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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 603/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 16100 Genova GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 232/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LIGURIA sez.
3 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3062504743-2018 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Agenzia delle Entrate chiede la revocazione della sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado n. 232/2023. Vinte le spese. Resistente/Appellato: il contribuente non é costituito in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzis delle Entrate propone ricorso per revocazione della sentenza n. 232/2023 emessa dalla Coirte di giustizia di scendo grado della Liguria per i seguenti motivi : errore di fatto in cui é incorso il Giudice di secondo grado per essere la decisione "fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità é incontestabilmente esclusa per la pacifica inesistenza di documentazione in ordine ai precedenti proprietari".
Conclude per la revoca della sentenza impugnata poich<è, come sopra detto, fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità é incontrastabilmente esclusa e di conseguenza confermare l'avviso di accertamento n. TL3062504743.
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui sopra sollevando i seguenti motivi di nullità : 1) L'Ufficio non avrebbe dato prova di elementi oggettivi idonei a disocnoscere il corretto accesso al regime del margine, né la mancanza di buona fede del contribuente. 2) Mancata prova dell'uscita dal
Territorio Nazionale per la cessione di beni intracomunitari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
La Commissione Tributaria provinciale di Genova accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il debito d'imposta da euro 322.065,00 a euro 12.573,00 e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate che ne contestava l'erroneità per non aver tenuto conto delle difese dell'Ufficio.
In secondo luogo insisteva sul fatto che era onere del contribuente dimostrare l'uscita della merce dal territorio dello Stato al fine anche di dimostrare che trattavasi di cessioni intracomuniarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 e ss. D.L. n. 331/1993 convertito nella legge n. 427/93.
Contestava, inoltre, di non aver previsto sanzione sul debito d'imposta così ridotto dalla C.T.P.
Il contribuente si costituiva in giudizi, contestava l'appello dell'Ufficio e ribadiva i motivi di nullità già espressi nel ricorso in primo grado.
La Corte di Giustizia di secondo grado con la sentenza n. 232/2023 depositata il 27/0372023 rigettava l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata e condannando lo stesso alle spese di lite.
In data 30 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate depositava rRicorso per revocazione della sentenza di cui sopra depositata il 27/03/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva preliminarmente che il Ricorso per Revocazione ex art. 64 D.lgs. e art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure in mancanza di notifica entro 6 mesi dal deposito della sentenza.
Nella specie la sentenza, oggetto di revocazione, é stata depositata e quindi pubblicata a tutti gli effetti di legge il 27 marzo 2023.
Non essendo stata notificata il termine "lungo" per poter proporre ricorso per revocazione di mesi 6 andava a scadere il 24 ottobre 2023, compreso il termine "feriale" di agosto.
Il presente ricorso per revocazione ordinaria é stato presentato soltanto il 30 settembre 2024, quindi fuori dal termine di scadenza previsto per legge.
Per quanro sopra il ricorso deve essere considerato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile come in parte motiva e lo rigetta. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 603/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 16100 Genova GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 232/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LIGURIA sez.
3 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3062504743-2018 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Agenzia delle Entrate chiede la revocazione della sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado n. 232/2023. Vinte le spese. Resistente/Appellato: il contribuente non é costituito in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzis delle Entrate propone ricorso per revocazione della sentenza n. 232/2023 emessa dalla Coirte di giustizia di scendo grado della Liguria per i seguenti motivi : errore di fatto in cui é incorso il Giudice di secondo grado per essere la decisione "fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità é incontestabilmente esclusa per la pacifica inesistenza di documentazione in ordine ai precedenti proprietari".
Conclude per la revoca della sentenza impugnata poich<è, come sopra detto, fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità é incontrastabilmente esclusa e di conseguenza confermare l'avviso di accertamento n. TL3062504743.
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui sopra sollevando i seguenti motivi di nullità : 1) L'Ufficio non avrebbe dato prova di elementi oggettivi idonei a disocnoscere il corretto accesso al regime del margine, né la mancanza di buona fede del contribuente. 2) Mancata prova dell'uscita dal
Territorio Nazionale per la cessione di beni intracomunitari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
La Commissione Tributaria provinciale di Genova accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il debito d'imposta da euro 322.065,00 a euro 12.573,00 e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate che ne contestava l'erroneità per non aver tenuto conto delle difese dell'Ufficio.
In secondo luogo insisteva sul fatto che era onere del contribuente dimostrare l'uscita della merce dal territorio dello Stato al fine anche di dimostrare che trattavasi di cessioni intracomuniarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 e ss. D.L. n. 331/1993 convertito nella legge n. 427/93.
Contestava, inoltre, di non aver previsto sanzione sul debito d'imposta così ridotto dalla C.T.P.
Il contribuente si costituiva in giudizi, contestava l'appello dell'Ufficio e ribadiva i motivi di nullità già espressi nel ricorso in primo grado.
La Corte di Giustizia di secondo grado con la sentenza n. 232/2023 depositata il 27/0372023 rigettava l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata e condannando lo stesso alle spese di lite.
In data 30 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate depositava rRicorso per revocazione della sentenza di cui sopra depositata il 27/03/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva preliminarmente che il Ricorso per Revocazione ex art. 64 D.lgs. e art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure in mancanza di notifica entro 6 mesi dal deposito della sentenza.
Nella specie la sentenza, oggetto di revocazione, é stata depositata e quindi pubblicata a tutti gli effetti di legge il 27 marzo 2023.
Non essendo stata notificata il termine "lungo" per poter proporre ricorso per revocazione di mesi 6 andava a scadere il 24 ottobre 2023, compreso il termine "feriale" di agosto.
Il presente ricorso per revocazione ordinaria é stato presentato soltanto il 30 settembre 2024, quindi fuori dal termine di scadenza previsto per legge.
Per quanro sopra il ricorso deve essere considerato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile come in parte motiva e lo rigetta. Spese compensate.