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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/04/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 47 / 2024 di Ruolo Generale vertente t r a
, con l'avv. PASCOLO ALESSANDRA e CERAULO Parte_1
MICHAELA
RICORRENTE
e
, con l'avv. D'ANDREA NICOLA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2024 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rappresentava di aver contratto matrimonio con il sig. CP_1
in data 7.8.1982; che dall'unione era nata la figlia , maggiorenne
[...] Per_1
ed economicamente autosufficiente;
che erano ormai decorsi i termini di legge dalla comparizione avanti al Presidente per addivenire alla pronuncia divorzio.
1 Si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, i procuratori hanno chiesto di poter immediatamente discutere la causa ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., non essendo necessari provvedimenti provvisori ed urgenti, avendo le parti chiesto unicamente la sentenza di divorzio.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 01.08.2022, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 29.06.2022, sicché alla data del deposito del ricorso (09.01.2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non hanno più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 121 parte 2 serie A anno
1982);
- spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 17.04.2024.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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