CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 117/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ,) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Monia TERSILLI del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in S. Nicolò a
Tordino in Teramo presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( p iva ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita RICCHETTI e dall'avv. Gianni
FALCONI entrambi del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1231/23 del 21 dicembre 2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto l'opposizione che ha inteso Parte_1
proporre al decreto (n. 548/13) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
(di seguito, e per brevità, ditta , della somma complessiva di Controparte_2 CP_1
1 € 16.200,00 (già comprensiva dell'IVA) per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di realizzazione della recinzione presso l'immobile sito in Teramo frazione Colleminucci (identificato al fg 34 p.lle 421 e 422).
Le ragioni dell'opposizione possono sintetizzarsi nella contestazione di una serie di vizi, meglio descritti nella nota (trasmessa a mezzo raccomandata del 5 luglio 2012) e relativi:
- alla presenza di numerose tracce di scortecciamento sulla superficie della pavimentazione del lato sud dell'edificio, nonché sull'intero cordolo del muretto di recinzione del lato nord della proprietà per una lunghezza di complessivi ventiquattro (24) metri;
- all'esistenza di crepe e distaccamenti sulla quasi totalità della pavimentazione esterna;
- alla sussistenza di numerosi dossi sullo scivolo dell'ingresso del garage, causati dalla posa dell'asfalto in maniera non lineare ed uniforme;
- al disallineamento dei muri divisori del sottotetto che non risultano essere “a piombo” nonché alla realizzazione “fuori quadro” della porta di accesso all'ascensore;
Secondo la prospettazione del inoltre, gli importi già corrisposti (nei termini di cui meglio Pt_1
si dirà nel prosieguo) devono ritenersi sufficienti a soddisfare qualsivoglia pretesa creditoria della controparte e pertanto nulla (e men che meno l'importo oggetto della fattura n. 2/13) deve essere corrisposto.
1.2. La ditta appaltatrice si è costituita fornendo una ricostruzione della vicenda diametralmente opposta e così insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione ed anzi chiedendo (attesa la pretestuosità delle argomentazioni avversarie) la condanna del ai sensi dell'art. 96 cpc. Pt_1
1.3. All'esito dell'istruttoria (caratterizzata dall'escussione di testi e dall'espletamento di due consulenze tecniche) il giudice di prime cure ha, pur revocando il provvedimento monitorio, egualmente riconosciuto un credito, in favore dell'impresa di € 14.900,00 condannando CP_1 conseguentemente l'opponente alla rifusione delle spese di lite nonché di quelle di CTU.
In sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così riassunte:
- Sono state integralmente recepite, in quanto ritenute espressione di un percorso logico immune da censure, le conclusioni a cui pervenuto il secondo CTU nominato, geom.
[...]
, sia per quanto concerne la stima complessiva dei lavori eseguiti dalla impresa CP_3
appaltatrice che in ordine ai vizi riscontrati e quantificati ( trattasi dei lavori necessari alla loro eliminazione) nella misura complessiva (comprensiva dell'IVA) di € 1.300,00 da decurtare
2 così come anche gli acconti (sui quali si dirà in seguito) corrisposti dalla iniziale richiesta proposta in sede monitoria;
- Tali vizi hanno riguardato una parte della pavimentazione esterna ed il cordolo del muro di recinzione sul versante nord dell'immobile attesa la presenza di lesioni e distacchi;
- È stata, nonostante l'esito del giudizio, rigettata la domanda di condanna del ai sensi Pt_1 dell'art. 96 cpc;
1.4. La pronunzia del Tribunale aprutino è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dal mediante l'articolazione di tre motivi. Pt_1
La prima doglianza, ha riguardato la contraddittorietà della motivazione riguardo la stima complessiva dei lavori eseguiti dalla ditta in quanto nella prima stesura della CTU era stato CP_1 indicato un importo di € 25.400,00 inferiore rispetto a quello che, al contrario l'esperto, senza invero alcun elemento di riscontro (che in ogni caso avrebbe dovuto essere provato dalla controparte), ha riportato in sede di risposta alle osservazioni.
Con il secondo motivo, invero strettamente connesso al precedente, l'appellante ha censurato, invocandone la nullità, la sentenza per aver acriticamente aderito, e senza alcuna motivazione ulteriore necessaria invece alla luce delle osservazioni presentate, alle risultanze dell'elaborato peritale peraltro dissimili anche rispetto a quelle rassegnate dal primo consulente nominato.
