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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4232/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4232/2019 R.G. promossa da
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano SALLEMI, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
(C.F. in persona del presidente , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo SCUDERI, giusta procura in atti
CONVENUTA
(C.F.: – P.IVA: ) in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del presidente e legale rappresentante p.t. domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo D'AVOLA, giusta procura in atti
CONVENUTA
Con provvedimento del 07.05.2025 il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' ” e la per chiederne la condanna al Controparte_4 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione di un infortunio occorsole in data 17/2/2019, durante un evento di camminata non competitiva denominato “Trail della Val d'Ippari”, organizzato dalle pagina 1 di 10 associazioni convenute, in Vittoria, presso Val d'Ippari, a cui la stessa attrice si era iscritta per il tramite dell'associazione sportiva “Siemu a peri”.
L'attrice ha dedotto all'uopo che l'evento in questione prevedeva una camminata lungo un percorso di circa 17 Km e che il percorso sarebbe stato classificato dalle società organizzatrici non particolarmente difficoltoso. Ha aggiunto, inoltre, che la stessa non conosceva il tragitto in questione, giudicato invece,
a posteriori, fortemente impervio.
Ciò posto, ha riferito che, dopo circa tre quarti d'ora dalla partenza, intorno alle 9,15, la Parte_1 stessa era rovinata a terra per aver incespicato su ostacoli naturali presenti sul terreno.
L'attrice ha sottolineato che al momento dell'infortunio nessuno degli organizzatori sarebbe intervenuto a prestarle soccorso, né si sarebbe registrata la presenza di soggetti addetti alla gestione di situazioni di emergenza e/o sicurezza, considerato che tutte le telefonate indirizzate ai numeri indicati sulla pettorina in dotazione dei partecipanti sarebbero rimaste senza risposta.
Per tale ragione, la stessa sarebbe stata prima soccorsa dal di lei compagno, e poi da altri Per_1 partecipanti alla gara, che l'avrebbero portata -prima in spalla e poi su una barella giunta sul posto per il tramite di alcuni motociclisti- fino al punto, meno impervio e raggiungibile da mezzi meccanici, ove avevano trovato ad attenderli (presidente dell' “ Controparte_5 CP_3 Controparte_4
), il quale, allertato telefonicamente da , altro partecipante all'evento e cugino
[...] Persona_2 dell'attrice, si era recato con la sua auto personale nel punto raggiungibile con i mezzi meccanici, accompagnato da un medico e da un veterinario.
L'attrice ha precisato che , resosi disponibile a soccorrerla con la propria auto “a titolo CP_5 puramente personale, avrebbe poi condotto la stessa ed il compagno al punto in cui era sita Per_1
l'ambulanza ed erano presenti i soggetti addetti al soccorso medico. ha quindi dedotto che, giunta sul luogo dei soccorsi, i soggetti all'uopo deputati si erano Parte_1 rifiutati – a quanto pare, senza alcun motivo- di trasportarla d'urgenza presso qualsiasi struttura ospedaliera, affermando che “in ragione della durata della gara avrebbe dovuto provvedere direttamente l'attrice a contattare il numero unico di emergenza”.
Pertanto, ha riferito di essere stata costretta a muoversi in autonomia, decidendo di recarsi Parte_1 al nosocomio Giovanni Paolo II di Ragusa, ove, “giunta quasi quattro ore più tardi…intorno alle 13,00 circa”, le sarebbe stata accertata la frattura scomposta dei tre malleoli e che il giorno seguente la stessa sarebbe stata operata presso la Clinica Mediterraneo di Ragusa.
Sulla scorta di ciò, l'attrice ha dedotto la responsabilità delle associazioni convenute “con riferimento alla totale carenza di sicurezza e controllo, che ha sicuramente causato il sinistro in questione e poi comportato un aggravarsi del danno subito, nonché un ingiusto danno morale dovuto dall'abbandono
(durato all'incirca tre ore) della stessa nelle gravi condizioni in cui versava”.
Ciò posto, asserendo che la vicenda in esame fosse da inquadrare nell'alveo degli art. 2043 e 2059 c.c., ha chiesto condannarsi l' ” e la Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 pagina 2 di 10 al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle lesioni riportate (richiesti nella misura di €
29.870,50 come quantificati dalla perizia di parte a firma del dott. - cfr. produzione documentale Per_3 di parte attrice- al netto di quanto già percepito a titolo di indennizzo in forza di polizza infortuni a regime forfettario stipulata dall'Associazione “Siemu a peri”, cui era iscritta, pari ad € Parte_1
4.640,00) e dei danni non patrimoniali subiti in forza del vincolo assistenziale disatteso. In aggiunta, ha chiesto condannarsi le convenute, ai sensi dell'art. 2056 c.c., anche per l'asserito danno patrimoniale conseguente alla perdita di un premio retributivo annuo di € 450,00 per non avere raggiunto, a causa dell'infortunio, un determinato numero di giornate lavorative.
Costituitesi in giudizio ( con comparsa depositata in data 03.02.2020 e Controparte_1 [...]
con comparsa di costituzione depositata in udienza il 05.02.2020), le Controparte_4 associazioni convenute hanno fornito una concorde rappresentazione dei fatti, differente rispetto a quella riportata da e hanno contestato la domanda dell'attrice, chiedendone il rigetto. Parte_1
In particolare, entrambe le associazioni convenute hanno eccepito che l'attrice fosse in realtà consapevole della natura del percorso da affrontare, poiché aveva già partecipato all'edizione 2016 della Trail val d'Ippari (cfr. elenco arrivati del 28.02.2016, agli atti) e, pertanto, conscia dei rischi cui andava incontro partecipando all'evento sportivo in questione.
Ad ulteriore sostegno della tesi per cui l'attrice non poteva non avere contezza della difficoltà del percorso in oggetto, ha fornito riproduzioni fotografiche (cfr. produzione documentale) Controparte_1 della Val d'Ippari, da cui sarebbe evidente la pericolosità dei luoghi in questione.
Inoltre, le convenute hanno eccepito che sia nel regolamento generale che nel regolamento di gara sarebbe stata esplicitata la natura del percorso (“i percorsi sono sterrati per almeno il 90% anche con pendenze molte elevate ed in terreni poco agevoli. Si sconsiglia la partecipazione se non sia ha una preparazione adeguata. Chi si iscrive ha la consapevolezza che, per la natura dei percorsi, corre il rischio di incorrere in traumi anche molto gravi, e che potrebbe essere necessario un tempo molto lungo per l'arrivo di eventuali soccorsi”, cfr. estratto del testo del regolamento generale, a pag. 1 delle norme generali, agli atti) nonché la mancanza di responsabilità a carico degli organizzatori in caso di infortunio (“la volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l'iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati”, cfr. estratto pag. 4 del regolamento generale e pag. 5 del regolamento di gara, che esclude la responsabilità degli organizzatori per qualsiasi incidente agli iscritti).
Per tale ragione, quindi, hanno ribadito che aveva avuto piena consapevolezza della Parte_1 difficoltà della camminata di cui all'evento cui la stessa si era iscritta, eccependo, altresì, la mancanza di responsabilità degli organizzatori in merito all'infortunio.
pagina 3 di 10 Per le suesposte ragioni, pertanto, e considerata, altresì, la ricostruzione dell'accaduto come fornita da
(“incespicava su degli ostacoli naturali presenti sul terreno” cfr. atto di citazione) le Parte_1 convenute hanno sostenuto che la caduta dell'attrice fosse da addebitare esclusivamente al caso fortuito o comunque imputabile a distrazione e/o imprudenza e/o negligenza da parte della stessa attrice.
Ciò posto, le associazioni convenute hanno dedotto che la ricostruzione storica e cronologica fornita dall'attrice fosse inesatta sotto diversi profili.
In primis, in merito alle modalità e alla tempistica dei soccorsi, le associazioni hanno dedotto che il presidente dell'associazione “ , , allertato Controparte_4 Controparte_5 telefonicamente da alcuni partecipanti alla gara, immediatamente si portava nel punto più vicino alla raggiungibile con i mezzi meccanici (circa 600 mt dal punto in cui si trovava l'attrice) Parte_1 accompagnato da , medico della manifestazione, e da Persona_4 Persona_5 medico veterinario profondo conoscitore dei luoghi.
Hanno sostenuto le convenute che , giunto nel punto più vicino all'attrice con la propria auto CP_5
(vista l'impossibilità per l'ambulanza di raggiungere quei luoghi), faceva arrivare alla stessa, per il tramite di alcuni motociclisti, una barella, per consentire ai partecipanti alla gara, che avevano portato in spalla fino a quel momento, un trasporto più agevole per loro stessi e per l'infortunata. Parte_1
Prelevata, quindi, la stessa sarebbe stata trasportata intorno alle ore 10,00 (quindi, dopo Parte_1 circa tre quarti d'ora dall'infortunio) presso la villa comunale di Vittoria, ove stazionava l'ambulanza di gara.
A questo punto, entrambe le convenute hanno insistito nel sostenere che si era rifiutata di Parte_1 farsi trasportare nel nosocomio più vicino, ossia l'Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, chiedendo invece di essere condotta all'Ospedale di Ragusa.
Infatti, nonostante sia che i soccorritori avessero spiegato all'infortunata che, secondo Persona_4 protocollo, l'ambulanza avrebbe potuto condurla presso l'Ospedale più vicino (Guzzardi di Vittoria), decideva comunque di farsi trasportare dal proprio compagno presso l'ospedale di Ragusa Parte_1 ove giungeva verso le ore 11,16 circa, come sarebbe stato dimostrato dal verbale di P.S. agli atti.
Le convenute, inoltre, hanno eccepito che, malgrado la prognosi di frattura trimalleolare, Parte_1 decideva di dimettersi subito dopo la diagnosi (verso le 11,54 circa, cfr. annotazione al verbale di P.S. agli atti) per sottoporsi ad intervento chirurgico in altra struttura, ossia presso la Clinica del
Mediterraneo di Ragusa, l'indomani.
Pertanto, le associazioni convenute hanno altresì contestato l'eccezione di parte attrice in merito all'asserito ritardo nei soccorsi, da cui sarebbe derivato un aggravamento delle proprie condizioni di salute, posto che, secondo le associazioni, se mai ci fosse stato un aggravarsi delle condizioni di ciò sarebbe dipeso in effetti solo dalle scelte della stessa, che, prima, aveva rifiutato il Parte_1 trasporto al nosocomio più vicino (ove sarebbe giunta in pochi minuti) per recarsi all'ospedale di
Ragusa e poi deciso di farsi ricoverare e sottoporsi ad intervento in altra struttura il giorno successivo. pagina 4 di 10 Per le suesposte ragioni, quindi, dopo avere contestato la ricostruzione dei fatti fornita da Parte_1 le convenute hanno negato altresì sia la presunta responsabilità in capo alle stesse in ordine all'incidente occorso all'attrice sia in ordine al presunto aggravamento delle condizioni di salute e quindi una presunta responsabilità in merito al danno patrimoniale e non patrimoniale e da mancato guadagno asseritamente sofferti da quest'ultima.
Infine, le stesse convenute hanno eccepito che la quantificazione dell'asserito danno elaborata dal dott.
, in quanto atto di parte, fosse priva di valore giuridico. Per_3
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti hanno espresso ulteriori precisazioni e formulato le rispettive richieste istruttorie.
In particolare, ha riconosciuto che la ricostruzione cronologica dei fatti era stata errata nei Parte_1 tempi (se si considerano gli orari indicati nel verbale di P.S.) ma ciò sarebbe dipeso esclusivamente da un mero refuso, stante comunque l'asserita piena responsabilità delle convenute per come indicato nell'atto introduttivo.
Inoltre, l'attrice ha contestato la valenza dei regolamenti di gara richiamati dalle convenute, sull'eccezione che gli stessi sarebbero privi di valore giudico in base all'art. 5 c.c., per cui, “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica” e all'art. 1229 c.c.: “E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.
L'attrice ha dedotto, sulla scorta di ciò, che gli organizzatori della manifestazione sportiva non avrebbero potuto tutelarsi a priori con una esenzione di responsabilità per eventuali atti dolosi o danni che si fossero verificati durante lo svolgimento della manifestazione stessa, proprio perché nemmeno la stessa persona fisica può disporre di “beni indisponibili” come il proprio corpo e la sua relativa incolumità.
All'udienza del 07.02.2022 il Giudice ha ammesso interrogatorio formale dell'attrice nonché le prove testimoniali richieste da tutte le parti, individuando gli articolati e limitando a due i testi per ogni articolato.
All' udienza del 13.04.2022, è stato assunto l'interrogatorio formale, durante il quale ha riconosciuto di aver partecipato all'edizione del 2016 della Trail Val d'Ippari di Vittoria Parte_1
e che il percorso era uguale per entrambe le manifestazioni.
Inoltre, l'attrice ha ammesso che la caduta si era verificata in un tratto non raggiungibile con i mezzi meccanici e che , presidente dell'associazione “ , allertato CP_5 Controparte_4 telefonicamente da altri partecipanti alla gara ( e si era reso Persona_6 Persona_2 disponibile e si era recato con la propria vettura al punto più vicino alla stessa raggiungibile con i predetti mezzi.
L'attrice ha riconosciuto, altresì, che per il tramite di alcuni motociclisti era stata portata una barella
(anche se ha negato che tale barella fosse stata portata da ) e poi, raggiunta da , CP_5 CP_5 pagina 5 di 10 e , sarebbe stata condotta alla macchina di e da qui al punto ove Persona_4 Persona_5 CP_5 stazionava l'ambulanza, ossia all'ingresso della villa Comunale di Vittoria.
L'attrice ha, invece, negato di essere stata visitata da e di essersi rifiutata di farsi Persona_4 accompagnare al nosocomio più vicino e di avere invece richiesto di essere accompagnata all'ospedale di Ragusa.
Ha, altresì, negato di essere stata informata dal medico e dai sanitari che non sarebbe stato possibile accompagnarla all'ospedale di Ragusa, dovendo il trasporto avvenire presso l'ospedale più vicino
(quello di Vittoria) e ha negato, inoltre, di avere rifiutato il ricovero presso l'ospedale di Ragusa, firmando le dimissioni alle 11,54 per recarsi in altra struttura privata.
All'udienza del 23.06.2022 sono stati escussi i testi richiesti da parte attrice.
In particolare, il teste , compagno dell'attrice, ha confermato le dichiarazioni rese dalla Per_1 compagna.
Ancora, il teste , cugino di parte attrice, ha confermato di avere portato (prima a Persona_2 spalla e poi su una lettiga) la cugina insieme ad altri partecipanti, fino al punto accessibile da auto, ove avevano trovato ad attenderli , giunto a soccorrere Controparte_5 Parte_1
Anche la teste , amica dell'attrice, il teste (non parente indifferente) e il Testimone_1 Testimone_2 teste (anch'egli non parente) hanno reso dichiarazioni analoghe a quelle di Testimone_3 Persona_2
sostenendo che, se anche non vi erano stati lungo il percorso gli organizzatori della
[...] manifestazione, comunque per il tramite di alcuni motociclisti avevano visto arrivare una barella per trasportare l'infortunata più agevolmente e, appena giunti nel primo posto raggiungibile dai mezzi meccanici, hanno trovato ad attenderli (in compagnia di alcuni soggetti che i testi Controparte_5 hanno riferito di non sapere se fossero medici), che era andato loro incontro con la propria auto (non potendo l'ambulanza stazionare in quei luoghi).
All'udienza del 24.11.2022, sono stati sentiti i testimoni delle parti convenute.
In particolare, il teste (non parente) ha riferito che il percorso della camminata era Persona_6 identico a quello del 2016 e ha aggiunto di esserne certo perché lui stesso era stato incaricato di tracciare i segnali che avrebbero indicato il percorso ai concorrenti.
Inoltre, ha riferito che non poteva non conoscere il percorso perché la stessa, Per_6 Parte_1 insieme al compagno (che abita proprio di fronte la valle) aveva fatto escursioni e allenamenti in quei luoghi insieme allo stesso . Per_6
In aggiunta, ha dichiarato di essere stato lui ad avvertire dell'infortunio occorso a Per_6 CP_5
e di aver contattato telefonicamente anche , altro organizzatore della Parte_1 CP_6 manifestazione. Taranto ha poi confermato che la caduta era avvenuta in un luogo non raggiungibile dai veicoli e ha precisato che gli astanti hanno trovato la barella una volta giunti nel luogo ove li attendeva con la propria auto. CP_5
pagina 6 di 10 Sentito il medico della manifestazione, (anch'egli non parente di nessuna parte), Persona_4 costui ha dichiarato che sia lui che gli operatori sanitari che stazionavano al punto di arrivo si erano rifiutati di accompagnare all'ospedale di Ragusa ma che erano stati disponibili ad Parte_1 accompagnarla al nosocomio più vicino, ossia quello di Vittoria, come da protocollo.
Il sanitario ha aggiunto, inoltre, che l'attrice per motivi personali preferiva andare a Ragusa e che comunque con la stessa avevano avuto un colloquio sereno e la signora aveva compreso quale fosse il protocollo che doveva essere applicato.
Anche gli altri testi, tutti operatori sanitari, riferivano le medesime cose riportate da
. Persona_4
Fatte precisare, dunque, le conclusioni mediante note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Ciò premesso in fatto, si ritiene che il caso in esame - benché la stessa attrice abbia invocato l'applicazione della disciplina dell'illecito extracontrattuale - sia, piuttosto, correttamente inquadrabile nell'alveo della fattispecie di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Invero, appare chiaro che sussistesse un vincolo contrattuale tra l'attrice e le convenute, vista l'iscrizione della prima alla gara organizzata dalle seconde, circostanza peraltro non contestata dalle parti e confermata dal fatto che disponeva della pettorina quale partecipante alla gara in Parte_1 questione.
Ora, a differenza della responsabilità aquiliana (invocata dall'attrice), che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del neminem laedere, quella contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto:
"l'elemento differenziale tipico (tra le due responsabilità) torna ad essere non già la predeterminazione
o la predeterminabilità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l'obbligo, ma la fonte, contrattuale
o meno, di quell'obbligo" (Cass. n. 4051/1990).
Nella specie, può pacificamente riconoscersi in capo alle associazioni convenute e nei confronti degli iscritti alla camminata in questione sia la sussistenza di un obbligo informativo in merito alla difficoltà del percorso oggetto della camminata, sia quella di un successivo ed eventuale dovere di assistenza in caso di infortunio.
