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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 2635/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, signor , con sede in Parte_2
Sarno (Sa), alla via Vecchia Lavorate n. 81-85 (C.F.
), rappresentata e difesa, in virtù di procura a P.IVA_1 margine dell'atto di citazione, dal prof. Avv. Giovanni Capo (codice fiscale: ), e dagli avv.ti Luigi Salerno CodiceFiscale_1
(codice fiscale: ) e Gianluigi Comeglio CodiceFiscale_2
(codice fiscale: ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Piazza F. Alario n. 1 OPPONENTE E
nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: e partita iva ), residente C.F._4 P.IVA_2 in Orsara Di PU (FG) alla via San Marco n. 2, elettivamente domiciliato in Foggia al Corso G. Garibaldi n. 10, presso lo studio dell'avv. Pio Michele Gianquitto, (c.f.: , che C.F._5 lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
278/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 6/2/2020 e notificato in data 11/3/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di € 8.481,20 oltre interessi e spese, in virtù della fornitura di IC, cime di rapa e cime di pomodoro di cui al contratto del 12/8/2015, come da fattura n. 2 del 15/7/2017.
Parte opponente premetteva quanto segue:
- la società “ ” esercita la propria attività nel settore Pt_1 della lavorazione di semi di ortaggi, fiori, aromatiche, impacchettamento e vendita;
- tra la società opponente ed il signor era Controparte_1 stato stipulato, in data 12/82015, un contratto di coltivazione per la moltiplicazione di sementi (contratto che riproduceva le clausole di cui al contratto tipo di coltivazione per le sementi orticole, approvato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna, di concerto con i rappresentanti del
[...]
IS – Associazione Italiana Sementi, di Parte_3 cui la stessa società “ ” è membro, ed il C.O.AMS. Pt_1 in rappresentanza delle Associazioni regionali dei moltiplicatori di sementi) che obbligava la “ ” a Pt_1 consegnare al coltivatore il c.d. portaseme, o materiale da trapianto ed il coltivatore a consegnare il seme prodotto, immediatamente dopo la trebbiatura, alla società “
[...]
, che a sua volta era obbligata a Parte_1 pagarlo secondo il prezzo stabilito, salvo raccolto e buona qualità dello stesso;
- le prestazioni relative al contratto stipulato in data 12/8/2015 andavano eseguite entro il mese di settembre 2016. Invero, per quanto riguarda le specie “bieta e cima di rapa”, la semina viene effettuata in autunno per raccolta seme in estate. Invece, per quanto attiene al IC ed al RO, consegnati in piantine, e trapiantati subito dopo
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 la consegna delle stesse, il raccolto del seme viene effettuato nei mesi di agosto/settembre;
- risulta comprovato per tabulas che la “ ” aveva Pt_1 adempiuto gli obblighi sulla stessa gravanti mediante la consegna al coltivatore dei seguenti portasemi: a) 9Kg. 15 bieta da orto 027 (cfr. il DDT n. 142 del 29/9/2015); b) Kg. 80 cima di rapa 140 (cfr. il DDT n. 159 del 9.11.2015); c) n. 120.400 piantine di IC (cfr. il DDT n. 78 dell'11/5/2016); d) n.
7.030 piantine di RO padr (cfr. il DDT n. 66 dell'11/5/2016 che si allega sub n. 6);
- l'opposta non aveva allegato né provato di avere eseguito la consegna di nessuna delle specie di semi innanzi indicate, limitandosi a porre a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo unicamente la fattura n. 2/2017, nella quale non erano nemmeno indicate le quantità delle specie di semi ivi indicate. Tanto premesso l'opponente eccepiva l'inadempimento del signor
, rispetto al contratto sottoscritto il 12/8/2015, ex Controparte_1 art. 1460 c.c.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliere, l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inesistente e, comunque, nullo, inefficace e/o illegittimo, sia in fatto che in diritto;
2) in ogni caso, di rigettare la domanda proposta dal signor anche perché infondata, con ogni ulteriore Controparte_1 conseguenza di legge, con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 18/12/2020, si costituiva che premetteva Controparte_1 quanto segue:
- le parti avevano sottoscritto, in data 12/8/2015, un contratto di coltivazione per la moltiplicazione di sementi da installare presso i terreni a disposizione del signor per una estensione di circa CP_1 come 13 ettari di cui 3 ettari per l'installazione di bieta da orto (kg 15), 7 ettari per l'installazione di cima di rapa (kg 80), 2 ettari per 120.400 piantine di IC e 1 ettaro per 7.030piantine di RO;
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 - avvenuta la corretta installazione e germinazione, il signor subito dopo la trebbiatura, consegnava alla CP_1 Parte_1 che ritirava personalmente, tutti i semi prodotti così
[...] come contrattualmente previsto;
- all'esito della suddetta raccolta, Parte_1 comunicava al signor che la raccolta aveva fruttato CP_1 rispettivamente 2860 kg di cima di rapa, 1150 di IC e 1050 di peperoni padron e che per il pagamento del dovuto avrebbe dovuto attendere il dettaglio da parte della Parte_1
- il signor pertanto, sulla scorta del contratto, che CP_1 prevedeva un prezzo unitario per ogni tipologia di seme ossia euro 5,00 al kg per il IC, euro 0,85 al kg per la cima di rapa ed euro 0,40 al kg per il RO padron, emetteva regolare fattura, mai contestata prima del presente giudizio, dalla
[...]