L'ultimo profilo di doglianza si è appuntato sull'errata applicazione dei principi, di ordine generale, in tema di riparto dell'onere della prova in quanto l'impresa non ha fornito la dimostrazione CP_1 dell'esistenza del credito azionato in via monitoria.
Muovendo da queste considerazioni, l'appellante ha insistito sia per la rinnovazione della CTU che per la condanna della controparte al risarcimento dei danni.
L'appellata, a sua volta, ha resistito all'impugnazione evidenziando essenzialmente l'infondatezza nel merito.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto è infondato in diritto, prima ancora che in fatto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3 2.1. Occorre prendere le mosse dallo scrutinio del terzo (ed ultimo) motivo che, come anticipato, ha interessato il più ampio tema dell'onere della prova della pretesa creditoria che deve essere esaminato sotto il duplice profilo del diritto e del fatto.
2.1.1.Sotto il primo versante, è d'uopo evidenziare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria, ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022
n. 927).
La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.
13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo
4 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 2421/2006).
2.1.2.In punto di fatto, invece, è sufficiente osservare quanto segue.
La causa petendi della pretesa creditoria azionata in via monitoria deve individuarsi nel contratto di appalto intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di realizzazione della recinzione all'interno dell'immobile di proprietà del Pt_1
Come noto, il contratto di appalto rientra nel novero di quelle figure negoziali tipizzate per le quali non è richiesta necessariamente la forma scritta ai fini della prova della sua esistenza sicchè è ben possibile attingere ad ulteriori elementi di riscontro probatorio che nella fattispecie sono direttamente evincibili sia dalle provE orali che dal materiale documentale versato in atti.
In corso di causa, infatti, sono stati escussi all'udienza del 9 luglio 2014 i testi , Testimone_1 [...]
e Testimone_2 Tes_3
Orbene, ancorchè è risultato fossero (quanto meno all'epoca dei fatti, dipendenti della ditta
, tutti i testi, concordemente, hanno riferito sull'esecuzione dei lavori anche di quelli che CP_1 hanno interessato la parte esterna dell'immobile del e segnatamente la recinzione (avendo Pt_1 confermato l'esecuzione di lavori di scavo) e la pavimentazione.
Un supporto decisivo ai fini della prova dell'esistenza del contratto di appalto e dell'effettiva entità dei lavori svolti può ritenersi sia giunto dalle produzioni documentali da cui, in estrema sintesi, è risultato che:
- Per stessa pacifica ammissione dell'odierno appellante, i lavori sono stati ultimati in data 25 giugno 2012;
- Nel corso di quello stesso anno, l'impresa ha provveduto all'emissione nei confronti CP_1 del di due fatture;
la n. 9/12 dell'importo di € 20.800 e la n. 14/12 di € 10.400 (per Pt_1 entrambe, la causale è stata la seguente “ristrutturazione e recinzione Vs fabbricato”);
- La seconda è stata integralmente pagata, mentre con riguardo alla prima vi è stata la corresponsione della minor somma di € 15.000,00;
- L'iniziativa monitoria ha quindi riguardato il saldo dei lavori avendo in parte investito il residuo non pagato della fattura n. 9/12 ed integralmente l'ammontare della fattura n. 2 del 16 gennaio 2013 di € 10.400,00;
- Da quanto sin qui esposto, è pertanto possibile affermare che sono state emesse dalla ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 41.600 (iva già inclusa).
- I pagamenti, a titolo di acconto, hanno riguardato il minor importo di € 25.400,00 (€ 10.400 per la fattura n. 14/12 ed € 15.000,00 per la fattura n. 9/12.
5 Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte può ritenersi assolto da parte della ditta CP_1 dell'onere della prova posto a suo carico e, di conseguenza, l'essenza della lite (dovendosi escludere che i pagamenti effettuati hanno avuto l'effetto di estinguere il debito) risiede nello stabilire se l'importo azionato in via monitoria sia o meno dovuto per il lamentato (in termini di eccezione ex art
1460 cod civ e di azione risarcitoria azionata nel corso del giudizio e non con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) inadempimento della appaltatrice.
2.2.1. L'esame di tale aspetto della lite rimanda più direttamente ai primi due motivi di gravame che, in quanto strettamente connessi fra loro, devono essere trattati congiuntamente.
In estrema sintesi, l'appellante ha ampiamente e diffusamente contestato le risultanze della CTU del geom. e di riflesso la sentenza che l'ha integralmente recepita. CP_3
Anche in caso occorre anzitutto operare un inquadramento della cornice giuridica del tema della rilevanza della CTU ai fini della soluzione della lite.
Oramai la giurisprudenza è consolidata nel ritenere (come in effetti sostenuto anche dallo stesso appellante) che “Il giudice del merito deve motivare in maniera dettagliata e puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, anche se criticate dalle parti. Il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo, emerso nel contraddittorio, che il giudice abbia omesso di considerare, non è sufficiente criticare la consulenza tecnica recepita senza evidenziare un fatto decisivo non considerato” (cfr Cass Civ, Sez I, 22.10.2024 n. 27354).
Si tratta di una soluzione interpretativa che si colloca nel solco, anch'esso ampiamente affermato, secondo cui “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (cfr Cass
Civ, Sez I, 6.6.2024 n. 15804).
2.2.2. Ponendosi invece nella prospettiva delle valutazioni degli elementi fattuali emersi nel corso della lite merita osservare quanto segue.
E' stata disposta una prima CTU che ha riscontrato alcuni dei vizi lamentati dal nella nota Pt_1 del 5 luglio 2012 e segnatamente la presenza di crepe nella pavimentazione, l'installazione “fuori
6 quadro” della porta dell'ascensore e l'esistenza di lesioni e distacchi sul cordolo del muro di recinzione nel lato nord.
Nella circostanza, l'esperto ha quantificato non solo l'entità dei lavori in € 37.675,30, ma, allo stesso tempo, ha anche indicato quanto necessario per l'eliminazione dei riscontrati vizi (per € 9.624,98 iva inclusa).
Il ha contestato le conclusioni a cui è pervenuto l'esperto; già in sede di operazioni peritali Pt_1
si era rifiutato di sottoscrivere il verbale e con il deposito della relazione ha formulato istanza di ricusazione.
Il primo giudice, con ordinanza del 9 novembre 2020 ha disposto la rinnovazione dell'accertamento tecnico assumendo che in effetti non vi era stata un'esaustiva risposta ai quesiti.
Dopo la rinunzia di due professionisti, è stata disposta la seconda CTU;
al geom. sono stati CP_3
sottoposti 8 quesiti alcuni dei quali, in effetti, non pienamente afferenti al quadro di censure contestate nella già citata nota del luglio 2012 avendo, al contrario, riguardato la possibile presenza di fenomeni di infiltrazione nel locale garage provenienti dalla “zona selciato”, dalla griglia ubicata prima del cancello di recinzione e da una delle finestre poste sora lo scivolo di accesso sempre al garage.
L'esperto è in parte pervenuto a conclusioni diverse rispetto alla prima CTU avendo stimato l'importo complessivo dei lavori (oggetto del quesito n. 8) in € 41.600,00. Sul punto, le doglianze sollevate dall'appellante nei propri scritti difensivi non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
Se infatti corrisponde al vero che nella prima stesura (la c.d. bozza) il CTU aveva quantificato i lavori in € 25.600,00, a seguito delle osservazioni della ditta appaltatrice ha indicato tale somma in €
41.600,00 che, alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine che precedono, corrisponde esattamente agli importi delle fatture emesse.
In altri termini, nella quantificazione deve necessariamente tenersi conto che i lavori oggetto del contratto di appalto hanno riguardato essenzialmente la realizzazione del muro di recinzione e della pavimentazione esterna (le foto allegate alla CTU confermano tale circostanza).
Lo stesso ha effettuato pagamenti in acconto per un importo di € 25.400,00 ed ha addirittura Pt_1
corrisposto integralmente la fattura 14/12 nonostante non avesse fatto analoga cosa per quella n. 9/12.
Inoltre, come visto, l'esecuzione dei lavori è stata anche confermata dai testi escussi e di conseguenza era onere dell'odierno appellante dimostrare (una volta data la prova dell'esistenza del contratto di appalto e dell'allegazione del mancato pagamento) l'esecuzione di lavori per una misura inferiore.
In sede di osservazioni, l'appellante sul punto ha così dedotto “Il consulente, conclude il suo elaborato ritenendo che in base all'entità dei vizi e/o difetti riscontrati, ritenga congruo l'importo di complessivi € =25.400,00 già pagati all'impresa edìle Anche la predetta conclusione CP_1
7 dimostra la incompletezza dell'elaborato peritale, la erroneità dei calcoli (1.000,00 euro al posto dei
1.300 indicati in perizia) considerato che la somma complessiva indicata non è supportata da alcun calcolo, né è riferibile alle operazioni necessarie per la eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, né specifica il tipo e la quantità di lavorazioni da effettuare, né riporta la esatta descrizione delle opere non realizzate a perfetta regola d'arte, né la indicazione dei prezzi di mercato e del prezziario regionale” .
