Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 251 / 2025
N. 1345/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO n. 300/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCA MOLINARI, discussa all'udienza del 19.3.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CARLO BOURSIER NIUTTA ), dell'avv. FEDERICO D'AIUTO C.F._1
), dell'avv. ANTONIO LA BELLA ), e C.F._2 C.F._3
OURSIER NIUTTA nte C.F._4 domiciliata agli indirizzi PEC o Email_1
Email_2
APPELLANTE CONTRO
), CP_1 C.F._5 CP_2
), C.F._6 Parte_2 C.F._7 Pt_3
), ( ),
[...] C.F._8 Parte_4 C.F._9
CP_3 C.F._10 Parte_5
,
[...] C.F._11 Parte_6
), ), C.F._12 Parte_7 C.F._13 [...]
), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._14
GIOVANNI SERTORI ), dell'avv. ALBERTO MEDINA C.F._15
) MASSIMILANO CANAVESI C.F._16
, elettivamente domiciliati in VIALE SABOTINO, 13 C.F._17
il Difensore avv. GIOVANNI SERTORI
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
1
PER LA PARTE APPELLANTE
“Piaccia a codesta Corte di Appello accogliere il presente appello e, previa riforma della sentenza impugnata, così provvedere: rigettare tutte le domande spiegate dai lavoratori con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'appello di Milano rigettare l'impugnazione avversaria confermando, eventualmente anche con diversa motivazione, la Sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
condannare l'appellata al pagamento di spese, diritti e onorari e rimborso spese generali del grado”. ______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.12.2024, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO la aveva condannata al risarcimento del danno per il mancato lavaggio dei DPI e della divisa aziendale (scarpe, guanti, pantaloni, felpe, giubbotti, giacconi e pettorine), quantificato, in via equitativa, nella misura di un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni effettiva settimana di lavoro, dall'assunzione al deposito del ricorso di primo grado e, così, nei seguenti importi:
- a € 8.385,12, (€ 12,94 x n. 648 Parte_5 settimane),
- a € 6.274,80 (€ 12,45 x n. 504 settimane), Parte_2
- a € 9.108,00 (€ 12,65 x n. 720 settimane), Parte_3
- a , € 7.768,80 (€ 12,45 x n. 624 settimane), Parte_6
- a € 7.775,04 (€ 12,46 x n. 624 settimane), CP_3
- a € 3.825,12 (€ 12,26 x n. 312 settimane), Parte_4
- a 6.763,68 (€ 12,81 x n. 528 settimane), Parte_7
- a € 3.036,00 (€ 12,65 x n. 240 settimane), CP_1
- a € 3.036,00 (€ 12,65 x n. 240 settimane), CP_2
- a € 6.584,16 (€ 12,47 x n. 528 settimane), Parte_9
P
particolare, il primo Giudice aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di escrizione sollevata da parte resistente, avendo ravvisato l'intervenuta costituzione in mora ed escluso la decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 18 SL dalla c.d. “Legge FORNERO”.
Sotto l'aspetto fattuale, nella sentenza era stato rilevato come i ricorrenti in primo grado fossero stati tutti dipendenti di , assegnati Parte_1 all'aeroporto di Malpensa, alcuni con mansioni di gestione, carico e scarico
2 bagagli , Parte_2 Parte_3 Parte_6 [...] Co à CP_3 Parte_8 CP_2
( e . Per_1 Parte_5 Parte_4 Parte_7
Il TRIBUNALE aveva considerato i capi forniti dalla datrice di lavoro (due felpe di colore rosso, quattro magliette T-shirt manica corta di colore grigio chiaro, due pantaloni di colore arancione, un giubbotto invernale con inserto smanicabile di colore arancione, un gilet alta visibilità, una cerata antipioggia, due paia di guanti da lavoro in pelle, un paio di scarpe antinfortunistiche, un paio di stivali antinfortunistici di colore giallo e le cuffie antirumore) quali DPI, in ragione della loro funzione protettiva da rischi di investimento, freddo, agenti atmosferici, polvere, fango, grasso e/o da possibili contatti con sostanze nocive presenti nel luogo di lavoro, con specifico riferimento alle stive degli aerei.
A riprova di tale qualificazione, era stata richiamata nella motivazione la corrispondenza in cui la stessa – definiti gli indumenti sopra Parte_1 indicati come DPI – ne aveva previsto la sostituzione a proprio carico ogni qualvolta necessario, senza, tuttavia, in tal modo esaurire l'obbligo datoriale relativo alla cura ed al lavaggio degli indumenti di lavoro.
Né sarebbe stata rilevante in senso contrario, ad avviso del primo Giudice, la natura omnicomprensiva dell'indennità di cui all'art. H19 Parte Specifica
“Handlers” del CCNL, pari ad € 2,38 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, per quanto comprensiva dei “riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali, anche ai sensi del D.lgs. 81/08”, poiché erogata a titolo retributivo a tutti i lavoratori, impiegati inclusi, anche per i giorni di ferie, in difetto di espresso riferimento al ristoro dei costi di pulizia dei dispositivi di sicurezza.
Il danno derivato dal lavaggio dei capi era stato quantificato equitativamente dalla sentenza in un'ora settimanale di lavoro straordinario.
In ragione della soccombenza, la convenuta era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame veniva censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, deciso dal TRIBUNALE in base a missive – allegate sub docc. nn. 14 e 15 al ricorso introduttivo – prive delle caratteristiche della messa in mora ex art. 2943 c.c., u.c. e provenienti solo da alcuni dei lavoratori, ed, in particolare, da Parte_5
Parte_2 Parte_3 Parte_6 CP_3
, e ma non da Parte_8 Parte_4 Per_2
CP_1 CP_2
A tale riguardo, si contestava il riferimento operato dalla sentenza al regime prescrizionale (quinquennale) di cui all'art. 2948 c.c., non pertinente rispetto
3 alla natura risarcitoria dei crediti azionati, soggetti al termine estintivo decennale di cui all'art. 2946 c.c., e si sosteneva – in ogni caso – la decorrenza dello stesso anche nel corso del rapporto di lavoro, non avendo la modifica dell'art. 18 SL determinato alcun vuoto di tutela di portata dissuasiva e non trattandosi di crediti rientranti nella speciale garanzia di cui all'art. 36 Cost..
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la qualificazione come DPI – ai fini di cui all'art. 77, D.lgs. n. 81/2008 – di tutti i capi forniti ai dipendenti per l'espletamento della prestazione lavorativa, inclusi i meri “abiti”, a suo avviso esulanti dall'obbligo datoriale di pulizia.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava come le felpe e le magliette “t- shirt” non rientrassero fra i DPI secondo il DVR, allegato sub doc. 2 alla memoria di primo grado, né ai sensi della Circolare n. 34/99, citata in sentenza, riferita a capi dotati di funzioni protettive non ravvisabili in tali indumenti.
Né la contestata qualificazione trovava supporto – ad avviso di – Parte_1 nella corrispondenza prodotta in primo grado sub doc. 1, erroneamente richiamata dal TRIBUNALE, in cui si indicavano in modo distinto “dotazioni vestiario e DPI”.
Veniva altresì denunciata nell'atto di appello l'errata applicazione al caso di specie dell'art. 77, co. IV 4, lett. a), T.U. cit., privo di specifico riferimento all'obbligo di lavaggio degli indumenti, non previsto dal CCNL dell'8.7.2010, né dal CCNL Trasporto Aereo del 2.8.2013.
Viceversa, come evidenziato dalla società, l'art. 78 del citato T.U. imponeva ai lavoratori l'obbligo di segnalazione di eventuali difetti o inconvenienti relativi ai DPI, non adempiuto nel caso di specie.
La terza critica riguardava la valutazione operata dalla sentenza con riguardo all'indennità di cui all'art. H19 Parte Specifica Handlers, nella cui funzione non era stato considerato incluso il ristoro dei costi di lavaggio dei DPI/indumenti di lavoro, in contrasto con l'espresso riferimento al D.lgs. 81/08, compiuto nella clausola, anche alla luce della stretta correlazione tra tale erogazione e la presenza giornaliera sul posto di lavoro.
Il TRIBUNALE avrebbe altresì errato – secondo quanto affermato nel quarto motivo – nel riconoscere l'invocato risarcimento in difetto di prova della sussistenza del danno, con particolare riguardo alle modalità e ai tempi dei lavaggi necessari per i diversi tipi di indumenti, e nel quantificarlo in modo
“abnorme ed inverosimile”, nonostante la variabilità delle concrete esigenze relative alla pulizia e alle attività accessorie (quali la stiratura) dei diversi capi forniti.
Nell'ottica del gravame, la mancata dimostrazione del lamentato pregiudizio nell'an debeatur ne avrebbe impedito la liquidazione in via equitativa.
4 Veniva altresì evidenziato da come i costi, oggetto dell'azione Parte_1 risarcitoria, fossero stati sostitutivi di quelli necessari all'ordinaria cura degli abiti personali, comunque necessariamente indossati durante l'attività lavorativa, oltre ad essere addebitabili – ex art. 1227, c.c. – alla negligenza dei dipendenti, mai attivatisi per richiedere il relativo servizio alla datrice di lavoro, come previsto dall'art. 78 del T.U.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse le domande avanzate dai ricorrenti in primo grado, condannandoli alla rifusione di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio.
Gli appellati resistevano mediante memoria depositata il 20.2.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 19.3.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
Occorre preliminarmente dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione dell'appellato
[...]
, a seguito della stipulazione del verbale di conciliazione Parte_5
– nell'ambito della definizione di separato giudizio di impugnazione del licenziamento – le parti si sono impegnate a formulare la relativa richiesta nel presente giudizio di appello, come effettivamente avvenuto all'udienza di discussione.
Tanto premesso, il gravame proposto da è solo in parte fondato Parte_1
e merita, pertanto, accoglimento entro i l tivi di seguito esposti.
La prima censura, relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla società in primo grado, appare condivisibile relativamente ad una parte del credito azionato da assunto oltre il decennio antecedente la Parte_3 prima messa in mora, .2019 (v. doc. 14, ric. I gr.).
Va, in proposito, anzitutto precisato come il termine di prescrizione ordinario, tipico della pretesa risarcitoria azionata nel caso di specie, non subisca alcuna sospensione in pendenza di rapporto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ., la
5 cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro” (Cass. 28.7.2010, n. 17629).
Va, poi, rilevata la valenza interruttiva della citata lettera di diffida la quale, benché priva di specifica quantificazione del risarcimento oggetto di causa, ne enunciava, tuttavia, in modo univoco i presupposti e l'intenzione di agire per il relativo recupero.
Ricorrono, pertanto, certamente i presupposti in presenza dei quali la condivisibile giurisprudenza di legittimità ravvisa l'interruzione del termine prescrizionale, non occorrendo a tal fine formule sacramentali ma essendo sufficiente che vengano portati a conoscenza del debitore in modo chiaro il fatto costitutivo della pretesa e l'intento del creditore di far valere il proprio diritto.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che: “ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (Cass. 25.11.15, n. 24054, conf. Cass. 25.8.15, n. 17123), ed ancora “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. 4.5.06, n. 10270; conf. Cass. 5.2.07, n. 2481; Cass. 18.1.2018, n. 1166; Cass. 18.8.2022, n. 24913).
Come precisato dal Supremo Collegio, l'interpretazione della comunicazione va operata – ai fini in esame – valutando, “alla stregua dei principi di buona fede e correttezza”, l'idoneità dell'atto ad esprimere “l'implicita volontà di esercitare i diritti” oggetto della pretesa creditoria (così Cass. 16.8.2010, n. 18079).
L'applicazione di tali principi – cui il Collegio intende uniformarsi – al caso di specie consente di escludere l'estinzione di tutti i crediti oggetto di causa, fatta eccezione per quello maturato in capo all'appellato nell'epoca Pt_3 antecedente al 18.6.2009, con conseguente riduzione della condanna, emessa a suo favore dal TRIBUNALE, al minore importo di € 8.045,40, indicato da tale parte all'udienza di discussione e rimasto incontestato.
La sentenza resiste, invece, alle censure svolte nei restanti motivi di appello.