Parte_1
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in rito, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
- nel merito di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cap ed iva.
In data 23/12/2020, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il debitore ha formulato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento). Nel caso di specie il creditore non ha provato il titolo posto a base del proprio credito.
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Pur essendo pacifica la stipula tra le parti del contratto dell'12/8/2015, che obbligava la “ ” a consegnare al Pt_1 coltivatore il c.d. portaseme, o materiale da trapianto ed il coltivatore a consegnare il seme prodotto, immediatamente dopo la trebbiatura e alla società “ , a pagarlo Parte_1 secondo il prezzo stabilito, salvo raccolto e buona qualità dello stesso, mentre la ha provato, attraverso il deposito dei Pt_1
DDT, di aver consegnato il cd. portaseme, non Controparte_1 ha invece provato di aver consegnato il seme prodotto, del quale richiede il pagamento, limitandosi a produrre la fattura e l'estratto autentico delle scritture contabili che non hanno valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto della condotta delle parti, non avendo prima del presente giudizio parte opposta giammai richiesto l'adempimento alla controparte, eccependo l'inadempimento solo nel presente giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2635/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 6/2/2020:
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC IT
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 2635/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, signor , con sede in Parte_2
Sarno (Sa), alla via Vecchia Lavorate n. 81-85 (C.F.
), rappresentata e difesa, in virtù di procura a P.IVA_1 margine dell'atto di citazione, dal prof. Avv. Giovanni Capo (codice fiscale: ), e dagli avv.ti Luigi Salerno CodiceFiscale_1
(codice fiscale: ) e Gianluigi Comeglio CodiceFiscale_2
(codice fiscale: ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Piazza F. Alario n. 1 OPPONENTE E
nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: e partita iva ), residente C.F._4 P.IVA_2 in Orsara Di PU (FG) alla via San Marco n. 2, elettivamente domiciliato in Foggia al Corso G. Garibaldi n. 10, presso lo studio dell'avv. Pio Michele Gianquitto, (c.f.: , che C.F._5 lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
278/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 6/2/2020 e notificato in data 11/3/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di € 8.481,20 oltre interessi e spese, in virtù della fornitura di IC, cime di rapa e cime di pomodoro di cui al contratto del 12/8/2015, come da fattura n. 2 del 15/7/2017.
Parte opponente premetteva quanto segue:
- la società “ ” esercita la propria attività nel settore Pt_1 della lavorazione di semi di ortaggi, fiori, aromatiche, impacchettamento e vendita;
- tra la società opponente ed il signor era Controparte_1 stato stipulato, in data 12/82015, un contratto di coltivazione per la moltiplicazione di sementi (contratto che riproduceva le clausole di cui al contratto tipo di coltivazione per le sementi orticole, approvato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna, di concerto con i rappresentanti del
[...]
IS – Associazione Italiana Sementi, di Parte_3 cui la stessa società “ ” è membro, ed il C.O.AMS. Pt_1 in rappresentanza delle Associazioni regionali dei moltiplicatori di sementi) che obbligava la “ ” a Pt_1 consegnare al coltivatore il c.d. portaseme, o materiale da trapianto ed il coltivatore a consegnare il seme prodotto, immediatamente dopo la trebbiatura, alla società “
[...]
