Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2025, proposto da
LO UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Velia Scarnecchia, Maria Michela Cammarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Am. Terr. di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 644/24 del Tribunale di Busto Arsizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. UR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2021/22 nel rispetto dei vincoli di legge;
Espone il ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione che riceveva la notificazione in data 24.11.24 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata mediante l'erogazione della Carta Docente per l'importo di Euro 2.000,00 in favore del ricorrente con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Alla camera di consiglio del 11.12.25 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nella misura e secondo i criteri indicati da C.S. nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR AT | AR SO |
IL SEGRETARIO