TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED HE EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2321/2022 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Giampà Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Agosto
-resistente-
e
in proprio e quale mandatario Controparte_2
della in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Controparte_3 avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.12.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di aver lavorato a tempo indeterminato dal 10.10.2011 al 29.10.2021 alle dipendenze dell'impresa resistente presso il supermercato sito in Montepaone (CZ), inquadrato nel V livello del CCNL Terziario e Commercio, quale “Addetto alle operazioni ausiliare alla vendita”, con orario di lavoro part-time (al 75%) per n. 30 ore settimanali;
che, di fatto, per il periodo luglio 2015/dicembre 2019, prestava attività lavorativa per un numero di ore (43,5 settimanali) superiore a quelle contrattualmente previste, in particolare: - dalle ore 05.00 alle ore 08.30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 07.30 alle ore 10.30 tutte le domeniche, orario di lavoro durante il quale si recava presso il “Mercato Ortofrutticolo” sito in Catanzaro al Viale Europa - Loc. Germaneto, per acquistare la merce (frutta) occorrente per il supermercato, e secondo le indicazione via via fornitegli dal convenuto;
- dalle ore 08.30 alle 1 ore 13.30 da lunedì a sabato, presso punto vendita del convenuto (supermercato) sito in
Montepaone alla Via Nazionale n. 18, orario di lavoro durante il quale il ricorrente era addetto alla vendita al banco frutta, anche se spesso veniva applicato per la pulizia del piazzale antistante il punto vendita;
che per l'intera durata del rapporto, non beneficiava delle ferie e dei permessi/rol/ex festività nella misura prevista dal CCNL di categoria;
che, pertanto, risultava creditore della somma complessiva di € 52.365,64.
In ragione di quanto esposto, il sig. chiedeva all'intestato Tribunale la condanna Parte_1 della convenuta al pagamento della somma sopra indicata a titolo di differenze retributive, nonché al versamento nei confronti dell' dei contribuiti previdenziali ed assistenziali CP_2 dovuti.
Instaurato il contraddittorio, la argomentava per CP_1 Controparte_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Si costituiva l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, la CP_2 condanna della datrice di lavoro al versamento della relativa contribuzione previdenziale, entro i limiti del termine quinquennale di prescrizione, sugli imponibili retributivi accertati.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato.
Stando alla documentazione in atti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 75% (n. 30 ore settimanali), dal 10.10.2011 al 29.10.2021, con inquadramento del ricorrente nel V livello del CCNL di settore, quale Addetto alle operazioni ausiliare alla vendita.
Ciò posto, il sig. assume di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore Parte_1 superiore a quelle previste dal contratto.
In particolare, sostiene di aver lavorato ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 05:00 alle
08:30, nonché tutte le domeniche dalle 07:30 alle 10:30, recandosi presso il “Mercato
Ortofrutticolo” sito in Catanzaro per acquistare la frutta occorrente per la e CP_1 secondo le indicazioni via via fornitegli dall'impresa convenuta.
Sostiene, inoltre, di aver lavorato dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30 presso il punto vendita della sito in Montepaone, orario di lavoro durante il quale era addetto CP_1 alla vendita al banco frutta, anche se spesso applicato per la pulizia del piazzale antistante il punto vendita.
In punto di diritto, si osserva che le pretese relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e
2 non retribuite e ai permessi non goduti e non retribuiti sono assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Si evidenzia, altresì, che la prova del lavoro straordinario deve essere piena e rigorosa, gravando sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare non solo lo svolgimento del lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., ex plurimis, Tribunale di Taranto, sez. lav.,
29.09.2021 n. 2136).
Orbene, gli esiti dell'istruttoria condotta nel presente giudizio non appaiono sufficienti a corroborare la prospettazione posta a fondamento delle rivendicazioni attoree relativamente al lavoro straordinario, che parte ricorrente assume di aver prestato in forza delle maggiori ore lavorative asseritamente prestate presso il “Mercato Ortofrutticolo” sito in Catanzaro al
Viale Europa – Località Germaneto, per acquistare la merce nell'interesse del convenuto.
Il teste , commerciante presso il “Mercato Ortofrutticolo” sito in Catanzaro Testimone_1 al Viale Europa - Loc. Germaneto, ha confermato la presenza del ricorrente presso il mercato. Ha dichiarato che il sig. “veniva a fare acquisiti per un supermercato di Parte_1
Montepaone” e di essere a conoscenza che li stessi fossero effettuati per la CP_1
“perché il ricorrente fatturava per questa azienda”.
