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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15587 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 35263 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025
e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Latina n. 27, presso lo studio dell'Avv.
NT NI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
attrice
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale
convenuta OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Come da verbale e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
13.228,33, oltre interessi di mora a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione – e conseguente prescrizione- degli importi dei crediti contributivi iscritti nei ruoli 2001, 2002, 2003, 2007; originariamente vantati nei confronti dell'Avv. Riccardo Bardasso.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: di essere l'ente preposto alla formazione dei ruoli relativi ai crediti insoluti dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 28 l.
576/1980; che per il perseguimento della propria finalità istituzionale richiedeva,
annualmente, i contributi previsti per legge agli iscritti alla gestione previdenziale, affidando al concessionario l'eventuale recupero attraverso ruoli;
di aver CP_2
regolarmente iscritto le somme dovute dall'Avv. nei ruoli 2001, 2002, 2003, CP_3
2007; che il concessionario aveva notificato 7 distinte cartelle di pagamento al medesimo Avvocato, e successiva intimazione di pagamento;
che a seguito di opposizione davanti il Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, con sentenza del 4
giugno 2019, il Tribunale ha parzialmente annullato l'intimazione di pagamento recante le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni, per intervenuta prescrizione, in quanto tra la regolare notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento erano trascorsi oltre 15 anni.
Si è costituita in giudizio l' , la quale, in via Controparte_4
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello contabile. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sollevata dalla convenuta è infondata e deve essere respinta.
La ha, infatti, natura di ente Parte_1
privatizzato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/1994 (recante norme in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e ha perciò personalità giuridica di diritto privato.
Sul punto, con le ordinanze nn. 10132, 10133 e 10134 del 20.6.2012, le Sezioni Unite
hanno affermato che, affinché la giurisdizione possa essere attribuita alla Corte dei
Conti è necessaria la qualità pubblica del soggetto gestore del danaro;
circostanza che, nel caso della Cassa Forense, non sussiste, in quanto ente privatizzato.
Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la controversia tra la
[...]
, e l'agente della riscossione dei contributi degli Parte_1
iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei Conti,
poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio Pt_1
iscritto. Infine, giova aggiungere quanto ulteriormente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44
del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 127 del d.P.R.
15 maggio 1963, n. 858, alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione
tendenzialmente generale (...) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente la gestione di denaro di spettanza dello Stato o
di ente pubblico, da parte di un agente contabile”, e quindi richiede necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito.”(ord. del 7 maggio 2003 n. 6956).
La normativa richiamata dalla convenuta, (articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999) non incide sulla possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
Tali disposizioni, infatti, disciplinano esclusivamente la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità, finalizzata a liberare l'agente della riscossione dall'obbligo di riversare le somme non recuperate, senza tuttavia precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria.
Sul punto la Corte di Cassazione, affermando la diversità tra la procedura amministrativa e quella ordinaria, ha precisato che “Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., nel caso in cui il
giudice contabile non dichiari l'improponibilità del giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente di riscossione, in pendenza della procedura di discarico per
inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, così come modificati dalla l. n. 190 del 2014, tenuto conto che le nuove norme non hanno cambiato il rapporto tra il giudizio sul danno e il procedimento amministrativo appena menzionato, i quali restano del tutto indipendenti e autonomi” (Sez. U., n.
8568/2018).
E' infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria, che discenderebbe dall'intervenuta formazione del giudicato nell'ambito del giudizio definito dal Tribunale di Benevento, sez. lavoro, n. 729/2019.
Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Benevento si legge che “la domanda risarcitoria formulata dalla (seppure intuitivamente Parte_1
fondata, dal momento che la ha dato prova dell'esistenza del proprio Pt_1
credito, che è stato tuttavia dichiarato prescritto a causa del mancato
compimento, da parte dell'agente della riscossione, di atti che sarebbe spettato a quest'ultimo compiere) è inammissibile in questa sede, dal momento che ha origine
da un titolo – atto che regola i rapporti fra la e l'agente della riscossione, Pt_1
disciplinando i rispettivi diritti e obblighi – diverso da quello dedotto nel presente
giudizio e nemmeno introdotto con la produzione di parte”. (cfr. doc. 1, pag 6).
Il rigetto della domanda risarcitoria in quella sede non è conseguenza della valutazione della sua infondatezza nel merito pertanto nessun effetto di cosa giudicata si è formato.
Nel merito la attrice ha chiesto la condanna dell'ader al risarcimento del Pt_1
danno cagionato dalla mancata riscossione
La domanda risarcitoria si fonda su quanto accertato dalla sentenza del Trib. di
Benevento n. 429/2019 del 4 giugno 2019, all'esito del giudizio di opposizione dell'intimazione di pagamento, promosso dall'Avv. . CP_3 In quella sede il Tribunale di Benevento ha dichiarato il credito della cassa forense estinto per intervenuta prescrizione, rilevando che l' non Controparte_5
aveva fornito la prova che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento al debitore, a questi fossero stati notificati atti interruttivi.
L'estinzione del credito nei confronti del contribuente per intervenuta prescrizione deve pertanto essere ricondotta all'inerzia della odierna convenuta, che ne ha impedito la soddisfazione.
Pertanto la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere accolta, e l' eve CP_2
essere condannata al risarcimento del danno che viene liquidato nella somma pari al credito non riscosso di € 13.228,33, oltre interessi legali dalla domanda,.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Condannal' al pagamento di euro € 13.228,33 Controparte_1
in favore della a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna l' al rimborso delle spese di lite Controparte_1
sostenute da che liquida in Parte_3
complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
NC DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 35263 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025
e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Latina n. 27, presso lo studio dell'Avv.
