hanno rilevanza giuridica, in quanto non identificano alcuna peculiare entità ontologica distinta dal “danno biologico” – come normativamente definito – e dal “danno morale” – inteso quest'ultimo quale componente del danno non patrimoniale risarcibile a seguito della lesione della integrità psicofisica del soggetto .Le predette nozioni esprimono soltanto una diversa dimensione del danno – rispettivamente, biologico e morale- della quale il Giudice deve tenere conto nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, indicando gli specifici elementi circostanziali considerati ai fini della aestimatio ed i parametri di stima applicati”: poiché l'exitus costituisce solo un “aggravamento” della patologia preesistente, dovendo ricomprendersi in tale nozione tutte quelle conseguenze che costituiscono un mero sviluppo ed – appunto un – aggravamento del danno già insorto, esso non integra “nuova ed autonoma” lesione.
In tal senso si è espressa la Cassazione anche con la sentenza n. 26118/2021 secondo cui “In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita;
se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto”( in senso conforme sent Cass n. 35416/2022 che ha così statuito “In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa”; si legge in motivazione della sentenza 26118 /2021 che cita in via esemplificativa il caso di “infezioni da HCV od HIV, che espongono il paziente al maggior rischio - rispettivamente - di cirrosi epatica o di polmoniti e tubercolosi, al termine della fase di latenza clinica” che il risarcimento va liquidato in via proporzionale rispetto alla durata di vita effettiva e della minore speranza di vita in concreto (“Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente;
e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta”).
A tal ultimo riguardo va peraltro segnalato che con una pronuncia la terza sezione della Corte di
Cassazione (cfr ordinanza n. 32916/2022 ) ha affermato che “In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto)”
In questa pronuncia si considera l'ipotesi tipica del danno biologico iure hereditario in caso di decesso conseguente a patologia epatica sopravvenuta a seguito di infezione per terapia trasfusionale e ritiene il Tribunale in questa sede aderire a tale indirizzo innovativo per la liquidazione .
Nel caso di specie al C.T.U. è stato dato quesito ad hoc ed il perito . alle pag 22 e ss dell'elaborato, ha così concluso: “……..allo stato degli atti disponibili, va riferito che non e individuabile l'esatto momento del contagio e, di conseguenza, non ci si può orientare sul concreto inizio della malattia epatica cronica HCV-correlata. Come gia evidenziato, i primi accertamenti utili a ritenere sussistente una epatopatia risalgono solo al luglio 2008 e non si dispone di altra documentazione antecedente quel periodo. In base a cio deve anche ritenersi probabile che prima del luglio 2008
l'epatopatia cronica non diede segno di se attraverso sintomi o segni clinici degni di rilievo assistenziale. In riferimento a cio, nella storia clinica di malattia possono distinguersi 5 successive fasi: 1) Stato di epatopatia cronica con cirrosi compensata: dal luglio 2008, allorquando sono disponibili gli esami di laboratorio che indirettamente portano ad ammettere una epatopatia cronica, fino al gennaio 2009, epoca di manifestazione dello scompenso cirrotico con riscontro di epatocarcinoma, per un totale di circa 6 mesi;
2) Stato di epatopatia cronica con cirrosi scompensata complicata da HCC: dal gennaio 2009 al maggio 2009, allorquando la paziente fu sottoposta a trapianto epatico, per un totale di circa 5 mesi;
3) Esiti di trapianto epatico: dal maggio 2009 al marzo 2011, per un totale di circa 22 mesi;
4) Cirrosi compensata su trapianto epatico: dal marzo 2011 al settembre 2011, per un totale di circa 6 mesi;
5) Cirrosi scompensata su trapianto epatico: dal settembre 2011 fino all'exitus avvenuto nel gennaio 2013, per un totale di circa 16 mesi. Per cio che concerne la stima del valore menomativo medio dei postumi presentati dalla Sig.ra nell'intervallo di tempo dal contagio di HCV alla morte e opportuno Persona_1
riferirsi alle Buone Pratiche Cliniche di Valutazione Medico Legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente promosse dalla Societa
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni [SIMLA, 26 marzo 2025] e pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanita. Queste buone pratiche di valutazione distinguono l'insufficienza epatica in tre gradi. In particolare, si rinvengono le seguenti indicazioni tabellari: -Insufficienza epatica di grado lieve: indice di fibrosi F0-F1, punteggio Child-Pugh 5-6, sintomi e segni lievi
(astenia, subittero, splenomegalia non significativa): 11-15%. -Insufficienza epatica di grado moderato: indice di fibrosi F2-F3, punteggio Child-Pugh 7-9, sintomi e segni moderati (ittero moderato, ascite, encefalopatia di grado 1-2): 30-35%. -Insufficienza epatica di grado severo: indice di fibrosi F4 (cirrosi), punteggio Child-Pugh 10-15, sintomi e segni gravi (encefalopatia di grado 3-4), sanguinamenti variceali frequenti): 63-74%. Per quanto riguarda gli esiti di trapianto epatico, le suddette buone pratiche valutative riportano la seguente voce tabellare: -Esiti di trapianto epatico a seconda dell'età, della funzione epatica residua, degli effetti della terapia immunosoppressiva, della stimata percentuale di sopravvivenza, dell'eventuale presenza di fattori di rischio per complicanze: 40-47%.