Tuttavia, in merito al tempo di effettiva permanenza del ricorrente presso il mercato ortofrutticolo, le dichiarazioni del teste appaiono generiche.
Il sig. difatti, si è limitato a riferire i giorni e gli orari di apertura del mercato (“siamo Tes_1 aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 05:30 per la vendita, mentre la domenica apriamo alle 07:00”); invece, quanto all'effettiva presenza del ricorrente, ha genericamente dichiarato di averlo visto “una-due volte” di inverno - in parte sconfessando la tesi attorea secondo la quale il lavoratore si sarebbe recato presso il mercato quattro volte alla settimana dal 2015 al 2019
(“…ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e… tutte le domeniche”, cfr. pag. 1 del ricorso) - e che durante l'estate “la sua presenza era più assidua”, nulla specificando in merito all'orario di lavoro.
A riferire con maggior precisione il tempo di permanenza del sig. presso il mercato Parte_1 ortofrutticolo, sono i testi e - dipendenti della Testimone_2 Testimone_3 CP_1
- i quali hanno dichiarato (cfr. verbale di udienza del 21.05.2024) che il ricorrente si
[...] recava presso il mercato ortofrutticolo intorno alle 06:30, per rientrare in negozio intorno alle 08:30. Entrambi i testimoni, tuttavia, hanno dichiarato che ciò è avvenuto solo per un intervallo temporale limitato, ossia da maggio a settembre 2017 e che, una volta rientrato in negozio, il ricorrente andava via dopo poco tempo (contrariamente alla tesi attorea secondo cui il sig. permaneva presso il punto vendita fino alle 13:30). Parte_1
3 La ricostruzione dei fatti per come dedotta in ricorso ha trovato conferma, in parte, nelle dichiarazioni del sig. , il quale ha dichiarato che il sig. , prima di recarsi Tes_4 Parte_1 presso il punto vendita della si recava, quattro volte a settimana (lunedì, CP_1 mercoledì, venerdì e domenica) presso il mercato ortofrutticolo a comprare la merce. Il teste, tuttavia, ha dimostrato di non aver assistito personalmente alle attività di acquisto della merce, avendo specificato di conoscere le circostanze narrate poiché vedeva il ricorrente giungere presso il punto vendita intorno alle 08:30 (“Conosco questa circostanza appunto perché lo vedevo arrivare in negozio intorno alle 08:30, ma non so esattamente l'orario in cui partiva per recarsi al mercato), sicché nulla ha saputo riferire il teste riguardo all'osservanza di un preciso orario di lavoro predeterminato. Dalle dichiarazioni del sig. - da valutare peraltro con Tes_4 particolare rigore stante la pendenza di un giudizio per differenze retributive dallo stesso promossa contro il convenuto - non è dato conoscere, pertanto, l'effettiva consistenza dell'attività lavorativa svolta dal sig. presso il mercato ortofrutticolo. Parte_1
Inammissibile è la produzione documentale di parte ricorrente depositata il 21.02.2024 e il
27.05.2025, non autorizzata dal giudicante, in quanto di formazione antecedente rispetto al deposito del ricorso.
Pertanto, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967
c.c., la domanda di condanna alle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario asseritamente prestato, va rigettata.
Va rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro notturno asseritamente prestato presso il mercato ortofrutticolo, non avendo alcuno dei testimoni escussi avuto diretta contezza del fatto che parte ricorrente prestasse attività lavorativa in un orario antecedente le 06:00 del mattino.
Infondata è la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro domenicale che parte ricorrente assume di aver prestato ogni settimana dalle 07:30 alle 10:30 allorquando si recava presso il mercato.
Difatti, il teste nulla ha saputo riferire al riguardo, mentre, la dichiarazione del teste Tes_1
, secondo cui il ricorrente “Si recava lì come detto anche la domenica, perché il negozio era aperto Tes_4 anche quel giorno”, è contraddetta dalle concordi dichiarazioni dei testi e i Tes_2 Tes_3 quali hanno escluso che lo stesso si recasse presso il mercato la domenica.
Va respinta, altresì, la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle differenze retributive a titolo di permessi retribuiti ed ex festività, in quanto correttamente liquidate come da buste paga in atti e tenuto conto che, al riguardo, le generiche dichiarazioni del teste (“Ha prestato attività ininterrottamente … né io ricordo ulteriori assenze dal lavoro”) Tes_4 sono insufficienti, in assenza di univoci elementi di riscontro, a corroborare la tesi attorea
4 secondo cui il lavoratore non avrebbe mai usufruito delle ore di “permessi retribuiti/rol/ex festività”.
Ciò detto, il parziale accoglimento del ricorso deriva dalla fondatezza della domanda diretta ad ottenere maggiorazioni retributive a titolo di ferie non godute.
