Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23895 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05495/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Barduagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaia Caffio, Alessandro Barduagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del 1.10.2020 - notificato in data 12.3.2021 - con cui il Ministro dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa RI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il DM del 1.10.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, sia in considerazione del mancato possesso del requisito del livello minimo di padronanza della lingua italiana sia in considerazione di controindicazioni a carico del marito.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
A seguito dell’ordinanza collegiale n. 12799/2025, volta a chiarire le circostanze relative alla naturalizzazione del coniuge della ricorrente, la PA con nota in data 25/09/2025 ha rappresentato che, a seguito di nuovi elementi emersi a favore della ricorrente, l’istanza di cittadinanza della stessa è stata accolta con DPR 29/09/25, versato in atti.
Con memoria conclusionale la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese a carico della resistente.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti: facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, va considerato che il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato, che risulta adeguatamente sorretto dal mancato possesso di un livello sufficiente di padronanza della lingua italiana; tale circostanza è stata solo labialmente contestata da parte ricorrente, limitandosi ad asserire di aver seguito corsi di lingua italiana di cui si riservava di produrre l’attestazione finale; detta documentazione non è stata mai versata in atti e comunque, ove acquisita successivamente, non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, atteso che il possesso dei requisiti prescritti deve essere già maturato al momento della presentazione della domanda di cittadinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TT, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.