Con riguardo alla qualificazione dei capi come DPI, posta a base della decisione impugnata, questa stessa Corte, in plurimi precedenti, condivisi dal Collegio,
6 ha adottato una nozione ampia dei dispositivi di protezione, conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Si richiama, sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c., il precedente n. 494/2024 (Est. CASELLA), nel quale sono state svolte, in proposito, le seguenti motivazioni:
“ciò che vale a differenziare i D.p.i. rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l'astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. In particolare, il concetto di dispositivo di protezione individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, come nel caso delle tute con barre catarifrangenti: barriera che può essere anche ridotta o limitata. - … - La Suprema Corte ha, sul punto, stabilito che, “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” (così Cass. 21/06/2019 n. 16749). -
… - In conclusione, quindi, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonchè quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; Cass. n. 23314 del 2010; Cass., 16/12/2019, n.33133). Rispetto agli indumenti forniti all'appellata, quindi, è pienamente esigibile l'adempimento all'obbligo di fonte legale e natura contrattuale, previsto dall'art. 77 comma IV lettera a) d.lgs. 81/2008, secondo il quale “Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. Tale obbligo si traduce nel
7 garantire che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sussista “non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni" (così la già citata Cass. 21/06/2019 n. 16749; cfr. anche Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). Risulta pertanto corretta la decisione del primo giudice di reputare sussistente, a carico dell'appellante, l'obbligo di lavaggio degli indumenti forniti alla lavoratrice, e di liquidare a quest'ultima il danno da inadempimento a detto obbligo
…”. L'obbligo di mantenimento, quindi, include quello di provvedere alla periodica pulizia ed al lavaggio degli indumenti costituenti DPI, trattandosi di adempimento indispensabile al fine di mantenere gli stessi in stato di efficienza” (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano n. 307/2023).
Come ribadito dal Supremo Collegio nella pronuncia n. 10128 del 17.4.2023,
“l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonchè ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 18. lo stesso D. lgs. n. 81 del 2008 (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale", che costituisce la conferma del contenuto necessariamente "aperto" della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame;
19. da tali premesse discende come la previsione del D. lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2";
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie", non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
20. parimenti non rilevante è la
8 circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D. lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017); 21. la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
22. da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;
23. in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, art. 40. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I.... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc."; 24. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonchè quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010); 25. con particolare riferimento
9 agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
26. si è in particolare precisato come "l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (Cost., art. 32), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni", (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015)”.
In base a tale insegnamento, condiviso dal Collegio, è possibile superare le censure basate sul contenuto del DVR e del CCNL, dovendosi verificare in concreto la funzione protettiva dei capi in questione, alla luce delle mansioni svolte dai ricorrenti in primo grado e del particolare contesto di espletamento dell'attività lavorativa.
Va, peraltro, rilevato come, a pag. 67 del DVR (doc. 2 conv. I gr.), sotto la rubrica “Dispositivi di Protezione Individuale forniti per Gruppo omogeneo/attività - In questa tabella vengono indicate le norme tecniche dei DPI in funzione del singolo rischio specifico”, sia espressamente menzionata la necessità di “indumenti ad alta visibilità/protezione contro gli agenti atmosferici”; inoltre, nella corrispondenza allegata sub doc. 13 al ricorso di primo grado le divise sono indistintamente definite dalla stessa datrice di lavoro come DPI.
Ciò detto, la valutazione compiuta al riguardo dal TRIBUNALE appare pienamente condivisibile, alla luce delle esigenze di garantire la visibilità degli operatori nell'ambiente aeroportuale e di ripararli dagli agenti atmosferici all'esterno, nonché dalle possibili contaminazioni all'interno delle stive degli aeromobili.
Finalità, queste, certamente ravvisabili con riguardo a tutti gli articoli oggetto di causa, in ragione dei colori brillanti e dell'idoneità protettiva dalla pioggia, dal freddo, da altri agenti esterni, nonché da possibili traumi.
Le censure specificamente rivolte alle t-shirt di colore grigio chiaro verranno esaminate sotto l'aspetto della quantificazione del danno, potendosi fin d'ora
10 anticipare come la loro invocata esclusione dal novero dei DPI apparirebbe, in ogni caso, inidonea a determinarne alcuna riduzione.
Parimenti infondata appare la censura svolta nel secondo motivo di appello con riguardo all'affermata irrilevanza dell'indennità omnicomprensiva ex art. H19 Parte Specifica Handlers CCNL, che – secondo l'appellante – si porrebbe in contrasto con l'espresso riferimento operato da tale disposizione contrattuale collettiva al D.lgs. n. 81/2008.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la genericità di tale indicazione non consente di collegarla in modo univoco al lavaggio dei DPI, considerate anche l'estensione della clausola a tutto il personale, indipendentemente dalle mansioni e, quindi, dall'assegnazione di mezzi di protezione, nonché la pacifica erogazione anche in giornate non lavorative.
La decisione di primo grado resiste altresì alle censure formulate dalla società appellante con riguardo alla liquidazione del danno, compiuta dal TRIBUNALE in base ad un criterio equitativo adeguatamente motivato e pienamente condivisibile.
In analoga fattispecie, questa Corte – con sentenza n. 307/2023 – ha ritenuto corretta l'identica quantificazione, in base alle seguenti motivazioni, che ben si attagliano al caso di specie:
“nello specifico, gli appellati svolgono attività di pulizia nelle stazioni ferroviarie del gruppo e più precisamente sono tenuti a occuparsi della manutenzione e sostituzione di accessori presso i servizi igienici (cestini, dosatori sapone, etc..), nonché della rimozione delle scritte sui muri e del taglio dell'erba e delle siepi, per lo svolgimento delle quali la datrice aveva fornito una serie di indumenti costituiti da scarpe antiinfortunistiche, maglia e pantaloni arancioni con nastri catarifrangenti, giacca e pettorina ad alta visibilità, guanti antinfortunistici e felpa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, trattasi di dispositivi di protezione individuale, idonei a costituire uno schermo sia pure minimo verso agenti patogeni con i quali è probabile venire in contatto nelle operazioni di pulizia. Tenuto conto che l'art. 77, comma 4 dispone che “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal Contr [7] fabbricante”, ne discende che in capo all'appellante vi è un preciso obbligo di assicurare le condizioni di igiene e di efficienza dei capi forniti.
Considerato che
società datrice di lavoro non risulta aver predisposto un servizio che assicuri la pulizia di tutti i dispositivi, necessariamente sono gli stessi lavoratori a dovervi provvedere personalmente, con le opportune cautele, per preservare l'ambiente domestico e gli altri indumenti da possibili contaminazioni. Il danno patito dai lavoratori, deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, tenendo conto della natura e del numero dei DPI in dotazione, delle mansioni affidate, implicanti il
11 sistematico contatto con sporcizia, polvere, agenti urticanti e comunque sostanze tali da far ritenere necessario quantomeno un lavaggio settimanale dei DPI utilizzati, nonché del tempo mediamente necessario, secondo le nozioni di comune esperienza, per adempiere in sede domestica a siffatte operazioni di lavaggio e a quelle ad esse preliminari e conseguenti. Valutati complessivamente tali elementi, si ritiene condivisibile l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dal Tribunale, in una somma pari a un'ora di straordinario diurno settimanale e ciò in adesione a precedenti giurisprudenziali resi in fattispecie analoghe alla presente da questa Corte e che hanno trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16715/2014)”.
Né rileva, in senso contrario, la mancata segnalazione di criticità da parte dei dipendenti, ai sensi dell'art. 78 T.U., trattandosi – non già di difetto o problematiche episodiche – ma della ordinaria pulizia periodica dei capi, la cui esecuzione grava sul datore di lavoro senza necessità di apposita richiesta.
La quantificazione operata dal TRIBUNALE non appare, poi, suscettibile di riduzione anche in ipotesi di esclusione delle sole t-shirt dal novero dei DPI, inidonea a limitare in modo significativo la durata settimanale delle operazioni di lavaggio, complessivamente considerate nella loro esecuzione, verosimilmente contestuale e cumulativa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione dell'appellato
[...]
, a spese del grado compensate, e la somma oggetto di Parte_5
i va ridotta al minore importo di € Parte_3
8.045,40.
La pronuncia di primo grado merita, nel resto, conferma.
La minima riduzione sopra operata non incide sull'individuazione dell'appellante quale parte soccombente e sulla sua conseguente condanna alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, della pluralità di parti, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Nello specifico, l'importo base di € 2.000,00, calcolato in base al credito individuale più elevato, va incrementato del 30% per ogni parte ulteriore e così di € 5.400,00, a dare un totale di € 7.400,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 300/2024 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione dell'appellato Controparte_4
[...]
[...] a spese del grado compensate, e riduce la somma oggetto di
[...] in favore di al minore importo di € 8.045,40; Parte_3 conferma nel resto;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, liquidate in complessivi € 7.400,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge.
Così deciso in Milano, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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