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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2530/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza emessa il 26 marzo
2019, dal Tribunale di Nola, I Sezione civile, nell'ambito del procedimento n.
1820/2009, pendente
Tra
(codice fiscale ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli (NA), al Viale Antonio Gramsci n.13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ippolito (codice fiscale , da cui è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù della procura in atti
- appellante-
E
(codice fiscale ), (codice CP_1 C.F._3 Parte_2
fiscale ), (codice fiscale C.F._4 Parte_3
), e elettivamente domiciliati, in Napoli C.F._5 Parte_4
(NA), al Viale Antonio Gramsci n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Senese
(codice fiscale ), da cui sono rappresentati e difesi in virtù C.F._6
della procura in atti - appellati-
la ( cessione del credito della Controparte_2 Controparte_3
come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2017) e per essa ( ora (partita iva ), in persona CP_4 CP_5 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA),
alla Via Vannella Gaetani n. 22, presso lo studio dell'avv. Michele Nappi (codice fiscale ), da cui è rappresentata e difesa in virtù della C.F._7
procura in atti -appellata
il in persona del curatore pro Controparte_6
tempore
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 30 giugno 2009, notificato in data 27 febbraio 2009, la in persona del suo Controparte_6
amministratore pro tempore, , e , in proprio, Controparte_6 Controparte_6
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo
[...]
che:
- la società che esercita attività di vendita Controparte_6
all'ingrosso «intrattiene da molti anni n. 2 rapporti di conto corrente bancario ordinari con l' e con l'ex CA di OM (oggi Unicredit CA S.p.A….), CP_3
e ciò per decisione unilaterale della banca che in assenza di formalizzazione
consensuale del rapporto ha deciso di frazionare la domanda di credito nei conti contrassegnati con il n. 315329 e con il n. 500018434, il n. 1542192 e con il n.
500029 405, quest'ultimo su fatture »;
- «Su detti c/c di corrispondenza sia la Controparte_7
che la (poi incorporata dalla Unicredit CA) concedevano Controparte_8
di fatto alla istante, a quanto consta senza formale contratto scritto, aperture di
credito o affidamenti regolati in conto corrente»;
- « in particolare, in quanto ai conti anticipi ed alle esposizioni maturate, gli istanti ne hanno avuto conoscenza solo con la nota della Controparte_7
datata 27.11.2008, con cui appunto si comunicava in dettaglio
[...]
l'esposizione, peraltro senza alcuna espressa richiesta né di né Controparte_6
della risultando priva di fondamento la dicitura Controparte_6
riportata nella citata nota "Giusta Vostra richiesta VE (…)” - “(…)inoltre, i saldi dei predetti conti sarebbero comprensivi dell'addebito per rimborso di presunti "finanziamenti" (finanziamenti scaduti nn. 1323007-
1349847-1362503-1382828-143805) per complessivi €615.128,29, (cfr. nota allegata), dei quali è ignota la causale, l'azione, e che non corrispondono né a
contratti stipulati per iscritto, né a specifiche richieste dell'attrice. L'esposizione quindi, secondo le valutazioni della alla data Controparte_7
del 27.11.2008 sarebbe stata pari a complessivi €1.077.598,05 ».
