Rigetto
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 28/01/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2026REG.PROV.COLL.
N. 09722/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 9722 del 2025, proposto dal Ministero della difesa e dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Manuela Andreotta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, il consigliere ES GI e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e l’avvocato ES Petrillo per delega dell’avvocato Manuela Andreotta;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
- Rilevato che il sottufficiale interessato durante la missione internazionale in Mali non era ammalato, né era in condizioni di concreta ed effettiva alterazione psicologica, come certificato dagli organi medici preposti, sia durante la missione, sia al suo rientro in Italia;
- specificato che la tesi dell’appellante secondo cui « Contrariamente al convincimento del T.A.R., infatti, il rimpatrio trova il proprio fondamento nel complesso di indicatori comportamentali del -OMISSIS- che ne hanno evidenziato la situazione di forte disagio, non certo nel venire meno dell’idoneità sanitaria all’impiego in missione, non rinvenibile in alcuno degli atti impugnati » non è condivisibile, in quanto il disagio non ha assunto alcuna connotazione di alterazione psicologica e si è, invece, concretizzato in semplici, ragionevoli e non irriguardose rimostranze in relazione alla difficile situazione creatasi a causa della mancata possibilità per i militari impegnati in Mali di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, sicché il provvedimento di rimpatrio immediato non è stato effettivamente diretto a tutelare la serenità dell’interessato (il quale non aveva chiesto di abbandonare definitivamente la missione) e degli altri militari partecipanti alla missione, né il suo buon andamento;
- osservata la non pertinenza al caso di specie del richiamo dell’appellante al potere discrezionale di movimentazione dei militari, giacché nella vicenda in esame il richiamo in Italia si è sostanziato, di fatto, in un provvedimento di natura latamente disciplinare – tantoché nella relazione del 6 maggio 2021 dell’ufficiale rappresentante il contingente italiano in Mali, sulla cui base è stato emesso dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri il provvedimento di rimpatrio n. 88/492-82-1-2003 di prot. “R” del 7 maggio 2021, è stato dato atto della sussistenza di azioni (che peraltro nell’atto d’appello sono state definite « di rilevanza disciplinare ») determinate da « stress psicofisico » e dalla « mancanza di serenità e lucidità », salvo ritenere di « di non dare avvio ad un procedimento disciplinare », « onde non inasprire ulteriormente la situazione » – non preceduto dalla relativa e ineludibile procedura, con la conseguenza che l’amministrazione ha statuito senza compiere alcun effettivo accertamento e approfondimento degli eventi, ma basandosi su mere e vaghe dichiarazioni di altri soggetti, non corroborate da concreti elementi fattuali, che, anzi, sono stati parzialmente smentiti dagli accertamenti medici;
- sottolineato, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, che l’ampia discrezionalità dell’amministrazione militare nella gestione del personale non può in ogni caso tramutarsi in arbitrio e non esime la scala gerarchica dal rispetto delle procedure normative previste a tutela del dipendente e dalla doverosa e prudente verifica, anche soltanto celere e sommaria, di illazioni circolanti sulla sua condotta, il che, tuttavia, nel caso di specie non è minimamente avvenuto, con la consequenziale emanazione di un provvedimento sulla base di una ricostruzione dei fatti in parte smentita dagli accertamenti medici e in parte del tutto incerta, il che ha inficiato il corretto esercizio del potere datoriale;
- considerato, con riferimento al censurato capo di sentenza impugnata attinente al disposto risarcimento (del solo danno patrimoniale e con esclusione di quello non patrimoniale, siccome non provato), che, diversamente dalle deduzioni dell’appellante, nel caso de quo sussistono, come correttamente affermato dal T.a.r., tanto l’elemento oggettivo (l’acclarata illegittimità del provvedimento di rimpatrio), quanto quello soggettivo, ovverosia la colpa dell’amministrazione, che nel quadro dei rapporti di lavoro va vagliata con rigore al fine di evitare deficit di tutela economica del lavoratore e che nel contesto storico oggetto di causa è senz’altro integrata a fronte di una gestione omissiva e affrettata della vicenda;
- precisato, infine, per completezza e con riferimento al risarcimento del danno (riconosciuto nell’ an dal T.a.r. nel valore delle differenze retributive), che l’invio in missione non aveva una durata prestabilita (ma soltanto orientativamente annuale), cosicché la proposta dell’amministrazione che andrà formulata ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. potrà far riferimento al tempo medio di permanenza dei commilitoni dell’interessato nel contesto della medesima missione;
- reputato conclusivamente che l’unico e articolato motivo di censura (esteso da pagina 3 a pagina 8 del libello introduttivo) sia infondato e, pertanto, di dover respingere l’appello;
- ritenuto di dover compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, stante la notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9722 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
AN ZA, Presidente
ES GI, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GI | AN ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.