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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1044/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casello n. 107, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto
Malucchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle
Pappe n. 12;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.5.2024, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione con , dalla quale nasceva la figlia Controparte_1
(nata il [...]). Persona_1
La ricorrente deduceva come, nel corso del tempo, i rapporti si deterioravano in modo irreversibile, e che si rendeva necessario regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore;
deduceva di non essere in grado di occuparsi da sola della figlia, avendo a carico anche altri due figli nati da una precedente relazione.
La ricorrente, pertanto, concludeva così:
1) La SI.ra e il SI. vivranno separati portandosi Pt_1 CP_1 reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro, anche nell'interesse primario della prole;
2) L'affido della figlia ( ) rimarrà in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, che gestiranno la figlia, relativamente alle scelte di ordinaria amministrazione in modo concorde nel pieno rispetto delle inclinazioni e della personalità della minore;
3) La minore continuerà ad abitare insieme alla madre presso l'immobile sito in Agliana (PT), Via Casello n. 107, la SI.ra provvederà a pagare le Pt_1
utenze della casa e le spese e manterrà l'immobile con l'ordinaria diligenza;
5) Il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera previo avviso telefonico;
li terrà un fine settimana ogni 15 giorni dal Sabato mattina alla Domenica sera
o Lunedì mattina nel periodo della scuola ove li condurrà direttamente il padre.
7) Il padre potrà tenere la figlia una settimana durante le vacanze natalizie alternando con la madre un anno il Natale ed un anno il fine anno;
e così la
Pasqua e la Pasquetta ed ogni altra festività ad anni alterni;
8) Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno nel mese di Agosto 15 giorni consecutivi con ciascun genitore in date che i genitori concorderanno precedentemente;
9) I genitori si impegnano a rivedere le condizioni di cui sopra, adeguandole, se del caso, sulla base di nuove esigenze della figlia e dei genitori;
10) Il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno a titolo di CP_1 Pt_1 contribuzione al mantenimento della prole per un ammontare pari ad € 300,00
2 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese;
11) Le spese straordinarie faranno carico in ragione del 50% sul padre ed del
50% sulla madre;
per spese straordinarie si intendono, salvo diverse comuni intese, quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche o per protesi, psicoterapeutiche;
quelle scolastiche (scuola, corredo e rette, tasse di iscrizione, scuolabus, libri, ripetizioni, alloggio…) sportive, artistiche, ricreative e di svago comprensive del necessario abbigliamento e delle eventuali relative attrezzature, spese di cura e custodia;
12) L'assegno unico per la figlia saranno percepiti direttamente dalla ricorrente
di spese ed onorari di causa Pt_2
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 11.2.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La ricorrente richiede l'affidamento condiviso della figlia minore.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale
3 appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, non appaiono elementi in atti tali da derogare al regime di affidamento condiviso, cui, quindi, si aderisce.
La minore sarà collocata presso l'abitazione materna, e il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera, previo avviso telefonico e, comunque, la terrà con sé
a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie un anno il giorno di Natale e l'anno successivo a Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, un anno a Pasqua e l'anno successivo a Pasquetta;
durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive.
3. La casa familiare, sita in Agliana alla via Casello n. 107, deve essere assegnata alla madre, visto il collocamento della minore presso di lei.
4. La ricorrente domanda contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili.
La ricorrente, in merito alle proprie condizioni economiche, ha dedotto di svolgere lavoro per una cooperativa, guadagnando circa € 800/€ 900 mensili, somma che trova corrispondenza nelle dichiarazioni reddituali in atti.
Il resistente - come è risultato dalle indagini di Guardia di Finanza in atti – è titolare di una ditta individuale che si occupa di costruzioni di edifici residenziali, ma non risulta avere dichiarato redditi nell'anno 2023 e, sui conti correnti nella sua disponibilità, ha accreditamenti per circa € 11.000 nel 2023.
Lo stesso, all'udienza del 11.2.2025, dichiarava di guadagnare circa € 20.000/€
25.000 netti annui.
Tenuto conto della circostanza che la minore è ad integrale carico della madre,
e visti i redditi del resistente, si ritiene di porre a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, visto il collocamento esclusivo della figlia presso di lei.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria.
4 Tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, le spese di lite sono liquidate in favore dello Stato;
in caso di intervenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocino, le spese di lite saranno corrisposte alla sig.ra Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i Persona_2
genitori, con residenza prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera, previo avviso telefonico e, comunque, la terrà con sé a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie un anno il giorno di Natale e l'anno successivo a Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, un anno a Pasqua e l'anno successivo a Pasquetta;
durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive;
3) assegna la casa familiare sita in Agliana (PT) alla via Casello n. 107 a
[...]
Pt_1
4) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
5) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore,
5 motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Pt_1
6 Pt_1
7) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dello Stato – oppure in favore di in caso di intervenuta revoca Parte_1 dell'ammissione al gratuito patrocinio successivamente alla pubblicazione della sentenza - liquidate in € 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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