Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02876/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2025, proposto da avvocato-OMISSIS-, come procuratore di se stesso, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4382/2023, emessa il 12.12.2023 dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro a conclusione del procedimento R.G. n. 4848/2020, in pari data depositata in Cancelleria e resa pubblica, notificata in forma esecutiva alla suddetta parte resistente, giusta pec del 15.09.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da certificazione rilasciata il 20.09.2024, con cui è stata, integralmente, accolta la domanda formulata dal Sig. -OMISSIS-, finalizzata all’ottenimento di tutti i benefici e le provvidenze previsti dagli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 210/1992, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, dal dovuto al soddisfo, ai quali aggiungere le spese di lite e tutti gli accessori di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IO ON e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Tranchina per parte ricorrente ed avvocato Immordino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con atto incardinato ritualmente ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale a ) d’intimare al Ministero della Salute di ottemperare, entro un congruo termine, al capo della sentenza specificata in epigrafe, con cui detta Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali del relativo giudizio, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, avvocato-OMISSIS-, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 cod. proc. civ.; b ) di condannare il medesimo Ministero, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere pure una somma a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo; c ) di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione intimata; d ) con vittoria di spese;
Ritenuto altresì che nel corso della camera di consiglio del 02.12.2025 parte ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, ha ribadito le domande formulate in fase introduttiva, chiedendo inoltre la distrazione delle spese di lite in favore del medesimo avvocato-OMISSIS-;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Segretario Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che vista la regola della soccombenza e data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione e per l’effetto ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo azionato, per quanto di interesse di parte ricorrente, nei tempi e modalità indicati.
Nomina Commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a titolo di penalità di mora degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.403,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore, procuratore di se stesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
IO ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.