TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 353/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MOSSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Bussoleno (TO), piazza del Moro n. 2, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente con ricorso depositato in data 16/1/2025, ha Parte_1
allegato:
- di essere stata lavoratrice dipendente dell' con mansioni di infermiera, sino al Pt_2
16/12/2020 (cessazione del rapporto per ingresso in pensionamento di anzianità);
- di avere maturato, nel periodo sopra indicato, credito per Trattamento di Fine Servizio;
- che il Trattamento di Fine Servizio non è stato però pagato dall' nei termini di legge;
CP_1
termini scaduti in data 16/12/2022;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS, oltre al danno da Pt_1 CP_1
ritardo nell'adempimento;
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS della ricorrente, CP_1
pari ad euro 51.924,44 lordi ed euro 47.308,48 netti, è stato liquidato e pagato;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo del dovuto, rinunciando alla domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento, e chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e chiedendo però
la rifusione delle spese di lite;
l' si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione CP_1
della materia del contendere, rimettendosi in punto spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' (che CP_1
in sede di costituzione in giudizio ha dato atto dell'assenza di motivi ostativi al pagamento) e del conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi
2 pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che:
- secondo quanto disposto dall'art. 3 co 2 d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997, “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”; vi è quindi un termine dilatorio per provvedere alla liquidazione del trattamento, pari a complessivi 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- l'art. 12 co 7 d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, ha poi previsto: “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
[…]
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
3 trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo […]”;
pertanto, nel caso di specie, il pagamento in favore della ricorrente sarebbe dovuto intervenire decorsi i 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi dal 16 marzo 2023;
- tali tempistiche non sono state entrambe rispettate, ed alla data di deposito del ricorso
(16/1/2025) risultava inadempimento, essendo intervenuto il pagamento, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, solo nel successivo mese di febbraio
2025; ragione per la quale deve emettersi condanna alle spese in danno dell' , sulla base CP_1
del valore del diritto di credito, ovvero euro 51.924,44; le spese sono liquidate quindi sul relativo scaglione di valore, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 4.500,00, oltre ad accessori, e sono distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore della ricorrente CP_1
delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, Parte_1
iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 24/9/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 353/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MOSSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Bussoleno (TO), piazza del Moro n. 2, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente con ricorso depositato in data 16/1/2025, ha Parte_1
allegato:
- di essere stata lavoratrice dipendente dell' con mansioni di infermiera, sino al Pt_2
16/12/2020 (cessazione del rapporto per ingresso in pensionamento di anzianità);
- di avere maturato, nel periodo sopra indicato, credito per Trattamento di Fine Servizio;
- che il Trattamento di Fine Servizio non è stato però pagato dall' nei termini di legge;
CP_1
termini scaduti in data 16/12/2022;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS, oltre al danno da Pt_1 CP_1
ritardo nell'adempimento;
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS della ricorrente, CP_1
pari ad euro 51.924,44 lordi ed euro 47.308,48 netti, è stato liquidato e pagato;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo del dovuto, rinunciando alla domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento, e chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e chiedendo però
la rifusione delle spese di lite;
l' si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione CP_1
della materia del contendere, rimettendosi in punto spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' (che CP_1
in sede di costituzione in giudizio ha dato atto dell'assenza di motivi ostativi al pagamento) e del conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi
2 pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che:
- secondo quanto disposto dall'art. 3 co 2 d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997, “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”; vi è quindi un termine dilatorio per provvedere alla liquidazione del trattamento, pari a complessivi 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- l'art. 12 co 7 d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, ha poi previsto: “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
[…]
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
3 trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo […]”;
pertanto, nel caso di specie, il pagamento in favore della ricorrente sarebbe dovuto intervenire decorsi i 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi dal 16 marzo 2023;
- tali tempistiche non sono state entrambe rispettate, ed alla data di deposito del ricorso
(16/1/2025) risultava inadempimento, essendo intervenuto il pagamento, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, solo nel successivo mese di febbraio
2025; ragione per la quale deve emettersi condanna alle spese in danno dell' , sulla base CP_1
del valore del diritto di credito, ovvero euro 51.924,44; le spese sono liquidate quindi sul relativo scaglione di valore, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 4.500,00, oltre ad accessori, e sono distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore della ricorrente CP_1
delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, Parte_1
iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 24/9/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4