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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12836 dell'anno 2023 R.G. vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino alla via Principi D'Acaja n. 10, presso lo studio degli avv.ti Katia
ON (C.F. e SS OM (C.F. ), che C.F._1 C.F._2 la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore Dott.ssa a tanto abilitata in virtù di procura conferita con atto Controparte_2 autenticato per Notaio in data 18.01.2023, Rep. 57362 - Racc. 26786, registrata a Persona_1
Milano 1 in data 19.01.2023 al n. 3081 Serie 1T, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Formaro giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 8;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti precisano le conclusioni come rassegnate nei rispettivi atti introduttivi
e note conclusionali ex art. 189 c.p.c. depositate” (cfr. verbale di udienza 21.10.2025)
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 30.09.2023, la società in epigrafe ha contestato il diritto di
[...] di seguito per brevità di procedere esecutivamente Controparte_1 CP_1 nei suoi confronti per la somma precettata in data 22.09.2023 di € 3.755.272,19 (doc. 2) in forza del
1 contratto di mutuo fondiario (doc 1) stipulato da e Pt_1 [...]
, in data 13.12.2011 (doc. 1). Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito:
1) l'assenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 co. 2 n. 3), in quanto nel contratto di mutuo in premessa “difett(erebbe) l'elemento della immediata disponibilità giuridica della somma” a favore della società mutuataria e dunque la traditio rei;
2) l'errata quantificazione del quantum debeatur (per sorte capitale e interessi);
3) la carenza di adeguata prova in punto di legittimazione attiva della creditrice opposta, quale asserita cessionaria del credito precettato dall'originario creditore Controparte_3
.
[...]
Sulla base di quanto sopra, parte opponente ha concluso chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, di:
“1. accertare e dichiarare la carenza assoluta del titolo esecutivo notificato da controparte;
2. accertare e dichiarare l'errata quantificazione del quantum debeatur;
3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
[...]
4. accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto notificato da controparte e dichiarare fondata la presente opposizione. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la stessa opponente ha sollevato, altresì, formale eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, omettendo di individuare il Tribunale asseritamente competente e rappresentando, ai fini della tempestività dell'eccezione, di aver allegato gli elementi costitutivi della dedotta eccezione (natura anomala del domicilio indicato dal creditore nel precetto opposto ed assenza di beni o crediti suscettibili di esecuzione forzata nella circoscrizione dell'intestato Tribunale) già in atto di citazione.
Si è costituita parte opposta, contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito di:
“accertare e confermare la legittimità e la validità del titolo esecutivo azionato e dell'atto di precetto notificato nei confronti dell'odierna opponente per tutti i motivi specificati in narrativa e, per
l'effetto, rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
accertare e dichiarare la titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione ad agire in capo ad Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare integralmente ogni eccezione avversaria, in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa; accertare e dichiarare che creditrice nei confronti della Controparte_1 [...]
della somma di € 3.755.272,19, (comprensivi di compensi dell'atto di precetto, spese Parte_1
2 generali e CPA, come meglio specificato nell'atto di precetto) di cui € 3.261.150,73 per capitale, €
449.330,18 per interessi di mora, € 7.911,38 per oneri ed € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale maturati sino alla data dell'8.09.2023 oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, per il credito derivante dal contratto di mutuo del 12.12.2011, rep. 7472 e racc. 6142,
a rogito del Notaio Dott.ssa , Notaio in Torino, registrato all'Agenzia delle Entrate il Persona_2
13 dicembre 2011 al n. 17407” con vittoria di spese di lite.
Indi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (con ordinanza dell'8.08.2024, R.G. n. 12836-1/2023, confermata in sede di reclamo proposto dall'odierna opponente;
cfr. ordinanza n. 135/2024 del 28.10.2024, R.G. n. 11837/2024), la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 21.10.2025, frattanto mutato il GI, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni innanzi richiamate.
DIRITTO
1.In limine. Sulla posizione processuale delle parti ed eccezioni preliminari sollevate.
In limine, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione (preventiva ex art. 615 comma
1 c.p.c. o successiva ex art. 615 co. 2 c.p.c.) è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne consegue che l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore ed è dunque onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto
(cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ciò chiarito, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale sollevata dalla parte opponente (attrice) nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., pur dopo aver incardinato avanti all'intestato Tribunale il presente giudizio.
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'opponente "in tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio
3 eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto." (Cass. n. 16649 del 2016).
In definitiva, come ribadito da ultimo dalla S.C. con ordinanza n. 13430 del 01/07/2020
“l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi l'atto di opposizione a precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione. Certo, se l'opponente scelga il giudice del domicilio
"anomalo", l'opposizione (deve essere) lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza, ma non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza”.
Al punto che, nel caso in cui “il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale” (Cass. ord. n. 13430 del 01/07/2020).
Ed ancora “quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta” (Cass., Sez.
VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548).
Nella specie, non risulta tempestivamente sollevata ex art. 38 c.p.c. a pena di decadenza (id est in comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata) alcuna eccezione di incompetenza territoriale da parte opposta (unica legittimata) né risulta rilevata d'ufficio dal precedente GI entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c., di tal ché l'eccezione preliminare sul punto è all'evidenza inammissibile, come sollevata dalla parte opponente (peraltro senza neppure indicazione del foro ritenuto territorialmente competente).
Parimenti inconferente è il richiamo in atto di citazione all'esperimento del tentativo di mediazione frattanto avviato dalla parte opponente, non trovando applicazione l'istituto della mediazione obbligatoria a “i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis d.lgs. n. 28/2010 e ss. modifiche.
4
2- Nel merito
Ciò premesso, l'opposizione in esame va anzitutto qualificata come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., vertendo sull'asserita insussistenza del diritto del creditore precettante di agire esecutivamente nei confronti della società opponente, nell'an (per carenza di titolo esecutivo e/o legittimazione attiva) o nel quantum debeatur.
Nel merito, occorre esaminare partitamente i singoli motivi di opposizione sopra compendiati, invertendone la sequenza logico-argomentativa.
2.1 Sulla legittimazione attiva della creditrice opposta
Non merita accoglimento, in primo luogo, l'eccezione di carenza (di adeguata prova in punto) di legittimazione attiva del creditore opposto (per brevità). CP_1
Sul punto, giova rammentare preliminarmente che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari ( cfr. altresì, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
In particolare, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, come noto, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ. e dunque la finalità di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Da ciò consegue che “tale adempimento..ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi … senza particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto … con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto”; “ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione” di pagamento al debitore ceduto da parte del cessionario (cfr. ex multis Cass. n.
10200 del 2021).
Ciò precisato, è ormai pacifico in giurisprudenza che “la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Cfr. Cass. sez. I, ord. 28.04.2017; nonché a contrario Cass.
5 n.9529/2019); diversamente e/o nel caso di specifiche contestazioni da parte del debitore asseritamente ceduto, grava sul creditore (e non sul debitore) l'onere di produrre “documenti idonei
a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione” in blocco ex art. 58 T.U.B. richiamata nel precetto (Cass. N. 4116 del 2016 e Cass. N. 15414 del 2007).
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7866 del
22 marzo 2024, ha chiarito che “vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa
Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione”; dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”, ovvero, se non esaustiva detta indicazione, sulla base anche di ulteriori elementi probatori (con la precisazione che «la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto tramite la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo»cfr. Cass. ord. n.
10200/2021).
Ciò posto, alla stregua della documentazione versata in atti dalla parte opposta, ritiene l'adito Giudice che risulti sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto quale cessionario pro soluto del credito in contestazione nei confronti di CP_1 Parte_1
C.F. (codice identificativo cliente numero Ndg Amco 780010179,
[...] P.IVA_1
Ndg Bper 27417389, Ndg ex Carige 3066455) e correlate garanzie, giusto contratto di cessione in blocco stipulato in data 15 dicembre 2019, con , poi fusa in Controparte_3 Controparte_4 in data 24.11.2022 (cfr. all. C).
In tal senso depongono i convergenti, univoci e plurimi elementi probatori offerti dalla parte opposta, valutati congiuntamente, e segnatamente:
a) avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, parte II, n° 1 (cfr. All. B).
b) dichiarazione unilaterale confermativa dell'avvenuta cessione da parte di CP_4
già con la quale si dà atto che “la società
[...] Controparte_3 [...]
[...
[...] giusto contratto di cessione stipulato in data 15 dicembre Controparte_5
2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n.1 del
02.01.2020, ha acquistato pro-soluto da Controparte_3
(ora , ai sensi e per gli effetti del combinato degli art. 1, 4 e 7.1.
[...] Controparte_4 della Legge 30 Aprile 1999 n. 130, e dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 1° settembre 1993 n. 385), il credito vantato nei confronti di
C.F. (codice identificativo cliente numero Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
Ndg Amco 780010179, Ndg Bper 27417389, Ndg ex Carige 3066455) e derivante dai seguenti contratti: (…)- N. 3066455/401/2290 DI ORIGINARI € Parte_2
4.000.000,00 IN DATA 12.12.2011 (REP. 7472 – RACC. 6142)..” (All. D); Parte_3
c) l'identificativo NDG 3066455 della posizione riportato a pag. 458 dell'elenco dei CP_3 debitori ceduti prodotto sub Doc. 5, come da certificazione notarile di estrazione dei dati dal suddetto elenco (sub. Doc. 6);
d) la disponibilità del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto e documenti correlati (ivi compresa la certificazione ex art. 50 tub) in capo ad CP_1
2.2 Sull'eccepita carenza di titolo esecutivo. Distinzione tra mutuo condizionato e mutuo con deposito infruttifero delle somme.
Parimenti va rigettato il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. che fa leva sulla asserita carenza di idoneo titolo esecutivo (in quanto mutuo c.d. condizionato), nel caso di specie, per le ragioni che seguono.
E' certamente pacifico, come sostenuto dall'opponente, l'orientamento della Suprema Corte “nel senso che l'atto pubblico per avere la qualità di titolo esecutivo deve recare l'indicazione di un'obbligazione certa e determinata, sicché si è escluso che si possa procedere ad esecuzione forzata in base ad un contratto condizionato di mutuo … posto che l'esistenza del negozio non documenta
l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri e, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., comma 2, n. 3, nemmeno può assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell'istituto mutuante, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari (Cass. 19 luglio 1979 n. 4293); ancora, più in generale, si è negata la natura di titolo esecutivo ad un contratto condizionato di finanziamento, che non documenta l'esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, e quindi è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse (se e nella misura della
7 relativa erogazione), sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore (ex art. 1938 cod. civ.) dello stesso, abilitato, tra l'altro, ad opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (Cass. 18 gennaio 1983 n. 477)” (Cass. n. 17886 del 2011).
Ciò nondimeno, deve escludersi che nella fattispecie in esame il titolo sotteso al precetto opposto possa sussumersi entro la cornice del “mutuo tecnicamente condizionato”.
Come, infatti, definitivamente chiarito da ultimo dalle S.U. con sentenza n. 5968 del 06/03/2025, il mutuo condizionato o promessa di mutuo “pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n.
6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194..) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Per converso, chiariscono le S.U. della Cassazione con la citata sentenza n. 5968 /2025 (superando il contrasto insorto per effetto della isolata pronuncia Cass. 03/05/2024, n. 12007), “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto .., costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Ciò in quanto “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), .. si (è) perfezionato il mutuo” (che nella specie “si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, … un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”).
In tal senso, nel solco dell'orientamento consolidato di legittimità, non appare superfluo rammentare che ricorre la traditio rei non solo con la consegna effettiva di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ma anche “con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso
8 in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo” (già Cass. civ. n. 6686 del 1994).
