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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 186/2020
del 20/08/2020, pubblicata il 3/09/2020, del Tribunale di Isernia, avente per avente ad oggetto “usucapione”
T R A
( ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv.Antonio
Petrongolo, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma alla Via
Lorenzo il Magnifico n.84
APPELLANTE
1 E
), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Raffaele Mauro, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Isernia
al Corso Risorgimento n.6
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Michele Roma, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma alla Piazza Cavour n.19
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione regolarmente notificato il 12/11/2012, la ditta evocava in giudizio dinanzi il Tribunale di Isernia Controparte_1
D per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni diritto da Parte_1
questi vantato su una porzione di particella 921 del foglio 78 di sua proprietà per
2 acquisto fattone da con atto a rogito per notar Controparte_2 Per_1
di Napoli del 14/10/2010;
- si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la Parte_1
domanda, della quale ne chiedeva il rigetto, e spiegava domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del cennato terreno, posseduto ininterrottamente ed in via esclusiva dal 1972, all'uopo chiamando in causa le al fine Controparte_2
di opporle la sentenza dichiarativa per intervenuta usucapione;
- costituitasi, contestava la chiamata in causa e spiegava Controparte_2
domanda riconvenzionale di condanna del D'UV OS al pagamento della somma di € 12.032,70 a titolo di indennità di occupazione abusiva;
- istruita la causa, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 186/2020 del 20/08/2020, pubblicata il 3/09/2020, accoglieva la domanda attrice, rigettava le spiegate riconvenzionali di usucapione del convenuto e di pagamento alle indennità Pt_1
delle , con condanna di alle spese di lite in favore Controparte_2 Parte_1
della ditta e compensazione di quelle con . Controparte_1 Controparte_2
2) Con atto notificato a mezzo pec del 12/01/2021, ha interposto Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 4/05/2021, contenente appello incidentale, si è costituita in giudizio la ditta (da ora breviter “ ) la quale Controparte_1 CP_1
3 ha instato per il rigetto dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del grado;
- con comparsa del 10/05/2021, contenente appello incidentale condizionato, si è
Co costituita (da ora breviter “ ) la Controparte_2
quale ha instato per il rigetto del formulato appello e -nell'ipotesi di suo accoglimento- per la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del grado;
-precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con due motivi di censura, da trattarsi unitariamente per la loro stretta correlazione, l'appellante principale lamenta che il Tribunale, con motivazione meramente apparente e assolutamente generica, inidonea a risalire al ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, ha erroneamente valutato le prove in atti, giungendo a decisione assolutamente ingiusta e da riformare con il riconoscimento dei presupposti idonei all'usucapione a suo favore.
Le doglianze sono infondate nei sensi che seguono.
Costituisce principio pacifico che sussiste il vizio di omessa od apparente motivazione allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da
4 cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, non essendo ammissibile lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione;
ciò che è essenziale è che la motivazione deve essere idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, consentendo un effettivo controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (ex plurimis Cass.Civ., sez. lav., del 27/09/2024 n. 25856 e del 17/07/2024 n. 19761).
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado, seppur in maniera abbastanza sintetica, ha manifestato l'avversato convincimento -di rigetto della spiegata riconvenzionale- fondandolo sull'insufficiente prova circa l'oggetto dell'asserito possesso ed il decorrere del necessario termine di legge per usucapire1.
In ogni caso, e in tal modo per parte qua integrando sui punti de quibus la motivazione dell'impugnata sentenza, il riesame dell'espletata istruttoria consente di confermare la non raggiunta prova in ordine ai presupposti fondanti la domanda di usucapione ex art. 1158 cod.civ.=
A tal proposito, va richiamato il granitico e consolidato insegnamento della S.C. secondo cui è onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti
5 all'esercizio del diritto di proprietà; egli deve provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma dimostrare anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è, infatti,
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, quale potrebbe essere l'intervenuta recinzione del fondo costituente la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass.Civ., sez.
II, n. 1121 dell'11/01/2024, n. 33190 del 29/11/2023, n. 20508 del 30/07/2019,
n.4332 del 21/02/2013).
Premesso in assoluto che oggetto di causa non è l'intera particella 921 del foglio 21
(di complessivi 1.478 mq) bensì una minore estensione2, ciò che non è stato utilmente provato è la precisa dimensione, estensione e collocazione di detta area -mai precisamente indicata sin dai primi atti- asseritamente posseduta in maniera ininterrotta da oltre 20 anni.
6 Infatti, i testi escussi hanno fatto laconico e generico riferimento a “spiazzo verso
la ferrovia“ e “costruzione su di esso di un muro di calcestruzzo”, senza evidenziare una puntuale indicazione idonea a delimitarli e assolutamente definirli nella precisa consistenza, estensione, collocazione, oltre che occupazione temporale.
Le risultanze testimoniali assunte -peraltro solo incidentalmente richiamate in atti dall'appellante- sono state certamente insufficienti per l'affermazione di quanto vantato dal D'UV, ciò che non ha consentito al primo Giudice -come tutt'ora- di accertare e conseguentemente dichiarare l'esatto perimetro di terreno assuntamente occupato, ragion per cui la domanda -al di là di ogni questione relativa alla natura usucapibile o meno del bene- condivisibilmente non è stata accolta.
B) Con unico motivo di censura, l'appellante incidentale lamenta CP_1
l'omessa pronuncia di condanna del al rilascio di quanto Parte_1
illegittimamente occupato.
La doglianza è fondata.
La soluzione innanzi prospettata di rigetto dell'appello principale, ciò che conferma l'impugnata statuizione di accoglimento della domanda della induce CP_1
alla correlata pronuncia di condanna di al rilascio del fondo oggetto Parte_1
della controversia libero e sgombro da persone e cose.
7 C) La soluzione innanzi adottata di rigetto dell'appello principale è assorbente
Co dell'appello condizionato di
D) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile-bassa complessità) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 aggiornati ex DM
147/2022, e con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da Parte_1
con citazione notificata a mezzo pec del 12/01/2021 nei confronti di di , e Controparte_1 Controparte_2
sugli appelli incidentali proposti dagli stessi appellati rispettivamente con comparse del 4/05/2021 e del 10/05/2021, avverso la sentenza n. 186/2020 del 20/08/2020, pubblicata il 3/09/2020, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, così
provvede:
1) rigetta l'appello principale,
2) in accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_1
ordina a di rilasciare, in favore di il fondo dallo Parte_1 Controparte_1
8 stesso detenuto -e rappresentato dalla porzione della particella 921 del foglio 78-
libero e sgombro da persone e cose;
3) condanna l'appellante a rimborsare le spese del presente grado di Pt_1
giudizio in favore dei costituiti e Controparte_1 [...]
che liquida, per ciascuna, in € 3.500,00 per compenso Controparte_2
al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge, e le spese borsuali da ciascuno sostenute di € 777,00;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello principale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 testualmente: <… la domanda di usucapione … non è risultata sufficientemente provata infatti avrebbe dovuto fornire la prova circa il tempo del suo possesso e l'oggetto. La domanda del sig. Pt_1 è rimasta sfornita del minimo supporto probatorio sia per quanto riguarda l'esercizio del
[...] possesso e sia in riferimento al decorso del termine ventennale>> 2 individuata da -senza contestazione da chicchessia- in un'area di “soli mq 300 CP_1 costituenti il triangolo graficamente rappresentato nell'allegato alla relazione tecnica depositata da parte attrice con la memoria ex art.183 comma 6 n. 2 cpc.” (nota dell'estensore)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 186/2020
del 20/08/2020, pubblicata il 3/09/2020, del Tribunale di Isernia, avente per avente ad oggetto “usucapione”
T R A
( ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv.Antonio
Petrongolo, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma alla Via
Lorenzo il Magnifico n.84
APPELLANTE
1 E
), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Raffaele Mauro, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Isernia
al Corso Risorgimento n.6
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Michele Roma, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma alla Piazza Cavour n.19
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione regolarmente notificato il 12/11/2012, la ditta evocava in giudizio dinanzi il Tribunale di Isernia Controparte_1
D per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni diritto da Parte_1
questi vantato su una porzione di particella 921 del foglio 78 di sua proprietà per
2 acquisto fattone da con atto a rogito per notar Controparte_2 Per_1
di Napoli del 14/10/2010;
- si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la Parte_1
domanda, della quale ne chiedeva il rigetto, e spiegava domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del cennato terreno, posseduto ininterrottamente ed in via esclusiva dal 1972, all'uopo chiamando in causa le al fine Controparte_2
di opporle la sentenza dichiarativa per intervenuta usucapione;
- costituitasi, contestava la chiamata in causa e spiegava Controparte_2
domanda riconvenzionale di condanna del D'UV OS al pagamento della somma di € 12.032,70 a titolo di indennità di occupazione abusiva;
- istruita la causa, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 186/2020 del 20/08/2020, pubblicata il 3/09/2020, accoglieva la domanda attrice, rigettava le spiegate riconvenzionali di usucapione del convenuto e di pagamento alle indennità Pt_1
delle , con condanna di alle spese di lite in favore Controparte_2 Parte_1
della ditta e compensazione di quelle con . Controparte_1 Controparte_2
2) Con atto notificato a mezzo pec del 12/01/2021, ha interposto Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 4/05/2021, contenente appello incidentale, si è costituita in giudizio la ditta (da ora breviter “ ) la quale Controparte_1 CP_1
3 ha instato per il rigetto dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del grado;
- con comparsa del 10/05/2021, contenente appello incidentale condizionato, si è
Co costituita (da ora breviter “ ) la Controparte_2
quale ha instato per il rigetto del formulato appello e -nell'ipotesi di suo accoglimento- per la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del grado;
-precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con due motivi di censura, da trattarsi unitariamente per la loro stretta correlazione, l'appellante principale lamenta che il Tribunale, con motivazione meramente apparente e assolutamente generica, inidonea a risalire al ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, ha erroneamente valutato le prove in atti, giungendo a decisione assolutamente ingiusta e da riformare con il riconoscimento dei presupposti idonei all'usucapione a suo favore.
Le doglianze sono infondate nei sensi che seguono.
Costituisce principio pacifico che sussiste il vizio di omessa od apparente motivazione allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da
4 cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, non essendo ammissibile lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione;
ciò che è essenziale è che la motivazione deve essere idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, consentendo un effettivo controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (ex plurimis Cass.Civ., sez. lav., del 27/09/2024 n. 25856 e del 17/07/2024 n. 19761).
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado, seppur in maniera abbastanza sintetica, ha manifestato l'avversato convincimento -di rigetto della spiegata riconvenzionale- fondandolo sull'insufficiente prova circa l'oggetto dell'asserito possesso ed il decorrere del necessario termine di legge per usucapire1.
In ogni caso, e in tal modo per parte qua integrando sui punti de quibus la motivazione dell'impugnata sentenza, il riesame dell'espletata istruttoria consente di confermare la non raggiunta prova in ordine ai presupposti fondanti la domanda di usucapione ex art. 1158 cod.civ.=
A tal proposito, va richiamato il granitico e consolidato insegnamento della S.C. secondo cui è onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti
5 all'esercizio del diritto di proprietà; egli deve provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma dimostrare anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è, infatti,
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, quale potrebbe essere l'intervenuta recinzione del fondo costituente la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass.Civ., sez.
II, n. 1121 dell'11/01/2024, n. 33190 del 29/11/2023, n. 20508 del 30/07/2019,
n.4332 del 21/02/2013).
Premesso in assoluto che oggetto di causa non è l'intera particella 921 del foglio 21
(di complessivi 1.478 mq) bensì una minore estensione2, ciò che non è stato utilmente provato è la precisa dimensione, estensione e collocazione di detta area -mai precisamente indicata sin dai primi atti- asseritamente posseduta in maniera ininterrotta da oltre 20 anni.
6 Infatti, i testi escussi hanno fatto laconico e generico riferimento a “spiazzo verso
la ferrovia“ e “costruzione su di esso di un muro di calcestruzzo”, senza evidenziare una puntuale indicazione idonea a delimitarli e assolutamente definirli nella precisa consistenza, estensione, collocazione, oltre che occupazione temporale.
Le risultanze testimoniali assunte -peraltro solo incidentalmente richiamate in atti dall'appellante- sono state certamente insufficienti per l'affermazione di quanto vantato dal D'UV, ciò che non ha consentito al primo Giudice -come tutt'ora- di accertare e conseguentemente dichiarare l'esatto perimetro di terreno assuntamente occupato, ragion per cui la domanda -al di là di ogni questione relativa alla natura usucapibile o meno del bene- condivisibilmente non è stata accolta.
B) Con unico motivo di censura, l'appellante incidentale lamenta CP_1
l'omessa pronuncia di condanna del al rilascio di quanto Parte_1
illegittimamente occupato.
La doglianza è fondata.
La soluzione innanzi prospettata di rigetto dell'appello principale, ciò che conferma l'impugnata statuizione di accoglimento della domanda della induce CP_1
alla correlata pronuncia di condanna di al rilascio del fondo oggetto Parte_1
della controversia libero e sgombro da persone e cose.
7 C) La soluzione innanzi adottata di rigetto dell'appello principale è assorbente
Co dell'appello condizionato di
D) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile-bassa complessità) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 aggiornati ex DM
147/2022, e con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da Parte_1
con citazione notificata a mezzo pec del 12/01/2021 nei confronti di di , e Controparte_1 Controparte_2
sugli appelli incidentali proposti dagli stessi appellati rispettivamente con comparse del 4/05/2021 e del 10/05/2021, avverso la sentenza n. 186/2020 del 20/08/2020, pubblicata il 3/09/2020, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, così
provvede:
1) rigetta l'appello principale,
2) in accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_1
ordina a di rilasciare, in favore di il fondo dallo Parte_1 Controparte_1
8 stesso detenuto -e rappresentato dalla porzione della particella 921 del foglio 78-
libero e sgombro da persone e cose;
3) condanna l'appellante a rimborsare le spese del presente grado di Pt_1
giudizio in favore dei costituiti e Controparte_1 [...]
che liquida, per ciascuna, in € 3.500,00 per compenso Controparte_2
al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge, e le spese borsuali da ciascuno sostenute di € 777,00;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello principale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 testualmente: <… la domanda di usucapione … non è risultata sufficientemente provata infatti avrebbe dovuto fornire la prova circa il tempo del suo possesso e l'oggetto. La domanda del sig. Pt_1 è rimasta sfornita del minimo supporto probatorio sia per quanto riguarda l'esercizio del
[...] possesso e sia in riferimento al decorso del termine ventennale>> 2 individuata da -senza contestazione da chicchessia- in un'area di “soli mq 300 CP_1 costituenti il triangolo graficamente rappresentato nell'allegato alla relazione tecnica depositata da parte attrice con la memoria ex art.183 comma 6 n. 2 cpc.” (nota dell'estensore)