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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19279 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. NATY FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura a margine del ricorso, dall'avv. NATY FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/05/1976, dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Persona_1 Persona_2
17.05.1981) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non
1 più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- I coniugi, con obbligo di mutuo rispetto, vivranno separati, il marito provvederà appena possibile a trasferirsi presso una nuova abitazione, mentre la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale); - stabilire che la casa coniugale in Napoli alla Via Francesco Girardi 4 resti assegnata alla sig.ra Parte_2
con tutti gli arredi ivi contenuti;
- Il sig. non corrisponderà alcunchè in Parte_1
favore della moglie, non corrisponderà alcunchè in favore dei figli ormai maggiorenni ed indipendenti;
- Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ( ex art. 6, c. 12, L. 1/12/70
n.898); - I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenza il Collegio, che in assenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in assenza di prole di età minore, la pattuizione avente ad oggetto l'assegnazione della casa alla sig.ra viene intesa come libera determinazione delle parti di lasciare Parte_2
l'immobile nella disponibilità della stessa.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.282, parte II , S. A , sez. A , reg. Atti Matrimonio anno 1976 ) ; Parte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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