In definitiva, perché si realizzi la disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al mutuatario
“occorre che essa abbia ricevuto una specifica destinazione convenzionale tale da rinnovare il titolo di appartenenza della somma medesima, poiché, diversamente, dovrebbe piuttosto ravvisarsi una pattuizione avente a oggetto il rinvio della consegna e, quindi, un differimento del perfezionamento del contratto (Cass. 12 giugno 1969, n. 2076), che integra un mero preliminare di mutuo con effetti obbligatori e non reali” (in termini, Cass. ord. 25634/2017).
Con la conseguenza che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(cfr. Cass. ord. n. 25632/2017, in termini Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 ).
Nella fattispecie in esame, il titolo (mutuo fondiario del 12.12.2011, stipulato a ministero Notaio
Dott.ssa , rep. n. 7.472 – racc. n. 6.142, munito di formula esecutiva in data 13.12.2011) Persona_2 reca testualmente, agli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo (doc. 3), quanto segue:
-“La somma mutuata” Euro 4.000.000,00 “al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e delle spese di istruttoria pari ad euro 10.000,00 delle spese di arrangement fee fari a Euro 25.000,00 e delle spese di erogazione pari ad euro 52,00 viene dal medesimo rappresentante della Banca, qui all'atto versata alla Parte mutuataria suddetta, mediante accredito su partita n. 3066455 cat.86 – Dip. 290 aperta presso di essa Banca in capo alla parte mutuataria medesima che pertanto rilascia quietanza dell'intero importo del mutuo”(art. 1);
- “ la banca renderà disponibile la somma mutuata dopo che la parte mutuataria avrà a sua cura e spese . a) prodotto alla banca n. 2 (due) copie di cui una in forma esecutiva del presente contratto;
b) comprovato che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali…c) provveduto all'assicurazione contro i danni degli incendi per i fabbricati..” (art. 1);
- “la parte mutuataria… si obbliga .. a restituire alla banca la somma come sopra mutuatale secondo quanto riportato nel piano di ammortamento, che firmato… si allega ..sotto la lettera B”
(art. 2).
In ossequio ai suesposti (e pienamente condivisi) principi giurisprudenziali, pertanto, è doveroso
9 concludere che proprio la destinazione convenzionale delle somme mutuate in apposita partita contabile intestata al mutuatario (prodotta ad abundantiam la contabile recante il formale accredito della somma di Euro 3.954.948,00 sulla partita n. 3066455, richiamata espressamente all'art. 1 del contratto di mutuo;
cfr. doc. 16), vincolata a deposito cauzionale infruttifero sino all'adempimento degli obblighi ed alla realizzazione delle condizioni partitamente indicati in contratto (cfr. successivo accredito in c/c del 28.12.2011, doc. 12) è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante risultante dal titolo negoziale, realizzando la costituzione del deposito infruttifero da parte del mutuatario quella piena disponibilità giuridica (“anche solo ficta o figurativa o meramente contabile”) equivalente alla traditio materiale della somma.
Con la conseguenza che “ove, ..( come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto l' espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare”, “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante” senza bisogno “ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
In detta ipotesi, “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria” (pur consacrata nel titolo), e non già motivo di carenza ab origine del titolo esecutivo.
Non è, infatti, la traditio rei ad essere differita nel titolo contrattuale per atto pubblico in esame, ma l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione in capo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare (e dunque già trasferita nella disponibilità giuridica del mutuante) al verificarsi di quanto convenuto (id est, coerentemente alla prassi corrente, al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
Prive di pregio, in senso contrario, sono le ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente nelle note conclusionali, pur dopo il citato arresto delle Sezioni Unite al fine di escludere la validità ed idoneità del titolo contrattuale in esame ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., comma 2, n. 3 c.p.c. , sulla base degli inequivoci indici formali sopra richiamati1. 1 Nelle note conclusionali parte opponente, pur dando atto della sopravvenuta ricostruzione nomofilattica operata dalla Cassazione a Sezioni Unite con le citate sentenze n. 5841 del 5.03.2025 e n. 5968 del 6.03.2925, reitera l'iniziale impostazione sulla carenza del presupposto della traditio rei, per essere stata differita la consegna delle somme al 10
2.3. Sul motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.: eccessività somma, non dovuta nel quantum.
Passando, infine, alla disamina del motivo di opposizione all'esecuzione in punto di quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata o solo preannunciata sulla base di un titolo stragiudiziale, come nella specie, l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697
c.c. - come segue:
a) il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del titolo (nella specie contratto di mutuo) da cui è sorta l'obbligazione pecuniaria e allegare il mancato adempimento in tutto o in parte (facta negativa non sunt probanda);
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo.
Con la precisazione che “quando l'opponente contesti (specificatamente) la misura degli interessi pretesi dal creditore, è onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati”. (Cass. ord.
n. 34812 del 17/11/2021).
Nella specie, il creditore istante ha documentato il titolo esecutivo (mutuo fondiario con relative condizioni contrattuali e piano di ammortamento;
somma erogata € 4.000.000,00) ed allegato – come da “certificazione notarile attestante l'esposizione debitoria della risultante alla data del Pt_1
7.06.2023 (cfr. Doc. 13) ”, l'importo del credito residuo riconducibile al suddetto titolo (corredato di piano di ammortamento), alla data di notifica del precetto, nei seguenti termini: € 3.718.392,29, di cui € 3.261.150,73 per capitale, € 449.330,18 per interessi di mora al 7.06.2023, € 7.911,38 per oneri, oltre € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale maturati sino alla data dell'8.09.2023 oltre interessi al tasso convenzionale maturandi dal 9.09.2023 sino al saldo effettivo.
