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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n.971/2020,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Alessandro Siniscalchi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Controparte_1
IS e AN LI , che la rappresenta e difende giuta procura in atti convenuta
Nonché
CP_2
Convenuto/contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 26/06/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE La domanda è accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici e materiali patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
15/08/2015 in Piazzolla di Nola , alla Via Pietro Micca , alle ore 16,30 circa, mentre si trovava in qualità di pedone a percorrere il prefato tratto viario .
Nell'occasione , il mentovato veniva attinto da un motociclo Honda tg DH93993 , di proprietà di , il cui conducente investiva l'attore processuale che si CP_2
trovava lungo il margine destro della carreggiata mentre era in procinto di attraversare la strada.
Deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico ma anche il danno morale per la sofferenza psichica subita.
Costituitasi tardivamente la sola quest'ultima, al netto delle Controparte_1
eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza della domanda espressa, segnatamente, la inverosimiglianza dei fatti accaduti con particolare riferimento alla incoerenza di quanto dedotto nel libello introduttivo rispetto alla descrizione dei fatti contenute nelle diffide e nella denunzia di sinistro.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va dichiarata la contumacia di , raggiunto da notifica ex art. 139 cpc a CP_2
fronte di una fissazione della udienza in rinnovo al 11 11 2021 , con pieno rispetto dei termini disposti dall'art. 163 cpc bis.
Va , altresì, osservato che la come da risultanze tratte dallo storico del Controparte_3
fascicolo telematico, si è costituita in giudizio il 09 09 2024.
All'uopo, il convenuto può costituirsi sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
in tal caso, la costituzione è tardiva e comporta le decadenze menzionate nell'art. 167 c.p.c., ossia impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d'ufficio.
Ne consegue che,parte convenuta ha potuto esprimere le proprie difese in una fase avanzata di istruzione probatoria del processo, ovvero, quando i mezzi di prova articolati ed ammessi erano già stati assunti.
Ciò non di meno , i difensori costituitisi per l'impresa assicuratrice sollevano doglianze processuali nella comparsa conclusionale afferenti le modalità di fissazione della udienza ex art. 189 cpc.
Tali osservazioni si palesano singolari.
Occorre rammentare che il giudizio in esame risulta iscritto a ruolo in data 11 02
2020, ovvero, in un contesto temporale retto, da punto di vista processuale, dal rito antecedente alla riforma Cartabia, quest'ultima entrata in vigore il 28 febbraio 2023 ,
a mente di quanto disposto dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 modificato dall'art. 1, c.
380 e della l. n. 197/2022 (legge di approvazione del bilancio) , relativamente all'entrata in vigore prevista originariamente per il 30 06 2023.
Ciò posto, il presente giudizio , si ripete, iscritto a ruolo nell'anno 2020, ha subito unicamente le conseguenze afferenti le modifiche della trattazione della udienza sì come disposte dall'art. 127 ter cpc. , conseguendone la irretroattività delle nuove disposizioni ai processi pendenti regolati dal rito precedente.
Tanto premesso, questo giudice , con ordinanza del 22 10 2024, preso atto del deposito della relazione peritale , ha ritenuto di poter fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'8 04 2025, provvedimento che, pendente il vecchio rito, veniva disposto secondo le regole del'art. 189 cpc ante riforma
, con il quale il giudice invitava le parti a concludere e, introitata la causa in decisione, concedeva i termini ex art. 190 cpc per le comparse conclusioni e di replica.
Ergo, alcun termine preventivo per le memorie conclusionali a ritroso, previsto dalla riforma Cartabia, poteva essere concesso, soggiacendo il processo in esame alle regolamentazioni processuali ante riforma, conseguendone che le uniche memorie conclusionali ritualmente depositate risultano quelle prodotte dai difensori a seguito della concessione dei termini ex art .190 cpc.
Va , altresì, precisato che alla udienza del 08 04 2025 questo giudice, avendo rinvenuto nelle lettura delle note prodotte dall'Avv. Siniscalchi contenuti riferentesi ad una transazione in corso, ha invitato il difensore a esprimere il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio rinviando l'udiuenza ex art.189 cpc al 26 06 2025 , frangente processuale in cui il giudizio veniva introitato in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
In sintesi, il principio “tempus regit actum” postula che il processo, in ipotesi di irretroattività della norma processuale, continui ad essere regolamentato dalla pregressa disposizione normativa, conseguendone, nel caso in esame, che l'eccezione sollevata dalla convenuta in comparsa conclusionale debba considerarsi infondata.
Parimenti, in virtù della tardività della costituzione della , va osservato che le CP_1
molteplici allegazioni difensive afferenti le discrasie tra la dinamica descritta in atto introduttivo e quella riportata dalla costituzione in mora e la denunzia di sinistro, seppur supportate in via documentale, restano prive di valore probatorio, stante i limiti di decadenza disposti dall'art. 183 cpc comma II.
NEL MERITO
All'uopo, parte lesa, ha allegato la sussistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 14/09/2023 a mezzo interpello della teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi lo zio dell'attore) . Testimone_1
Dalla deposizione resa in cotal sede si evince la sintesi che segue: ..”
ADR: conosco i fatti di causa in quanto mi sono (trovato) personalmente a constatare un incidente stradale accaduto il giorno di ferragosto dell'anno
2015;nell'occasione mi trovavo nei pressi di casa mia in compagnia di mio nipote e stavamo percorrendo la Via Pietro Micca allorchè mi sono Parte_1
accorto di un motociclista che proveniva dall'opposto senso di marcia rispetto a noi e che perdeva il controllo del mezzo procedendo verso di noi che eravamo a piedi e stavamo camminando su di una strada sprovvista di marciapiedi. ADR: era di pomeriggio verso le 16,30-17,00 circa.
ADR: giusto per un puro caso non sono stato colpito dalla motocicletta che aveva perso il controllo ma che, purtroppo, investì mio nipote;
ADR: preciso, all'uopo, che prima di impattare con mio nipote il motociclista perse l'equilibrio del motomezzo che scarrocciò a terra sino a colpire mio nipote sulle estremità inferiori.
ADR: a seguito dell'impatto mio nipote cadde al suolo.
ADR: a seguito dell'incidente il conducente della moto apparve ferito e, avendo compreso la gravità dei fatti, lasciò i propri recapiti e generalità al sottoscritto;
ADR: mio nipote al suolo si doleva del dolore alla caviglia , pertanto mio fratello (
) , ivi presente in compagnia della moglie, pensò bene di Testimone_2
trasportarlo presso il più vicino P.S.
ADR: sono stato convocato a testimoniare in un sinistro auto solo in altra occasione.
ADR: preciso che prima dell'impatto procedevamo in fila indiana..”.
Alla udienza successiva del 28 12 2023, preso atto della assenza del secondo teste citato e della correlativa rinunzia espressa dal procuratore della parte istante, veniva disposta la ctu medico -legale per la quantificazione del danno biologico.
Rapportando il fatto emerso dalla deposizione, alla fattispecie ipotetica applicabile in subiecta materia , si desume che il veicolo intestato al responsabile civile evocato in giudizio , abbia, di certo, violato la norma dispositiva di cui all'art. 141 del Codice Della
Strada,commi 2 e 4 a mente dei quali…” comma 2: Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
comma 4 : Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento..”.
Tali disposizioni vanno esaminate in combinato con il costante orientamento dottrinario, supportato da molteplici decisioni di legittimità, sulla scorta del quale in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro ( ex multis , Cass. n. 8663 del 2017; Cass.
n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025, Cass. n. . 21761-2025 ).
Orbene, a fronte della dimostrazione del fatto lesivo , in assenza di argomentazioni da parte del convenuto che ha scelto di non costituirsi in giudizio, decaduta la impresa assicuratrice da ogni formulazione istruttoria, non può revocarsi in dubbio che l'incidente ebbe a verificarsi per imprudenza e negligenza del conducente del motoveicolo di proprietà del litisconsorte evocato in giudizio.
V'è più che la dinamica descritta dai testi appare del tutto coerente con quella rappresentata nel corpo delle difese espresse nel libello introduttivo del giudizio.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU alla dott.ssa alla quale venivano posti i quesiti Persona_1
attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto. In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Ai fini del calcolo, si ritiene congruo applicare i parametri dispositivi scaturenti dalle tabelle del DM 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del
31/07/2025, trattandosi di danno da micropermente( ovvero, inferiore al 9%).
Orbene, il perito cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine dell' 8 % ; temporanea assoluta giorni 15; temporanea parziale al 75 % gg 30; temporanea parziale al 50% di gg 20; temporanea parziale al 25% di gg 30
Per le spese mediche documentate nulla rileva il ctu.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 14 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 15.861,42 ( valore punto danno biologico € 963,40 tratto dalla normativa vigente sopra richiamata).
Per la temporanea totale di gg 15 si applica il valore di € 56,18 al di', pertanto il totale sarà di € 842,70 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 56,15 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 1.264,05 ; per la temporanea parziale di gg 20 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € . 561,80; per la temporanea parziale di gg 30 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 421,35.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 18.951,32 . Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria sulla minior somma devalutata.
Ergo, la domanda va accolta e per lo effetto vanno condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento del prefato importo in favore dell'attore , oltre interessi di legge dalla domanda e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
In merito alla regolamentazione delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni opposte alla disposizione prevista dall'art. 91 cpc.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia di;
CP_2
dichiara la responsabilità esclusiva della prefata parte convenuta nella causazione del sinistro;
per lo effetto condanna la , in solido con , Controparte_4 CP_2
a pagare, in favore dell'attore, , la somma di € 18.951,32. ,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta, in solido con il litisconsorte, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 565,00 per verosimili esborsi ed in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU come da separato decreto. Così deciso in Nola 17 novembre 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata