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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Leucio Del Sannio - Piazza Municipio 82010 San Leucio Del Sannio BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 932/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso. Resistente/Appellato: Lavv. Lombardi si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'eccezione preliminare dell'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2019 relativamente all'area identificata al foglio numero_1 sita alla Indirizzo_1, zona a vocazione prettamente agricola, ricadente nella zona B 3 del PUC
Secondo parte attrice, il valore venale del terreno, determinato ai fini Imu, era superiore al valore di stima reale.
Si è costituito il Comune di San Leucio del Sannio che ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso;
nel merito, ha sostenuto la congruità del valore del bene.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Giudicante che il ricorso andava proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato;
nel caso in esame, l'atto opposto è stato notificato il 19 dicembre 2024 ed il termine ultimo per la proposizione del ricorso è quello del 17 febbraio 2025.
Come emerge dalla lettura degli atti di causa, Ricorrente_1 ha notificato il ricorso al Comune di San Leucio del Sannio in data 8 marzo 2025 (vedasi ricevuta pec di consegna depositata allega al fascicolo di parte attrice).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso ex art. 21 del Decreto Legislativo n.546 del 1992; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Leucio del Sannio che liquida in complessivi euro 120,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Leucio Del Sannio - Piazza Municipio 82010 San Leucio Del Sannio BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 932/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso. Resistente/Appellato: Lavv. Lombardi si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'eccezione preliminare dell'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2019 relativamente all'area identificata al foglio numero_1 sita alla Indirizzo_1, zona a vocazione prettamente agricola, ricadente nella zona B 3 del PUC
Secondo parte attrice, il valore venale del terreno, determinato ai fini Imu, era superiore al valore di stima reale.
Si è costituito il Comune di San Leucio del Sannio che ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso;
nel merito, ha sostenuto la congruità del valore del bene.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Giudicante che il ricorso andava proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato;
nel caso in esame, l'atto opposto è stato notificato il 19 dicembre 2024 ed il termine ultimo per la proposizione del ricorso è quello del 17 febbraio 2025.
Come emerge dalla lettura degli atti di causa, Ricorrente_1 ha notificato il ricorso al Comune di San Leucio del Sannio in data 8 marzo 2025 (vedasi ricevuta pec di consegna depositata allega al fascicolo di parte attrice).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso ex art. 21 del Decreto Legislativo n.546 del 1992; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Leucio del Sannio che liquida in complessivi euro 120,00 oltre accessori di legge, se dovuti.