Orbene, parte opponente ha specificatamente contestato la somma precettata nella parte in cui:
- “è stata inserita la voce € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale maturati sino alla data dell'8.09.2023” che assume non essere dovuta “in quanto già ricompresa nella precedente voce “€
3.261.150,73 per capitale” ove sono stati conteggiati sia il capitale scaduto a far data dal 31.12.2016 sia gli interessi al tasso convenzionale maturati alla data del 8.09.2023 (come asseritamente momento dello svincolo del deposito infruttifero (risulterebbe per tabulas “il “reale” accredito delle somme mutuate avvenuto (in data 28.12.2011) solo dopo l'avveramento delle condizioni contrattuali); rappresenta, altresì, che nella specie persisterebbe la carenza del titolo esecutivo, sul diverso assunto della 'non contestualità' del”la partita n. 3066455 aperta presso il mutuante”, mero atto interno alla banca, al mutuo (“in quanto documento contabile formato successivamente alla quietanza del mutuatario, ossia in data 13.12.2011”, id est il giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di stipula del contratto). Il mutuo, peraltro, risulta munito di formula esecutiva proprio il 13.12.2011. 11 desumibile dall'elenco delle rate di mutuo indicate nell'Allegato 2 del Contratto di Mutuo e dalla stessa lettera di intimazione di del 06.04.2023); CP_1
- ed ancora laddove“ addebita, oltre alle spese per l'atto di precetto, anche l'ulteriore voce “€
7.911,38 per oneri” di cui però non è dato comprendere l'effettivo contenuto, per non averlo controparte né specificato né comprovato, …di certo, non soddisfa l'onere probatorio su di essa gravante, la successiva allegazione – in comparsa di risposta - del documento 13 “Certificazione notarile” (“Tale documento n. 13, infatti, si limita a indicare l'importo di 7.911,38 come somma richiesta a titolo di “spese legali”. Controparte non ha però specificato a quale attività legale farebbe riferimento l'addebito dell'importo di Euro 7.911,38, né essa si ricava (anche indirettamente) dall'atto di precetto, il quale anzi già indica le spese legali in diversa voce, quantificandole in € 1489,02 (1.245+186,75+57,27). Quindi si tratterebbe di una duplicazione della medesima voce ”).
Sul punto, la contestazione di parte opponente è parzialmente fondata, nei termini e limiti di seguito precisati.
Alla stregua delle risultanze documentali (cfr. intimazione di pagamento alla data di decadenza dal beneficio del termine, piano di ammortamento, tassi variabili e criteri di computo degli interessi moratori art. 6; sorte capitale di € 2.686.759,00 alla data di decadenza dal beneficio del termine, tasso moratorio iniziale del 6,743% ma variabile -maggiorazione di 5 punti percentuali su base annua del tasso EURIBOR 6 mesi- e TAEG del 6,5691%) e nei limiti delle allegazioni e contestazioni sollevate da parte opponente, il conteggio del credito dovuto, per sorte capitale ed interessi, risulta documentato al 7.06.2023 nei seguenti termini:
12 Orbene, la somma di € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale moratorio maturati dall'8 giugno 2023 sino alla data dell'8.09.2023 (tre mesi) appare congrua 2 e non riconducibile, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, alla sorte capitale (recte € 2.686.759,45 sorte capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine + € 574.391,28 interessi corrispettivi delle rate scadute) per complessivi € 3.261.150,73, né alla somma per interessi moratori pari ad €
449.330,18 maturati sino al 7.06.2023.
Per converso, è fondata l'eccezione di insussistenza del diritto del creditore opposto di richiedere in executivis la somma precettata di “€ 7.911,38 per oneri”, in forza del suddetto mutuo, non essendo all'evidenza riconducibile detto importo al titolo esecutivo azionato né altrimenti documentata la debenza nell'an e nel quantum(invero neppure allegata da parte opposta la causale circostanziata, di là dal mero richiamo alla certificazione notarile di conformità alle scritture contabili, ove risulta riportata la dicitura“spese legali”, priva di qualsivoglia valenza probatoria nella presente sede).
Corollario di quanto sopra, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, dunque,
l'accoglimento parziale dell'opposizione (preventiva) all'esecuzione in esame, con conseguente declaratoria di inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alle somme precettate a titolo di “oneri” non meglio precisati pari ad € 7.911,38, non dovute, siccome non riconducibili al titolo esecutivo sotteso al precetto opposto.
Giova al riguardo rammentare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2160; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).
3- Sulle spese di lite
La circostanza che nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite della Cassazione abbiano risolto i contrasti circa la validità, quale idoneo titolo esecutivo, del mutuo in esame (superando un arresto della S.C. del 2024 di segno contrario) e, quindi, offerto una univoca chiave di lettura risolutiva della questione dirimente ai fini del decidere, unitamente alla fondatezza parziale della censura sul quantum debeatur (ancorché di modesto importo rispetto al credito complessivo precettato) integrano i presupposti di cui all'art. 92 co, 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio (cfr. sul punto altresì Cass. Sez. 3, ord. n. 26918 del 24/10/2018 a mente della quale “nel
13 regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte”; in termini Cass. sezioni unite, 31 ottobre 2022, n. 32061).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe, assorbite e/o rigettate le ulteriori domande ed eccezioni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ACCERTA E DICHIARA
l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti della società opponente limitatamente all'importo precettato a titolo di “oneri” pari ad € 7.911,38, con conseguente inefficacia parziale del precetto opposto relativamente al suddetto importo, fermo il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza del titolo sotteso al precetto opposto, mutuo fondiario del 12.12.2011, stipulato a ministero Notaio Dott.ssa , repertorio n. 7.472 – Persona_2 raccolta n. 6.142, per le ulteriori somme precettate;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Bologna il 18.12.2025
IL Giudice Roberta Vaccaro
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tasso di mora convenzionale applicato su sorte capitale € 2.686.759,00, esclusa capitalizzazione di interessi, per 92 gg. di poco superiore al saggio legale ratione temporis 5% ed inferiore al tasso iniziale su base annua del 6,743%
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12836 dell'anno 2023 R.G. vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino alla via Principi D'Acaja n. 10, presso lo studio degli avv.ti Katia
ON (C.F. e SS OM (C.F. ), che C.F._1 C.F._2 la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore Dott.ssa a tanto abilitata in virtù di procura conferita con atto Controparte_2 autenticato per Notaio in data 18.01.2023, Rep. 57362 - Racc. 26786, registrata a Persona_1
Milano 1 in data 19.01.2023 al n. 3081 Serie 1T, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Formaro giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 8;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti precisano le conclusioni come rassegnate nei rispettivi atti introduttivi
e note conclusionali ex art. 189 c.p.c. depositate” (cfr. verbale di udienza 21.10.2025)
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 30.09.2023, la società in epigrafe ha contestato il diritto di
[...] di seguito per brevità di procedere esecutivamente Controparte_1 CP_1 nei suoi confronti per la somma precettata in data 22.09.2023 di € 3.755.272,19 (doc. 2) in forza del
1 contratto di mutuo fondiario (doc 1) stipulato da e Pt_1 [...]
, in data 13.12.2011 (doc. 1). Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito:
1) l'assenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 co. 2 n. 3), in quanto nel contratto di mutuo in premessa “difett(erebbe) l'elemento della immediata disponibilità giuridica della somma” a favore della società mutuataria e dunque la traditio rei;
2) l'errata quantificazione del quantum debeatur (per sorte capitale e interessi);
3) la carenza di adeguata prova in punto di legittimazione attiva della creditrice opposta, quale asserita cessionaria del credito precettato dall'originario creditore Controparte_3
.
[...]
Sulla base di quanto sopra, parte opponente ha concluso chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, di:
“1. accertare e dichiarare la carenza assoluta del titolo esecutivo notificato da controparte;
2. accertare e dichiarare l'errata quantificazione del quantum debeatur;
3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
[...]
4. accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto notificato da controparte e dichiarare fondata la presente opposizione. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la stessa opponente ha sollevato, altresì, formale eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, omettendo di individuare il Tribunale asseritamente competente e rappresentando, ai fini della tempestività dell'eccezione, di aver allegato gli elementi costitutivi della dedotta eccezione (natura anomala del domicilio indicato dal creditore nel precetto opposto ed assenza di beni o crediti suscettibili di esecuzione forzata nella circoscrizione dell'intestato Tribunale) già in atto di citazione.
Si è costituita parte opposta, contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito di:
“accertare e confermare la legittimità e la validità del titolo esecutivo azionato e dell'atto di precetto notificato nei confronti dell'odierna opponente per tutti i motivi specificati in narrativa e, per
l'effetto, rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
accertare e dichiarare la titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione ad agire in capo ad Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare integralmente ogni eccezione avversaria, in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa; accertare e dichiarare che creditrice nei confronti della Controparte_1 [...]
della somma di € 3.755.272,19, (comprensivi di compensi dell'atto di precetto, spese Parte_1
2 generali e CPA, come meglio specificato nell'atto di precetto) di cui € 3.261.150,73 per capitale, €
449.330,18 per interessi di mora, € 7.911,38 per oneri ed € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale maturati sino alla data dell'8.09.2023 oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, per il credito derivante dal contratto di mutuo del 12.12.2011, rep. 7472 e racc. 6142,
a rogito del Notaio Dott.ssa , Notaio in Torino, registrato all'Agenzia delle Entrate il Persona_2
13 dicembre 2011 al n. 17407” con vittoria di spese di lite.
Indi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (con ordinanza dell'8.08.2024, R.G. n. 12836-1/2023, confermata in sede di reclamo proposto dall'odierna opponente;
cfr. ordinanza n. 135/2024 del 28.10.2024, R.G. n. 11837/2024), la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 21.10.2025, frattanto mutato il GI, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni innanzi richiamate.
DIRITTO
1.In limine. Sulla posizione processuale delle parti ed eccezioni preliminari sollevate.
In limine, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione (preventiva ex art. 615 comma
1 c.p.c. o successiva ex art. 615 co. 2 c.p.c.) è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne consegue che l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore ed è dunque onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto
(cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ciò chiarito, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale sollevata dalla parte opponente (attrice) nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., pur dopo aver incardinato avanti all'intestato Tribunale il presente giudizio.
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'opponente "in tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio
3 eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto." (Cass. n. 16649 del 2016).
In definitiva, come ribadito da ultimo dalla S.C. con ordinanza n. 13430 del 01/07/2020
“l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi l'atto di opposizione a precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione. Certo, se l'opponente scelga il giudice del domicilio
"anomalo", l'opposizione (deve essere) lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza, ma non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza”.
Al punto che, nel caso in cui “il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale” (Cass. ord. n. 13430 del 01/07/2020).
Ed ancora “quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta” (Cass., Sez.
VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548).
Nella specie, non risulta tempestivamente sollevata ex art. 38 c.p.c. a pena di decadenza (id est in comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata) alcuna eccezione di incompetenza territoriale da parte opposta (unica legittimata) né risulta rilevata d'ufficio dal precedente GI entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c., di tal ché l'eccezione preliminare sul punto è all'evidenza inammissibile, come sollevata dalla parte opponente (peraltro senza neppure indicazione del foro ritenuto territorialmente competente).
Parimenti inconferente è il richiamo in atto di citazione all'esperimento del tentativo di mediazione frattanto avviato dalla parte opponente, non trovando applicazione l'istituto della mediazione obbligatoria a “i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis d.lgs. n. 28/2010 e ss. modifiche.
4
2- Nel merito
Ciò premesso, l'opposizione in esame va anzitutto qualificata come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., vertendo sull'asserita insussistenza del diritto del creditore precettante di agire esecutivamente nei confronti della società opponente, nell'an (per carenza di titolo esecutivo e/o legittimazione attiva) o nel quantum debeatur.
