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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10457/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente a Parte_1 C.F._1 NT SA RO (BO), Via Giuseppe Venturi n. 2/4, ingegnere, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Cevolani (cod. fisc. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Bologna (BO), Via Castiglione n. 160,
e nata a [...] ,il [...] (cod. fisc. ), residente a Parte_2 C.F._3 NT SA RO (BO), Via Giuseppe Venturi n. 2/4, casalinga, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Landi (cod. fisc. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4 Bologna, Via IV Novembre n. 14 gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 22/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: il 30/09/2018 e il 26/07/2021; Per_1 Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Dozza (BO) Parte_2 il 27/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vaiano (PO) al n. 225 parte II Serie B anno 2016;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora si è trasferita in data 07.06.2025 con i due figli in un'abitazione Pt_2 all'uopo acquistata dal marito e completa dell'arredamento di base, sita a Zola Predosa (BO), Via
Giovanni XXIII Papa, n. 3, abitazione che le viene pertanto assegnata, restando invece il sig. a Pt_1 vivere in quella attuale, sita a NT SA RO (BO), Via Giuseppe Venturi n. 2/4 di sua esclusiva proprietà;
3) affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con obbligo reciproco dei genitori di comunicare eventuali cambi di residenza almeno 30 giorni prima. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli minori resteranno presso il padre:
a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
b) tutte le settimane, due pomeriggi entrambi con pernottamento (indicativamente dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina);
c) durante le vacanze natalizie e pasquali trascorreranno metà dell'intero periodo con ciascun genitore, avendo cura di alternare con l'uno e con l'altro, anno per anno, le festività principali (quali
Vigilia, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo);
d) durante l'estate i due figli trascorreranno con ciascun genitore 21 giorni, anche non consecutivi nei pagina 2 di 5 periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 30/04 di ogni anno;
e) in occasione delle altre festività e ponti durante il corso dell'anno i figli resteranno alternativamente con ciascun genitore;
5) dispone che, il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento, per Pt_1 dodici mesi l'anno, della somma di € 280,00 (duecentottanta/00) per ciascuno, per un importo complessivo mensile di € 560,00 (cinquecentosessanta/00), somma da versarsi alla signora Pt_2 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
Inoltre il sig. sosterrà interamente le spese straordinarie occorrenti per i due figli relative alla Pt_1 salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), mentre i genitori si suddivideranno nella misura del 60% il padre ed il restante 40% la madre tutte le altre spese di carattere ulteriore e straordinario occorrenti per i figli con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 07/08/2017 e pertanto relative: - a istruzione e formazione
(comprese rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative); - ad attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per le vacanze in autonomia dai genitori ed il conseguimento della patente di guida. Le spese per i campi solari 2025 di entrambi i figli anticipate dal padre prima del trasferimento di moglie e figli saranno a carico della madre nella misura del 20%.
Quelle sostenute successivamente restano a carico della madre nella misura del 40%.
In particolare, sono da ritenersi spese extra contributo, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista o pagate per il tramite del servizio sanitario, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico-ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, campi estivi, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza, le spese per il conseguimento della patente di guida. Nei casi pagina 3 di 5 sopra elencati di scelta previamente concordata e negli eventuali ulteriori nei quali si prevede la previa scelta concordata dei genitori, qualora uno di essi proponga un'opzione all'altro, una volta accertata la ricezione della proposta da parte del proponente, l'omessa o mancata adesione scritta di quest'ultimo entro giorni quindici dalla proposta con adeguate motivazioni comporta l'accettazione della scelta e la condivisione delle relative spese. La richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata, anche per decorso del termine di cui all'ultimo periodo della condizione 5), o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità dell'esborso ed il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno;
le spese sanitarie, integralmente a carico del padre, saranno deducibili dal medesimo al 100%;
7) dispone che l'A.U.U. sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge;
8) dispone che il sig. corrisponderà alla moglie, attualmente disoccupata, un assegno di Pt_1 separazione dell'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della signora con rivalutazione annuale Istat;
i ricorrenti concordano che Pt_2 dal momento in cui la sig.ra svolgerà regolare attività lavorativa per la ricerca della quale si sta Pt_2 attivando, la corresponsione della somma di € 200,00 attualmente concordata, verrà interrotta con espressa accettazione da parte della beneficiaria;
9) prende atto che i coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori;
10) prende atto che i ricorrenti concordano che l'inserimento di futuri partner nella vita dei minori dovrà avvenire con gradualità per la tutela del loro benessere;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Vaiano (PO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10457/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente a Parte_1 C.F._1 NT SA RO (BO), Via Giuseppe Venturi n. 2/4, ingegnere, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Cevolani (cod. fisc. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Bologna (BO), Via Castiglione n. 160,
e nata a [...] ,il [...] (cod. fisc. ), residente a Parte_2 C.F._3 NT SA RO (BO), Via Giuseppe Venturi n. 2/4, casalinga, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Landi (cod. fisc. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4 Bologna, Via IV Novembre n. 14 gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 22/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: il 30/09/2018 e il 26/07/2021; Per_1 Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Dozza (BO) Parte_2 il 27/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vaiano (PO) al n. 225 parte II Serie B anno 2016;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora si è trasferita in data 07.06.2025 con i due figli in un'abitazione Pt_2 all'uopo acquistata dal marito e completa dell'arredamento di base, sita a Zola Predosa (BO), Via
Giovanni XXIII Papa, n. 3, abitazione che le viene pertanto assegnata, restando invece il sig. a Pt_1 vivere in quella attuale, sita a NT SA RO (BO), Via Giuseppe Venturi n. 2/4 di sua esclusiva proprietà;
3) affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con obbligo reciproco dei genitori di comunicare eventuali cambi di residenza almeno 30 giorni prima. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli minori resteranno presso il padre:
a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
b) tutte le settimane, due pomeriggi entrambi con pernottamento (indicativamente dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina);
c) durante le vacanze natalizie e pasquali trascorreranno metà dell'intero periodo con ciascun genitore, avendo cura di alternare con l'uno e con l'altro, anno per anno, le festività principali (quali
Vigilia, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo);
d) durante l'estate i due figli trascorreranno con ciascun genitore 21 giorni, anche non consecutivi nei pagina 2 di 5 periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 30/04 di ogni anno;
e) in occasione delle altre festività e ponti durante il corso dell'anno i figli resteranno alternativamente con ciascun genitore;
5) dispone che, il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento, per Pt_1 dodici mesi l'anno, della somma di € 280,00 (duecentottanta/00) per ciascuno, per un importo complessivo mensile di € 560,00 (cinquecentosessanta/00), somma da versarsi alla signora Pt_2 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
Inoltre il sig. sosterrà interamente le spese straordinarie occorrenti per i due figli relative alla Pt_1 salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), mentre i genitori si suddivideranno nella misura del 60% il padre ed il restante 40% la madre tutte le altre spese di carattere ulteriore e straordinario occorrenti per i figli con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 07/08/2017 e pertanto relative: - a istruzione e formazione
(comprese rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative); - ad attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per le vacanze in autonomia dai genitori ed il conseguimento della patente di guida. Le spese per i campi solari 2025 di entrambi i figli anticipate dal padre prima del trasferimento di moglie e figli saranno a carico della madre nella misura del 20%.
Quelle sostenute successivamente restano a carico della madre nella misura del 40%.
In particolare, sono da ritenersi spese extra contributo, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista o pagate per il tramite del servizio sanitario, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico-ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, campi estivi, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza, le spese per il conseguimento della patente di guida. Nei casi pagina 3 di 5 sopra elencati di scelta previamente concordata e negli eventuali ulteriori nei quali si prevede la previa scelta concordata dei genitori, qualora uno di essi proponga un'opzione all'altro, una volta accertata la ricezione della proposta da parte del proponente, l'omessa o mancata adesione scritta di quest'ultimo entro giorni quindici dalla proposta con adeguate motivazioni comporta l'accettazione della scelta e la condivisione delle relative spese. La richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata, anche per decorso del termine di cui all'ultimo periodo della condizione 5), o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità dell'esborso ed il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno;
le spese sanitarie, integralmente a carico del padre, saranno deducibili dal medesimo al 100%;
7) dispone che l'A.U.U. sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge;
8) dispone che il sig. corrisponderà alla moglie, attualmente disoccupata, un assegno di Pt_1 separazione dell'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della signora con rivalutazione annuale Istat;
i ricorrenti concordano che Pt_2 dal momento in cui la sig.ra svolgerà regolare attività lavorativa per la ricerca della quale si sta Pt_2 attivando, la corresponsione della somma di € 200,00 attualmente concordata, verrà interrotta con espressa accettazione da parte della beneficiaria;
9) prende atto che i coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori;
10) prende atto che i ricorrenti concordano che l'inserimento di futuri partner nella vita dei minori dovrà avvenire con gradualità per la tutela del loro benessere;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Vaiano (PO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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