Tanto premesso, gli attori deducendo la mancanza di forma scritta dei contratti de quibus, la nullità della clausola di variazione degli interessi a tasso
“usi su piazza”, la nullità delle determinazioni e variazioni unilaterali dei tassi debitori, spese, nonché delle commissioni e altre competenze non espressamente pattuite accettate o comunicate, la nullità della capitalizzazione trimestrale e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, chiedevano al Tribunale di:
1)“accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione
de facto di interessi debitori a tassi ultralegali (ratione temporis, ex artt. 1284
c.c. o 117, co.7 T.U.B.) sul capitale concesso in credito dal Credito Italiano, poi
sui c/c bancario di corrispondenza n.315329 e Controparte_7
n.500018434, accesi presso la Filiale di Nola, o, in subordine, la nullità della clausola pattizia per relationem relativa al saggio degli interessi applicati in quanto a tasso"usi su piazza";
2) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione de facto di interessi debitori a tassi ultralegali sul capitale concesso in credito dal
Credito Italiano, poi sui c/c anticipi, Controparte_7 contrassegnati con il n.1542192 e con il n.500029405, accesi presso la Filiale di
Nola”;
3) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione de facto sui medesimi conti della capitalizzazione trimestrale degli interessi a
debito dell'attrice, o, in subordine, la nullità o annullabilità o inefficacia della clausola pattizia per relationem che prevede la capitalizzazione trimestrale”;
4) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione de facto di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie, non preventivamente accettate o conosciute dall'attrice, ed unilateralmente variate dalla convenuta”;
5) “di conseguenza, accertare il diritto alla riduzione delle somme risultanti dagli estratti dei predetti conti corrente bancari di corrispondenza n.315329 e
n.500018434, nella misura dovuta per legge depurata degli interessi e delle spese illegittimamente applicate e capitalizzate, anche a mezzo di eventuale
CTU, e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di tutti gli indebiti illegittimamente applicati e percepiti fino al soddisfo, o in
subordine alla diversa somma accertata”;
6) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione de facto di interessi debitori a tassi ultralegali sul capitale concesso in credito dalla e relativi ai finanziamenti nn. 1323007- Controparte_7
1349847-1362503-1382828-143805, con applicazione degli interessi al tasso legale”; 7) “di conseguenza, accertare il diritto alla riduzione delle somme risultanti dai cosiddetti "finanziamenti" nn. 1323007-1349847-1362503-1382828-143805, nella misura dovuta per legge depurata degli interessi e delle spese illegittimamente applicate e capitalizzate, anche a mezzo di eventuale CTU, e
per l'effetto condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di tutti gli indebiti illegittimamente applicati e percepiti fino al soddisfo, o in subordine alla diversa somma accertata”;
8) “accertare e dichiarare la violazione da parte dell' Controparte_7
dell'art.119, co.4 del Digs n.385/93, come sostituito dall'art.24, co. 2 del
[...]
Digs n.342/99 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei maggiori danni patiti dall'attrice quale imprenditore commerciale ex art. 1224
c.c., da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c”.;
9) “in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei maggiori danni patiti dall'attrice quale imprenditore commerciale ex art. 1224 c.c., da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c”.;
10) “con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, spese generali,
cpa ed iva come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari” (cfr. pagg. 23- 25 dell'atto di citazione).
I.2. Nelle more del giudizio, con d.i.n. 692/2009, notificato in data 13/
27 marzo- 1 aprile 2009, il Tribunale di Nola, su ricorso della
[...]
ingiungeva il pagamento della somma € Controparte_7
1.102.288,94, oltre interessi legali dalla messa in mora del creditore, alla
, , Controparte_6 Parte_4 Parte_1 [...] , , , a titolo di saldo dei diverse rapporti CP_6 CP_1 Parte_2
bancari intercorrenti tra le parti.
I.3. Avverso detto d.i. -con atto di citazione per l'udienza del 1° ottobre
2009, notificato il 15 ottobre 2009- la Controparte_6 CP_6
, in proprio, , , e
[...] Parte_4 Parte_1 CP_1
proponevano opposizione e chiedevano al Tribunale di Nola “di Parte_2
riunire la presente opposizione al giudizio pendente al NRG1820/09 di Codesto
On.le Tribunale - G.U. Dr. Bellini, e nel merito:
1) “dichiarare nullo o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo
n.692/2009 in ogni sua parte”;
2) “accertare e dichiarare la nullità o inefficacia dell'applicazione de facto di interessi debitori a tassi ultralegali (ratione temporis, ex artt. 1284 c.c. o 117, co.7 T.U.B.) sul capitale concesso in credito dal Credito Italiano, poi
[...]
sui c/c bancario di corrispondenza n.315329 e Controparte_7
n.500018434, accesi presso la Filiale di Nola, o, in subordine, la nullità della clausola pattizia per relationem relativa al saggio degli interessi applicati in
quanto a tasso "usi su piazza", e per l'effetto dichiarare nullo o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.692/2009 in ogni sua parte”;
3) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia
dell'applicazione de facto di interessi debitori a tassi ultralegali sul capitale concesso in credito dal Credito Italiano, poi Controparte_7
sui c/c anticipi, contrassegnati con il n.1542192 e con il n.500029405,
[...]
accesi presso la Filiale di Nola”; 4) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia
dell'applicazione de facto sui medesimi conti della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dell'attrice, o, in subordine, la nullità o annullabilità o inefficacia della clausola pattizia per relationem che prevede
la capitalizzazione trimestrale”;
5) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia
dell'applicazione de facto di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie, non preventivamente accettate o conosciute dall'attrice, ed unilateralmente variate dalla convenuta”;
6) “accertare il diritto alla riduzione delle somme risultanti dagli estratti dei
predetti conti corrente bancari di corrispondenza n.315329 e n.500018434, nella misura dovuta per legge depurata degli interessi e delle spese illegittimamente applicate e capitalizzate, anche a mezzo di eventuale CTU”;
7) “accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione de facto di interessi debitori a tassi ultralegali sul capitale concesso in credito dalla e relativi ai Controparte_7
finanziamenti nn. 1323007-1349847-1362503-1382828-143805, con applicazione degli interessi al tasso legale”;
8) “accertare il diritto alla riduzione delle somme risultanti dai cosiddetti
"finanziamenti" nn. 1323007-1349847-1362503-1382828-143805, nella misura dovuta per legge depurata degli interessi e delle spese
illegittimamente applicate e capitalizzate, anche a mezzo di eventuale CTU”;
9) “accertare e dichiarare la violazione da parte dell' Controparte_7 dell'art.119, co.4 del Digs n.385/93, come sostituito
[...]
dall'art.24, co. 2 del Digs n.342/99”;
“In via riconvenzionale:
1) accertata e dichiarata la nullità o annullabilità o inefficacia dell'applicazione
de facto di interessi debitori a tassi ultralegali sul capitale concesso in credito dalla e relativi ai finanziamenti nn. 1323007- Controparte_7
1349847-1362503-1382828- 143805, con applicazione degli interessi al tasso legale condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di tutti gli indebiti illegittimamente applicati e percepiti fino al soddisfo, o in subordine alla diversa somma accertata;
2) accertato il diritto alla riduzione delle somme risultanti dai cosiddetti
"finanziamenti" nn. 1323007-1349847-1362503-1382828-143805, nella misura dovuta per legge depurata degli interessi e delle spese illegittimamente applicate e capitalizzate, anche a mezzo di eventuale CTU, e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di tutti gli indebiti illegittimamente applicati e percepiti fino al soddisfo, o in
subordine alla diversa somma accertata;
3) accertata e dichiarata la violazione da parte dell' Controparte_7
dell'art.119, co.4 del Digs n.385/93, come sostituito
[...]
dall'art.24, co. 2 del Digs n.342/99 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei maggiori danni patiti dall'attrice guale Parte_5
ex art. 1224 c.c., da valutarsi anche in via equitativa ex art.
[...] in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei maggiori danni patiti dall'attrice quale imprenditore commerciale ex art. 1224 c.c., da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ed in ogni caso nella misura non eccedente il valore della presente controversia, e cioè nei limiti di
€1.102.288,94; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
I.4. In data 23 febbraio 2010, veniva disposta la riunione del giudizio n.
3585/2009 al giudizio recante r.g. n. 1820/2009.
I.5. Nel seguito, all'udienza del 7 aprile 2015, il giudizio riunito recante n. 1820/2009 veniva interrotto a seguito del Parte_6
(dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 71 del 2014) e poi
[...]
riassunto da , , , Parte_1 Parte_4 Parte_7 Pt_2
. All'udienza fissata a seguito della riassunzione, del 6 giugno 2017, il
[...]
giudizio veniva nuovamente interrotto per la morte di , Controparte_6
intervenuta il 5 marzo 2017, e provvedeva nuovamente a Parte_1
riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di e dell' Controparte_6 CP_3
:
[...]