L'essenza della lite risiede allora nello stabilire se la quantificazione operata dall'esperto sull'ammontare complessivo dei lavori e recepita dal primo giudice sia corretta avendo sostenuto l'appellante l'assenza di un elemento di riscontro (esempio, computo metrico) non potendo valere a tal fine le sole fatture.
Orbene, le censure sollevate non possono essere condivise per ragioni rilevanti in diritto prima ancora che in fatto.
Ed invero dopo che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il ha contestato Pt_1 la debenza della somma ulteriore di € 10.400,00 oggetto della fattura 2 del 16 gennaio 2013, nel costituirsi in giudizio la ditta ha indicato analiticamente la tipologia di interventi effettuati CP_1
e per ciascuno di essi ha anche riportato il compenso spettante (cfr pag 3-5). Con la prima memoria ex art 183 cpc l'odierno appellante non ha sollevato alcun tipo di contestazione su tale quantificazione ed in sede di ammissione delle prove ha insistito unicamente per l'ammissione della CTU.
L'esperto, dopo aver effettuato dei sopralluoghi e documentato con rilievi fotografici lo stato dei luoghi, ha espresso una valutazione di congruità delle opere realizzate.
Tanto basta a paralizzare le doglianze dell'appellante ed a ritenere la stima operata condivisibile ed a nulla vale, in tal senso, il richiamo alla prima CTU (dove vi è stato il deposito da parte dell'esperto di un computo metrico) per il solo fatto che con la rinnovazione consegue la sostanziale inutilizzabilità dell'elaborato ai fini della decisione.
Altro profilo di contestazione ha riguardato i vizi dei lavori.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la CTU non può essere condivisa perché non ha operato una corretta valutazione degli stessi non fornendo anche in tal caso una adeguata risposta alle osservazioni.
Anche su tale versante, però, le doglianze non si rivelano persuasive.
Infatti, all'esito di due sopralluoghi, alla presenza dei consulenti di entrambe le parti processuali, in risposta al quesito 1) relativo alla corretta esecuzione della gettata in calcestruzzo esterna all'abitazione, il CTU rilava che “….Nello specifico le lesioni si manifestano nell'attacco perimetrale nel tratto di ingresso al fabbricato;
rampa di accesso al garage;
in corrispondenza dei tombini, una lesione nella zona nord retrostante al fabbricato. Per una migliore comprensione dello stato della
8 gettata in calcestruzzo le dette lesioni meritano considerazioni specifiche in base alla loro natura.
Dall'analisi delle lesioni più evidenti, concentrate in alcuni punti, gli effetti sono riconducibili ad assestamenti del sottofondo mentre le microlesioni capillari sono riconducibili all'effetto del ritiro del calcestruzzo. In entrambi i casi, l'installazione della rete metallica elettrosaldata è risultata efficiente al fine di contrastare tali fenomeni fessurativi. Pertanto, considerato che la gettata in calcestruzzo è stata realizzata nel primo semestre dell'anno 2012, ovvero circa 11 anni or sono, la stessa, alla data dei sopralluoghi effettuati si presenta con un discreto stato di conservazione, con omogeneità del materiale, priva di distacchi superficiali ed anche se con la presenza di microlesioni capillari in alcuni punti più evidenti, la gettata in calcestruzzo risulta effettuata accettabile” aggiungendo “In data 24/07/2023 è stato effettuato un secondo sopralluogo al fine di effettuare i carotaggi, come da quesito posto dal Giudice, effettuati nel piazzale antistate ingresso immobile, in due diversi punti;
da dette operazioni ne consegue che lo spessore della gettata nel primo carotaggio è risultato di
12+1,5=13,5 cm mentre il secondo carotaggio è di 10+4= cm 14,00 (Allegato n.
1-foto) pertanto si può desumere che dalla documentazione depositata dalla parte convenuta è durante le operazioni di sopralluogo è emerso che la gettata in calcestruzzo avente spessore di cm 15 è riferita alla superfice di mq 78,5 per un importo complessivo di €1.962,5 corrispondente al €25,00 al mq (la rete utilizzata
è riferita alla fattura n.652 ditta CO.MEDIL s.r.l.) realizzata nella parte non continuativa rispetto alla gettata perimetrale del fabbricato”, mentre in sede di osservazioni (così rispondendo sulla necessità di attenersi alle norme UNI e DIN).
