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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.827/ 2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere – relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Conegliano, via Alfieri n.1, e per essa, quale mandataria, C.F. P. IVA: con sede legale in CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Verona, viale dell'Agricoltura n.7, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberta Frojo del Foro di Biella, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. Controparte_3 C.F._1
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2023, e Controparte_1
1 per essa quale mandataria, ha proposto impugnazione avverso CP_2
l'ordinanza n. 5552/2023, emessa in data 23 maggio 2023 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, comunicata in data 25 maggio 2023, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta il ricorso;
nulla in punto spese”.
Parte Appellata non si è costituita in giudizio e la Corte, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di Controparte_3
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate da parte Appellante:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contraris rejectis, previe le declaratorie del caso Nel merito, riformarsi l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino ex art 702 ter cpc il 25.5.2023, depositata in pari data, nel procedimento da RG 23515/2022, se ritenuto previo mutamento del rito ex art 702 ter cpc, e per l'effetto:
Accertarsi e dichiararsi che la signora (C.F. , nata a [...]_2
Eboli, SA, il 24.10.1951), ha accettato tacitamente le quote a lei devolute e pari a 1 / 2 di proprietà dell'eredità morendo dismessa da (C.F. nato a [...]_3
Altamura, BA, il 11.3.1950) e quindi anche sui seguenti immobili:
A) Unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Bagnolo Piemonte (VC):
- foglio 7, particella 391, subalterno 23, natura C6 mq 16;
- foglio 7, particella 390, subalterno 7, natura A3 vani 4
- foglio 7, particella 390, subalterno 18, natura C7 mq 9
Vinte le spese. In via istruttoria
A) Ammettersi ex art 702 quater cpc la produzione dei seguenti documenti prodotti con l'appello, ritenuti rilevanti per la decisione, e non prima nella disponibilità, come esposto a pag 9 e 10 del presente appello:
1) trascrizione della denuncia di successione 19.8.2021 2 reg gen 39735 reg part Persona_2
29038 (doc 6)
2) estratto atto di matrimonio dal quale risulta rapporto di coniugio con Controparte_3
(doc 7) Persona_1
3) atto di vendita del 25.7.2022 rep 2549 racc 2008 Notaio di un garage di proprietà di Per_3 da parte di (pag 2).(doc 8) Persona_1 Controparte_3
4) trascrizione accettazione tacita di eredità del 3.8.2022 CRII 2 reg gen 36878 reg part Per_2
26888 relativa alla particella venduta il 25.7.2022 di cui al punto 3. (doc 10)
B) Ammettersi e disporsi, laddove ritenuto necessario i mezzi di istruzione sommaria ritenuti utili, ivi l'interrogatorio formale, da trasformarsi all'esito in giuramento decisorio, sui seguenti capi:
1 - Vero è che sono rimasta nel possesso degli immobili siti in Bagnolo Piemonte e di proprietà di
2
Persona_1
2 - Vero che ho eseguito nei tre mesi dal decesso l'inventario dei beni”.
Parte Appellante ha regolarmente proceduto al deposito di comparsa conclusionale,
nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso notificato il 27 dicembre 2022, e per essa, quale Controparte_1
mandataria, ha chiamato in giudizio CP_2 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Torino, domandando dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta delle quote a lei devolute e pari a ½ di proprietà dell'eredità morendo dismessa da ricomprendente anche gli Persona_1
immobili censiti al C.F. del Comune di Bagnolo Piemonte (VC) al foglio 7 particella
391 subalterno 23 e particella 390 subalterni 7 e 18, allegando e sostenendo:
- che era creditrice della società di Controparte_4 CP_5 Per_1
e di in forza del decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
4059/2018, divenuto definitivo, emesso dal Tribunale di Torino il 4 maggio
2018 per l'importo di euro 152.058,98, oltre interessi convenzionali successivi al
27 marzo 2018 e spese del procedimento monitorio;
- che, in forza del predetto titolo, tale istituto bancario aveva iscritto ipoteca giudiziale fino alla concorrenza dell'importo di euro 160.000,00 sui cespiti immobiliari censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnolo Piemonte
(VC), foglio 7, particella 391, subalterno 23, foglio 7, particella 390, subalterno
7, e foglio 7, particella 390, subalterno 18, intestati in comproprietà a Per_1
e con nota presentata presso la Conservatoria
[...] Controparte_3
in data 28 maggio 2018 ai numeri di reg. gen. 3664 e reg. part. 437;
- che il 6 settembre 2020 è deceduto;
Persona_1
3 - che il credito vantato nei confronti di e Persona_1 Controparte_3
è stato da ceduto pro soluto alla ricorrente nell'ambito di CP_4
un'operazione di cartolarizzazione avvenuta in data 11 novembre 2021;
- che innanzi al Tribunale di Cuneo è stata instaurata la procedura esecutiva immobiliare iscritta a RG n. 26/2022, sulla sola quota di titolarità di pari al 50%, dei cespiti immobiliari gravati dalla Controparte_3
predetta ipoteca;
- che la ricorrente è intervenuta nella sopramenzionata procedura esecutiva chiedendo di estendere il pignoramento anche alla quota del comproprietario e che, in data 28 settembre 2022, il Giudice dell'esecuzione ha Persona_1
disposto un rinvio a tal uopo;
- che avrebbe manifestato tacitamente la volontà di Controparte_3
accettare l'eredità morendo dismessa da avendo presentato la Persona_1
sua denuncia di successione e avendo volturato in proprio favore i beni di proprietà di quest'ultimo;
- che la convenuta, già nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso del marito, non avrebbe provveduto a redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione;
domandando, su queste basi, di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di al fine di consentirle la trascrizione Controparte_3
immobiliare dell'acquisto mortis causa e di procedere, nell'ambito della procedura esecutiva già promossa, alla vendita per l'intera quota dei beni pignorati. non si è costituita in giudizio e il Giudice di prime cure ne Controparte_3
ha rilevato la contumacia, osservando che “i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (cfr., ex multis, C.
Cass. n. 17445/2019).
All'esito della trattazione della causa, il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda formulata dalla ricorrente,
4 rilevando che la documentazione prodotta in atti non risultava idonea né a comprovare la qualità di erede di non avendo la ricorrente provato il Controparte_3
rapporto di coniugio tra la convenuta e né ad accertare che Persona_1
quest'ultima fosse l'unica erede ex lege del de cuius, osservando che, in senso contrario, emergono dagli atti depositati elementi idonei a far desumere l'esistenza di almeno un figlio in capo a Persona_1
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che non risultava provata l'accettazione tacita dell'eredità da parte di osservando, al riguardo che, benché Controparte_3
solitamente la voltura, da parte della persona chiamata, dei beni appartenenti al de
cuius, - a differenza della denuncia di successione che ha valenza meramente fiscale- attesti la sua intenzione di accettare l'eredità, nel caso di specie non risultava provato che fosse stata la convenuta a richiedere e a onerarsi della voltura a suo favore del 50% dell'immobile, sito in Bagnolo Piemonte, di proprietà del de cuius, ben potendo tale voltura essere stata effettuata anche da soggetti terzi in suo nome. Affinché si possa parlare di accettazione tacita occorre, infatti, che il soggetto chiamato all'eredità compia un atto di gestione che esprima la sua volontà di comportarsi come erede, ovvero un atto che sia incompatibile con la volontà di rinunziare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non come esercizio dei diritti riconosciuti all'erede, sicché, in tale contesto, la voltura catastale assume rilevanza solo se è dimostrato che sia stato proprio il chiamato a richiederla personalmente, diversamente non rilevando, ai fini dell'accettazione tacita, la mera intestazione catastale dei beni del defunto a suo nome.
Il Tribunale ha poi evidenziato che la qualità di erede della convenuta non può ritenersi acquisita neppure ai sensi dell'art. 458 c.c. per non avere la medesima effettuato l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, non avendo la ricorrente provato che si trovasse nel possesso dei beni Controparte_6
ereditari, atteso altresì che tutte le notifiche in atti a lei rivolte risultavano eseguite all'indirizzo di residenza identificato in Vinovo (TO), via Carignano 15.
5 Da ultimo, il Giudice di prime cure ha respinto le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, ritenendole generiche e inconferenti, oltre che in contrasto con le allegazioni difensive da essa sostenute.
e per essa quale mandataria, ritenendo la Controparte_1 CP_2
pronuncia di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata, ha presentato impugnazione, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea della motivazione – Omessa valutazione della prova documentale offerta”;
- “Violazione ed erronea interpretazione dell'art 2697 cc in combinato disposto con l'art 115 cpc – Mancata ammissione delle prove”;
- “Produzione di documenti in appello e l'art 702 quater c.p.c.”; domandando dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta delle quote a lei devolute e pari a ½ di proprietà dell'eredità morendo dismessa da Per_1
e, quindi, anche degli immobili censiti al C.F. del Comune di Bagnolo
[...]
Piemonte (VC) al foglio 7 particella 391 subalterno 23, al foglio 7 particella 390
subalterno 7 e al foglio 7 particella 390, subalterno 18.
Parte Appellata non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata contumace anche nel presente grado di giudizio.
2. PRESUNTA ERRONEA MOTIVAZIONE, OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE,
VIOLAZIONE 2697 C.C. E 115 C.P.C., MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE -
INFONDATEZZA
Con il primo motivo di impugnazione, l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la prova offerta relativa al rapporto di coniugio tra la convenuta e e non avrebbe correttamente valutato il valore della Persona_1
voltura catastale che. comportando il trasferimento del bene del de cuius nella titolarità
del soggetto chiamato, costituirebbe invece una chiara manifestazione della sua volontà di accettare l'eredità, assumendo rilievo ai sensi dell'art. 476 c.c..
6 A suo avviso, poi, l'accettazione tacita dell'eredità sarebbe confermata anche dalla denuncia della successione eseguita da parte Appellata, denuncia che, integrata dalla voltura catastale, esprimerebbe la prova della sua volontà di rivestire la qualità di erede.
Con il secondo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza per avere rigettato la presentata domanda, ritenendo il difetto di prova in ordine all'accettazione tacita dell'eredità da parte di sostenendo che, se il Tribunale Controparte_6
avesse ammesso le formulate istanze istruttorie, questo avrebbe consentito di dimostrato la fondatezza della domanda.
Tali doglianze, fra loro strettamente collegate, risultano infondate e paiono basarsi su una mancata corretta comprensione della ratio decidendi correttamente esposta dal
Tribunale che, sebbene abbia riconosciuto il valore indiziario della documentazione prodotta, in relazione alla volontà di accettazione tacita dell'eredità, ha rilevato che la
Ricorrente non aveva fornito prova sufficiente né della qualità di chiamata all'eredità di né che fosse stata a domandare Controparte_6 Controparte_3
personalmente la voltura catastale, evidenziando la necessità, ai fini della configurabilità dell'accettazione tacita, della prova di un atto personale del soggetto chiamato all'eredità.
Il rapporto di coniugio tra il defunto e parte appellata non potava infatti desumersi dalla denuncia di successione, la cui presentazione, fra l'altro, era stata soltanto allegata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, senza produrre copia del documento agli atti, né poteva ricavarsi dal solo riferimento alla successione legittima presente nella visura catastale storica, non contenendo lo stesso alcuna indicazione circa l'esistenza di un vincolo di parentela o di coniugio tra il de cuius e CP_3
tantomeno questo dava la prova che non vi fossero altri eredi di
[...] Per_1
[...]
Lo stato di coniugio neppure poteva essere desunto dalla non contestazione da parte della controparte rimasta contumace nel giudizio, atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. non si applica alla parte rimasta contumace.
7 Correttamente il Tribunale non aveva poi ammesso le presentate istanze istruttorie di ammissione di interrogatorio formale, a fronte della loro genericità e non rilevanza.
Il primo capitolo di prova, infatti, era riferito a circostanze prive di contestualizzazione temporale e in ogni caso inidonee a dimostrare che CP_3
avesse mantenuto il possesso di beni ereditari in qualità di erede:
[...]
già era, per una quota, comproprietaria dei beni immobili Controparte_3
gravati dalla garanzia reale e, dunque, il suo presunto possesso, anche ove provato, poteva trovare giustificazione nell'esercizio del suo diritto di contitolarità.
Il secondo capitolo di prova, oltre a non specificare il nome del deceduto, verteva su una circostanza fattuale opposta rispetto a quella allegata come veritiera dalla stessa parte Appellante.
3. AMMISSIBILITÀ DI NUOVI DOCUMENTI EX ART 702 QUATER C.P.C. – PARZIALE
FONDATEZZA DELLE PRESENTATE DOMANDE
L'Appellante richiama poi il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., attualmente abrogato ma applicabile in relazione alla presente causa. L'art. 35 del d.lgs. n.
149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre
2022, n.197, prevede infatti che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
In correlazione a tale disposto normativo, l'Appellante produce nuovi documenti, sulla base della cui valutazione, richiesta con il terzo motivo d'impugnazione, insta per l'accoglimento delle presentate domande.
Tale motivo di gravame risulta meritevole di parziale accoglimento.
Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. sono ammessi nuovi documenti sia quando “la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”, sia quando “il collegio li ritiene indispensabili ai fini
8 della decisione” (disposizione normativa la cui lettera appare di inequivoco contenuto, la cui interpretazione in ogni caso è stata confermata dalla Suprema Corte: cfr., ex
multis, C. Cass. sentenza 10 marzo 2023 n. 7193. La ratio di tale norma è stata individuata, infatti, nella necessità di assicurare nel giudizio di gravame instaurato a seguito di un primo grado svoltosi nelle forme sommarie, caratterizzate dalla compressione e semplificazione della fase istruttoria, sia la pienezza del contraddittorio che un pieno esercizio delle facoltà difensive delle parti).
L'Appellante ha chiesto dichiararsi l'ammissibilità dei seguenti documenti: - certificato anagrafico di matrimonio di con - Persona_1 Controparte_3
trascrizione della denuncia di successione del 19 agosto 2021; atto, in data 25 luglio
2022, di vendita, da parte di di bene immobile già Controparte_3
appartenente al de cuius e correlata nota di trascrizione, presentata il 3 agosto 2022, da cui si evince l'effettuazione, in pari data 25 luglio 2022, dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di quale coniuge del defunto Controparte_3 Per_1
[...]
Si tratta di documenti che parte Appellante non ha dato prova di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, ma che questo collegio ritiene indispensabili ai fini della decisione e, come tali, ammissibili in giudizio.
Sulla base dei documenti ora complessivamente acquisiti agli atti, questa Corte
ritiene sia stata fornita prova sufficiente sia del fatto che era Controparte_3
moglie di come emerge dall'atto di matrimonio;
sia Persona_1
dell'accettazione tacita, da parte sua, dell'eredità dismessa dal defunto marito.
Parte Appellata risulta infatti avere espressamente riconosciuto, in atto notarile, di avere tacitamente accettato l'eredità del marito, personalmente riconoscendo, nel contratto di compravendita stipulato con , il 25 luglio 2022, avente a Controparte_7
oggetto un bene immobile sito in Vinovo, via Carmignola n. 2-5, censito al C.F. al foglio 23, particella 864, del Comune di Vinovo, che il bene era divenuto di sua proprietà “in forza della successione legittima del marito signor;
Persona_1
9 rogito notarile poi trascritto, trascrivendo anche, il 3 agosto 2022 l'avvenuta accettazione tacita, da parte di dell'eredità del defunto marito. Controparte_3
In parziale riforma dell'ordinanza del giudice di prime cure, in accoglimento di domanda presentata da parte Appellante, va pertanto ritenuto accertato e dichiarato che ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal Controparte_3
coniuge Persona_1
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda avanzata dall'Appellante in ordine al riconoscimento in favore di della quantificazione in Controparte_3
½ “delle quote a lei devolute dell'eredità morendo dismessa da , Persona_1
come pure di quella relativa alla specifica ulteriore quota di “1/2”, oltre a quella già di sua proprietà, degli immobili oggetto di instaurata procedura esecutiva immobiliare.
Come già ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, dagli elementi agli atti emergono quantomeno indizi atti a far ritenere la possibilità che vi siano altri eredi dello stesso de cuius, oltre all'Appellata, né l'Appellata ha altrimenti fornito prova della loro inesistenza o della rinuncia da parte loro all'eredità, non potendo dirsi tale la mera indicazione, nella trascrizione dell'accettazione tacita, del termine “Sì” in ordine a “rinunzia o morte di un chiamato”, fra l'altro nemmeno menzionata nell'atto di appello. Non può dirsi quindi accertata la quota di eredità a lei spettante.
Va quindi, per il resto, confermata la reiezione di tali ulteriori domande presentate da parte Appellante.
4. SPESE DI LITE
In punto spese del giudizio, ritenuta la soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione totale fra loro delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c..
Va ricordato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, si verifica, anche in relazione al principio di causalità, sia nelle ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra
10 le stesse parti, sia anche nel caso in cui vengano accolte solo parzialmente le domande proposte da un'unica parte, indipendentemente dal fatto che queste fossero state articolate in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr., ad es., C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20888 del 22/08/2018, Rv.
650435 - 01).
