Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05961/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della copia del verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e dell’allegata scheda di valutazione inerente la prova del ricorrente conosciuti in data 14 novembre 2022 a seguito di istanza di accesso agli atti;
- dell’elenco contenente gli ammessi alle prove motorio-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 19 luglio 2022;
e ove occorra
- del Bando di concorso per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con Decreto n. 34 del 21/2/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022;
- di ogni atto connesso, collegato e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. PI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, tra i partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale del 19 luglio 2022, ha impugnato il verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e l’allegata scheda di valutazione, inerenti la prova motorio-attitudinale dal medesimo sostenuta, unitamente all’elenco contenente gli ammessi alle prove successive, nel quale non figura essendo risultato non idoneo e, dunque, escluso dal concorso.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità, con un unico motivo di ricorso, per eccesso di potere per errore di fatto e violazione di legge, nonché per violazione del principio di uguaglianza e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l’esito negativo della prima prova motorio-attitudinale (“ Valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria ”), determinato da una caduta durante le trazioni alla sbarra, sarebbe viziato giacché “ dopo essersi fatto male durante la prima trazione lo ha fatto presente alla commissione esaminatrice che gli ha fatto ripetere la prova subito dopo ma ovviamente il ricorrente, essendosi procurato una distorsione alla spalla pochi minuti prima, non è riuscito a portare a termine detta prova e pertanto è stato escluso dal concorso in oggetto ” (ricorso, p. 2). Tale trauma distorsivo, soggiunge parte ricorrente, risulterebbe attestato dalla documentazione medica versata in giudizio, rilasciata subito dopo la prova concorsuale, sia da una struttura pubblica, la A.S.L. Toscana, sia da un medico privato e, inoltre, sarebbe certificato da una risonanza magnetica effettuata presso una struttura convenzionata.
3. – Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione del gravame, del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza.
4. – L’istanza di tutela cautelare è stata respinta dalla Sezione (ordinanza n. -OMISSIS-) non risultando che “ per il ricorrente sia stato accertato alcun infortunio durante l’espletamento della prova ” e, inoltre, per la “ assenza di idonea certificazione medica, rilasciata nell’immediatezza dell’espletamento della prova stessa attestante una diagnosi riconducibile all’infortunio lamentato, tale non potendo essere considerata né la risonanza magnetica effettuata in data 5 novembre 2022 né tantomeno il certificato medico del 2-OMISSIS- ”.
5. – All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7. – L’assunto del ricorrente, secondo il quale non avrebbe superato la prova di capacità operativa a causa di un impedimento derivante da forza maggiore (“ un evento oggettivo che è stato la causa unica e determinante del mancato completamento della prova ”) non trova alcun riscontro, invero, nella documentazione prodotta in giudizio e, nemmeno, nel comportamento del candidato durante le prove concorsuali.
7.1. – Nel verbale redatto dalla commissione e versato in atti (n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) non risulta, infatti, l’accertamento di alcun infortunio che abbia interessato il ricorrente.
Nemmeno risulta documentata alcuna segnalazione alla Commissione riguardante il predetto infortunio né, ancora, è dato rinvenire alcuna richiesta di intervento del sanitario, sempre presente durante l’effettuazione delle prove; conclusa la prova, del resto, il ricorrente ha firmato per notifica la scheda riportante l’esito negativo, senza eccepire alcunché.
Dalla scheda di valutazione della prova risulta, invece, che il candidato è caduto (non durante le “ trazioni complete alla sbarra ” [lett. B, prova 1] ma) durante la “ traslocazione alla trave alta ” (lett. A, prova 1) e che, essendo stato protetto dall’imbracatura, abbia potuto ripetere immediatamente la suddetta prova, conseguendo un esito positivo.
La censura, dunque, non coglie nel segno.
8. – Quanto alla documentazione medica versata in giudizio, la medesima non può ritenersi idonea a supportare la tesi del ricorrente secondo cui “ le trazioni alla sbarra […] non sono state correttamente svolte solo ed esclusivamente a causa di una distorsione alla spalla ”.
8.1. – In disparte i dirimenti rilievi che precedono sulla mancata documentazione dell’infortunio, dichiarato solo ex post, e prescindendo dai certificati medici del 5 novembre 2022, redatti da specialisti privati e non da una struttura pubblica, tenendo conto unicamente di quello rilasciato dall’A.S.L. Toscana Sud-Est si deve rilevare l’eccessivo tempo trascorso tra lo svolgimento della prova e la visita medica, di guisa che, a voler ammettere, a tutto concedere, la sussistenza di un collegamento tra la prova concorsuale e la prospettata lesione, non può escludersi l’intervento di altre circostanze che rendano possibile l’inserimento, nella sequenza di eventi, di fattori esterni, in grado di recidere il presunto nesso causale tra la prova e l'infortunio, con l’effetto che la diagnosi ben potrebbe essere eziologicamente correlata ad altro evento, successivo e diverso rispetto all'esecuzione della prova.
9. – Da qui l’infondatezza, anche sotto tale profilo, del ricorso, che va pertanto rigettato.
10. – Le spese possono essere compensate stanti i profili di peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
PI TI, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI TI | EL IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.