Ciò posto, va anche sottolineato che, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa pagina 7 di 10 tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024, n. 12760, con cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).
Applicando i suesposti principi generali al caso di specie, quindi, appare chiaro che incombeva sulla pretesa creditrice l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dei Parte_1 debitori/associazioni organizzatrici dell'evento e l'asserito inadempimento, inteso quale violazione di specifici doveri corrispondenti all'attività di organizzazione di gare podistiche, quali obblighi informativi sul percorso da affrontare e assistenza in caso di incidenti, da cui sarebbe derivato il danno di cui la stessa chiede il risarcimento.
Nella specie, l'attrice ha lamentato la violazione del diritto alla sicurezza e alla pronta assistenza, asseritamente derivata dal comportamento delle associazioni convenute, che avrebbe prima determinato l'evento lesivo caduta e poi un aggravamento delle condizioni di salute e un ulteriore danno morale dovuto alla “situazione di abbandono”.
In particolare, l'attrice ha dedotto: che la mancanza di adeguate informazioni sulla difficoltà del percorso sarebbe stata la causa della sua caduta;
che, successivamente a tale evento, a causa della carenza e del ritardo nei soccorsi, la stessa avrebbe patito sia un aggravarsi delle condizioni di salute che un danno morale (cfr. atto di citazione) “dovuto all'abbandono (durato all'incirca due ore)”,
“dovuto dal percorso sostenuto della stessa, nelle gravi condizioni in cui versava, per raggiungere il primo mezzo disponibile addetto alle emergenze” (cfr. comparsa conclusionale); che, in conseguenza del predetto danno ex artt. 2043 e 2059 c.c, l'attrice avrebbe patito ulteriore danno patrimoniale conseguente alla perdita di un premio retributivo annuo di € 450,00 per non avere raggiunto, a causa dell'infortunio, un determinato numero di giornate lavorative.
Tuttavia, le deduzioni di (peraltro, in parte emendate in corso di causa) non sono Parte_1 risultate comprovate all'esito dell'istruttoria.
E infatti, è stato acclarato -sia mediante produzione documentale che mediante testimoni - in primo luogo, che l'attrice era consapevole della difficoltà del percorso, sia per aver partecipato all'edizione del 2016 della stessa manifestazione (cfr. produzione documentale agli atti) che per avere praticato allenamenti in quei luoghi (cfr. deposizione del teste , supra) sia, infine, per avere Per_6 pagina 8 di 10 accettato, con l'iscrizione alla gara, i regolamenti della stessa, da cui risulta chiaramente evincibile la difficoltà dei percorsi oggetto dell'evento camminata: “i percorsi sono sterrati per almeno il 90% anche con pendenze molte elevate ed in terreni poco agevoli. Si sconsiglia la partecipazione se non sia ha una preparazione adeguata. Chi si iscrive ha la consapevolezza che, per la natura dei percorsi, corre il rischio di incorrere in traumi anche molto gravi, e che potrebbe essere necessario un tempo molto lungo per l'arrivo di eventuali soccorsi” (cfr. estratto del testo del regolamento generale di cui a pag. 1 delle norme generali, agli atti).
Ne deriva che non può esservi dubbio, intanto, in merito al corretto adempimento da parte degli organizzatori degli obblighi informativi sulla natura del percorso da affrontare.
Ciò posto, considerato, altresì, che la caduta dell'attrice è stata determinata, per stessa ammissione della stessa, da “ostacoli naturali presenti sul terreno” (cfr. atto di citazione) – si può ritenere plausibile che essa sia addebitabile ad una causa accidentale, la cui verificazione in un tragitto impervio può ritenersi pacificamente probabile e, quindi, in merito alla caduta non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento in capo alle associazioni convenute.
Per quanto attiene, poi, all'asserito ritardo nei soccorsi, che avrebbe contribuito, secondo l'attrice, all'aggravamento del danno e che costituirebbe un ipotetico inadempimento nella ricostruzione della responsabilità derivante da contratto, nonostante le dichiarazioni di alcuni testimoni in merito alla difficoltà di contattare gli organizzatori, altri testi (cfr. teste ) hanno riferito di Per_6 essere riusciti a contattare telefonicamente , presidente dell' “No al Controparte_5 CP_3 doping e alla droga” e ad , presidente di . CP_2 Controparte_1
A ciò aggiungasi la circostanza, incontestabile e riferita da tutti i testimoni e dalla stessa attrice, che era presente, con la propria auto, nel punto più vicino a raggiungibile con i CP_5 Parte_1 mezzi meccanici (ma non con l'ambulanza) assicurando, quindi, in ogni caso, assistenza all'infortunata.
Risulta acclarato, inoltre, all'esito dell'espletata istruttoria, che un ritardo nell'arrivo alla struttura sanitaria sia dipeso esclusivamente dalle scelte dell'attrice che ha, prima, rifiutato il trasporto presso l'ospedale più vicino e, dopo, deciso di attendere un altro giorno per sottoporsi ad intervento chirurgico, senza alcuna responsabilità ravvisabile in merito in capo alle associazioni convenute.
Risulta, in definitiva, pacifico che non è ravvisabile in capo alle associazioni convenute alcun inadempimento connesso ai loro doveri contrattuali.
In merito all'asserito abbandono (più volte indicato da quale fondamento del danno Parte_1 morale di cui la stessa ha chiesto risarcimento), considerato che nel corso del giudizio è emersa una diversa tempistica (tra l'altro confermata dalla stessa rispetto a quella indicata dall'attrice Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio e considerata, altresì, la pacifica mancanza di responsabilità delle associazioni convenute in merito al ritardo nelle cure, non si ritiene che tale abbandono possa ritenersi sussistente nel caso di specie, con conseguente difetto del presunto diritto al relativo risarcimento.
pagina 9 di 10 Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, non ritenendosi ravvisabile a carico delle associazioni convenute alcuna responsabilità ex art. 1218 c.c. in merito all'infortunio occorso all'attrice in data 17.02.2019, né tantomeno alcuna responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. invocata dall'attrice, si ritiene la domanda di parte attrice infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del
D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia)
PQM
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4232/2019
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del presidente p.t. e di Controparte_1 Controparte_4 in persona del presidente p.t., che liquida in complessivi € 4.100,00 per ciascuna
[...] parte, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4232/2019 R.G. promossa da
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano SALLEMI, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
(C.F. in persona del presidente , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo SCUDERI, giusta procura in atti
CONVENUTA
(C.F.: – P.IVA: ) in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del presidente e legale rappresentante p.t. domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo D'AVOLA, giusta procura in atti
CONVENUTA
Con provvedimento del 07.05.2025 il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' ” e la per chiederne la condanna al Controparte_4 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione di un infortunio occorsole in data 17/2/2019, durante un evento di camminata non competitiva denominato “Trail della Val d'Ippari”, organizzato dalle pagina 1 di 10 associazioni convenute, in Vittoria, presso Val d'Ippari, a cui la stessa attrice si era iscritta per il tramite dell'associazione sportiva “Siemu a peri”.
