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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
GA OB, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820250007816839000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 56685932214, notificato a mezzo PEC in data 17.10.2024 (prod. nn. 3, 4, 5, 6 e 7), l'Ufficio
Territoriale di Genova 1 comunicava al sig. Ricorrente_1 la liquidazione dell'imposta, pari ad € 107.264,88, dovuta per la tassazione separata sul reddito di € 497.056,00, indicato nel quadro RM del Mod. Redditi
PF/2022 relativo all'anno 2021. Tale comunicazione, nella sezione relativa alle modalità e termini di versamento, nel precisare che la somma dovuta doveva essere versata “entro 30 giorni dal ricevimento”, informava che, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, era ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il contribuente optava per il rateizzo della pretesa e, al fine del calcolo delle rate dovute, usufruiva dell'apposito servizio messo a disposizione sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, inserendo però quale “data di ricevimento comunicazione” quella del
28.10.2024 anziché quella corretta del 17.10.2024. L'errato inserimento, da parte del contribuente, della data di ricezione della comunicazione – fondamentale al fine del calcolo corretto del piano rateale – ha comportato uno sfasamento delle rate ed un tardivo pagamento (di 9 giorni) della prima rata, versata il
27.11.2024 in luogo del 18.11.2024. Pertanto l'Ufficio – rilevata la decadenza dalla rateazione – ha iscritto a ruolo gli importi dovuti per imposta (al netto di quanto già versato nel frattempo), interessi e sanzioni, confluiti poi nella cartella di pagamento oggetto del presente contendere. Con ricorso del 13.06.2025 il
Contribuente ha impugnato la cartella, insistendo, in via principale, per l'annullamento integrale della pretesa, stante il regolare pagamento delle rate. In subordine chiede l'annullamento di interessi e sanzioni e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle sanzioni, con riconoscimento di quanto già nel frattempo versato a titolo di imposta. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni del ricorrente, che ritiene infondate. Tuttavia evidenzia di aver tenuto conto di quanto versato dal Contribuente alla data dell'iscrizione a ruolo, avvenuta in data 11.02.2025, detraendo dall'imposta dovuta l'importo di € 5.363,56, pagato in data 27.11.2024. Inoltre considerato che il sig.
Ricorrente_1, successivamente a tale data, ha versato ulteriori tre rate (per complessivi € 16.089,72), l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della partita di ruolo, come da provvedimenti del 17.04.2025 e del
11.09.2025 che si producono (prod. n. 9 e 10). Pertanto, sulle somme oggetto di sgravio è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha depositato memorie replicando alle argomentazioni di parte resistente e ribadendo quanto già sostenuto con l'atto introduttivo.
All'udienza del 11.11.25 le parti concordemente hanno chiesto un rinvio per tentare un'eventuale conciliazione.
Le parti, hanno sottoscritto e depositato una conciliazione della controversia e chiedono l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
GA OB, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820250007816839000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 56685932214, notificato a mezzo PEC in data 17.10.2024 (prod. nn. 3, 4, 5, 6 e 7), l'Ufficio
Territoriale di Genova 1 comunicava al sig. Ricorrente_1 la liquidazione dell'imposta, pari ad € 107.264,88, dovuta per la tassazione separata sul reddito di € 497.056,00, indicato nel quadro RM del Mod. Redditi
PF/2022 relativo all'anno 2021. Tale comunicazione, nella sezione relativa alle modalità e termini di versamento, nel precisare che la somma dovuta doveva essere versata “entro 30 giorni dal ricevimento”, informava che, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, era ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il contribuente optava per il rateizzo della pretesa e, al fine del calcolo delle rate dovute, usufruiva dell'apposito servizio messo a disposizione sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, inserendo però quale “data di ricevimento comunicazione” quella del
28.10.2024 anziché quella corretta del 17.10.2024. L'errato inserimento, da parte del contribuente, della data di ricezione della comunicazione – fondamentale al fine del calcolo corretto del piano rateale – ha comportato uno sfasamento delle rate ed un tardivo pagamento (di 9 giorni) della prima rata, versata il
27.11.2024 in luogo del 18.11.2024. Pertanto l'Ufficio – rilevata la decadenza dalla rateazione – ha iscritto a ruolo gli importi dovuti per imposta (al netto di quanto già versato nel frattempo), interessi e sanzioni, confluiti poi nella cartella di pagamento oggetto del presente contendere. Con ricorso del 13.06.2025 il
Contribuente ha impugnato la cartella, insistendo, in via principale, per l'annullamento integrale della pretesa, stante il regolare pagamento delle rate. In subordine chiede l'annullamento di interessi e sanzioni e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle sanzioni, con riconoscimento di quanto già nel frattempo versato a titolo di imposta. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni del ricorrente, che ritiene infondate. Tuttavia evidenzia di aver tenuto conto di quanto versato dal Contribuente alla data dell'iscrizione a ruolo, avvenuta in data 11.02.2025, detraendo dall'imposta dovuta l'importo di € 5.363,56, pagato in data 27.11.2024. Inoltre considerato che il sig.
Ricorrente_1, successivamente a tale data, ha versato ulteriori tre rate (per complessivi € 16.089,72), l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della partita di ruolo, come da provvedimenti del 17.04.2025 e del
11.09.2025 che si producono (prod. n. 9 e 10). Pertanto, sulle somme oggetto di sgravio è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha depositato memorie replicando alle argomentazioni di parte resistente e ribadendo quanto già sostenuto con l'atto introduttivo.
All'udienza del 11.11.25 le parti concordemente hanno chiesto un rinvio per tentare un'eventuale conciliazione.
Le parti, hanno sottoscritto e depositato una conciliazione della controversia e chiedono l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.