NT NI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
attrice
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale
convenuta OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Come da verbale e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
13.228,33, oltre interessi di mora a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione – e conseguente prescrizione- degli importi dei crediti contributivi iscritti nei ruoli 2001, 2002, 2003, 2007; originariamente vantati nei confronti dell'Avv. Riccardo Bardasso.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: di essere l'ente preposto alla formazione dei ruoli relativi ai crediti insoluti dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 28 l.
576/1980; che per il perseguimento della propria finalità istituzionale richiedeva,
annualmente, i contributi previsti per legge agli iscritti alla gestione previdenziale, affidando al concessionario l'eventuale recupero attraverso ruoli;
di aver CP_2
regolarmente iscritto le somme dovute dall'Avv. nei ruoli 2001, 2002, 2003, CP_3
2007; che il concessionario aveva notificato 7 distinte cartelle di pagamento al medesimo Avvocato, e successiva intimazione di pagamento;
che a seguito di opposizione davanti il Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, con sentenza del 4
giugno 2019, il Tribunale ha parzialmente annullato l'intimazione di pagamento recante le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni, per intervenuta prescrizione, in quanto tra la regolare notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento erano trascorsi oltre 15 anni.
Si è costituita in giudizio l' , la quale, in via Controparte_4
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello contabile. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sollevata dalla convenuta è infondata e deve essere respinta.
La ha, infatti, natura di ente Parte_1
privatizzato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/1994 (recante norme in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e ha perciò personalità giuridica di diritto privato.
Sul punto, con le ordinanze nn. 10132, 10133 e 10134 del 20.6.2012, le Sezioni Unite
hanno affermato che, affinché la giurisdizione possa essere attribuita alla Corte dei
Conti è necessaria la qualità pubblica del soggetto gestore del danaro;
circostanza che, nel caso della Cassa Forense, non sussiste, in quanto ente privatizzato.
Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la controversia tra la
[...]
, e l'agente della riscossione dei contributi degli Parte_1
iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei Conti,
poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio Pt_1
iscritto. Infine, giova aggiungere quanto ulteriormente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44
del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 127 del d.P.R.
15 maggio 1963, n. 858, alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione
tendenzialmente generale (...) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente la gestione di denaro di spettanza dello Stato o
di ente pubblico, da parte di un agente contabile”, e quindi richiede necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito.”(ord. del 7 maggio 2003 n. 6956).
La normativa richiamata dalla convenuta, (articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999) non incide sulla possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
Tali disposizioni, infatti, disciplinano esclusivamente la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità, finalizzata a liberare l'agente della riscossione dall'obbligo di riversare le somme non recuperate, senza tuttavia precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria.
Sul punto la Corte di Cassazione, affermando la diversità tra la procedura amministrativa e quella ordinaria, ha precisato che “Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., nel caso in cui il
giudice contabile non dichiari l'improponibilità del giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente di riscossione, in pendenza della procedura di discarico per
inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, così come modificati dalla l. n. 190 del 2014, tenuto conto che le nuove norme non hanno cambiato il rapporto tra il giudizio sul danno e il procedimento amministrativo appena menzionato, i quali restano del tutto indipendenti e autonomi” (Sez. U., n.
8568/2018).
E' infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria, che discenderebbe dall'intervenuta formazione del giudicato nell'ambito del giudizio definito dal Tribunale di Benevento, sez. lavoro, n. 729/2019.
Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Benevento si legge che “la domanda risarcitoria formulata dalla (seppure intuitivamente Parte_1
fondata, dal momento che la ha dato prova dell'esistenza del proprio Pt_1
credito, che è stato tuttavia dichiarato prescritto a causa del mancato
compimento, da parte dell'agente della riscossione, di atti che sarebbe spettato a quest'ultimo compiere) è inammissibile in questa sede, dal momento che ha origine
da un titolo – atto che regola i rapporti fra la e l'agente della riscossione, Pt_1
disciplinando i rispettivi diritti e obblighi – diverso da quello dedotto nel presente
giudizio e nemmeno introdotto con la produzione di parte”. (cfr. doc. 1, pag 6).
Il rigetto della domanda risarcitoria in quella sede non è conseguenza della valutazione della sua infondatezza nel merito pertanto nessun effetto di cosa giudicata si è formato.
Nel merito la attrice ha chiesto la condanna dell'ader al risarcimento del Pt_1
danno cagionato dalla mancata riscossione
La domanda risarcitoria si fonda su quanto accertato dalla sentenza del Trib. di
Benevento n. 429/2019 del 4 giugno 2019, all'esito del giudizio di opposizione dell'intimazione di pagamento, promosso dall'Avv. . CP_3 In quella sede il Tribunale di Benevento ha dichiarato il credito della cassa forense estinto per intervenuta prescrizione, rilevando che l' non Controparte_5
aveva fornito la prova che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento al debitore, a questi fossero stati notificati atti interruttivi.
L'estinzione del credito nei confronti del contribuente per intervenuta prescrizione deve pertanto essere ricondotta all'inerzia della odierna convenuta, che ne ha impedito la soddisfazione.
Pertanto la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere accolta, e l' eve CP_2
essere condannata al risarcimento del danno che viene liquidato nella somma pari al credito non riscosso di € 13.228,33, oltre interessi legali dalla domanda,.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Condannal' al pagamento di euro € 13.228,33 Controparte_1
in favore della a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna l' al rimborso delle spese di lite Controparte_1
sostenute da che liquida in Parte_3
complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
NC DI