L'attrice ha dedotto all'uopo che l'evento in questione prevedeva una camminata lungo un percorso di circa 17 Km e che il percorso sarebbe stato classificato dalle società organizzatrici non particolarmente difficoltoso. Ha aggiunto, inoltre, che la stessa non conosceva il tragitto in questione, giudicato invece,
a posteriori, fortemente impervio.
Ciò posto, ha riferito che, dopo circa tre quarti d'ora dalla partenza, intorno alle 9,15, la Parte_1 stessa era rovinata a terra per aver incespicato su ostacoli naturali presenti sul terreno.
L'attrice ha sottolineato che al momento dell'infortunio nessuno degli organizzatori sarebbe intervenuto a prestarle soccorso, né si sarebbe registrata la presenza di soggetti addetti alla gestione di situazioni di emergenza e/o sicurezza, considerato che tutte le telefonate indirizzate ai numeri indicati sulla pettorina in dotazione dei partecipanti sarebbero rimaste senza risposta.
Per tale ragione, la stessa sarebbe stata prima soccorsa dal di lei compagno, e poi da altri Per_1 partecipanti alla gara, che l'avrebbero portata -prima in spalla e poi su una barella giunta sul posto per il tramite di alcuni motociclisti- fino al punto, meno impervio e raggiungibile da mezzi meccanici, ove avevano trovato ad attenderli (presidente dell' “ Controparte_5 CP_3 Controparte_4
), il quale, allertato telefonicamente da , altro partecipante all'evento e cugino
[...] Persona_2 dell'attrice, si era recato con la sua auto personale nel punto raggiungibile con i mezzi meccanici, accompagnato da un medico e da un veterinario.
L'attrice ha precisato che , resosi disponibile a soccorrerla con la propria auto “a titolo CP_5 puramente personale, avrebbe poi condotto la stessa ed il compagno al punto in cui era sita Per_1
l'ambulanza ed erano presenti i soggetti addetti al soccorso medico. ha quindi dedotto che, giunta sul luogo dei soccorsi, i soggetti all'uopo deputati si erano Parte_1 rifiutati – a quanto pare, senza alcun motivo- di trasportarla d'urgenza presso qualsiasi struttura ospedaliera, affermando che “in ragione della durata della gara avrebbe dovuto provvedere direttamente l'attrice a contattare il numero unico di emergenza”.
Pertanto, ha riferito di essere stata costretta a muoversi in autonomia, decidendo di recarsi Parte_1 al nosocomio Giovanni Paolo II di Ragusa, ove, “giunta quasi quattro ore più tardi…intorno alle 13,00 circa”, le sarebbe stata accertata la frattura scomposta dei tre malleoli e che il giorno seguente la stessa sarebbe stata operata presso la Clinica Mediterraneo di Ragusa.
Sulla scorta di ciò, l'attrice ha dedotto la responsabilità delle associazioni convenute “con riferimento alla totale carenza di sicurezza e controllo, che ha sicuramente causato il sinistro in questione e poi comportato un aggravarsi del danno subito, nonché un ingiusto danno morale dovuto dall'abbandono
(durato all'incirca tre ore) della stessa nelle gravi condizioni in cui versava”.
Ciò posto, asserendo che la vicenda in esame fosse da inquadrare nell'alveo degli art. 2043 e 2059 c.c., ha chiesto condannarsi l' ” e la Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 pagina 2 di 10 al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle lesioni riportate (richiesti nella misura di €
29.870,50 come quantificati dalla perizia di parte a firma del dott. - cfr. produzione documentale Per_3 di parte attrice- al netto di quanto già percepito a titolo di indennizzo in forza di polizza infortuni a regime forfettario stipulata dall'Associazione “Siemu a peri”, cui era iscritta, pari ad € Parte_1
4.640,00) e dei danni non patrimoniali subiti in forza del vincolo assistenziale disatteso. In aggiunta, ha chiesto condannarsi le convenute, ai sensi dell'art. 2056 c.c., anche per l'asserito danno patrimoniale conseguente alla perdita di un premio retributivo annuo di € 450,00 per non avere raggiunto, a causa dell'infortunio, un determinato numero di giornate lavorative.
Costituitesi in giudizio ( con comparsa depositata in data 03.02.2020 e Controparte_1 [...]
con comparsa di costituzione depositata in udienza il 05.02.2020), le Controparte_4 associazioni convenute hanno fornito una concorde rappresentazione dei fatti, differente rispetto a quella riportata da e hanno contestato la domanda dell'attrice, chiedendone il rigetto. Parte_1
In particolare, entrambe le associazioni convenute hanno eccepito che l'attrice fosse in realtà consapevole della natura del percorso da affrontare, poiché aveva già partecipato all'edizione 2016 della Trail val d'Ippari (cfr. elenco arrivati del 28.02.2016, agli atti) e, pertanto, conscia dei rischi cui andava incontro partecipando all'evento sportivo in questione.
Ad ulteriore sostegno della tesi per cui l'attrice non poteva non avere contezza della difficoltà del percorso in oggetto, ha fornito riproduzioni fotografiche (cfr. produzione documentale) Controparte_1 della Val d'Ippari, da cui sarebbe evidente la pericolosità dei luoghi in questione.
