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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 13204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13204 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA TT LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2024 del Giudice delle indagini prelimiluiri del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. Fabio Recchia, ci e ha concluso insistendo per l'annullamento nei termini dedotti nel ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13204 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 25/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Bologna con provvedimento in data 20/11/2024, nctiFicato in data 26/11/2024, alle ore 16:30, imponeva a TT LE le preser izioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini prelimimri del Tribunale di Bologna con provvedimento depositato in data 29/11/2024, d'Ile ore 09:00, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TT LE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di si: guito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/19E9 e art 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva afferm31: D che l'attribuibilità del fatto contestato al TT emergeva dal video presenti ii i atti, nonostante agli atti , come da attestazione di Cancelleria che il difensore era fatto rilasciare, non fosse presente alcun video ma solo singoli fotogranni;
la motivazione, pertanto, era di mero stile e disancorata dalla realtà oppure I video non era stato messo a disposizione della difesa;
era, quindi, evidente la violazione di legge e del diritto di difesa. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti di cui all'art. 6 I n. 401/1989, lamenl:ando che il Gip aveva espresso con riferimento ai presupposti legittimanti la MiStIN una motivazione priva di confronto con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva tempestivamente depositata;
la motivazione, inoltre, era letteralmente identica a quella adottata nello stesso giorno con riferimento ad altro prevenuto, la cui condotta era del tutto differente da quella addebitata al TT. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta;
il difensore del ricorrenil e ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasior e dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urlienza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la peri :A: losità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle c1:11 . dotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 diy mbre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con aceguato discorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di ci" trollo che la legge gli demanda. Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i fatti eme .genti dal risultato delle indagini della Questura di Bologna, dimostrativi pericol ità di TT LE, richiamando il contenuto della CNR della Questura di Uct 'ogna del 11.11.2024, nella quale si evidenziavano condotte violente tenute dal TT durante l'evento sportivo svoltosi in data 6.10.2024 presso Unipol Are la di Casalecchio. E' stata ritenuta comprovata l'attribuibilità di tali condotte al PU tti in ragione della individuazione del predetto da parte del personale della Questura di Bologna e dei fotogrammi in atti;
il riferimento contenuto nell'ordiminza ai fotogrammi e non al video dai quali gli stessi sono stati estrapolati, è chiitro in quanto si fa esplicito riferimento ai tlfotogrammi in atti". Da tali emergenze il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto e l'inadeguatezza del mero divi?.to di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti. La motivazione è congrua, adeguatamente circostanziata ed immune cl a vizi logici. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non solo ha compiutamente esaminato e valutato la sussistenza dei requisiti richiesi dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di presentazione ma ha anche considenito la memoria difensiva presentata in data 26/11/2024, espressamente men ?limata nella parte espositiva del provvedimento. Il ricorrente propone un motivo dei tutto generico, non indicando qua'i siano le deduzioni difensive che non sarebbero state considerate dal Giudice er le indagini preliminari;
la genericità del motivo determina, quindi, l'inannmiss bilità della doglianza. Va, infatti, ricordato che questa Corte (Sez.5,n.24437 del 17/01/t019, Rv.276511 - 01) ha affermato che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del moti'ifo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, in quanto l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della 3 decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione. Nella specie, il ricorrente non evidenzia, in maniera specifica, qua e sia l'elemento decisivo per la ricostruzione dei fatti non valutato dal Giudice di FT erito, la cui ricostruzione fattuale è sorretta da adeguata e logica motivazione. Generica e priva di concretezza è anche la censura con la quale si I :11 . lenta che la motivazione sarebbe identica a quella di altro provvedimento emes!,o nei confronti di altro prevenuto. 3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inamnii sibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi N'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle;
pese processuali. Così deciso il 25/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. Fabio Recchia, ci e ha concluso insistendo per l'annullamento nei termini dedotti nel ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13204 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 25/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Bologna con provvedimento in data 20/11/2024, nctiFicato in data 26/11/2024, alle ore 16:30, imponeva a TT LE le preser izioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini prelimimri del Tribunale di Bologna con provvedimento depositato in data 29/11/2024, d'Ile ore 09:00, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TT LE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di si: guito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/19E9 e art 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva afferm31: D che l'attribuibilità del fatto contestato al TT emergeva dal video presenti ii i atti, nonostante agli atti , come da attestazione di Cancelleria che il difensore era fatto rilasciare, non fosse presente alcun video ma solo singoli fotogranni;
la motivazione, pertanto, era di mero stile e disancorata dalla realtà oppure I video non era stato messo a disposizione della difesa;
era, quindi, evidente la violazione di legge e del diritto di difesa. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti di cui all'art. 6 I n. 401/1989, lamenl:ando che il Gip aveva espresso con riferimento ai presupposti legittimanti la MiStIN una motivazione priva di confronto con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva tempestivamente depositata;
la motivazione, inoltre, era letteralmente identica a quella adottata nello stesso giorno con riferimento ad altro prevenuto, la cui condotta era del tutto differente da quella addebitata al TT. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta;
il difensore del ricorrenil e ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasior e dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urlienza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la peri :A: losità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle c1:11 . dotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 diy mbre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con aceguato discorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di ci" trollo che la legge gli demanda. Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i fatti eme .genti dal risultato delle indagini della Questura di Bologna, dimostrativi pericol ità di TT LE, richiamando il contenuto della CNR della Questura di Uct 'ogna del 11.11.2024, nella quale si evidenziavano condotte violente tenute dal TT durante l'evento sportivo svoltosi in data 6.10.2024 presso Unipol Are la di Casalecchio. E' stata ritenuta comprovata l'attribuibilità di tali condotte al PU tti in ragione della individuazione del predetto da parte del personale della Questura di Bologna e dei fotogrammi in atti;
il riferimento contenuto nell'ordiminza ai fotogrammi e non al video dai quali gli stessi sono stati estrapolati, è chiitro in quanto si fa esplicito riferimento ai tlfotogrammi in atti". Da tali emergenze il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto e l'inadeguatezza del mero divi?.to di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti. La motivazione è congrua, adeguatamente circostanziata ed immune cl a vizi logici. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non solo ha compiutamente esaminato e valutato la sussistenza dei requisiti richiesi dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di presentazione ma ha anche considenito la memoria difensiva presentata in data 26/11/2024, espressamente men ?limata nella parte espositiva del provvedimento. Il ricorrente propone un motivo dei tutto generico, non indicando qua'i siano le deduzioni difensive che non sarebbero state considerate dal Giudice er le indagini preliminari;
la genericità del motivo determina, quindi, l'inannmiss bilità della doglianza. Va, infatti, ricordato che questa Corte (Sez.5,n.24437 del 17/01/t019, Rv.276511 - 01) ha affermato che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del moti'ifo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, in quanto l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della 3 decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione. Nella specie, il ricorrente non evidenzia, in maniera specifica, qua e sia l'elemento decisivo per la ricostruzione dei fatti non valutato dal Giudice di FT erito, la cui ricostruzione fattuale è sorretta da adeguata e logica motivazione. Generica e priva di concretezza è anche la censura con la quale si I :11 . lenta che la motivazione sarebbe identica a quella di altro provvedimento emes!,o nei confronti di altro prevenuto. 3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inamnii sibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi N'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle;
pese processuali. Così deciso il 25/02/2025