I.6. All'udienza del 1° marzo 2018, , a mezzo del Parte_1
difensore, rilevava che “seppure il ricorso è stato tempestivamente notificato nei termini di rito per la riassunzione, non è stato notificato unitamente al decreto
alle parti”, sicchè avendo ella chiesto la concessione di un nuovo termine per la “rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto previo ( agli eredi del defunto ) rinvio in prosieguo della odierna udienza” il Giudice Controparte_6 concedeva “termini per la rinotifica del ricorso in riassunzione nonché del presente verbale entro il 28/06/2018” e rinviava in prosieguo all'udienza del 22 novembre 2018; dopo un successivo rinvio all' udienza del 26 marzo 2019, il
Giudice, con ordinanza emessa in pari data, avendo rilevato che “le notifiche
effettuate dalla parte onerata risultano effettuate in data 2 luglio 2018 e, dunque, oltre il termine perentorio fissato dal giudice”, e che “le parti irritualmente intimate non si sono costituite” , dichiarava l'estinzione del giudizio.
II.1. Avverso la predetta ordinanza - con citazione per l'udienza del 21
ottobre 2019, notificata il 14 maggio 2019, nei confronti del
[...]
in persona del curatore pro tempore, della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, di , , Parte_2 Parte_3 Parte_8
proponeva appello articolando il seguente motivo di gravame, rubricato:“Tempestività della notifica” e chiedendo all'adita Corte di volere:
a) “Accogliere, per i motivi su esposti, il presente appello e – per l'effetto – annullare l'ordinanza appellata”
b) “rimettere le parti innanzi al G.I., al fine di proseguire il procedimento erroneamente estinto”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, dell'11 ottobre 2019 si costituiva in giudizio la (cessionaria del credito della Controparte_2 [...]
) a mezzo della sua mandataria la Controparte_7 Controparte_9
quale chiedeva di accertare la tempestività o meno della notifica effettuata dalla
Ziello rimettendosi per il prosieguo alle decisioni della Corte.
II.3. A seguito di rinnovazione della notifica, con comparsa di risposta all'appello depositata il 4 settembre 2020, si costituivano in giudizio CP_1
, , e , associandosi alle
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
conclusioni rese dall'appellante. Non si costituiva il . CP_6
II.4. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 21 novembre 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note di trattazione, e la causa era riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50 + 20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia del
[...]
non costituitosi in questo giudizio benchè regolarmente Controparte_6
citato dall'appellante, in persona del curatore pro tempore.
2.All'esito dei due giudizi riuniti, recanti n. 1820/2009 e n. 3585/2009, il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, con l' ordinanza del 26 marzo 2019, ha dichiarato estinto il giudizio perché - dopo avere premesso che “ a seguito della tempestiva riassunzione per presente procedimento, la parte istante chiedeva un termine per rinnovare la notifica agli eredi del defunto , attesa Controparte_6
la nullità di quella effettuata, in quanto priva del decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione” e che il Tribunale lo individuava nel 28 giugno 2018
“onde consentire la rinotifica del ricorso in riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del defunto ” - ha rilevato che Controparte_6
le notifiche erano state effettuate in data 2 luglio 2018, e dunque oltre il termine perentorio fissato dal Giudice.
2. , con un unico motivo di appello- rubricato Parte_1
“tempestività della notifica” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)– lamenta la erroneità della ordinanza impugnata per avere malamente dichiarato estinto il giudizio riunito (ad oggetto sia la domanda introdotta da e Controparte_6
dalla nei confronti della Controparte_6 Controparte_7
sia l'opposizione a d.i. proposta dalla da
[...] Controparte_6
, in proprio, , , Controparte_6 Parte_4 Parte_1 CP_1
e avverso il d.i. n. 692/2009), sostenendo, invece,
[...] Parte_9
la tempestività della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di
. Controparte_6
In particolare, richiamando dapprima la giurisprudenza della Suprema
Corte a mente della quale “la notificazione di un atto processuale, almeno
quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario” (cfr.
Cass. n. 8862/2018) e poi quella secondo cui “la prova della data di consegna dell'atto giudiziario è data dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto,recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese”
(cfr. Cass. n. 3755/2015) asserisce di avere provveduto ad effettuare la notifica tempestivamente entro il termine del 28 giugno 2018, come disposto dal primo
Giudice, il che è agevolmente evincibile dalla data apposta sul timbro certificante la consegna all'UNEP del Tribunale di Nola, data del 26 giugno 2018, dunque “ben due giorni prima del termine fissato dal Giudice”. Invoca pertanto la rimessione delle parti innanzi al primo Giudice “al fine di proseguire il procedimento erroneamente estinto”.
Il motivo è fondato.
Come è noto la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio ( ex multis cfr. Cass. n. 359/ 2010, nella specie, relativa all'impugnazione di una sentenza, la S.C. ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva con riferimento alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, desumibile dal timbro e dalla firma di quest'ultimo sull'atto).
In base a tale principio della c.d. scissione soggettiva del procedimento notificatorio, se la notifica non si perfeziona, essa non produce alcun effetto e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti;
se la notifica invece si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. Orbene, in ossequio a detto principio, che si pone in conformità alle ragioni dell'odierna appellante, questa Corte ritiene pienamente e tempestivamente assolto l'onere di notificazione da parte della . Pt_1
Difatti, nel caso di specie, risulta documentalmente che la consegna all'Ufficio dell'Ufficiale Giudiziario dell'atto da notificare è avvenuta, ad opera della , in data 26 giugno 2018, e cioè entro il termine stabilito dal Pt_1
Tribunale di Nola per la notifica della riassunzione nei confronti degli eredi di
: sicchè il primo Giudice - come correttamente argomenta Controparte_6
l'appellante - ha errato nell'individuare come termine entro cui sarebbe stata effettuata la notifica il 2 luglio 2018, trattandosi, invece, quest'ultimo del termine di ricezione dell'atto da parte dei destinatari.
Ciò posto ed assodato quindi che non ricorressero nel caso in esame i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per la tardività della riassunzione, va rilevato che, come è noto, la disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado è formulata con riferimento al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale.
L'esigenza del controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione e su eventuali errori in ordine all'esistenza dei relativi presupposti di legge, nel caso in cui il provvedimento che dichiari l'estinzione sia emesso dal giudice istruttore nel procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, è garantito dal procedimento di cui al combinato disposto di cui agli artt. 178-308 c.p.c.. Il
provvedimento con cui il giudice istruttore dichiara l'estinzione del processo è, infatti, un'ordinanza reclamabile dinanzi al Collegio (cfr. art. 178, secondo comma c.p.c., secondo cui «l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio»).
Il provvedimento di estinzione emesso, invece, dal Collegio, assume la forma di sentenza (cfr. art. 307, quarto comma c.p.c., secondo cui: «L'estinzione
opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», nonché art. 308 c.p.c., comma 2, secondo cui «Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie»). Se il reclamo è accolto, con conseguente revoca della dichiarazione di estinzione, il processo prosegue davanti al tribunale;
se il reclamo è, invece, respinto con conferma della dichiarazione di estinzione, il provvedimento conclusivo del giudizio, che assume la forma di sentenza potrà poi essere impugnato con l'appello (ex artt. 323 e 339 c.p.c.). In caso di accoglimento dell'appello, alla riforma della sentenza di primo grado confermativa dell'estinzione consegue ex art. 354, secondo comma, c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
Quando, invece, l'estinzione è dichiarata dal Collegio, in seguito alla rimessione da parte del giudice istruttore, nella fase successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, la sentenza chiude il processo davanti al tribunale e contro di essa non c'è altro rimedio che l'appello. In tal caso, tuttavia, ove il gravame sia accolto, il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado, dovendo, invece, pronunciare nel merito, essendo le ipotesi di rimessione al primo giudice tassative (cfr. art. 354, commi primo e secondo,
c.p.c.). Tale diversa disciplina su esaminata (rimessione al primo giudice ovvero decisione nel merito del giudice di appello) è dettata dal legislatore in funzione della diversa fase in cui è pronunciata la sentenza di estinzione. Infatti, la sentenza collegiale emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore è pronunciata nel corso della fase preparatoria/istruttoria, ovvero prima che la causa sia rimessa dal giudice istruttore al collegio ex art. 189 c.p.c., mentre la sentenza con cui il collegio dichiara l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. è pronunciata dopo che la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, mancando il collegio, il reclamo non è esperibile (cfr. sul punto,
Cass. 22-6-2007, n. 14592, conferme anche cfr. Cass. n. 40831/ 2021). Il giudice unico cumula, infatti, ex art. 281-quater c.p.c., le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio.
Il codice di procedura civile non prevede, inoltre, specifiche disposizioni per il caso di estinzione del processo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e, dunque, secondo il disposto di cui all'art. 281-bis c.p.c. si osservano, in quanto applicabili, ove non espressamente derogate, le disposizioni previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale.
Orbene, la diversa disciplina su esaminata (rimessione al primo giudice ovvero decisione nel merito del giudice di appello) in base alla diversa fase in cui è pronunciata dal Collegio la sentenza di estinzione, può trovare applicazione anche nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui pure può distinguersi una fase preparatoria/istruttoria ed una fase decisoria, il cui spartiacque è rappresentato dalla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Appare inoltre evidente che il provvedimento, con cui il giudice unico dichiara l'estinzione del processo non può avere la forma dell'ordinanza, poiché, altrimenti, risulterebbe frustrata ogni esigenza di tutela, in caso di eventuali errori del giudice in ordine alla relativa declaratoria (tale provvedimento, infatti, non sarebbe impugnabile né con il reclamo, né con l'appello, né con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - cfr., sul punto, Cass. SS.UU. n. 3073/2003, Cass.
n. 11756/2010, nonché Cass. n. 29338/2008, secondo cui «il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale»).
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 950/2005): «In tema di conclusione del processo civile, il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato dal tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale. Infatti, posto che, al fine di stabilire se un provvedimento
abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza più che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali. Pertanto, ove una parte abbia, in un primo tempo, proposto reclamo avanti allo stesso
tribunale che ha emesso la pronuncia estintiva, e questo reclamo sia stato correttamente dichiarato inammissibile, essa - ove intenda dolersi della pronuncia estintiva del giudizio - non deve proporre impugnazione contro il provvedimento d'inammissibilità del reclamo ma avverso il primo, ossia contro quello che abbia dichiarato estinto il giudizio di prime cure» (conforme Cass. n.
40831/ 2021).
Anche nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudice unico, nel dichiarare l'estinzione del processo, pronunci, come nel caso di specie, ordinanza anziché sentenza, è costante l'orientamento della Corte di Cassazione, nel senso di ritenere che il provvedimento abbia sempre «natura di sentenza, quale che sia la forma adottata» (cfr., tra le altre Cass. n. 22917/2010, n. 8002/2009, n.
182429/2008).
Alla luce dei suddetti principi, il provvedimento impugnato emesso in data
26 marzo 2019 dal giudice di primo grado, in quanto dichiarativo dell'estinzione del giudizio, deve considerarsi un provvedimento decisorio, avente valore di sentenza, impugnabile in appello.
Deve, infatti, ribadirsi, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
SS.UU. n. 15688/2010), che i provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del processo, anche se in ipotesi adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza, in quanto definiscono il giudizio e non sono soggetti al rimedio del reclamo di cui all'art. 178 c.p.c., sicché sono impugnabili con appello o ricorso per cassazione, secondo il grado di giudizio in cui sono stati pronunciati, né quindi possono essere revocati dallo stesso giudice, che è ormai privo di ogni potere decisorio».