Inoltre, le convenute hanno eccepito che sia nel regolamento generale che nel regolamento di gara sarebbe stata esplicitata la natura del percorso (“i percorsi sono sterrati per almeno il 90% anche con pendenze molte elevate ed in terreni poco agevoli. Si sconsiglia la partecipazione se non sia ha una preparazione adeguata. Chi si iscrive ha la consapevolezza che, per la natura dei percorsi, corre il rischio di incorrere in traumi anche molto gravi, e che potrebbe essere necessario un tempo molto lungo per l'arrivo di eventuali soccorsi”, cfr. estratto del testo del regolamento generale, a pag. 1 delle norme generali, agli atti) nonché la mancanza di responsabilità a carico degli organizzatori in caso di infortunio (“la volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l'iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati”, cfr. estratto pag. 4 del regolamento generale e pag. 5 del regolamento di gara, che esclude la responsabilità degli organizzatori per qualsiasi incidente agli iscritti).
Per tale ragione, quindi, hanno ribadito che aveva avuto piena consapevolezza della Parte_1 difficoltà della camminata di cui all'evento cui la stessa si era iscritta, eccependo, altresì, la mancanza di responsabilità degli organizzatori in merito all'infortunio.
pagina 3 di 10 Per le suesposte ragioni, pertanto, e considerata, altresì, la ricostruzione dell'accaduto come fornita da
(“incespicava su degli ostacoli naturali presenti sul terreno” cfr. atto di citazione) le Parte_1 convenute hanno sostenuto che la caduta dell'attrice fosse da addebitare esclusivamente al caso fortuito o comunque imputabile a distrazione e/o imprudenza e/o negligenza da parte della stessa attrice.
Ciò posto, le associazioni convenute hanno dedotto che la ricostruzione storica e cronologica fornita dall'attrice fosse inesatta sotto diversi profili.
In primis, in merito alle modalità e alla tempistica dei soccorsi, le associazioni hanno dedotto che il presidente dell'associazione “ , , allertato Controparte_4 Controparte_5 telefonicamente da alcuni partecipanti alla gara, immediatamente si portava nel punto più vicino alla raggiungibile con i mezzi meccanici (circa 600 mt dal punto in cui si trovava l'attrice) Parte_1 accompagnato da , medico della manifestazione, e da Persona_4 Persona_5 medico veterinario profondo conoscitore dei luoghi.
Hanno sostenuto le convenute che , giunto nel punto più vicino all'attrice con la propria auto CP_5
(vista l'impossibilità per l'ambulanza di raggiungere quei luoghi), faceva arrivare alla stessa, per il tramite di alcuni motociclisti, una barella, per consentire ai partecipanti alla gara, che avevano portato in spalla fino a quel momento, un trasporto più agevole per loro stessi e per l'infortunata. Parte_1
Prelevata, quindi, la stessa sarebbe stata trasportata intorno alle ore 10,00 (quindi, dopo Parte_1 circa tre quarti d'ora dall'infortunio) presso la villa comunale di Vittoria, ove stazionava l'ambulanza di gara.
A questo punto, entrambe le convenute hanno insistito nel sostenere che si era rifiutata di Parte_1 farsi trasportare nel nosocomio più vicino, ossia l'Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, chiedendo invece di essere condotta all'Ospedale di Ragusa.
Infatti, nonostante sia che i soccorritori avessero spiegato all'infortunata che, secondo Persona_4 protocollo, l'ambulanza avrebbe potuto condurla presso l'Ospedale più vicino (Guzzardi di Vittoria), decideva comunque di farsi trasportare dal proprio compagno presso l'ospedale di Ragusa Parte_1 ove giungeva verso le ore 11,16 circa, come sarebbe stato dimostrato dal verbale di P.S. agli atti.
Le convenute, inoltre, hanno eccepito che, malgrado la prognosi di frattura trimalleolare, Parte_1 decideva di dimettersi subito dopo la diagnosi (verso le 11,54 circa, cfr. annotazione al verbale di P.S. agli atti) per sottoporsi ad intervento chirurgico in altra struttura, ossia presso la Clinica del
Mediterraneo di Ragusa, l'indomani.
Pertanto, le associazioni convenute hanno altresì contestato l'eccezione di parte attrice in merito all'asserito ritardo nei soccorsi, da cui sarebbe derivato un aggravamento delle proprie condizioni di salute, posto che, secondo le associazioni, se mai ci fosse stato un aggravarsi delle condizioni di ciò sarebbe dipeso in effetti solo dalle scelte della stessa, che, prima, aveva rifiutato il Parte_1 trasporto al nosocomio più vicino (ove sarebbe giunta in pochi minuti) per recarsi all'ospedale di
Ragusa e poi deciso di farsi ricoverare e sottoporsi ad intervento in altra struttura il giorno successivo. pagina 4 di 10 Per le suesposte ragioni, quindi, dopo avere contestato la ricostruzione dei fatti fornita da Parte_1 le convenute hanno negato altresì sia la presunta responsabilità in capo alle stesse in ordine all'incidente occorso all'attrice sia in ordine al presunto aggravamento delle condizioni di salute e quindi una presunta responsabilità in merito al danno patrimoniale e non patrimoniale e da mancato guadagno asseritamente sofferti da quest'ultima.
Infine, le stesse convenute hanno eccepito che la quantificazione dell'asserito danno elaborata dal dott.
, in quanto atto di parte, fosse priva di valore giuridico. Per_3
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti hanno espresso ulteriori precisazioni e formulato le rispettive richieste istruttorie.
In particolare, ha riconosciuto che la ricostruzione cronologica dei fatti era stata errata nei Parte_1 tempi (se si considerano gli orari indicati nel verbale di P.S.) ma ciò sarebbe dipeso esclusivamente da un mero refuso, stante comunque l'asserita piena responsabilità delle convenute per come indicato nell'atto introduttivo.
Inoltre, l'attrice ha contestato la valenza dei regolamenti di gara richiamati dalle convenute, sull'eccezione che gli stessi sarebbero privi di valore giudico in base all'art. 5 c.c., per cui, “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica” e all'art. 1229 c.c.: “E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.
L'attrice ha dedotto, sulla scorta di ciò, che gli organizzatori della manifestazione sportiva non avrebbero potuto tutelarsi a priori con una esenzione di responsabilità per eventuali atti dolosi o danni che si fossero verificati durante lo svolgimento della manifestazione stessa, proprio perché nemmeno la stessa persona fisica può disporre di “beni indisponibili” come il proprio corpo e la sua relativa incolumità.
