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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2234/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. 11, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11.10.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidita derivante dall'infortunio professionale denunciato del 28.7.2021 e, conseguentemente, l'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che il sig. ha subito una grave menomazione psico/fisica pari all' 8% ovvero in Parte_1 misura superiore o quella che sarà accertata in corso di causa, in seguito ad infortunio sul lavoro del 28 luglio 2021; - condannare, per l'effetto, l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennizzo a titolo di danno biologico per un grado accertato dell'8%, ovvero in quella misura che sarà meglio accertata corso di causa.
- condannare, infine, l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e delle competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che:
--- Il IG. risulta aver subito un infortunio sul lavoro in data 28-7-21. L Parte_1 CP_1 ha correttamente riconosciuto l'evento infortunistico, provvedendo al pagamento della temporanea. Si concorda sulla compatibilità infortunistica con l'evento denunciato, essendo rispettati i diversi criteri medico legali in tema di nesso di causalità, e pertanto si eviterà di insistere su questo punto, data la corrispondenza positiva. Non si rinvengono preesistenze patologiche aventi influenza sull'evento denunciato.
--- I postumi derivanti dall'infortunio in discussione possono essere così compendiati:
“Esiti algici e disfunzionali post traumatici di frattura sovra malleolare peroneale di destra, con danno estetico per esito cicatriziale locale da pregressa ferita lacero contusa.” Questi esiti comprendono la limitazione funzionale ai movimenti del collo del piede, le algie e la limitazione deambulatoria con ipotonotrofia muscolare regionale, e la compromissione estetica cicatriziale.
--- Si ritiene che in atti i postumi accertati siano stati tutti debitamente comprovati con le indagini specialistiche già riportate (visite ortopediche ed accertamenti radiologici), tutti univoci nell'ascrivere le patologie individuate quali derivanti dall'infortunio denunciato. --- Ai sensi di legge si può individuare una percentuale di danno biologico e di compromissione dell'attitudine lavorativa derivante dall'infortunio subito da quantificare nella misura del 6% (sei per cento), ai sensi del D. Lvo n. 38/2000. La decorrenza può essere stabilita alla data del denunciato evento infortunistico del 28-7- 21 (vedasi documentazione).>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio professionale del 28.7.2021, e la condizione clinica determinatasi. L tuttavia ha dedotto, che a seguito di istruttoria di rito, effettuati gli accertamenti CP_1 medico legali il caso veniva definito positivamente con provvedimento del 26/10/2021 e la liquidazione della relativa indennita economica pari ad € 2.224,03 con differimento della valutazione dei postumi ad una successiva visita, occorsa a distanza di sette mesi circa, in seguito a nuova visita medico legale, all'esito della quale venivano riconosciuti all'infortunato postumi determinanti un grado di menomazione dell'integrita psicofisica pari al 6% come da provvedimento del 20/05/22 e quindi liquidati € 4.320,75 in via definitiva.
10. Le spese sono compensate, in considerazione della ritardata comunicazione del verbale medico , e dell'adesione alla richiesta compensazione da parte dell' resistente CP_1 CP_1 effettuata all'odierna udienza. 13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- condanna al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 18/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. 11, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11.10.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidita derivante dall'infortunio professionale denunciato del 28.7.2021 e, conseguentemente, l'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che il sig. ha subito una grave menomazione psico/fisica pari all' 8% ovvero in Parte_1 misura superiore o quella che sarà accertata in corso di causa, in seguito ad infortunio sul lavoro del 28 luglio 2021; - condannare, per l'effetto, l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennizzo a titolo di danno biologico per un grado accertato dell'8%, ovvero in quella misura che sarà meglio accertata corso di causa.
- condannare, infine, l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e delle competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che:
--- Il IG. risulta aver subito un infortunio sul lavoro in data 28-7-21. L Parte_1 CP_1 ha correttamente riconosciuto l'evento infortunistico, provvedendo al pagamento della temporanea. Si concorda sulla compatibilità infortunistica con l'evento denunciato, essendo rispettati i diversi criteri medico legali in tema di nesso di causalità, e pertanto si eviterà di insistere su questo punto, data la corrispondenza positiva. Non si rinvengono preesistenze patologiche aventi influenza sull'evento denunciato.
--- I postumi derivanti dall'infortunio in discussione possono essere così compendiati:
“Esiti algici e disfunzionali post traumatici di frattura sovra malleolare peroneale di destra, con danno estetico per esito cicatriziale locale da pregressa ferita lacero contusa.” Questi esiti comprendono la limitazione funzionale ai movimenti del collo del piede, le algie e la limitazione deambulatoria con ipotonotrofia muscolare regionale, e la compromissione estetica cicatriziale.
--- Si ritiene che in atti i postumi accertati siano stati tutti debitamente comprovati con le indagini specialistiche già riportate (visite ortopediche ed accertamenti radiologici), tutti univoci nell'ascrivere le patologie individuate quali derivanti dall'infortunio denunciato. --- Ai sensi di legge si può individuare una percentuale di danno biologico e di compromissione dell'attitudine lavorativa derivante dall'infortunio subito da quantificare nella misura del 6% (sei per cento), ai sensi del D. Lvo n. 38/2000. La decorrenza può essere stabilita alla data del denunciato evento infortunistico del 28-7- 21 (vedasi documentazione).>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio professionale del 28.7.2021, e la condizione clinica determinatasi. L tuttavia ha dedotto, che a seguito di istruttoria di rito, effettuati gli accertamenti CP_1 medico legali il caso veniva definito positivamente con provvedimento del 26/10/2021 e la liquidazione della relativa indennita economica pari ad € 2.224,03 con differimento della valutazione dei postumi ad una successiva visita, occorsa a distanza di sette mesi circa, in seguito a nuova visita medico legale, all'esito della quale venivano riconosciuti all'infortunato postumi determinanti un grado di menomazione dell'integrita psicofisica pari al 6% come da provvedimento del 20/05/22 e quindi liquidati € 4.320,75 in via definitiva.
10. Le spese sono compensate, in considerazione della ritardata comunicazione del verbale medico , e dell'adesione alla richiesta compensazione da parte dell' resistente CP_1 CP_1 effettuata all'odierna udienza. 13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- condanna al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 18/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani