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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Ida Cuffaro Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO GIULIA, Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NATALE DOMENICANTONIO;
Resistente
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'attrice ha convenuto in giudizio deducendo: a) di avere intrapreso nel 2016 una relazione con Controparte_1
e di aver convissuto con lo stesso presso la sua abitazione in Controparte_1
Vibo Valentia, via P.E. Murmura, n. 35 fino all'8/11/2019-; b) che nonostante l'interruzione della convivenza hanno continuato a frequentarsi tanto che in varie occasioni il resistente si recava a Reggio Calabria ove la stessa si era trasferita per pagina 1 di 5 motivi di lavoro;
; c) che sul finire del mese di luglio/inizio del mese di agosto 2021 il sig. si recava a Reggio Calabria e, come nelle altre occasioni, consumava CP_1 un rapporto intimo non protetto con la ricorrente concependo il piccolo d) Per_1 che il sig. immotivatamente ed in maniera infondata si è sempre rifiutato CP_1 di riconoscere il minore, nonché di sottoporsi volontariamente al test di paternità.
In definitiva, quindi, parte attrice ha chiesto: “ Accertare e dichiarare che il sig.
è il padre biologico del minore;
conseguentemente, Controparte_2 Persona_2 dichiarare giudizialmente la paternità del minore Ordinare Persona_2
l'annotazione della rettifica della paternità biologica nell'atto di nascita del bambino, presso i Registri dello Stato Civile del Comune di nascita al fine di ripristinare la veridicità dello stato di filiazione accertata giudizialmente Con condanna alle spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa come per legge.”
Istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 dichiarava di essere disponibile ad essere sottoposto all'espletamento degli esami genetici attraverso il test medico scientifico del DNA, formulando le seguenti conclusioni: “ in via principale chiede all'Ill.mo Giudice adito di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova. -in via istruttoria, parte convenuta si associa alla richiesta dell'esame biologico del DNA. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di CTU allo scopo di accertarne la paternità di e all'esito dell'espletata CTU è stata rinviata per la Persona_2 rimessione della causa in decisione previa concessione alle parti dei termini 473 bis.28 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità prevista dall' art. 269 c.c. ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio, ottenendo così il riconoscimento della propria filiazione.
Preliminarmente giova osservare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo ( art. 269 comma 2 c.c.) ma non è sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre all'epoca del pagina 2 di 5 concepimento (ultimo comma). Ciò vuol dire che per la dimostrazione del fatto procreativo, da un lato, non si impone, in ogni caso, di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, potendo essere data la prova con ogni mezzo, e dall'altro, che la legge pone una deroga alla regola generale del libero convincimento del Giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando la dichiarazione della madre e/o la prova dei rapporti sessuali con il presunto padre ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo (Cass., 22.11.1991 n. 12574; Cass., 5.8.1997 n. 7193; Cass.,
15.1,1999 n. 386).
La consulenza tecnica offre, perciò, un indiscutibile supporto alla prova del concepimento richiesto dall'art. 269 c.c. per la dichiarazione giudiziale di paternità.
Pertanto la consulenza genetica disposta nel presente giudizio risulta essere il mezzo di prova ritenuto più idoneo per l'attribuzione della paternità di un soggetto. Il progresso scientifico, l'evoluzione della ricerca in campo biologico hanno permesso di raggiungere elevatissimi gradi di probabilità nell'accertamento della paternità, sino a sfiorare il limite della certezza assoluta tale da indurre la giurisprudenza di legittimità a ritenere gli accertamenti ematologici e genetici un mezzo ordinario di prova, da ammettere ove non sia possibile altrimenti accertare i fatti di causa.
Si legge in giurisprudenza: In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di una sorta di « ordine cronologico » nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 cost., in relazione a un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. civ. 2/7/2007 n. 14976).
pagina 3 di 5 Conclusivamente e pacificamente si afferma che nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. civ., sez. I, 14/07/2011, n.
15568).
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie la domanda con la quale l'attrice chiede che venga giudizialmente dichiarata la paternità del convenuto ai fini del riconoscimento dello stato di figlio del minore risulta infondata Persona_3 all'esito degli accertamenti svolti in sede istruttoria.
È emerso dall'accertamento genetico effettuato presso il laboratorio di tipizzazione individuale biologica dell' di Napoli che il convenuto non è il padre Persona_4 biologico del minore . L'analisi dei loci STR autosomici e la successiva Persona_2 comparazione del profilo genetico del sig. con quello di Controparte_1 Per_2
, ha fornito un valore di LH (Likelihood Ratio) inferiore a 1,00E-4, il che esclude
[...] la paternità biologica del primo nei confronti del minore.
Da quanto detto discende il rigetto della domanda attorea.
Tenuto conto della natura della controversia si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
PQM
Tribunale di Vibo Valentia in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 183/2024, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Compensa integralmente le spese di lite
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto del 4.04.2025
pagina 4 di 5 Così deciso nella C.C. del 25 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Ida Cuffaro dott.ssa Gabriella Lupoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Ida Cuffaro Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO GIULIA, Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NATALE DOMENICANTONIO;
Resistente
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'attrice ha convenuto in giudizio deducendo: a) di avere intrapreso nel 2016 una relazione con Controparte_1
e di aver convissuto con lo stesso presso la sua abitazione in Controparte_1
Vibo Valentia, via P.E. Murmura, n. 35 fino all'8/11/2019-; b) che nonostante l'interruzione della convivenza hanno continuato a frequentarsi tanto che in varie occasioni il resistente si recava a Reggio Calabria ove la stessa si era trasferita per pagina 1 di 5 motivi di lavoro;
; c) che sul finire del mese di luglio/inizio del mese di agosto 2021 il sig. si recava a Reggio Calabria e, come nelle altre occasioni, consumava CP_1 un rapporto intimo non protetto con la ricorrente concependo il piccolo d) Per_1 che il sig. immotivatamente ed in maniera infondata si è sempre rifiutato CP_1 di riconoscere il minore, nonché di sottoporsi volontariamente al test di paternità.
In definitiva, quindi, parte attrice ha chiesto: “ Accertare e dichiarare che il sig.
è il padre biologico del minore;
conseguentemente, Controparte_2 Persona_2 dichiarare giudizialmente la paternità del minore Ordinare Persona_2
l'annotazione della rettifica della paternità biologica nell'atto di nascita del bambino, presso i Registri dello Stato Civile del Comune di nascita al fine di ripristinare la veridicità dello stato di filiazione accertata giudizialmente Con condanna alle spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa come per legge.”
Istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 dichiarava di essere disponibile ad essere sottoposto all'espletamento degli esami genetici attraverso il test medico scientifico del DNA, formulando le seguenti conclusioni: “ in via principale chiede all'Ill.mo Giudice adito di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova. -in via istruttoria, parte convenuta si associa alla richiesta dell'esame biologico del DNA. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di CTU allo scopo di accertarne la paternità di e all'esito dell'espletata CTU è stata rinviata per la Persona_2 rimessione della causa in decisione previa concessione alle parti dei termini 473 bis.28 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità prevista dall' art. 269 c.c. ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio, ottenendo così il riconoscimento della propria filiazione.
Preliminarmente giova osservare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo ( art. 269 comma 2 c.c.) ma non è sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre all'epoca del pagina 2 di 5 concepimento (ultimo comma). Ciò vuol dire che per la dimostrazione del fatto procreativo, da un lato, non si impone, in ogni caso, di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, potendo essere data la prova con ogni mezzo, e dall'altro, che la legge pone una deroga alla regola generale del libero convincimento del Giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando la dichiarazione della madre e/o la prova dei rapporti sessuali con il presunto padre ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo (Cass., 22.11.1991 n. 12574; Cass., 5.8.1997 n. 7193; Cass.,
15.1,1999 n. 386).
La consulenza tecnica offre, perciò, un indiscutibile supporto alla prova del concepimento richiesto dall'art. 269 c.c. per la dichiarazione giudiziale di paternità.
Pertanto la consulenza genetica disposta nel presente giudizio risulta essere il mezzo di prova ritenuto più idoneo per l'attribuzione della paternità di un soggetto. Il progresso scientifico, l'evoluzione della ricerca in campo biologico hanno permesso di raggiungere elevatissimi gradi di probabilità nell'accertamento della paternità, sino a sfiorare il limite della certezza assoluta tale da indurre la giurisprudenza di legittimità a ritenere gli accertamenti ematologici e genetici un mezzo ordinario di prova, da ammettere ove non sia possibile altrimenti accertare i fatti di causa.
Si legge in giurisprudenza: In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di una sorta di « ordine cronologico » nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 cost., in relazione a un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. civ. 2/7/2007 n. 14976).
pagina 3 di 5 Conclusivamente e pacificamente si afferma che nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. civ., sez. I, 14/07/2011, n.
15568).
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie la domanda con la quale l'attrice chiede che venga giudizialmente dichiarata la paternità del convenuto ai fini del riconoscimento dello stato di figlio del minore risulta infondata Persona_3 all'esito degli accertamenti svolti in sede istruttoria.
È emerso dall'accertamento genetico effettuato presso il laboratorio di tipizzazione individuale biologica dell' di Napoli che il convenuto non è il padre Persona_4 biologico del minore . L'analisi dei loci STR autosomici e la successiva Persona_2 comparazione del profilo genetico del sig. con quello di Controparte_1 Per_2
, ha fornito un valore di LH (Likelihood Ratio) inferiore a 1,00E-4, il che esclude
[...] la paternità biologica del primo nei confronti del minore.
Da quanto detto discende il rigetto della domanda attorea.
Tenuto conto della natura della controversia si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
PQM
Tribunale di Vibo Valentia in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 183/2024, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Compensa integralmente le spese di lite
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto del 4.04.2025
pagina 4 di 5 Così deciso nella C.C. del 25 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Ida Cuffaro dott.ssa Gabriella Lupoli
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