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale accoglimento del presentato appello:
- accerta e dichiara che nata a [...], il 24 ottobre Controparte_3
1951, C.F. , ha tacitamente accettato l'eredità morendo C.F._1
dismessa da nato a [...], l'[...], C.F. Persona_1
. C.F._4
Conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.827/ 2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere – relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Conegliano, via Alfieri n.1, e per essa, quale mandataria, C.F. P. IVA: con sede legale in CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Verona, viale dell'Agricoltura n.7, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberta Frojo del Foro di Biella, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. Controparte_3 C.F._1
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2023, e Controparte_1
1 per essa quale mandataria, ha proposto impugnazione avverso CP_2
l'ordinanza n. 5552/2023, emessa in data 23 maggio 2023 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, comunicata in data 25 maggio 2023, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta il ricorso;
nulla in punto spese”.
Parte Appellata non si è costituita in giudizio e la Corte, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di Controparte_3
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate da parte Appellante:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contraris rejectis, previe le declaratorie del caso Nel merito, riformarsi l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino ex art 702 ter cpc il 25.5.2023, depositata in pari data, nel procedimento da RG 23515/2022, se ritenuto previo mutamento del rito ex art 702 ter cpc, e per l'effetto:
Accertarsi e dichiararsi che la signora (C.F. , nata a [...]_2
Eboli, SA, il 24.10.1951), ha accettato tacitamente le quote a lei devolute e pari a 1 / 2 di proprietà dell'eredità morendo dismessa da (C.F. nato a [...]_3
Altamura, BA, il 11.3.1950) e quindi anche sui seguenti immobili:
A) Unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Bagnolo Piemonte (VC):
- foglio 7, particella 391, subalterno 23, natura C6 mq 16;
- foglio 7, particella 390, subalterno 7, natura A3 vani 4
- foglio 7, particella 390, subalterno 18, natura C7 mq 9
Vinte le spese. In via istruttoria
A) Ammettersi ex art 702 quater cpc la produzione dei seguenti documenti prodotti con l'appello, ritenuti rilevanti per la decisione, e non prima nella disponibilità, come esposto a pag 9 e 10 del presente appello:
1) trascrizione della denuncia di successione 19.8.2021 2 reg gen 39735 reg part Persona_2
29038 (doc 6)
2) estratto atto di matrimonio dal quale risulta rapporto di coniugio con Controparte_3
(doc 7) Persona_1
3) atto di vendita del 25.7.2022 rep 2549 racc 2008 Notaio di un garage di proprietà di Per_3 da parte di (pag 2).(doc 8) Persona_1 Controparte_3
4) trascrizione accettazione tacita di eredità del 3.8.2022 CRII 2 reg gen 36878 reg part Per_2
26888 relativa alla particella venduta il 25.7.2022 di cui al punto 3. (doc 10)
B) Ammettersi e disporsi, laddove ritenuto necessario i mezzi di istruzione sommaria ritenuti utili, ivi l'interrogatorio formale, da trasformarsi all'esito in giuramento decisorio, sui seguenti capi:
1 - Vero è che sono rimasta nel possesso degli immobili siti in Bagnolo Piemonte e di proprietà di
2
Persona_1
2 - Vero che ho eseguito nei tre mesi dal decesso l'inventario dei beni”.
Parte Appellante ha regolarmente proceduto al deposito di comparsa conclusionale,
nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso notificato il 27 dicembre 2022, e per essa, quale Controparte_1
mandataria, ha chiamato in giudizio CP_2 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Torino, domandando dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta delle quote a lei devolute e pari a ½ di proprietà dell'eredità morendo dismessa da ricomprendente anche gli Persona_1
immobili censiti al C.F. del Comune di Bagnolo Piemonte (VC) al foglio 7 particella
391 subalterno 23 e particella 390 subalterni 7 e 18, allegando e sostenendo:
- che era creditrice della società di Controparte_4 CP_5 Per_1
e di in forza del decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
4059/2018, divenuto definitivo, emesso dal Tribunale di Torino il 4 maggio
2018 per l'importo di euro 152.058,98, oltre interessi convenzionali successivi al
27 marzo 2018 e spese del procedimento monitorio;
- che, in forza del predetto titolo, tale istituto bancario aveva iscritto ipoteca giudiziale fino alla concorrenza dell'importo di euro 160.000,00 sui cespiti immobiliari censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnolo Piemonte
(VC), foglio 7, particella 391, subalterno 23, foglio 7, particella 390, subalterno
7, e foglio 7, particella 390, subalterno 18, intestati in comproprietà a Per_1
e con nota presentata presso la Conservatoria
[...] Controparte_3
in data 28 maggio 2018 ai numeri di reg. gen. 3664 e reg. part. 437;
- che il 6 settembre 2020 è deceduto;
Persona_1
3 - che il credito vantato nei confronti di e Persona_1 Controparte_3
è stato da ceduto pro soluto alla ricorrente nell'ambito di CP_4
un'operazione di cartolarizzazione avvenuta in data 11 novembre 2021;
- che innanzi al Tribunale di Cuneo è stata instaurata la procedura esecutiva immobiliare iscritta a RG n. 26/2022, sulla sola quota di titolarità di pari al 50%, dei cespiti immobiliari gravati dalla Controparte_3
predetta ipoteca;
- che la ricorrente è intervenuta nella sopramenzionata procedura esecutiva chiedendo di estendere il pignoramento anche alla quota del comproprietario e che, in data 28 settembre 2022, il Giudice dell'esecuzione ha Persona_1
disposto un rinvio a tal uopo;
- che avrebbe manifestato tacitamente la volontà di Controparte_3
accettare l'eredità morendo dismessa da avendo presentato la Persona_1
sua denuncia di successione e avendo volturato in proprio favore i beni di proprietà di quest'ultimo;
- che la convenuta, già nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso del marito, non avrebbe provveduto a redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione;
domandando, su queste basi, di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di al fine di consentirle la trascrizione Controparte_3
immobiliare dell'acquisto mortis causa e di procedere, nell'ambito della procedura esecutiva già promossa, alla vendita per l'intera quota dei beni pignorati. non si è costituita in giudizio e il Giudice di prime cure ne Controparte_3
ha rilevato la contumacia, osservando che “i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (cfr., ex multis, C.
Cass. n. 17445/2019).
All'esito della trattazione della causa, il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda formulata dalla ricorrente,
4 rilevando che la documentazione prodotta in atti non risultava idonea né a comprovare la qualità di erede di non avendo la ricorrente provato il Controparte_3
rapporto di coniugio tra la convenuta e né ad accertare che Persona_1
quest'ultima fosse l'unica erede ex lege del de cuius, osservando che, in senso contrario, emergono dagli atti depositati elementi idonei a far desumere l'esistenza di almeno un figlio in capo a Persona_1
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che non risultava provata l'accettazione tacita dell'eredità da parte di osservando, al riguardo che, benché Controparte_3
solitamente la voltura, da parte della persona chiamata, dei beni appartenenti al de
cuius, - a differenza della denuncia di successione che ha valenza meramente fiscale- attesti la sua intenzione di accettare l'eredità, nel caso di specie non risultava provato che fosse stata la convenuta a richiedere e a onerarsi della voltura a suo favore del 50% dell'immobile, sito in Bagnolo Piemonte, di proprietà del de cuius, ben potendo tale voltura essere stata effettuata anche da soggetti terzi in suo nome. Affinché si possa parlare di accettazione tacita occorre, infatti, che il soggetto chiamato all'eredità compia un atto di gestione che esprima la sua volontà di comportarsi come erede, ovvero un atto che sia incompatibile con la volontà di rinunziare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non come esercizio dei diritti riconosciuti all'erede, sicché, in tale contesto, la voltura catastale assume rilevanza solo se è dimostrato che sia stato proprio il chiamato a richiederla personalmente, diversamente non rilevando, ai fini dell'accettazione tacita, la mera intestazione catastale dei beni del defunto a suo nome.
Il Tribunale ha poi evidenziato che la qualità di erede della convenuta non può ritenersi acquisita neppure ai sensi dell'art. 458 c.c. per non avere la medesima effettuato l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, non avendo la ricorrente provato che si trovasse nel possesso dei beni Controparte_6
ereditari, atteso altresì che tutte le notifiche in atti a lei rivolte risultavano eseguite all'indirizzo di residenza identificato in Vinovo (TO), via Carignano 15.
5 Da ultimo, il Giudice di prime cure ha respinto le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, ritenendole generiche e inconferenti, oltre che in contrasto con le allegazioni difensive da essa sostenute.
e per essa quale mandataria, ritenendo la Controparte_1 CP_2
pronuncia di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata, ha presentato impugnazione, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea della motivazione – Omessa valutazione della prova documentale offerta”;
- “Violazione ed erronea interpretazione dell'art 2697 cc in combinato disposto con l'art 115 cpc – Mancata ammissione delle prove”;
- “Produzione di documenti in appello e l'art 702 quater c.p.c.”; domandando dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta delle quote a lei devolute e pari a ½ di proprietà dell'eredità morendo dismessa da Per_1
e, quindi, anche degli immobili censiti al C.F. del Comune di Bagnolo
[...]
Piemonte (VC) al foglio 7 particella 391 subalterno 23, al foglio 7 particella 390
subalterno 7 e al foglio 7 particella 390, subalterno 18.
Parte Appellata non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata contumace anche nel presente grado di giudizio.
2. PRESUNTA ERRONEA MOTIVAZIONE, OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE,
VIOLAZIONE 2697 C.C. E 115 C.P.C., MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE -
INFONDATEZZA
Con il primo motivo di impugnazione, l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la prova offerta relativa al rapporto di coniugio tra la convenuta e e non avrebbe correttamente valutato il valore della Persona_1
voltura catastale che. comportando il trasferimento del bene del de cuius nella titolarità
del soggetto chiamato, costituirebbe invece una chiara manifestazione della sua volontà di accettare l'eredità, assumendo rilievo ai sensi dell'art. 476 c.c..
6 A suo avviso, poi, l'accettazione tacita dell'eredità sarebbe confermata anche dalla denuncia della successione eseguita da parte Appellata, denuncia che, integrata dalla voltura catastale, esprimerebbe la prova della sua volontà di rivestire la qualità di erede.
Con il secondo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza per avere rigettato la presentata domanda, ritenendo il difetto di prova in ordine all'accettazione tacita dell'eredità da parte di sostenendo che, se il Tribunale Controparte_6
avesse ammesso le formulate istanze istruttorie, questo avrebbe consentito di dimostrato la fondatezza della domanda.
Tali doglianze, fra loro strettamente collegate, risultano infondate e paiono basarsi su una mancata corretta comprensione della ratio decidendi correttamente esposta dal
Tribunale che, sebbene abbia riconosciuto il valore indiziario della documentazione prodotta, in relazione alla volontà di accettazione tacita dell'eredità, ha rilevato che la
Ricorrente non aveva fornito prova sufficiente né della qualità di chiamata all'eredità di né che fosse stata a domandare Controparte_6 Controparte_3
personalmente la voltura catastale, evidenziando la necessità, ai fini della configurabilità dell'accettazione tacita, della prova di un atto personale del soggetto chiamato all'eredità.
Il rapporto di coniugio tra il defunto e parte appellata non potava infatti desumersi dalla denuncia di successione, la cui presentazione, fra l'altro, era stata soltanto allegata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, senza produrre copia del documento agli atti, né poteva ricavarsi dal solo riferimento alla successione legittima presente nella visura catastale storica, non contenendo lo stesso alcuna indicazione circa l'esistenza di un vincolo di parentela o di coniugio tra il de cuius e CP_3
tantomeno questo dava la prova che non vi fossero altri eredi di
[...] Per_1
[...]
Lo stato di coniugio neppure poteva essere desunto dalla non contestazione da parte della controparte rimasta contumace nel giudizio, atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. non si applica alla parte rimasta contumace.
7 Correttamente il Tribunale non aveva poi ammesso le presentate istanze istruttorie di ammissione di interrogatorio formale, a fronte della loro genericità e non rilevanza.
Il primo capitolo di prova, infatti, era riferito a circostanze prive di contestualizzazione temporale e in ogni caso inidonee a dimostrare che CP_3
avesse mantenuto il possesso di beni ereditari in qualità di erede:
[...]
già era, per una quota, comproprietaria dei beni immobili Controparte_3
gravati dalla garanzia reale e, dunque, il suo presunto possesso, anche ove provato, poteva trovare giustificazione nell'esercizio del suo diritto di contitolarità.
Il secondo capitolo di prova, oltre a non specificare il nome del deceduto, verteva su una circostanza fattuale opposta rispetto a quella allegata come veritiera dalla stessa parte Appellante.
3. AMMISSIBILITÀ DI NUOVI DOCUMENTI EX ART 702 QUATER C.P.C. – PARZIALE
FONDATEZZA DELLE PRESENTATE DOMANDE
L'Appellante richiama poi il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., attualmente abrogato ma applicabile in relazione alla presente causa. L'art. 35 del d.lgs. n.
149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre
2022, n.197, prevede infatti che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
In correlazione a tale disposto normativo, l'Appellante produce nuovi documenti, sulla base della cui valutazione, richiesta con il terzo motivo d'impugnazione, insta per l'accoglimento delle presentate domande.
Tale motivo di gravame risulta meritevole di parziale accoglimento.
Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. sono ammessi nuovi documenti sia quando “la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”, sia quando “il collegio li ritiene indispensabili ai fini
8 della decisione” (disposizione normativa la cui lettera appare di inequivoco contenuto, la cui interpretazione in ogni caso è stata confermata dalla Suprema Corte: cfr., ex
multis, C. Cass. sentenza 10 marzo 2023 n. 7193. La ratio di tale norma è stata individuata, infatti, nella necessità di assicurare nel giudizio di gravame instaurato a seguito di un primo grado svoltosi nelle forme sommarie, caratterizzate dalla compressione e semplificazione della fase istruttoria, sia la pienezza del contraddittorio che un pieno esercizio delle facoltà difensive delle parti).
L'Appellante ha chiesto dichiararsi l'ammissibilità dei seguenti documenti: - certificato anagrafico di matrimonio di con - Persona_1 Controparte_3
trascrizione della denuncia di successione del 19 agosto 2021; atto, in data 25 luglio
2022, di vendita, da parte di di bene immobile già Controparte_3
appartenente al de cuius e correlata nota di trascrizione, presentata il 3 agosto 2022, da cui si evince l'effettuazione, in pari data 25 luglio 2022, dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di quale coniuge del defunto Controparte_3 Per_1
[...]
Si tratta di documenti che parte Appellante non ha dato prova di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, ma che questo collegio ritiene indispensabili ai fini della decisione e, come tali, ammissibili in giudizio.
Sulla base dei documenti ora complessivamente acquisiti agli atti, questa Corte
ritiene sia stata fornita prova sufficiente sia del fatto che era Controparte_3
moglie di come emerge dall'atto di matrimonio;
sia Persona_1
dell'accettazione tacita, da parte sua, dell'eredità dismessa dal defunto marito.
Parte Appellata risulta infatti avere espressamente riconosciuto, in atto notarile, di avere tacitamente accettato l'eredità del marito, personalmente riconoscendo, nel contratto di compravendita stipulato con , il 25 luglio 2022, avente a Controparte_7
oggetto un bene immobile sito in Vinovo, via Carmignola n. 2-5, censito al C.F. al foglio 23, particella 864, del Comune di Vinovo, che il bene era divenuto di sua proprietà “in forza della successione legittima del marito signor;
Persona_1
9 rogito notarile poi trascritto, trascrivendo anche, il 3 agosto 2022 l'avvenuta accettazione tacita, da parte di dell'eredità del defunto marito. Controparte_3
In parziale riforma dell'ordinanza del giudice di prime cure, in accoglimento di domanda presentata da parte Appellante, va pertanto ritenuto accertato e dichiarato che ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal Controparte_3
coniuge Persona_1
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda avanzata dall'Appellante in ordine al riconoscimento in favore di della quantificazione in Controparte_3
½ “delle quote a lei devolute dell'eredità morendo dismessa da , Persona_1
come pure di quella relativa alla specifica ulteriore quota di “1/2”, oltre a quella già di sua proprietà, degli immobili oggetto di instaurata procedura esecutiva immobiliare.
Come già ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, dagli elementi agli atti emergono quantomeno indizi atti a far ritenere la possibilità che vi siano altri eredi dello stesso de cuius, oltre all'Appellata, né l'Appellata ha altrimenti fornito prova della loro inesistenza o della rinuncia da parte loro all'eredità, non potendo dirsi tale la mera indicazione, nella trascrizione dell'accettazione tacita, del termine “Sì” in ordine a “rinunzia o morte di un chiamato”, fra l'altro nemmeno menzionata nell'atto di appello. Non può dirsi quindi accertata la quota di eredità a lei spettante.
Va quindi, per il resto, confermata la reiezione di tali ulteriori domande presentate da parte Appellante.
4. SPESE DI LITE
In punto spese del giudizio, ritenuta la soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione totale fra loro delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c..
Va ricordato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, si verifica, anche in relazione al principio di causalità, sia nelle ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra
10 le stesse parti, sia anche nel caso in cui vengano accolte solo parzialmente le domande proposte da un'unica parte, indipendentemente dal fatto che queste fossero state articolate in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr., ad es., C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20888 del 22/08/2018, Rv.
650435 - 01).
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale accoglimento del presentato appello:
- accerta e dichiara che nata a [...], il 24 ottobre Controparte_3
1951, C.F. , ha tacitamente accettato l'eredità morendo C.F._1
dismessa da nato a [...], l'[...], C.F. Persona_1
. C.F._4
Conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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