Nel merito, occorre esaminare partitamente i singoli motivi di opposizione sopra compendiati, invertendone la sequenza logico-argomentativa.
2.1 Sulla legittimazione attiva della creditrice opposta
Non merita accoglimento, in primo luogo, l'eccezione di carenza (di adeguata prova in punto) di legittimazione attiva del creditore opposto (per brevità). CP_1
Sul punto, giova rammentare preliminarmente che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari ( cfr. altresì, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
In particolare, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, come noto, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ. e dunque la finalità di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Da ciò consegue che “tale adempimento..ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi … senza particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto … con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto”; “ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione” di pagamento al debitore ceduto da parte del cessionario (cfr. ex multis Cass. n.
10200 del 2021).
Ciò precisato, è ormai pacifico in giurisprudenza che “la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Cfr. Cass. sez. I, ord. 28.04.2017; nonché a contrario Cass.
5 n.9529/2019); diversamente e/o nel caso di specifiche contestazioni da parte del debitore asseritamente ceduto, grava sul creditore (e non sul debitore) l'onere di produrre “documenti idonei
a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione” in blocco ex art. 58 T.U.B. richiamata nel precetto (Cass. N. 4116 del 2016 e Cass. N. 15414 del 2007).
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7866 del
22 marzo 2024, ha chiarito che “vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa
Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione”; dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”, ovvero, se non esaustiva detta indicazione, sulla base anche di ulteriori elementi probatori (con la precisazione che «la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto tramite la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo»cfr. Cass. ord. n.
10200/2021).
Ciò posto, alla stregua della documentazione versata in atti dalla parte opposta, ritiene l'adito Giudice che risulti sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto quale cessionario pro soluto del credito in contestazione nei confronti di CP_1 Parte_1
C.F. (codice identificativo cliente numero Ndg Amco 780010179,
[...] P.IVA_1
Ndg Bper 27417389, Ndg ex Carige 3066455) e correlate garanzie, giusto contratto di cessione in blocco stipulato in data 15 dicembre 2019, con , poi fusa in Controparte_3 Controparte_4 in data 24.11.2022 (cfr. all. C).
In tal senso depongono i convergenti, univoci e plurimi elementi probatori offerti dalla parte opposta, valutati congiuntamente, e segnatamente:
a) avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, parte II, n° 1 (cfr. All. B).
b) dichiarazione unilaterale confermativa dell'avvenuta cessione da parte di CP_4
già con la quale si dà atto che “la società
[...] Controparte_3 [...]
[...
[...] giusto contratto di cessione stipulato in data 15 dicembre Controparte_5
2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n.1 del
02.01.2020, ha acquistato pro-soluto da Controparte_3
(ora , ai sensi e per gli effetti del combinato degli art. 1, 4 e 7.1.
[...] Controparte_4 della Legge 30 Aprile 1999 n. 130, e dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 1° settembre 1993 n. 385), il credito vantato nei confronti di
C.F. (codice identificativo cliente numero Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
Ndg Amco 780010179, Ndg Bper 27417389, Ndg ex Carige 3066455) e derivante dai seguenti contratti: (…)- N. 3066455/401/2290 DI ORIGINARI € Parte_2
4.000.000,00 IN DATA 12.12.2011 (REP. 7472 – RACC. 6142)..” (All. D); Parte_3
c) l'identificativo NDG 3066455 della posizione riportato a pag. 458 dell'elenco dei CP_3 debitori ceduti prodotto sub Doc. 5, come da certificazione notarile di estrazione dei dati dal suddetto elenco (sub. Doc. 6);
d) la disponibilità del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto e documenti correlati (ivi compresa la certificazione ex art. 50 tub) in capo ad CP_1
2.2 Sull'eccepita carenza di titolo esecutivo. Distinzione tra mutuo condizionato e mutuo con deposito infruttifero delle somme.
Parimenti va rigettato il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. che fa leva sulla asserita carenza di idoneo titolo esecutivo (in quanto mutuo c.d. condizionato), nel caso di specie, per le ragioni che seguono.
E' certamente pacifico, come sostenuto dall'opponente, l'orientamento della Suprema Corte “nel senso che l'atto pubblico per avere la qualità di titolo esecutivo deve recare l'indicazione di un'obbligazione certa e determinata, sicché si è escluso che si possa procedere ad esecuzione forzata in base ad un contratto condizionato di mutuo … posto che l'esistenza del negozio non documenta
l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri e, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., comma 2, n. 3, nemmeno può assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell'istituto mutuante, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari (Cass. 19 luglio 1979 n. 4293); ancora, più in generale, si è negata la natura di titolo esecutivo ad un contratto condizionato di finanziamento, che non documenta l'esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, e quindi è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse (se e nella misura della
7 relativa erogazione), sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore (ex art. 1938 cod. civ.) dello stesso, abilitato, tra l'altro, ad opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (Cass. 18 gennaio 1983 n. 477)” (Cass. n. 17886 del 2011).
Ciò nondimeno, deve escludersi che nella fattispecie in esame il titolo sotteso al precetto opposto possa sussumersi entro la cornice del “mutuo tecnicamente condizionato”.
Come, infatti, definitivamente chiarito da ultimo dalle S.U. con sentenza n. 5968 del 06/03/2025, il mutuo condizionato o promessa di mutuo “pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n.
6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194..) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Per converso, chiariscono le S.U. della Cassazione con la citata sentenza n. 5968 /2025 (superando il contrasto insorto per effetto della isolata pronuncia Cass. 03/05/2024, n. 12007), “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto .., costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Ciò in quanto “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), .. si (è) perfezionato il mutuo” (che nella specie “si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, … un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”).
In tal senso, nel solco dell'orientamento consolidato di legittimità, non appare superfluo rammentare che ricorre la traditio rei non solo con la consegna effettiva di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ma anche “con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso
8 in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo” (già Cass. civ. n. 6686 del 1994).