Di conseguenza, l'esperto ha provveduto al calcolo delle spese per gli “interventi e costi di riparazione delle lesioni più evidenti, essendo lo spessore medio di circa un tre millimetri ed essendo le stesse in funzione degli effetti dell'assestamento del sottofondo, è opportuno effettuare una sigillatura con materiale siliconico la cui elasticità contribuisce ad armonizzare tali effetti ed evita un effetto “cuneo” che amplificherebbe tale fenomeno”.
Ed ancora, in risposta quesito n. 2) sulla presenza di infiltrazione d'acqua nel piano interrato dello stabile rileva che “la zona intorno all'edificio con gettata in calcestruzzo favorisce lo smaltimento delle acque meteoriche dal fabbricato evitando infiltrazioni nel piano interrato dello stabile”, dichiarando la corretta copertura della pavimentazione esterna.
Con riguardo, invece, al l quesito 3) sulla corretta installazione della finestra nello scivolo del garage,
l'esperto ha così concluso “dalla verifica dello stato di installazione e di tenuta dell'infisso nonché dalla visione dello stato del muro interno al piano interrato servito dalla stessa, non sono emersi elementi tali da ricondurre ad infiltrazioni. Pertanto, la stessa risulta correttamente installata”.
9 Parimenti riscontrando il quesito 4) sulla funzionalità della griglia metallica di raccolta acque piovane situata prima del cancello di recinzione il CTU ha rilevato che la predetta “svolge la sua funzione di raccolta delle acque meteoriche in quanto in essa sono raccordate le pendenze di deflusso della gettata in calcestruzzo”.
Pronunciandosi invece diversamente in risposta al quesito 5) ha individuato la presenza di imperfezioni sulla griglia metallica di raccolta delle acque piovane installata in corrispondenza del cancello d'ingresso, rilevandone l'instabilità al momento del passaggio di autoveicoli e predisponendo diverse soluzioni di ripristino co la relativa quantificazione dei costi da porsi a carico dell'appaltatore.
Riscontrando il quesito 6) circoscritto all'esame dei cordoli dei muretti di recinzione dell'edificio l'esperto ha verificato che “nell'insieme i cordoli in calcestruzzo si presentano correttamente realizzati mentre i muretti di recinzione presentano inclinazioni verticali ed evidenti segnali di cedimenti che hanno compromesso l'integrità del cordolo”.
Successivamente, ed in risposta alle osservazione del consulente di parte opponente ha specificato che “i cordoli sono stati correttamente realizzati “in testa” a muri in blocchi di cemento posati a
“secco” che dalla documentazione agli atti non sono riconducibili a lavorazioni eseguite dall'impresa edile “ ” appurando, pertanto, che la opposta aveva eseguito solo Controparte_1 CP_4
la realizzazione del cordolo sovrastante il muretto di recinzione, essendo stato il muretto di recinzione realizzato da altra Impresa.
Infine, in risposta al quesito 7) sul disallineamento delle porte degli ascensori, ha concluso che “le porte dell'ascensore risultano installate “in quadro” con le pareti perimetrali dell'ascensore e del pianerottolo di sbarco. Secondo quanto emerso in occasione del sopralluogo del 07/07/2023 le dette porte, sono state poste in opera prima dell'installazione dell'impianto di ascensore e l'impresa
[...]
ha effettuato il solo fissaggio a muro. Da ciò si è riscontrato un minimo “fuori Controparte_1 quadro” tra la cabina ascensore e le dette porte di piano. Condizione inevitabile per il fatto che
l'impianto di ascensore, il cui scorrimento verticale è millimetrico, viene sempre installato prima della posa delle porte di piano o in alternative le porte vengono fornite con elementi di registro per compensare tali disallineamenti”, precisando che risulta dalla documentazione allegata dall'impresa convenuta che “la lavorazione riferita all'installazione delle porte dell'ascensore non è inclusa nel computo delle lavorazioni eseguite dall'impresa ”. Controparte_1
3. Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato e di conseguenza non può trovare accoglimento neppure la richiesta di rinnovazione della CTU.
10
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 5.077,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00 con applicazione valori medi) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1231/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21 marzo 2025 11 Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
12