Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1991, n. 430
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1992
Art. 2. Arredamento scolastico 1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilita' dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.
2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni leg- islative vigenti, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.
3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.
4. Le modalita' per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva" e, quanto a lire 15 miliardi, l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente