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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13837 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43198/2022
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43198/2022
Oggi 8 ottobre 2025, alle ore 10.55, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
HI, sono comparsi:
- l'Avv. TA AR, per la parte ricorrente, la quale ribadisce di aver rinunciato al mandato a suo tempo conferito dalla dott.ssa Persona_1
ribadisce, inoltre di aver depositato certificato di morte del ricorrente
[...]
deceduto in Roma il 01/10/2024 in relazione al quale chiede Persona_2
l'estinzione della sanzione;
insiste in tutte le proprie domande riportandosi ai propri scritti difensivi;
- l'Avv. Aspasia Pangallozzi per la , la Controparte_1
quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare all'allegato n.
10.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 11 Il giudice, alle ore 15,30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della sentenza provvedendo al suo contestuale deposito in cancelleria mediante
CONSOLLE del magistrato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia HI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 43198/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
IO TA, Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Bradano Parte_2
n. 30, presso l'avv. TA AR, che li rappresenta e difende per procura speciale congiunta ricorso;
- parte ricorrente -
pagina 2 di 11 e
, in persona della Controparte_2
Sindaca p.t., elettivamente domiciliata in Roma , via IV Novembre 119/A
presso l'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Aspasia
Pangallozzi per procura speciale alle liti in atti,
-parte resistente-
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con ordinanza-ingiunzione di n. 01467 Prot Controparte_1
RI/270/2019 del 09/05/2022, n. 01468 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022, n.
01471 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022 e 01472 Prot RI/270/2019 del
09/05/2022 per violazione degli artt. 192 e 255 del D. Lgs. n. 152/06
(abbandono di rifiuti).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 18/06/2022 i ricorrenti
indicati in epigrafe hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione in oggetto, notificate in data
01/06/2022, con le quali è stata applicata la sanzione di € 660,00 ciascuno per pagina 3 di 11 violazione degli articoli 192 e 255 del D. Lgs. n. 152/06, in quanto “quale
proprietario di un terreno contraddistinto al catasto foglio 945 particella 358
(in quota parte), non si adoperava al fine di evitare l'abbandono di rifiuti
speciali non pericolosi valutati in una quantità di circa 12 metri cubi,
depositati sul nudo terreno. Trattasi di rifiuto di vario genere: materiale
plastico, cementizio, legnami, ferro, mobilio, lamiere. Sono state attivate le
procedure per la richiesta dell'emissione della determinazione dirigenziale in
danno” accertata, per ognuno, con verbale del 29/01/2019.
A sostegno della domanda, hanno premesso:
- che il terreno censito al foglio 946 particella 368 era stato da tempo frazionato nelle particelle 1511,1512,1457,1463,1464 e 1465;
- che al momento della accertata violazione il terreno in oggetto (foglio 946,
particella 368) era in possesso del Comune di Roma, essendo stato restituito ai proprietari solo in data 02/03/2021,
- che al momento della presunta violazione il terreno era di proprietà del
Comune di Roma (dal 20 luglio 2016 al 20 novembre 2018) sulla base di una determina di acquisizione sospesa nel 1993 annullata dal TAR nel 2011,
- che ad oggi il terreno è pulito, recintato e vigilato da una società di vigilanza privata.
pagina 4 di 11 Hanno dedotto:
- la tardività del verbale redatto in data 29/01/2019 e notificato il 01/06/2022;
- la nullità del verbale poiché non viene indicata la data precisa dell'infrazione,
- l'assoluta mancanza di responsabilità dei ricorrenti derivante dalla mancanza di possesso e dall'impossibilità di accesso al terreno a causa dell'occupazione abusiva di terzi;
- l'assoluta mancanza e genericità della motivazione,
- la mancanza di istruttoria e sopralluogo congiunto.
2.Costituitasi tempestivamente la ha Controparte_1
puntualmente contestato i motivi di ricorso chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione non coltivata dalla parte ricorrente, la causa, documentalmente istruita, è stata trattata in forma scritta e rinviata più volte per la decisione, quindi, all'odierna udienza discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) e ritenuta, infatti:
pagina 5 di 11 - infondata la censura di inammissibilità per tardività del ricorso formulata dall'Amministrazione opponente avuto riguardo al suo tempestivo deposito entro il termine perentorio di 30 giorni (data della notifica delle ordinanze ingiuntive.: 01/06/2022; data di deposito del ricorso : 18/06/2022);
- infondata l'eccezione di tardività della notifica del verbale formulata dai ricorrenti avuto riguardo alla regolare notifica nei confronti di
[...]
, , AR TA e in data Parte_2 Parte_1 Persona_1
04/02/2019 (cfr. doc. 5,6,7 e 8, fascicolo CMRC),
- preliminarmente dev'essere dichiarata l'estinzione della sanzione applicata a
, deceduto come da certificazione in atti il 01/10/2024. Parte_2
Nel merito, in punto di diritto, si osserva che:
- l'art. 195 del d. lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto “divieto di abbandono”,
stabilisce che “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido
o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
pagina 6 di 11 dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone
con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori
o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3,
sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei
diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”;
-a norma dell' art. 255 del d. lgs. n. 152/2006, ratione temporis applicabile,
come modificato dall'art. 34, co. 1, d. lgs. n. 205/2010: “Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi
pagina 7 di 11 sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento
euro a tremila euro. … (..omissis…).”.
Nello specifico, per quanto attiene alla responsabilità solidale dei proprietari si osserva che “In tema di abbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità
solidale, con l'autore del fatto, del proprietario o dei titolari di diritti
personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o
depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di
dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali o reali di
godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato,
comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile
interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta - e, per ciò
stesso, gli imponga - di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una
funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa
essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi;
inoltre, il menzionato
requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli
accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace custodia.
L'accertamento di tali presupposti (esercizio in fatto dei poteri sul terreno e
colposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in
pagina 8 di 11 sede di legittimità.” (S.C. Ordinanza n. 14612 del 09/07/2020; S. C., Sez. 3,
Sentenza n. 6525 del 22/03/2011)
5. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, certamente provata risulta la risalente occupazione abusiva del terreno ad opera di terzi in epoca antecedente al 2017 nonché la realizzazione di opere abusive per le quali è
stata disposta, ed eseguita, dal Comune di Roma una prima demolizione, nel
2017, ed una successiva, nel 2021.
Ragionevole appare, dunque, che solo all'esito dell'ultima demolizione di opere abusive i proprietari abbiano riacquistato la piena disponibilità del bene.
Nel verbale del 21/03/2021(cfr. all. C, fascicolo parte ricorrente) si precisa infatti, che “si procede quindi alla apertura dei lucchetti posizionati sui
cancelli di accesso del lotto di terreno con contestuale verifica dello stato dei
luoghi eseguita distintamente sulle due porzioni di terreno oggetto delle
operazioni di demolizione” e che, a conclusione delle operazioni ivi indicate,
si procede all'immissione nel possesso del terreno dei proprietari. Né la circostanza dedotta dall'Amministrazione in relazione all'invito a presentarsi presso gli uffici del Comando di Polizia di per dar luogo alla CP_1
restituzione dell'area in data 27/02/2018, in mancanza di prova dell'effettiva pagina 9 di 11 restituzione ed immissione nel possesso, risulta idonea a confutare il verbale del 21/03/2021.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che non provata risultando la disponibilità dell'area in capo ai proprietari, esclusa deve ritenersi la colpa degli stessi per non essersi adoperati al fine di impedire l'abbandono di rifiuti contestato e,
dunque, la responsabilità solidale degli stessi con gli autori dell'illecito.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta e le ordinanze - ingiunzione impugnate, conseguentemente, annullate, ogni altra questione restando assorbita.
7. Spese compensate avuto riguardo alla particolarità della questione ed alla complessità delle vicende amministrative succedutesi nel tempo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) dichiara estinta la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di
[...]
, deceduto in data 01/10/2024, Parte_2
-) dichiara illegittima la sanzione pecuniaria applicata nei confronti di e Parte_1 Persona_1 Parte_2
pagina 10 di 11 TA con ordinanza- ingiunzione n. 01468 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022,
n. 01471 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022 e 01472 Prot RI/270/2019 del
09/05/2022.
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Il giudice
Emilia HI
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43198/2022
Oggi 8 ottobre 2025, alle ore 10.55, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
HI, sono comparsi:
- l'Avv. TA AR, per la parte ricorrente, la quale ribadisce di aver rinunciato al mandato a suo tempo conferito dalla dott.ssa Persona_1
ribadisce, inoltre di aver depositato certificato di morte del ricorrente
[...]
deceduto in Roma il 01/10/2024 in relazione al quale chiede Persona_2
l'estinzione della sanzione;
insiste in tutte le proprie domande riportandosi ai propri scritti difensivi;
- l'Avv. Aspasia Pangallozzi per la , la Controparte_1
quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare all'allegato n.
10.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 11 Il giudice, alle ore 15,30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della sentenza provvedendo al suo contestuale deposito in cancelleria mediante
CONSOLLE del magistrato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia HI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 43198/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
IO TA, Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Bradano Parte_2
n. 30, presso l'avv. TA AR, che li rappresenta e difende per procura speciale congiunta ricorso;
- parte ricorrente -
pagina 2 di 11 e
, in persona della Controparte_2
Sindaca p.t., elettivamente domiciliata in Roma , via IV Novembre 119/A
presso l'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Aspasia
Pangallozzi per procura speciale alle liti in atti,
-parte resistente-
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con ordinanza-ingiunzione di n. 01467 Prot Controparte_1
RI/270/2019 del 09/05/2022, n. 01468 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022, n.
01471 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022 e 01472 Prot RI/270/2019 del
09/05/2022 per violazione degli artt. 192 e 255 del D. Lgs. n. 152/06
(abbandono di rifiuti).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 18/06/2022 i ricorrenti
indicati in epigrafe hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione in oggetto, notificate in data
01/06/2022, con le quali è stata applicata la sanzione di € 660,00 ciascuno per pagina 3 di 11 violazione degli articoli 192 e 255 del D. Lgs. n. 152/06, in quanto “quale
proprietario di un terreno contraddistinto al catasto foglio 945 particella 358
(in quota parte), non si adoperava al fine di evitare l'abbandono di rifiuti
speciali non pericolosi valutati in una quantità di circa 12 metri cubi,
depositati sul nudo terreno. Trattasi di rifiuto di vario genere: materiale
plastico, cementizio, legnami, ferro, mobilio, lamiere. Sono state attivate le
procedure per la richiesta dell'emissione della determinazione dirigenziale in
danno” accertata, per ognuno, con verbale del 29/01/2019.
A sostegno della domanda, hanno premesso:
- che il terreno censito al foglio 946 particella 368 era stato da tempo frazionato nelle particelle 1511,1512,1457,1463,1464 e 1465;
- che al momento della accertata violazione il terreno in oggetto (foglio 946,
particella 368) era in possesso del Comune di Roma, essendo stato restituito ai proprietari solo in data 02/03/2021,
- che al momento della presunta violazione il terreno era di proprietà del
Comune di Roma (dal 20 luglio 2016 al 20 novembre 2018) sulla base di una determina di acquisizione sospesa nel 1993 annullata dal TAR nel 2011,
- che ad oggi il terreno è pulito, recintato e vigilato da una società di vigilanza privata.
pagina 4 di 11 Hanno dedotto:
- la tardività del verbale redatto in data 29/01/2019 e notificato il 01/06/2022;
- la nullità del verbale poiché non viene indicata la data precisa dell'infrazione,
- l'assoluta mancanza di responsabilità dei ricorrenti derivante dalla mancanza di possesso e dall'impossibilità di accesso al terreno a causa dell'occupazione abusiva di terzi;
- l'assoluta mancanza e genericità della motivazione,
- la mancanza di istruttoria e sopralluogo congiunto.
2.Costituitasi tempestivamente la ha Controparte_1
puntualmente contestato i motivi di ricorso chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione non coltivata dalla parte ricorrente, la causa, documentalmente istruita, è stata trattata in forma scritta e rinviata più volte per la decisione, quindi, all'odierna udienza discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) e ritenuta, infatti:
pagina 5 di 11 - infondata la censura di inammissibilità per tardività del ricorso formulata dall'Amministrazione opponente avuto riguardo al suo tempestivo deposito entro il termine perentorio di 30 giorni (data della notifica delle ordinanze ingiuntive.: 01/06/2022; data di deposito del ricorso : 18/06/2022);
- infondata l'eccezione di tardività della notifica del verbale formulata dai ricorrenti avuto riguardo alla regolare notifica nei confronti di
[...]
, , AR TA e in data Parte_2 Parte_1 Persona_1
04/02/2019 (cfr. doc. 5,6,7 e 8, fascicolo CMRC),
- preliminarmente dev'essere dichiarata l'estinzione della sanzione applicata a
, deceduto come da certificazione in atti il 01/10/2024. Parte_2
Nel merito, in punto di diritto, si osserva che:
- l'art. 195 del d. lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto “divieto di abbandono”,
stabilisce che “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido
o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
pagina 6 di 11 dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone
con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori
o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3,
sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei
diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”;
-a norma dell' art. 255 del d. lgs. n. 152/2006, ratione temporis applicabile,
come modificato dall'art. 34, co. 1, d. lgs. n. 205/2010: “Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi
pagina 7 di 11 sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento
euro a tremila euro. … (..omissis…).”.
Nello specifico, per quanto attiene alla responsabilità solidale dei proprietari si osserva che “In tema di abbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità
solidale, con l'autore del fatto, del proprietario o dei titolari di diritti
personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o
depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di
dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali o reali di
godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato,
comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile
interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta - e, per ciò
stesso, gli imponga - di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una
funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa
essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi;
inoltre, il menzionato
requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli
accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace custodia.
L'accertamento di tali presupposti (esercizio in fatto dei poteri sul terreno e
colposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in
pagina 8 di 11 sede di legittimità.” (S.C. Ordinanza n. 14612 del 09/07/2020; S. C., Sez. 3,
Sentenza n. 6525 del 22/03/2011)
5. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, certamente provata risulta la risalente occupazione abusiva del terreno ad opera di terzi in epoca antecedente al 2017 nonché la realizzazione di opere abusive per le quali è
stata disposta, ed eseguita, dal Comune di Roma una prima demolizione, nel
2017, ed una successiva, nel 2021.
Ragionevole appare, dunque, che solo all'esito dell'ultima demolizione di opere abusive i proprietari abbiano riacquistato la piena disponibilità del bene.
Nel verbale del 21/03/2021(cfr. all. C, fascicolo parte ricorrente) si precisa infatti, che “si procede quindi alla apertura dei lucchetti posizionati sui
cancelli di accesso del lotto di terreno con contestuale verifica dello stato dei
luoghi eseguita distintamente sulle due porzioni di terreno oggetto delle
operazioni di demolizione” e che, a conclusione delle operazioni ivi indicate,
si procede all'immissione nel possesso del terreno dei proprietari. Né la circostanza dedotta dall'Amministrazione in relazione all'invito a presentarsi presso gli uffici del Comando di Polizia di per dar luogo alla CP_1
restituzione dell'area in data 27/02/2018, in mancanza di prova dell'effettiva pagina 9 di 11 restituzione ed immissione nel possesso, risulta idonea a confutare il verbale del 21/03/2021.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che non provata risultando la disponibilità dell'area in capo ai proprietari, esclusa deve ritenersi la colpa degli stessi per non essersi adoperati al fine di impedire l'abbandono di rifiuti contestato e,
dunque, la responsabilità solidale degli stessi con gli autori dell'illecito.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta e le ordinanze - ingiunzione impugnate, conseguentemente, annullate, ogni altra questione restando assorbita.
7. Spese compensate avuto riguardo alla particolarità della questione ed alla complessità delle vicende amministrative succedutesi nel tempo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) dichiara estinta la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di
[...]
, deceduto in data 01/10/2024, Parte_2
-) dichiara illegittima la sanzione pecuniaria applicata nei confronti di e Parte_1 Persona_1 Parte_2
pagina 10 di 11 TA con ordinanza- ingiunzione n. 01468 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022,
n. 01471 Prot RI/270/2019 del 09/05/2022 e 01472 Prot RI/270/2019 del
09/05/2022.
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Il giudice
Emilia HI
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o