Per quanto concerne l'epatocarcinoma, in carenza di voci specifiche ricavabili dalle predette buone pratiche valutative, si ritiene opportuno il riferimento al contenuto delle Linee Guida per la
Valutazione Medicolegale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico edite dalla
[...]
[SIMLA. Giuffre, Milano, 2016] e, quindi, della seguente Controparte_6
indicazione tabellare: -Neoplasie maligne non metastatizzate con prognosi sfavorevole a 5 anni in attualita di trattamento con gravi ripercussioni anatomo-funzionali, anche in relazione agli effetti collaterali delle terapie. Soggetti in grado di svolgere parzialmente le ordinarie attività quotidiane con rilevante limitazione nel contesto relazionale e lavorativo. Es.: carcinoma dell'esofago T2-
T3N0, carcinoma della vescica con diversione esterna urinaria al III-IV stadio, non metastatizzato, epatocarcinoma allo stadio C (Barcellona), carcinomi della laringe loco-regionali in stadio avanzato sottoposti a laringectomia, etc: 36-55%. Stante quanto precede, deve dedursi che: -nella prima fase della malattia (circa 6 mesi) era presente cirrosi complicata da insufficienza epatica di grado moderato, stimabile quale danno biologico nella misura del 30%; -nella seconda fase della malattia (circa 5 mesi) era presente cirrosi complicata da carcinoma e da insufficienza epatica di grado severo, quantificabile in termini di danno biologico nella misura dell'80%; -nella terza fase della malattia (circa 22 mesi) non era presente insufficienza epatica ma v'erano pur sempre i postumi del trapianto epatico e tanto porta ad ammettere un danno biologico del 40%; -nella quarta fase di malattia (circa 6 mesi) subentrava cirrosi ben compensata sul trapianto, condizione stimabile quale danno biologico nella misura del 50%; -nella quinta fase di malattia (circa 16 mesi) era presente cirrosi su trapianto complicata da insufficienza epatica di grado severo, condizione che porta ad ammettere un danno biologico pari all80%. In riferimento al valore menomativo dei postumi di ciascuna fase può procedersi alla stima del valore menomativo medio
(ponderato sulla durata delle diverse fasi di malattia) dei postumi presentati dalla paziente
(nell'intervallo di tempo intercorso tra le prime documentate manifestazioni dell'epatopatia cronica ed il decesso) che risulta pari ad un danno biologico del 55% (cinquantacinque per cento).
In punto di quantum si evidenzia quanto segue. aveva 59 anni allorchè emergeva la patologia ( cfr pg 22 della perizia: “i primi Persona_1
accertamenti utili a ritenere sussistente una epatopatia risalgono solo al luglio 2008” ed in tema cfr ord Cass n. 31275/2024 secondo cui è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione) ed applicando le tabelle di Milano edizione 2024 il danno biologico è pari ad
€310.089,00 prendendo quale valore del punto base €7.940,83 e demoltiplicatore per l'età 0,710 e con esclusione di ogni altra voce anche di danno morale catastrofale atteso che neppure dalle prove testimoniali è emerso che la , negli ultimi periodi di vita, percepisse in modo cosciente Per_1 l'approssimarsi della fine, la somma è determinata all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2018 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent Cass. n.
3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità
liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito,
purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”) ; tale somma va posta a carico del ed in Controparte_2
favore di ed , figli della de cuius ed eredi legittimi in difetto della Parte_1 Parte_4
prova di disposizioni testamentarie , in due quote uguali.
Va da ultimo rilevata l'infondatezza della difesa del che chiede la riduzione della somma CP_2
ex art 1227 secondo comma cc in caso di mancato utilizzo del farmaco in grado di Parte_5
ottenere quasi con certezza la remissione dell'infezione e ciò in quanto, se anche fosse provata la mancata prescrizione di tale farmaco, nulla potrebbe essere imputato alla poiché la Per_1
prescrizione e il monitoraggio della terapia sono di competenza solo di specialisti e centri ospedalieri.
Con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate in questa sede per danni subiti dagli istanti iure proprio per effetto del decesso di , in primis vanno disattese le richieste aventi ad Persona_1
oggetto un presunto danno patrimoniale ( “consistente nelle spese affrontate per i numerosi accertamenti, ricoveri, esami diagnostici, e visite resesi necessarie a causa della malattia oltre alle spese funerarie causate dal decesso del parente, a cui normalmente si va incontro in caso di malattia epatica con esito letale (cirrosi epatica, cancro epatico). Dovranno altresì essere risarciti del danno derivante dal mancato apporto economico che è conseguito al decesso del congiunto ) in quanto non provate né nell'an, né nel quantum ed infatti le uniche ricevute e fatture comprensibili e riferibili alla malattia, doc 32 e 61, non sono intestate agli attori.
In tema, invece, di danno parentale questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, iniziato con la sent Cass a S.U. n. 26972/2008 in base al quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” ; “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” ( sent Cass n.25351/2015); “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitari” ( sent Cass n. 21084/2015 e n. 15491/2014); “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ( sent Cass n. 21230/2016); “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”
( ord Cass n. 18284/2021); “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost”( ord Cass n. 9857/2022); “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio” ( sent Cass n. 9010/2022); “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
diversa da quella della vittima)”( sent Cass n. 22397/2022). CP_6
L'excursus giurisprudenziale è di particolare rilevanza al fine di decidere la presente controversia atteso che dallo stesso emerge che il danno non patrimoniale attiene alla perdita del rapporto parentale, come sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, a prescindere da un danno biologico vero e proprio ( effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica,in questa sede nè allegato né provato), e che non rileva, come requisito indispensabile e minimo il rapporto di convivenza;
sennonchè , a parere di questo giudice, l'ambito di riconoscimento del danno parentale non può estendersi oltremodo nel senso che , è vero che lo stesso non può limitarsi alla famiglia nucleare, potendosi estendere il concetto di società naturale di cui all'art. 29 cost, ai prossimi congiunti, ai nonni-nipoti, zii-nipoti ( in base ad un serio e profondo esame dell'effettività del legame, del reciproco affetto e solidarietà ), ma senza che si possa andare al di là del concetto di parentela e di un certo grado di parentela ex art 74 cc (o convivenza more uxorio equiparabile al rapporto coniugale e che presuppone uno stabile legame e convivenza), con esclusione, pertanto, dei legami di sola affinità ex art 78 cc, altrimenti si potrebbe finire con l'estendere anche agli amici , legati da un vincolo forte e duraturo, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: si vuol dire in altre parole che , a prescindere dalla legittima sofferenza e tristezza provate da , coniuge di e nuora di Parte_2 Parte_1 [...]
a seguito del decesso della suocera, la stessa non rientra nel concetto di parentela che Per_1
legittima il riconoscimento del danno non patrimoniale, tanto più che l'istante non conviveva neppure nella stessa abitazione della suocera.
Ciò chiarito, ai fini della determinazione del danno subito dagli altri istanti, figli e nipoti di
[...]
deceduta all'età di 63 anni, questo giudice aderisce all'orientamento della S.C. di cui Per_1
alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” , di cui all'ordinanza n. 30997/2018: “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” , di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n.
901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 e n 9006/2022 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). La rigorosa prova nel caso in esame è fornita dai certificati di famiglia in atti nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi: “Conosco la famiglia TA dal 1985 perché ero amico di un cugino di TA e sono stato fidanzato con quest'ultima dal 2007 al 2010 Frequentavo la Pt_4
casa TA e la madre di è morta nel 2013 e il padre qualche anno prima Entrambi i Pt_4
genitori soffrivano di epatite C e la ha avuto una vita più o meno normale fino al 2009 ma da Per_1
allora ha avuto un trapianto e poi ha avuto una forte ricaduta nel 2011 ed è stata allettata per un periodo a causa delle crisi epatiche e perdeva conoscenza era disorientata e non riconosceva i familiari Queste fasi duravano circa una settimana Dal 2011 è peggiorata Conosco tutti gli attori sia il fratello di , che i suoi figlia , e e la moglie di Pt_4 Pt_1 Pt_3 Per_3 Per_2
e il fratello di cioè . non Controparte_7 Persona_1 CP_1 Pt_4
è sposata e viveva da sempre con i genitori e vive ancora in quella casa. con la famiglia Pt_1
vive nella casa sopra a quella dei genitori ed è andato via di casa per sposarsi intorno al 2003 o
2004 . vive a 100 metri da casa TA ed è sposato con figli. La famiglia CP_1 Per_2
era molto unita e tutti trascorrevano le festività insieme e alcune domeniche Sicuramente
festeggiavano insieme UA, Natale, onomastici, compleanni Sui capitoli di prova rispondo I capi
1-2-3- sono veri;
i capi 9-10-11 sono veri e con il tempo ha chiuso la sua rivendita Pt_1
all'ingrosso di scarpe e ha perso un punto di riferimento che aveva nella madre la moglie di Pt_4
lavorava a Boscotrecase in una farmacia e la nonna si occupava dei suoi figli, le due Pt_1
nipotine più grandi I capi di prova da 14 a 34 sono tutti i veri” (teste ; “ 11Sono stata Tes_1 molti anni collega di studio di come avvocato , dal 2002 al 2016 e ora collaboriamo anche Pt_4
se abbiamo lo studio sullo stesso pianerottolo e non nello stesso appartamento Eravamo e siamo amiche quindi conosco le vicende della sua famiglia e ho frequentato la sua casa Ho conosciuto entrambi i genitori e nel 2002 la madre stava bene poi nel 2008 circa si seppe che la madre aveva l'epatite C a causa dei suoi rapporti con il marito. Nel corso degli anni la salute della è Per_1
peggiorata Prima riceveva tutti a casa e preparava i pranzi e via via dal 2008 in poi la non Per_1
era più attenta, non cucinava, non si occupava delle vicende domestiche, non accompagnava le nipotine alle loro attività. Conosco anche che spesso era a casa della sorella ed è Controparte_1
più piccolo di lei di 10 anni Andava lì per le feste, le ricorrenze, e qualche Per_5 Persona_6
volta UA La viveva in una villetta con un terrazzo e al piano terra viveva lei con il Per_1
marito e mentre al primo piano che nella taverna sottostante esercitava l'attività Pt_4 Pt_1
lavorativa di rivendita di scarpe Dopo la morte del padre ha avuto problemi e si occupa Pt_1
ora di pubblicità ed ha tre figli e la moglie sta a casa So che per certi periodi ha lavorato come farmacista . Tutti i capitoli di prova attorei che mi sono letti sono veri”(teste ). Tes_2
In ordine alla concreta liquidazione, ritenuto che questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione , in assenza di criteri legali possono trovare applicazione le recenti Tabelle di Milano della edizione giugno 2024 richiamate proprio dagli attori nelle note conclusionali, tabelle ritenute corrette anche dalla S.C: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (sent Cass n.
10579/2021); “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse,
alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr ord Cass n.
37009/2022 , n 5948/2023, ord Cass n. 6981/2025).
Ciò chiarito, nel caso in esame in primis la domanda è destituita di fondamento con riferimento alla posizione di in quanto appare molto dubbio che lo stesso, stante la tenera età, Persona_2
solo due anni nel gennaio del 2013, abbia realmente percepito la perdita e quindi abbia sofferto la scomparsa della;
quanto agli altri istanti, considerata l'età dei due figli, degli altri due nipoti, Per_1
del fratello, al momento del decesso di (26/1/2013) , tenuto conto che solo Persona_1
conviveva con la de cuius nell'anno del suo decesso e nel periodo subito Parte_4
antecedente ad esso, che tutti gli altri familiari vivevano vicino alla e la famiglia era molto Per_1
unita anche nei periodi di festa, che la frequentazione con la deceduta era intensa come ribadito anche dai due testi escussi, si ritiene equo riconoscere , in favore di €285.503,00 Parte_1
( 3.911,00 X (16+20+8+14 +15 per la lettera E)), di €316.791,00 ( 3.911,00 X Parte_4
(16+20+16+14+15 per la lettera E)), di €54.336,00 ( 1.698,00 trattandosi della Parte_3
nonna e non di un genitore X (10+14+8 con esclusione degli altri indici)), di Persona_3
€54.336,00 ( 1.698,00 trattandosi della nonna e non di un genitore X (10+14+8 con esclusione degli altri indici)), di €78.108,00 (1.698,00 X (10+12+14+10 per la lettera E)), il tutto Controparte_1
all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2019 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le somme determinate a titolo di danno iure proprio in favore di ed Parte_1 Parte_4
vanno d'ufficio decurtate delle somme già corrisposte dal ex lege n. 210/1992 a
[...] CP_2
prescindere dai rilievi ed eccezioni di controparte, giusto insegnamento della S.C. in tema: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da Controparte_2
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del
1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della
"compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.” ( ord Cass n. 2840/2024); “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Controparte_2 per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse CP_2
attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (sent Cass n. 8532/2020), “In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente,
[...]
e Regione IA - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del Controparte_8
diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo” (ordinanza n. 4309/2019) , “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_2
per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue
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infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non
"iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge” (ordinanza n. 8773/2022);
“In tema di danni derivati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, occorre distinguere tra l'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o le patologie indicate dalla l. n. 210 del 1992, che attribuisce ai familiari del "de cuius" ivi indicati il diritto alla percezione dell'assegno mensile reversibile o, in alternativa, di un assegno "una tantum", quali provvidenze loro spettanti "iure proprio", dall'ipotesi in cui tale nesso eziologico non vi sia, con conseguente diritto alla sola percezione dei ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso ma non riscossi, spettanti "iure hereditario", per essere stati acquisiti alla sfera giuridica del danneggiato prima dell'evento morte” ( Ord Cass n.
19502/2018). Per tali motivi , rivalutando ad oggi il pagamento già ricevuto dai due figli della , e cioè Per_1
€38.734,26 ciascuno percepiti poco dopo il decesso, nel 2016, residua in favore di Parte_1
l'importo di €238.402,14 (285.503,00 meno 47.100,86 ) ed in favore di
[...] Parte_4
l'importo di €269.690,14 ( 316.791,00 meno 47.100,86 ) all'attualità, come credito risarcitorio iure proprio da perdita del rapporto parentale con la , oltre interessi legali compensativi a titolo di Per_1
lucro cessante dall'1/1/2019 al saldo.
Al pagamento delle somme suindicate va condannato il oltre le spese di Controparte_2
C.T.U. come liquidate in decreto e di lite liquidate in dispositivo , in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 520.000,00 ( compenso base ex art 4 secondo e quarto comma DM 55/2014) valore medio ridotto per la semplicità delle questioni e, in ossequio alla pronuncia della SC n.
10367/2024, ridotto il compenso unico ai sensi dell'art 4 DM 55/2014 comma 4 e poi aumentato ai sensi del secondo comma, con attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Maurizio Albachiara ed
. Parte_4
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande di e di . Parte_2 Persona_2
Accoglie le domande degli altri attori ed accertata la responsabilità del , lo Controparte_2
condanna a pagare le seguenti somme: complessivi €310.089,00 in favore di ed in due quote uguali Parte_1 Parte_4
oltre interessi legali dall'1/1/2018 al saldo;
ad TA €238.402,14 Pt_1
ad TA €269.690,14 Pt_4
ad €54.336,00 Parte_3
ad €54.336,00 Persona_3
ad €78.108,00 Controparte_1
il tutto oltre interessi legali dall'1/1/2019 al saldo.
Condanna il a pagare le spese di C.T.U. come liquidate in decreto. Controparte_2
Condanna il a pagare le spese di lite per € 12.000,00 per compenso ed Controparte_2
€545,00 per spese vive oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Maurizio Albachiara ed
[...]
. Pt_4
NA, 3/10/2025 IL G.U.