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve dunque ritenersi il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari l'estinzione del processo nella fase preparatoria/istruttoria, ha natura decisoria, alla stessa stregua di quello emesso dal Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione. In entrambi i casi, il giudice di appello, ove riformi la sentenza, deve rimettere la causa al primo giudice, secondo quanto prescritto dall'art. 354, secondo comma, c.p.c. .
La Suprema Corte ha infatti statuito(cfr. sul punto, in motivazione n.
14343/2008) che, « deve dunque ribadirsi il principio per cui "l'art 354, comma
2°, c.p.c., a tenore del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo
giudice allorquando riforma la sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 c.p.c. (respingendo, cioè, il reclamo proposto avverso la ordinanza di estinzione del giudice istruttore), mentre si applica in via di analogia anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio del provvedimento del giudice istruttore dichiarativo dell'estinzione del giudizio, non può invece trovare applicazione nel
caso di estinzione dichiarata con sentenza dal primo giudice, in composizione collegiale o monocratica, a norma dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., quando, cioè, la causa gli sia stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tale ipotesi, attesa la tassatività dei casi di rimessione della causa al primo giudice per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla competenza, il giudice
d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia». In senso conforme, la Corte di
Cassazione si è espressa anche nella sentenza n. 22917/2010, precisando, testualmente: «Secondo il disposto dell'art. 354, comma 2°, c.p.c. il giudice
d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c. Quest'ultima norma prevede al comma 2° che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso l'ordinanza
d'estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie. Dal testo dell'art. 178, comma 2°, si desume che è soggetta a reclamo l'ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art.
279, comma 2°, n. 2, c.p.c.), ha natura di sentenza, quale che sia la forma adottata. Secondo esegesi che si condivide e s'intende ora ribadire (cfr. Cass. nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008), esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi
d'impugnazione (Cass. 27-6-2007, n. 14592; Cass. 17-5-2007, n. 11434; Cass.
18-1-2005, n. 950; Cass. 28-4-2004, n. 8092), e, nell'alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l'istanza di rimessione al primo giudice. L'ipotesi rientra, infatti, nell'assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell'archetipo tratteggiato dall'art. 308 c.p.c.» (così anche
Cass. n. 23997/ 2019, Cass.n. 22800/2021).
Può dirsi dunque, ormai, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c., comma 2, ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, nè è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo
essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art. 308 c.p.c., comma 2, abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro
l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi” (cfr. anche Cassazione n.
2880/2015).
Nel caso di specie, essendo stato il provvedimento di estinzione emesso nella fase preparatoria/istruttoria, prima che cioè le parti fossero invitate a precisare le conclusioni, il procedimento applicabile, in via analogica, è quello previsto dai citati artt. 308 c.p.c. e 354 c.p.c .
Tutto quanto premesso, l'appello proposto da deve Parte_1
essere accolto, con conseguente annullamento della ordinanza resa dal Tribunale
di Nola – I Sezione Civile, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2019, con il quale era dichiarata la estinzione del giudizio n. 1820/2009 ( cui era stato riunito il giudizio n. 3585/2009), e rimessione della causa al Tribunale di Nola ex art
354 c. 2 c.p.c.
3. Quanto alle spese di lite, per la natura in rito della controversia, nonché per l'erronea interpretazione dei dati normativi da parte del primo Giudice, che ha fuorviato il corretto iter procedimentale, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli –Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 21 ottobre 2019, notificata il 20 maggio 2019 - avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola- I Sezione Civile, pronunciata il 26 marzo 2019, così provvede:
A) dichiara la contumacia del Controparte_6
B) in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della ordinanza resa dal
Tribunale di Nola – I Sezione Civile, all'esito dell'udienza del 26 marzo
2019, con il quale era dichiarata la estinzione del giudizio n. 1820/2009
( cui era stato riunito il giudizio n. 3585/2009) e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Nola ex art 354 c. 2 c.p.c, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;
C) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 20 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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