In definitiva, perché si realizzi la disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al mutuatario
“occorre che essa abbia ricevuto una specifica destinazione convenzionale tale da rinnovare il titolo di appartenenza della somma medesima, poiché, diversamente, dovrebbe piuttosto ravvisarsi una pattuizione avente a oggetto il rinvio della consegna e, quindi, un differimento del perfezionamento del contratto (Cass. 12 giugno 1969, n. 2076), che integra un mero preliminare di mutuo con effetti obbligatori e non reali” (in termini, Cass. ord. 25634/2017).
Con la conseguenza che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(cfr. Cass. ord. n. 25632/2017, in termini Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 ).
Nella fattispecie in esame, il titolo (mutuo fondiario del 12.12.2011, stipulato a ministero Notaio
Dott.ssa , rep. n. 7.472 – racc. n. 6.142, munito di formula esecutiva in data 13.12.2011) Persona_2 reca testualmente, agli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo (doc. 3), quanto segue:
-“La somma mutuata” Euro 4.000.000,00 “al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e delle spese di istruttoria pari ad euro 10.000,00 delle spese di arrangement fee fari a Euro 25.000,00 e delle spese di erogazione pari ad euro 52,00 viene dal medesimo rappresentante della Banca, qui all'atto versata alla Parte mutuataria suddetta, mediante accredito su partita n. 3066455 cat.86 – Dip. 290 aperta presso di essa Banca in capo alla parte mutuataria medesima che pertanto rilascia quietanza dell'intero importo del mutuo”(art. 1);
- “ la banca renderà disponibile la somma mutuata dopo che la parte mutuataria avrà a sua cura e spese . a) prodotto alla banca n. 2 (due) copie di cui una in forma esecutiva del presente contratto;
b) comprovato che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali…c) provveduto all'assicurazione contro i danni degli incendi per i fabbricati..” (art. 1);
- “la parte mutuataria… si obbliga .. a restituire alla banca la somma come sopra mutuatale secondo quanto riportato nel piano di ammortamento, che firmato… si allega ..sotto la lettera B”
(art. 2).
In ossequio ai suesposti (e pienamente condivisi) principi giurisprudenziali, pertanto, è doveroso
9 concludere che proprio la destinazione convenzionale delle somme mutuate in apposita partita contabile intestata al mutuatario (prodotta ad abundantiam la contabile recante il formale accredito della somma di Euro 3.954.948,00 sulla partita n. 3066455, richiamata espressamente all'art. 1 del contratto di mutuo;
cfr. doc. 16), vincolata a deposito cauzionale infruttifero sino all'adempimento degli obblighi ed alla realizzazione delle condizioni partitamente indicati in contratto (cfr. successivo accredito in c/c del 28.12.2011, doc. 12) è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante risultante dal titolo negoziale, realizzando la costituzione del deposito infruttifero da parte del mutuatario quella piena disponibilità giuridica (“anche solo ficta o figurativa o meramente contabile”) equivalente alla traditio materiale della somma.
Con la conseguenza che “ove, ..( come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto l' espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare”, “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante” senza bisogno “ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
In detta ipotesi, “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria” (pur consacrata nel titolo), e non già motivo di carenza ab origine del titolo esecutivo.
Non è, infatti, la traditio rei ad essere differita nel titolo contrattuale per atto pubblico in esame, ma l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione in capo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare (e dunque già trasferita nella disponibilità giuridica del mutuante) al verificarsi di quanto convenuto (id est, coerentemente alla prassi corrente, al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
Prive di pregio, in senso contrario, sono le ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente nelle note conclusionali, pur dopo il citato arresto delle Sezioni Unite al fine di escludere la validità ed idoneità del titolo contrattuale in esame ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., comma 2, n. 3 c.p.c. , sulla base degli inequivoci indici formali sopra richiamati1. 1 Nelle note conclusionali parte opponente, pur dando atto della sopravvenuta ricostruzione nomofilattica operata dalla Cassazione a Sezioni Unite con le citate sentenze n. 5841 del 5.03.2025 e n. 5968 del 6.03.2925, reitera l'iniziale impostazione sulla carenza del presupposto della traditio rei, per essere stata differita la consegna delle somme al 10
2.3. Sul motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.: eccessività somma, non dovuta nel quantum.
Passando, infine, alla disamina del motivo di opposizione all'esecuzione in punto di quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata o solo preannunciata sulla base di un titolo stragiudiziale, come nella specie, l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697
c.c. - come segue:
a) il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del titolo (nella specie contratto di mutuo) da cui è sorta l'obbligazione pecuniaria e allegare il mancato adempimento in tutto o in parte (facta negativa non sunt probanda);
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo.
Con la precisazione che “quando l'opponente contesti (specificatamente) la misura degli interessi pretesi dal creditore, è onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati”. (Cass. ord.
n. 34812 del 17/11/2021).
Nella specie, il creditore istante ha documentato il titolo esecutivo (mutuo fondiario con relative condizioni contrattuali e piano di ammortamento;
somma erogata € 4.000.000,00) ed allegato – come da “certificazione notarile attestante l'esposizione debitoria della risultante alla data del Pt_1
7.06.2023 (cfr. Doc. 13) ”, l'importo del credito residuo riconducibile al suddetto titolo (corredato di piano di ammortamento), alla data di notifica del precetto, nei seguenti termini: € 3.718.392,29, di cui € 3.261.150,73 per capitale, € 449.330,18 per interessi di mora al 7.06.2023, € 7.911,38 per oneri, oltre € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale maturati sino alla data dell'8.09.2023 oltre interessi al tasso convenzionale maturandi dal 9.09.2023 sino al saldo effettivo.
Orbene, parte opponente ha specificatamente contestato la somma precettata nella parte in cui:
- “è stata inserita la voce € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale maturati sino alla data dell'8.09.2023” che assume non essere dovuta “in quanto già ricompresa nella precedente voce “€
3.261.150,73 per capitale” ove sono stati conteggiati sia il capitale scaduto a far data dal 31.12.2016 sia gli interessi al tasso convenzionale maturati alla data del 8.09.2023 (come asseritamente momento dello svincolo del deposito infruttifero (risulterebbe per tabulas “il “reale” accredito delle somme mutuate avvenuto (in data 28.12.2011) solo dopo l'avveramento delle condizioni contrattuali); rappresenta, altresì, che nella specie persisterebbe la carenza del titolo esecutivo, sul diverso assunto della 'non contestualità' del”la partita n. 3066455 aperta presso il mutuante”, mero atto interno alla banca, al mutuo (“in quanto documento contabile formato successivamente alla quietanza del mutuatario, ossia in data 13.12.2011”, id est il giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di stipula del contratto). Il mutuo, peraltro, risulta munito di formula esecutiva proprio il 13.12.2011. 11 desumibile dall'elenco delle rate di mutuo indicate nell'Allegato 2 del Contratto di Mutuo e dalla stessa lettera di intimazione di del 06.04.2023); CP_1
- ed ancora laddove“ addebita, oltre alle spese per l'atto di precetto, anche l'ulteriore voce “€
7.911,38 per oneri” di cui però non è dato comprendere l'effettivo contenuto, per non averlo controparte né specificato né comprovato, …di certo, non soddisfa l'onere probatorio su di essa gravante, la successiva allegazione – in comparsa di risposta - del documento 13 “Certificazione notarile” (“Tale documento n. 13, infatti, si limita a indicare l'importo di 7.911,38 come somma richiesta a titolo di “spese legali”. Controparte non ha però specificato a quale attività legale farebbe riferimento l'addebito dell'importo di Euro 7.911,38, né essa si ricava (anche indirettamente) dall'atto di precetto, il quale anzi già indica le spese legali in diversa voce, quantificandole in € 1489,02 (1.245+186,75+57,27). Quindi si tratterebbe di una duplicazione della medesima voce ”).
Sul punto, la contestazione di parte opponente è parzialmente fondata, nei termini e limiti di seguito precisati.
Alla stregua delle risultanze documentali (cfr. intimazione di pagamento alla data di decadenza dal beneficio del termine, piano di ammortamento, tassi variabili e criteri di computo degli interessi moratori art. 6; sorte capitale di € 2.686.759,00 alla data di decadenza dal beneficio del termine, tasso moratorio iniziale del 6,743% ma variabile -maggiorazione di 5 punti percentuali su base annua del tasso EURIBOR 6 mesi- e TAEG del 6,5691%) e nei limiti delle allegazioni e contestazioni sollevate da parte opponente, il conteggio del credito dovuto, per sorte capitale ed interessi, risulta documentato al 7.06.2023 nei seguenti termini:
12 Orbene, la somma di € 35.390,88 per interessi al tasso convenzionale moratorio maturati dall'8 giugno 2023 sino alla data dell'8.09.2023 (tre mesi) appare congrua 2 e non riconducibile, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, alla sorte capitale (recte € 2.686.759,45 sorte capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine + € 574.391,28 interessi corrispettivi delle rate scadute) per complessivi € 3.261.150,73, né alla somma per interessi moratori pari ad €
449.330,18 maturati sino al 7.06.2023.
Per converso, è fondata l'eccezione di insussistenza del diritto del creditore opposto di richiedere in executivis la somma precettata di “€ 7.911,38 per oneri”, in forza del suddetto mutuo, non essendo all'evidenza riconducibile detto importo al titolo esecutivo azionato né altrimenti documentata la debenza nell'an e nel quantum(invero neppure allegata da parte opposta la causale circostanziata, di là dal mero richiamo alla certificazione notarile di conformità alle scritture contabili, ove risulta riportata la dicitura“spese legali”, priva di qualsivoglia valenza probatoria nella presente sede).
Corollario di quanto sopra, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, dunque,
l'accoglimento parziale dell'opposizione (preventiva) all'esecuzione in esame, con conseguente declaratoria di inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alle somme precettate a titolo di “oneri” non meglio precisati pari ad € 7.911,38, non dovute, siccome non riconducibili al titolo esecutivo sotteso al precetto opposto.
Giova al riguardo rammentare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2160; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).
3- Sulle spese di lite
La circostanza che nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite della Cassazione abbiano risolto i contrasti circa la validità, quale idoneo titolo esecutivo, del mutuo in esame (superando un arresto della S.C. del 2024 di segno contrario) e, quindi, offerto una univoca chiave di lettura risolutiva della questione dirimente ai fini del decidere, unitamente alla fondatezza parziale della censura sul quantum debeatur (ancorché di modesto importo rispetto al credito complessivo precettato) integrano i presupposti di cui all'art. 92 co, 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio (cfr. sul punto altresì Cass. Sez. 3, ord. n. 26918 del 24/10/2018 a mente della quale “nel
13 regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte”; in termini Cass. sezioni unite, 31 ottobre 2022, n. 32061).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe, assorbite e/o rigettate le ulteriori domande ed eccezioni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ACCERTA E DICHIARA
l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti della società opponente limitatamente all'importo precettato a titolo di “oneri” pari ad € 7.911,38, con conseguente inefficacia parziale del precetto opposto relativamente al suddetto importo, fermo il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza del titolo sotteso al precetto opposto, mutuo fondiario del 12.12.2011, stipulato a ministero Notaio Dott.ssa , repertorio n. 7.472 – Persona_2 raccolta n. 6.142, per le ulteriori somme precettate;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Bologna il 18.12.2025
IL Giudice Roberta Vaccaro
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tasso di mora convenzionale applicato su sorte capitale € 2.686.759,00, esclusa capitalizzazione di interessi, per 92 gg. di poco superiore al saggio legale ratione temporis 5% ed inferiore al tasso iniziale su base annua del 6,743%