, che a sua volta era obbligata a Parte_1 pagarlo secondo il prezzo stabilito, salvo raccolto e buona qualità dello stesso;
- le prestazioni relative al contratto stipulato in data 12/8/2015 andavano eseguite entro il mese di settembre 2016. Invero, per quanto riguarda le specie “bieta e cima di rapa”, la semina viene effettuata in autunno per raccolta seme in estate. Invece, per quanto attiene al IC ed al RO, consegnati in piantine, e trapiantati subito dopo
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 la consegna delle stesse, il raccolto del seme viene effettuato nei mesi di agosto/settembre;
- risulta comprovato per tabulas che la “ ” aveva Pt_1 adempiuto gli obblighi sulla stessa gravanti mediante la consegna al coltivatore dei seguenti portasemi: a) 9Kg. 15 bieta da orto 027 (cfr. il DDT n. 142 del 29/9/2015); b) Kg. 80 cima di rapa 140 (cfr. il DDT n. 159 del 9.11.2015); c) n. 120.400 piantine di IC (cfr. il DDT n. 78 dell'11/5/2016); d) n.
7.030 piantine di RO padr (cfr. il DDT n. 66 dell'11/5/2016 che si allega sub n. 6);
- l'opposta non aveva allegato né provato di avere eseguito la consegna di nessuna delle specie di semi innanzi indicate, limitandosi a porre a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo unicamente la fattura n. 2/2017, nella quale non erano nemmeno indicate le quantità delle specie di semi ivi indicate. Tanto premesso l'opponente eccepiva l'inadempimento del signor
, rispetto al contratto sottoscritto il 12/8/2015, ex Controparte_1 art. 1460 c.c.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliere, l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inesistente e, comunque, nullo, inefficace e/o illegittimo, sia in fatto che in diritto;
2) in ogni caso, di rigettare la domanda proposta dal signor anche perché infondata, con ogni ulteriore Controparte_1 conseguenza di legge, con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 18/12/2020, si costituiva che premetteva Controparte_1 quanto segue:
- le parti avevano sottoscritto, in data 12/8/2015, un contratto di coltivazione per la moltiplicazione di sementi da installare presso i terreni a disposizione del signor per una estensione di circa CP_1 come 13 ettari di cui 3 ettari per l'installazione di bieta da orto (kg 15), 7 ettari per l'installazione di cima di rapa (kg 80), 2 ettari per 120.400 piantine di IC e 1 ettaro per 7.030piantine di RO;
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 - avvenuta la corretta installazione e germinazione, il signor subito dopo la trebbiatura, consegnava alla CP_1 Parte_1 che ritirava personalmente, tutti i semi prodotti così
[...] come contrattualmente previsto;
- all'esito della suddetta raccolta, Parte_1 comunicava al signor che la raccolta aveva fruttato CP_1 rispettivamente 2860 kg di cima di rapa, 1150 di IC e 1050 di peperoni padron e che per il pagamento del dovuto avrebbe dovuto attendere il dettaglio da parte della Parte_1
- il signor pertanto, sulla scorta del contratto, che CP_1 prevedeva un prezzo unitario per ogni tipologia di seme ossia euro 5,00 al kg per il IC, euro 0,85 al kg per la cima di rapa ed euro 0,40 al kg per il RO padron, emetteva regolare fattura, mai contestata prima del presente giudizio, dalla
[...]
Parte_1
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in rito, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
- nel merito di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cap ed iva.
In data 23/12/2020, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il debitore ha formulato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento). Nel caso di specie il creditore non ha provato il titolo posto a base del proprio credito.
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Pur essendo pacifica la stipula tra le parti del contratto dell'12/8/2015, che obbligava la “ ” a consegnare al Pt_1 coltivatore il c.d. portaseme, o materiale da trapianto ed il coltivatore a consegnare il seme prodotto, immediatamente dopo la trebbiatura e alla società “ , a pagarlo Parte_1 secondo il prezzo stabilito, salvo raccolto e buona qualità dello stesso, mentre la ha provato, attraverso il deposito dei Pt_1
DDT, di aver consegnato il cd. portaseme, non Controparte_1 ha invece provato di aver consegnato il seme prodotto, del quale richiede il pagamento, limitandosi a produrre la fattura e l'estratto autentico delle scritture contabili che non hanno valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto della condotta delle parti, non avendo prima del presente giudizio parte opposta giammai richiesto l'adempimento alla controparte, eccependo l'inadempimento solo nel presente giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2635/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 6/2/2020:
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC IT
N.R.G. 2635/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6