Il teste citato dalla parte resistente, ha dichiarato “…Le ferie le prendeva a settembre, per Tes_2 circa 15 giorni. Non si è mai lamentato che gli venissero negate le ferie. Ricordo che un anno prese le ferie anche a novembre anche se non so riferire quale anno…”, mentre la teste , sempre citata Tes_3 dalla resistente, ha affermato che “…Lui prendeva tutti i giorni di ferie che aveva disponibili, dai 15 ai 20 giorni…”, sicché, non potendosi attribuire rilevanza alle dichiarazioni del teste in Tes_4 quanto apprese de relato actoris (“Mi diceva sempre [il ricorrente, ndr.] di un suo malumore perché usufruiva solo di una settimana all'anno di ferie”), ritiene il giudicante raggiunta con sufficiente certezza la prova che il sig. abbia usufruito di n. 15 giorni di ferie all'anno, a fronte Parte_1 delle n. 26 giornate previste dalla contrattazione collettiva, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrisposte le relative maggiorazioni retributive per le ferie non godute.
In merito al quantum debeatur, la va condannata al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 1.681,65 per il medesimo titolo, liquidate tenuto conto dei giorni di ferie non goduti (n. 12 giorni per ciascun anno, dal 2012 al 2020) escluse le annualità 2014
e 2015 (periodo durante il quale è incontestato che il lavoratore sia stato sottoposto a misura cautelare di detenzione), nonché tenuto conto del periodo di ferie usufruito dall'01.04.2021 al 14.05.2021; il tutto parametrato sulla base CCNL applicabile al rapporto e della retribuzione di riferimento così come da indicata nelle buste paga in atti.
Su dette somme spettano rivalutazione e interessi dalla spettanza al saldo come per legge.
La inoltre, va condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_1
CP_ del ricorrente, mediante versamento all' della relativa contribuzione previdenziale sugli imponibili retributivi accertati, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall'Ente.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e della controvertibilità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di , della somma di € 1.681,65 a titolo di ferie non godute, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole frazioni del credito al soddisfo;
5 - condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a regolarizzare la posizione contributiva di mediante versamento Parte_1 all' della relativa contribuzione previdenziale sugli imponibili retributivi accertati, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED HE EU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED HE EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2321/2022 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Giampà Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Agosto
-resistente-
e
in proprio e quale mandatario Controparte_2
della in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Controparte_3 avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.12.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di aver lavorato a tempo indeterminato dal 10.10.2011 al 29.10.2021 alle dipendenze dell'impresa resistente presso il supermercato sito in Montepaone (CZ), inquadrato nel V livello del CCNL Terziario e Commercio, quale “Addetto alle operazioni ausiliare alla vendita”, con orario di lavoro part-time (al 75%) per n. 30 ore settimanali;
che, di fatto, per il periodo luglio 2015/dicembre 2019, prestava attività lavorativa per un numero di ore (43,5 settimanali) superiore a quelle contrattualmente previste, in particolare: - dalle ore 05.00 alle ore 08.30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 07.30 alle ore 10.30 tutte le domeniche, orario di lavoro durante il quale si recava presso il “Mercato Ortofrutticolo” sito in Catanzaro al Viale Europa - Loc. Germaneto, per acquistare la merce (frutta) occorrente per il supermercato, e secondo le indicazione via via fornitegli dal convenuto;
- dalle ore 08.30 alle 1 ore 13.30 da lunedì a sabato, presso punto vendita del convenuto (supermercato) sito in
Montepaone alla Via Nazionale n. 18, orario di lavoro durante il quale il ricorrente era addetto alla vendita al banco frutta, anche se spesso veniva applicato per la pulizia del piazzale antistante il punto vendita;
che per l'intera durata del rapporto, non beneficiava delle ferie e dei permessi/rol/ex festività nella misura prevista dal CCNL di categoria;
che, pertanto, risultava creditore della somma complessiva di € 52.365,64.
In ragione di quanto esposto, il sig. chiedeva all'intestato Tribunale la condanna Parte_1 della convenuta al pagamento della somma sopra indicata a titolo di differenze retributive, nonché al versamento nei confronti dell' dei contribuiti previdenziali ed assistenziali CP_2 dovuti.
Instaurato il contraddittorio, la argomentava per CP_1 Controparte_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Si costituiva l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, la CP_2 condanna della datrice di lavoro al versamento della relativa contribuzione previdenziale, entro i limiti del termine quinquennale di prescrizione, sugli imponibili retributivi accertati.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato.
Stando alla documentazione in atti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 75% (n. 30 ore settimanali), dal 10.10.2011 al 29.10.2021, con inquadramento del ricorrente nel V livello del CCNL di settore, quale Addetto alle operazioni ausiliare alla vendita.
Ciò posto, il sig. assume di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore Parte_1 superiore a quelle previste dal contratto.
In particolare, sostiene di aver lavorato ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 05:00 alle
08:30, nonché tutte le domeniche dalle 07:30 alle 10:30, recandosi presso il “Mercato
Ortofrutticolo” sito in Catanzaro per acquistare la frutta occorrente per la e CP_1 secondo le indicazioni via via fornitegli dall'impresa convenuta.
Sostiene, inoltre, di aver lavorato dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30 presso il punto vendita della sito in Montepaone, orario di lavoro durante il quale era addetto CP_1 alla vendita al banco frutta, anche se spesso applicato per la pulizia del piazzale antistante il punto vendita.
In punto di diritto, si osserva che le pretese relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e
2 non retribuite e ai permessi non goduti e non retribuiti sono assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Si evidenzia, altresì, che la prova del lavoro straordinario deve essere piena e rigorosa, gravando sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare non solo lo svolgimento del lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., ex plurimis, Tribunale di Taranto, sez. lav.,
29.09.2021 n. 2136).
Orbene, gli esiti dell'istruttoria condotta nel presente giudizio non appaiono sufficienti a corroborare la prospettazione posta a fondamento delle rivendicazioni attoree relativamente al lavoro straordinario, che parte ricorrente assume di aver prestato in forza delle maggiori ore lavorative asseritamente prestate presso il “Mercato Ortofrutticolo” sito in Catanzaro al
Viale Europa – Località Germaneto, per acquistare la merce nell'interesse del convenuto.
Il teste , commerciante presso il “Mercato Ortofrutticolo” sito in Catanzaro Testimone_1 al Viale Europa - Loc. Germaneto, ha confermato la presenza del ricorrente presso il mercato. Ha dichiarato che il sig. “veniva a fare acquisiti per un supermercato di Parte_1
Montepaone” e di essere a conoscenza che li stessi fossero effettuati per la CP_1
“perché il ricorrente fatturava per questa azienda”.
Tuttavia, in merito al tempo di effettiva permanenza del ricorrente presso il mercato ortofrutticolo, le dichiarazioni del teste appaiono generiche.
Il sig. difatti, si è limitato a riferire i giorni e gli orari di apertura del mercato (“siamo Tes_1 aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 05:30 per la vendita, mentre la domenica apriamo alle 07:00”); invece, quanto all'effettiva presenza del ricorrente, ha genericamente dichiarato di averlo visto “una-due volte” di inverno - in parte sconfessando la tesi attorea secondo la quale il lavoratore si sarebbe recato presso il mercato quattro volte alla settimana dal 2015 al 2019
(“…ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e… tutte le domeniche”, cfr. pag. 1 del ricorso) - e che durante l'estate “la sua presenza era più assidua”, nulla specificando in merito all'orario di lavoro.
A riferire con maggior precisione il tempo di permanenza del sig. presso il mercato Parte_1 ortofrutticolo, sono i testi e - dipendenti della Testimone_2 Testimone_3 CP_1
- i quali hanno dichiarato (cfr. verbale di udienza del 21.05.2024) che il ricorrente si
[...] recava presso il mercato ortofrutticolo intorno alle 06:30, per rientrare in negozio intorno alle 08:30. Entrambi i testimoni, tuttavia, hanno dichiarato che ciò è avvenuto solo per un intervallo temporale limitato, ossia da maggio a settembre 2017 e che, una volta rientrato in negozio, il ricorrente andava via dopo poco tempo (contrariamente alla tesi attorea secondo cui il sig. permaneva presso il punto vendita fino alle 13:30). Parte_1
3 La ricostruzione dei fatti per come dedotta in ricorso ha trovato conferma, in parte, nelle dichiarazioni del sig. , il quale ha dichiarato che il sig. , prima di recarsi Tes_4 Parte_1 presso il punto vendita della si recava, quattro volte a settimana (lunedì, CP_1 mercoledì, venerdì e domenica) presso il mercato ortofrutticolo a comprare la merce. Il teste, tuttavia, ha dimostrato di non aver assistito personalmente alle attività di acquisto della merce, avendo specificato di conoscere le circostanze narrate poiché vedeva il ricorrente giungere presso il punto vendita intorno alle 08:30 (“Conosco questa circostanza appunto perché lo vedevo arrivare in negozio intorno alle 08:30, ma non so esattamente l'orario in cui partiva per recarsi al mercato), sicché nulla ha saputo riferire il teste riguardo all'osservanza di un preciso orario di lavoro predeterminato. Dalle dichiarazioni del sig. - da valutare peraltro con Tes_4 particolare rigore stante la pendenza di un giudizio per differenze retributive dallo stesso promossa contro il convenuto - non è dato conoscere, pertanto, l'effettiva consistenza dell'attività lavorativa svolta dal sig. presso il mercato ortofrutticolo. Parte_1
Inammissibile è la produzione documentale di parte ricorrente depositata il 21.02.2024 e il
27.05.2025, non autorizzata dal giudicante, in quanto di formazione antecedente rispetto al deposito del ricorso.
Pertanto, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967
c.c., la domanda di condanna alle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario asseritamente prestato, va rigettata.
Va rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro notturno asseritamente prestato presso il mercato ortofrutticolo, non avendo alcuno dei testimoni escussi avuto diretta contezza del fatto che parte ricorrente prestasse attività lavorativa in un orario antecedente le 06:00 del mattino.
Infondata è la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro domenicale che parte ricorrente assume di aver prestato ogni settimana dalle 07:30 alle 10:30 allorquando si recava presso il mercato.
Difatti, il teste nulla ha saputo riferire al riguardo, mentre, la dichiarazione del teste Tes_1
, secondo cui il ricorrente “Si recava lì come detto anche la domenica, perché il negozio era aperto Tes_4 anche quel giorno”, è contraddetta dalle concordi dichiarazioni dei testi e i Tes_2 Tes_3 quali hanno escluso che lo stesso si recasse presso il mercato la domenica.
Va respinta, altresì, la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle differenze retributive a titolo di permessi retribuiti ed ex festività, in quanto correttamente liquidate come da buste paga in atti e tenuto conto che, al riguardo, le generiche dichiarazioni del teste (“Ha prestato attività ininterrottamente … né io ricordo ulteriori assenze dal lavoro”) Tes_4 sono insufficienti, in assenza di univoci elementi di riscontro, a corroborare la tesi attorea
4 secondo cui il lavoratore non avrebbe mai usufruito delle ore di “permessi retribuiti/rol/ex festività”.
Ciò detto, il parziale accoglimento del ricorso deriva dalla fondatezza della domanda diretta ad ottenere maggiorazioni retributive a titolo di ferie non godute.
Il teste citato dalla parte resistente, ha dichiarato “…Le ferie le prendeva a settembre, per Tes_2 circa 15 giorni. Non si è mai lamentato che gli venissero negate le ferie. Ricordo che un anno prese le ferie anche a novembre anche se non so riferire quale anno…”, mentre la teste , sempre citata Tes_3 dalla resistente, ha affermato che “…Lui prendeva tutti i giorni di ferie che aveva disponibili, dai 15 ai 20 giorni…”, sicché, non potendosi attribuire rilevanza alle dichiarazioni del teste in Tes_4 quanto apprese de relato actoris (“Mi diceva sempre [il ricorrente, ndr.] di un suo malumore perché usufruiva solo di una settimana all'anno di ferie”), ritiene il giudicante raggiunta con sufficiente certezza la prova che il sig. abbia usufruito di n. 15 giorni di ferie all'anno, a fronte Parte_1 delle n. 26 giornate previste dalla contrattazione collettiva, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrisposte le relative maggiorazioni retributive per le ferie non godute.
In merito al quantum debeatur, la va condannata al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 1.681,65 per il medesimo titolo, liquidate tenuto conto dei giorni di ferie non goduti (n. 12 giorni per ciascun anno, dal 2012 al 2020) escluse le annualità 2014
e 2015 (periodo durante il quale è incontestato che il lavoratore sia stato sottoposto a misura cautelare di detenzione), nonché tenuto conto del periodo di ferie usufruito dall'01.04.2021 al 14.05.2021; il tutto parametrato sulla base CCNL applicabile al rapporto e della retribuzione di riferimento così come da indicata nelle buste paga in atti.
Su dette somme spettano rivalutazione e interessi dalla spettanza al saldo come per legge.
La inoltre, va condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_1
CP_ del ricorrente, mediante versamento all' della relativa contribuzione previdenziale sugli imponibili retributivi accertati, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall'Ente.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e della controvertibilità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di , della somma di € 1.681,65 a titolo di ferie non godute, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole frazioni del credito al soddisfo;
5 - condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a regolarizzare la posizione contributiva di mediante versamento Parte_1 all' della relativa contribuzione previdenziale sugli imponibili retributivi accertati, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED HE EU
6