All'udienza del 07.02.2022 il Giudice ha ammesso interrogatorio formale dell'attrice nonché le prove testimoniali richieste da tutte le parti, individuando gli articolati e limitando a due i testi per ogni articolato.
All' udienza del 13.04.2022, è stato assunto l'interrogatorio formale, durante il quale ha riconosciuto di aver partecipato all'edizione del 2016 della Trail Val d'Ippari di Vittoria Parte_1
e che il percorso era uguale per entrambe le manifestazioni.
Inoltre, l'attrice ha ammesso che la caduta si era verificata in un tratto non raggiungibile con i mezzi meccanici e che , presidente dell'associazione “ , allertato CP_5 Controparte_4 telefonicamente da altri partecipanti alla gara ( e si era reso Persona_6 Persona_2 disponibile e si era recato con la propria vettura al punto più vicino alla stessa raggiungibile con i predetti mezzi.
L'attrice ha riconosciuto, altresì, che per il tramite di alcuni motociclisti era stata portata una barella
(anche se ha negato che tale barella fosse stata portata da ) e poi, raggiunta da , CP_5 CP_5 pagina 5 di 10 e , sarebbe stata condotta alla macchina di e da qui al punto ove Persona_4 Persona_5 CP_5 stazionava l'ambulanza, ossia all'ingresso della villa Comunale di Vittoria.
L'attrice ha, invece, negato di essere stata visitata da e di essersi rifiutata di farsi Persona_4 accompagnare al nosocomio più vicino e di avere invece richiesto di essere accompagnata all'ospedale di Ragusa.
Ha, altresì, negato di essere stata informata dal medico e dai sanitari che non sarebbe stato possibile accompagnarla all'ospedale di Ragusa, dovendo il trasporto avvenire presso l'ospedale più vicino
(quello di Vittoria) e ha negato, inoltre, di avere rifiutato il ricovero presso l'ospedale di Ragusa, firmando le dimissioni alle 11,54 per recarsi in altra struttura privata.
All'udienza del 23.06.2022 sono stati escussi i testi richiesti da parte attrice.
In particolare, il teste , compagno dell'attrice, ha confermato le dichiarazioni rese dalla Per_1 compagna.
Ancora, il teste , cugino di parte attrice, ha confermato di avere portato (prima a Persona_2 spalla e poi su una lettiga) la cugina insieme ad altri partecipanti, fino al punto accessibile da auto, ove avevano trovato ad attenderli , giunto a soccorrere Controparte_5 Parte_1
Anche la teste , amica dell'attrice, il teste (non parente indifferente) e il Testimone_1 Testimone_2 teste (anch'egli non parente) hanno reso dichiarazioni analoghe a quelle di Testimone_3 Persona_2
sostenendo che, se anche non vi erano stati lungo il percorso gli organizzatori della
[...] manifestazione, comunque per il tramite di alcuni motociclisti avevano visto arrivare una barella per trasportare l'infortunata più agevolmente e, appena giunti nel primo posto raggiungibile dai mezzi meccanici, hanno trovato ad attenderli (in compagnia di alcuni soggetti che i testi Controparte_5 hanno riferito di non sapere se fossero medici), che era andato loro incontro con la propria auto (non potendo l'ambulanza stazionare in quei luoghi).
All'udienza del 24.11.2022, sono stati sentiti i testimoni delle parti convenute.
In particolare, il teste (non parente) ha riferito che il percorso della camminata era Persona_6 identico a quello del 2016 e ha aggiunto di esserne certo perché lui stesso era stato incaricato di tracciare i segnali che avrebbero indicato il percorso ai concorrenti.
Inoltre, ha riferito che non poteva non conoscere il percorso perché la stessa, Per_6 Parte_1 insieme al compagno (che abita proprio di fronte la valle) aveva fatto escursioni e allenamenti in quei luoghi insieme allo stesso . Per_6
In aggiunta, ha dichiarato di essere stato lui ad avvertire dell'infortunio occorso a Per_6 CP_5
e di aver contattato telefonicamente anche , altro organizzatore della Parte_1 CP_6 manifestazione. Taranto ha poi confermato che la caduta era avvenuta in un luogo non raggiungibile dai veicoli e ha precisato che gli astanti hanno trovato la barella una volta giunti nel luogo ove li attendeva con la propria auto. CP_5
pagina 6 di 10 Sentito il medico della manifestazione, (anch'egli non parente di nessuna parte), Persona_4 costui ha dichiarato che sia lui che gli operatori sanitari che stazionavano al punto di arrivo si erano rifiutati di accompagnare all'ospedale di Ragusa ma che erano stati disponibili ad Parte_1 accompagnarla al nosocomio più vicino, ossia quello di Vittoria, come da protocollo.
Il sanitario ha aggiunto, inoltre, che l'attrice per motivi personali preferiva andare a Ragusa e che comunque con la stessa avevano avuto un colloquio sereno e la signora aveva compreso quale fosse il protocollo che doveva essere applicato.
Anche gli altri testi, tutti operatori sanitari, riferivano le medesime cose riportate da
. Persona_4
Fatte precisare, dunque, le conclusioni mediante note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Ciò premesso in fatto, si ritiene che il caso in esame - benché la stessa attrice abbia invocato l'applicazione della disciplina dell'illecito extracontrattuale - sia, piuttosto, correttamente inquadrabile nell'alveo della fattispecie di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Invero, appare chiaro che sussistesse un vincolo contrattuale tra l'attrice e le convenute, vista l'iscrizione della prima alla gara organizzata dalle seconde, circostanza peraltro non contestata dalle parti e confermata dal fatto che disponeva della pettorina quale partecipante alla gara in Parte_1 questione.
Ora, a differenza della responsabilità aquiliana (invocata dall'attrice), che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del neminem laedere, quella contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto:
"l'elemento differenziale tipico (tra le due responsabilità) torna ad essere non già la predeterminazione
o la predeterminabilità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l'obbligo, ma la fonte, contrattuale
o meno, di quell'obbligo" (Cass. n. 4051/1990).
Nella specie, può pacificamente riconoscersi in capo alle associazioni convenute e nei confronti degli iscritti alla camminata in questione sia la sussistenza di un obbligo informativo in merito alla difficoltà del percorso oggetto della camminata, sia quella di un successivo ed eventuale dovere di assistenza in caso di infortunio.
Ciò posto, va anche sottolineato che, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa pagina 7 di 10 tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024, n. 12760, con cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).
Applicando i suesposti principi generali al caso di specie, quindi, appare chiaro che incombeva sulla pretesa creditrice l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dei Parte_1 debitori/associazioni organizzatrici dell'evento e l'asserito inadempimento, inteso quale violazione di specifici doveri corrispondenti all'attività di organizzazione di gare podistiche, quali obblighi informativi sul percorso da affrontare e assistenza in caso di incidenti, da cui sarebbe derivato il danno di cui la stessa chiede il risarcimento.
Nella specie, l'attrice ha lamentato la violazione del diritto alla sicurezza e alla pronta assistenza, asseritamente derivata dal comportamento delle associazioni convenute, che avrebbe prima determinato l'evento lesivo caduta e poi un aggravamento delle condizioni di salute e un ulteriore danno morale dovuto alla “situazione di abbandono”.
In particolare, l'attrice ha dedotto: che la mancanza di adeguate informazioni sulla difficoltà del percorso sarebbe stata la causa della sua caduta;
che, successivamente a tale evento, a causa della carenza e del ritardo nei soccorsi, la stessa avrebbe patito sia un aggravarsi delle condizioni di salute che un danno morale (cfr. atto di citazione) “dovuto all'abbandono (durato all'incirca due ore)”,
“dovuto dal percorso sostenuto della stessa, nelle gravi condizioni in cui versava, per raggiungere il primo mezzo disponibile addetto alle emergenze” (cfr. comparsa conclusionale); che, in conseguenza del predetto danno ex artt. 2043 e 2059 c.c, l'attrice avrebbe patito ulteriore danno patrimoniale conseguente alla perdita di un premio retributivo annuo di € 450,00 per non avere raggiunto, a causa dell'infortunio, un determinato numero di giornate lavorative.
Tuttavia, le deduzioni di (peraltro, in parte emendate in corso di causa) non sono Parte_1 risultate comprovate all'esito dell'istruttoria.
E infatti, è stato acclarato -sia mediante produzione documentale che mediante testimoni - in primo luogo, che l'attrice era consapevole della difficoltà del percorso, sia per aver partecipato all'edizione del 2016 della stessa manifestazione (cfr. produzione documentale agli atti) che per avere praticato allenamenti in quei luoghi (cfr. deposizione del teste , supra) sia, infine, per avere Per_6 pagina 8 di 10 accettato, con l'iscrizione alla gara, i regolamenti della stessa, da cui risulta chiaramente evincibile la difficoltà dei percorsi oggetto dell'evento camminata: “i percorsi sono sterrati per almeno il 90% anche con pendenze molte elevate ed in terreni poco agevoli. Si sconsiglia la partecipazione se non sia ha una preparazione adeguata. Chi si iscrive ha la consapevolezza che, per la natura dei percorsi, corre il rischio di incorrere in traumi anche molto gravi, e che potrebbe essere necessario un tempo molto lungo per l'arrivo di eventuali soccorsi” (cfr. estratto del testo del regolamento generale di cui a pag. 1 delle norme generali, agli atti).
Ne deriva che non può esservi dubbio, intanto, in merito al corretto adempimento da parte degli organizzatori degli obblighi informativi sulla natura del percorso da affrontare.
Ciò posto, considerato, altresì, che la caduta dell'attrice è stata determinata, per stessa ammissione della stessa, da “ostacoli naturali presenti sul terreno” (cfr. atto di citazione) – si può ritenere plausibile che essa sia addebitabile ad una causa accidentale, la cui verificazione in un tragitto impervio può ritenersi pacificamente probabile e, quindi, in merito alla caduta non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento in capo alle associazioni convenute.
Per quanto attiene, poi, all'asserito ritardo nei soccorsi, che avrebbe contribuito, secondo l'attrice, all'aggravamento del danno e che costituirebbe un ipotetico inadempimento nella ricostruzione della responsabilità derivante da contratto, nonostante le dichiarazioni di alcuni testimoni in merito alla difficoltà di contattare gli organizzatori, altri testi (cfr. teste ) hanno riferito di Per_6 essere riusciti a contattare telefonicamente , presidente dell' “No al Controparte_5 CP_3 doping e alla droga” e ad , presidente di . CP_2 Controparte_1
A ciò aggiungasi la circostanza, incontestabile e riferita da tutti i testimoni e dalla stessa attrice, che era presente, con la propria auto, nel punto più vicino a raggiungibile con i CP_5 Parte_1 mezzi meccanici (ma non con l'ambulanza) assicurando, quindi, in ogni caso, assistenza all'infortunata.
Risulta acclarato, inoltre, all'esito dell'espletata istruttoria, che un ritardo nell'arrivo alla struttura sanitaria sia dipeso esclusivamente dalle scelte dell'attrice che ha, prima, rifiutato il trasporto presso l'ospedale più vicino e, dopo, deciso di attendere un altro giorno per sottoporsi ad intervento chirurgico, senza alcuna responsabilità ravvisabile in merito in capo alle associazioni convenute.
Risulta, in definitiva, pacifico che non è ravvisabile in capo alle associazioni convenute alcun inadempimento connesso ai loro doveri contrattuali.
In merito all'asserito abbandono (più volte indicato da quale fondamento del danno Parte_1 morale di cui la stessa ha chiesto risarcimento), considerato che nel corso del giudizio è emersa una diversa tempistica (tra l'altro confermata dalla stessa rispetto a quella indicata dall'attrice Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio e considerata, altresì, la pacifica mancanza di responsabilità delle associazioni convenute in merito al ritardo nelle cure, non si ritiene che tale abbandono possa ritenersi sussistente nel caso di specie, con conseguente difetto del presunto diritto al relativo risarcimento.
pagina 9 di 10 Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, non ritenendosi ravvisabile a carico delle associazioni convenute alcuna responsabilità ex art. 1218 c.c. in merito all'infortunio occorso all'attrice in data 17.02.2019, né tantomeno alcuna responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. invocata dall'attrice, si ritiene la domanda di parte attrice infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del
D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia)
PQM
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4232/2019
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del presidente p.t. e di Controparte_1 Controparte_4 in persona del presidente p.t., che liquida in complessivi € 4.100,00 per ciascuna
[...] parte, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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