Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Giovinazzo e Pierfrancesco Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'accertamento:
del diritto del ricorrente al riscatto ad ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini pensionistici, ex art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4) e, ove necessario, previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento n. -OMISSIS-, nonché previo annullamento e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità degli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il presupposto parere, i cui estremi sono sconosciuti, menzionato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, in particolare quanto alla richiesta del difensore del ricorrente di dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riscatto ad ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4).
2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale, vista la circolare n.6/367/1-55-21-1 di prot. 2015 del 22.1.2025 con la quale la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in ragione del parere dell’Avvocatura dello Stato, ha manifestato al Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Contenzioso la necessità di accogliere le istanze (formulate da Ufficiali provenienti dal disciolto Corpo Forestale e transitati in virtù del D. lgs. 177/2016 e Ufficiali del ruolo normale provenienti da altri ruoli) di riconoscimento del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea, sia ai fini pensionistici ex art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 che ai fini stipendiali ex art. 1783 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto che le amministrazioni resistenti predisponessero una relazione in ordine agli adempimenti posti in essere per dare esecuzione alla suddetta Circolare.
3. Con atto del 25.6.2025, la difesa erariale ha depositato il decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Centro Nazionale Amministrativo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in favore del ricorrente e avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini pensionistici, in aggiunta al servizio militare attualmente reso nell’Arma dei Carabinieri, di anni 4, equivalenti all’intera durata legale del corso di laurea in Giurisprudenza e antecedenti la data del conseguimento del suddetto titolo di studio ai sensi dell’art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Il Collegio osserva che l’adozione del decreto n. -OMISSIS- risulta completamente satisfattiva delle pretese azionate dal ricorrente quanto ai fini pensionistici potendo, quindi, rispetto a tale profilo, pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.
5. Il Collegio, quanto alla residua domanda formulata dal ricorrente ai fini stipendiali, e ribadita dalla parte in sede di pubblica udienza, ritiene necessario disporre che l’Amministrazione resistente, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua previa comunicazione, renda chiarimenti, anche alla luce della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n.6/367/1-55-21-1 di prot. 2015 del 22.1.2025, circa:
lo stato degli adempimenti posti in essere per l’accoglimento delle istanze di riconoscimento del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea ai fini stipendiali ex art. 1783 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, oggetto parimenti del presente giudizio, ovvero gli adempimenti ancora da espletare e la relativa tempistica per la piena attuazione del suddetto riconoscimento.
6. Con rinvio pertanto della discussione in ordine al disposto adempimento istruttorio ad altra udienza pubblica indicata in dispositivo.
7. La regolamentazione delle spese è rimessa alla successiva fase definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere quanto alla richiesta a fini pensionistici, mentre per l’adeguamento stipendiale dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, rinviando per il prosieguo della trattazione alla udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
NI Ciconte, Referendario
AN De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De NN | AR AN |
IL SEGRETARIO