(Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto).
La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizione di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra.
Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive da determinarsi con provvedimento del Duce.