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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1940/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori del neonato deceduto CodiceFiscale_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Catanzaro al Viale dei Bizantini n. 2/E Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Stanizzi, il quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(P. I. di Catanzaro, di Controparte_1 P.IVA_1
seguito , in persona del Commissario Straordinario Avv. Francesco e l. r. p. t., CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Florenza Russo, giusta procura su foglio separato;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per e : “In via principale e nel merito accogliere il presente Parte_1 Parte_2 appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dalla odierna parte appellante riproposte interamente in questa sede.
Con vittoria di spese e competenze, spese CTU oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”: “Voglia l'Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quella di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte:
-dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare le istanze istruttorie avversarie ed il gravame medesimo, poiché infondato in fatto e diritto;
- condannare, in ogni caso, gli appellanti al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2013, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori del neonato deceduto hanno convenuto in Persona_1 giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dinanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'errore sanitario diagnostico ginecologico e per il successivo decesso del piccolo da attribuire alla colpa esclusiva del personale Persona_1 medico e dipendente ovvero della struttura sanitaria . Controparte_1
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ in data 3.12.2010, intorno alle ore 22:00, , al sesto mese di gravidanza, Parte_2
a causa di dolori al basso ventre, si è recata presso il Pronto Soccorso di Catanzaro, percorrendo una distanza di circa 50 km, al fine di verificare le proprie condizioni di salute e quelle del suo nascituro;
➢ giunta sul posto, il personale in servizio ha proceduto con l'accettazione in codice verde
(soggetto in condizioni di urgenza differibile – affetto da forma morbosa di grado lieve) per poi dirottarla presso il reparto di ginecologia ove è stata visitata, sottoposta ad ecografia e quindi tranquillizzata sulle sull'assenza di segnali di allarmi e sul regolare decorso della gravidanza;
le è stato quindi consigliato di rientrare a casa;
➢ i dolori sono tuttavia proseguiti anche subito dopo l'uscita dall'ospedale e giunta a casa ( distante 50 km dall'ospedale ), si è resa conto che le si erano rotte le acque e che stava perdendo molto sangue;
➢ i coniugi si sono quindi immediatamente recati di nuovo in ospedale pertanto, dove
è stata accettata con codice giallo per poi essere sottoposta prima a una Parte_2
seconda ecografia sempre senza tracciato che ha confermato la gravità delle condizioni di salute e poi è stata ricoverata d'urgenza presso il reparto di ostetricia universitaria;
2 ➢ alle ore 10:40 del giorno successivo (4.12.2010), è nato le cui Persona_1 gravissime condizioni di salute ne hanno determinato l'immediato ricovero nel reparto neonatale (TIN – terapia intensiva neonatale) in incubatrice con respirazione artificiale;
➢ nonostante le cure apprestate le condizioni di salute del neonato sono progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto alle 6:00 del 7.12.2010;
➢ il giudizio penale instaurato a seguito della denuncia dei genitori si è concluso con un provvedimento di archiviazione pur in presenza della opposizione delle parti offese.
Sulla base di tali fatti e hanno ritenuto sussistenti nella Parte_1 Parte_2
vicenda in esame tutti i presupposti per riconoscere una responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria e ai suoi dipendenti per: 1) il mancato ricovero di al primo Parte_2
accesso al Pronto Soccorso;
2) errata diagnosi al primo accesso e mancata prudenza e/o diligenza nel procedere a una ecografia senza tracciato e nel non prevedere la grave eventualità di un parto prematuro in essere (le doglie da parto sono state scambiate con dolori addominali), 3) mancata valutazione di procedere a un eventuale parto cesareo.
Con comparsa depositata in data 12.12.2013 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere alla domanda
[...]
perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto, da un lato, l'assenza da parte degli attori della prova del nesso di causalità di cui all'art. 2697 c.c. tra la morte del piccolo e la condotta tenuta dai sanitari, da altro lato, ha evidenziato la correttezza dell'operato dei propri medici.
Sul punto ha precisato che:
➢ in data 3.12.2010, alle ore 22:12, (alla 23esima settimana di Parte_2 gestazione) è giunta presso il Pronto Soccorso dell'azienda convenuta lamentando delle perdite ematiche, così come riportato dal verbale di quella sera;
➢ alle ore 22:14, l'esame obiettivo effettuato non ha rivelato alcun segno di scompenso ed stata comunque disposta tempestivamente una consulenza specialistica ginecologica da parte del dott. Per_2
➢ con la suddetta consulenza è stato riscontrato: “collo retroposto conservato chiuso. Non evidenza di perdite ematiche né di L.A. (liquido amniotico) all'atto della visita. Eco T.A.: presenza in utero di feto singolo dotato di B.C.F. (battito cardiaco fetale) e M.A.F.
(movimenti attivi fetali). Biometria corrispondente ad epoca amenorrea dichiarata.
3 Placenta normoinserita. Liquido amniotico nella norma. Si consigliano controlli ambulatori come previsto”;
➢ all'esito dei suddetti accertamenti, dai quali non è emersa alcuna situazione di rischio che potesse indurre al ricovero, è stata dimessa alle ore 22:47 con la Parte_2 seguente diagnosi: “gravidanza in normale evoluzione”;
➢ dopo alcune ore, l'attrice è ritornata presso il pronto soccorso riferendo di avere un 2forte dolore pelvico”;
➢ è stata immediatamente sottoposta prima a visita specialistica e poi ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia con diagnosi “PROM alla 23ma settimana”, nonché è stato avviato, come da protocollo, il più completo iter diagnostico (visita ed ecografia) e terapeutico, ivi compresa la somministrazione di cortisonici per la maturazione polmonare fetale, di antibiotici per evitare la sepsi e tocolitici per rallentare le contrazioni uterine;
➢ il neonato fortemente prematuro e con peso pari a 500 grammi è stato subito affidato alle cure specialistiche dei neonatologi presenti al momento del parto ed è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale.
Infine, ha ribadito che alla ventitreesima settimana non è ipotizzabile nessun altro accertamento clinico strumentale, né tantomeno l'esecuzione di un tracciato cardiotocografico che non trova alcuna applicazione, secondo le linee guida, prima della 28-30ma. La 23ma settimana di gestazione
è, inoltre, considerata come il limite della vita neonatale autonoma e la mortalità del nascituro in questa età gestazionale è altissima raggiungendo percentuali del 99%.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico - legale, a firma della dott.ssa che si è avvalsa della collaborazione del medico ginecologo Persona_3 Persona_4
Con sentenza n. 663/2021, pubblicata in data 3.05.2021, il Tribunale di Catanzaro ha: 1) rigettato la domanda risarcitoria formulata dagli attori, 2) compensato integralmente le spese di lite tra le parti processuali a eccezione di quelle riguardanti la CTU che sono state poste definitivamente a carico degli attori.
Il Tribunale sulla base della perizia medico legale svolta in sede penale e della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede civile ha ritenuto che non fossero ravvisabili profili di responsabilità nell'operato dei sanitari, posto che in occasione del primo accesso della paziente al pronto soccorso non vi erano segnali per prevedere la successiva evoluzione verso il parto prematuro e che comunque attesa l'epoca gestazionale non vi era la possibilità di porre in essere interventi terapeutici idonei a scongiurarlo.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
4 2.1. Avverso la detta sentenza, e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori del neonato deceduto hanno proposto appello con atto di Persona_1
citazione notificato a mezzo pec l'1.12.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 12.01.2022 si è costituita in giudizio l'
[...]
, in persona del Commissario Straordinario avv. Francesco Controparte_4
Procopio, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Dopo diversi rinvii necessari per la nomina di un CTU medico – legale, all'udienza del 10.04.2024
è stato nominato il dott. medico ginecologo iscritto nell'albo dei consulenti tecnici Persona_5
del Tribunale di Bari e il 23.05.2024 il dott. ha depositato telematicamente l'accettazione Per_5 dell'incarico.
In data 22.08.2024, è stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
L'udienza del 27.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione;
entrambe le parti hanno depositato le proprie note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento comunicato alle parti il 2 dicembre 2024.
Solo gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con la comparsa conclusionale, gli appellanti hanno chiesto che, data la natura della causa, venga disposta la compensazione delle spese di lite, nell'eventuale ipotesi di una pronuncia di rigetto dell'appello.
2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: le parti appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspicano la riforma e hanno indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal
Tribunale quella che, a loro dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
Con un unico articolato motivo di censura gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha integralmente recepito la consulenza tecnica d'ufficio che, tuttavia, a sua volta ha fornito una ricostruzione dei fatti parziale e non ha dato adeguato riscontro
5 ai rilievi del consulente tecnico di parte. Detti rilievi, in particolare, si sono concentrati: 1) sul dato temporale e, in particolare, sul lasso di tempo eccessivamente breve trascorso tra il primo accesso al pronto soccorso e la dimissione della paziente la sera del tre dicembre 2010; 2) sulla inappropriatezza degli strumenti diagnostici utilizzati in quel primo accesso e, in particolare, sulla omessa esecuzione di una ecografia transvaginale unico accertamento in grado di consentire la rilevazione dell'accorciamento della cervice a sua volta determinante per una diagnosi di parto pretermine.
Deve qui, in primo luogo, osservarsi che la Corte ha disposto in questo grado una nuova consulenza tecnica d'ufficio proprio per dare una risposta quanto più possibile esaustiva alle critiche mosse dagli appellanti che, tuttavia, nelle controdeduzioni e nella comparsa conclusionale hanno imputato anche al consulente nominato in questo grado le medesime manchevolezze addebitate al consulente di primo grado.
Il consulente nominato dalla Corte ha così risposto ai questi posti dal giudice e alle critiche mosse dal ctp:
1) al momento del primo accesso al pronto soccorso la paziente non presentava alcuna sintomatologia che potesse fare ritenere sussistente il rischio di un parto prematuro: il collo dell'utero era chiuso e ben conservato;
non vi erano perdite ematiche né di liquido amniotico;
non vi era attività contrattile;
2) sebbene l'ecografia transvaginale costituisca l'accertamento diagnostico elettivo per la valutazione del rischio di parto pretermine, nella situazione data le obiettività cliniche rilevate dal medico non deponevano nel senso della necessità di tale esame;
3) la rottura delle membrane e il consequenziale parto pretermine furono eventi repentini,
imprevedibili e imprevenibili.
A dette conclusioni, come si è detto, gli appellanti obiettano ancora una volta la mancata considerazione della sostanziale trascuratezza che ha caratterizzato la presa in carico della paziente in un primo momento, resa evidente dagli elementi già sopra ricordati, evidenziando altresì la contraddittorietà che affliggerebbe l'elaborato peritale per avere il consulente stesso indicato l'ecografia transvaginale come strumento diagnostico elettivo per il parto pretermine e averne poi escluso la necessità nel caso in esame.
Ritiene la Corte invece che le conclusioni del consulente tecnico nominato in questo grado che, si consideri, sono perfettamente in linea con quanto già ritenuto dagli altri specialisti chiamati ad occuparsi del caso ( in particolare il consulente del PM in sede penale dott.
e i consulenti nominati in primo grado dott. e Per_6 Persona_3 Per_4
6 ) resistono alle critiche degli appellanti e del loro consulente e consentono di Per_4
escludere che il parto gravemente prematuro e il consequenziale decesso del neonato sia causalmente riconducibili alla negligenza dei sanitari dell' Controparte_1
,
[...]
Va in primo luogo rilevato che il dato temporale, su cui pure la difesa ha tanto insistito, è elemento neutro dal punto di vista probatorio: emerge dagli atti, infatti, che al momento dell'accesso al pronto soccorso la paziente fu pressoché immediatamente inviata al reparto di ginecologia ed ostetricia, sicché i circa trentacinque minuti di tempo intercorsi tra l'accesso e le dimissioni, li trascorse quasi interamente presso il reparto: la tempestiva presa in carico da parte del reparto specialistico e la più volte ribadita assenza di segnali clinici di particolare allarme, inducono a ritenere che il tempo dedicato alla paziente fu del tutto adeguato e comunque sufficiente a completare l'iter diagnostico che il consulente tecnico ha ritenuto pienamente adeguato rispetto alle condizioni cliniche della paziente in quel primo accesso.
Quanto alla mancata esecuzione dell'ecografia transvaginale, il consulente tecnico ha chiarito già nella parte generale della propria esposizione che nel secondo trimestre di gravidanza l'esecuzione di detto esame a causa dell'elevato numero di falsi positivi non viene raccomandata come teste di screening generale, ma solo come screening delle pazienti che presentino un elevato fattore di rischio di parto pretermine al fine, si badi, di escludere e non di confermare detto rischio: in altri termini per le pazienti per le quali esiste, per fattori pregressi, un conclamato rischio di parto pretermine l'esecuzione della ecografia transvaginale vale ad escludere in concreto l'esistenza di detto rischio laddove i parametri biometrici siano assolutamente rassicuranti, in tal modo è possibile evitare l'ospedalizzazione precoce. Al contrario in ipotesi di assenza di fattori di rischio o di sintomi conclamati, il valore predittivo dell'esame appare di scarso rilievo.
Le argomentazioni svolte dal ctu, che trovano piena rispondenza nelle linee guida GO ( associazione ginecologi e ostetrici italiani ) del periodo in considerazione, allegate alla relazione, si presentano scientificamente corrette e immuni da vizi logici e vengono, pertanto, recepite dal collegio.
In ogni caso deve qui rilevarsi che l'impostazione difensiva degli appellanti fin dal primo grado del giudizio è stata quella di ricondurre all'operato negligente dei sanitari il parto prematuro e il suo esito infausto e, quindi, in definitiva la morte del neonato.
7 Va allora qui evidenziato, che ai fini dell'accoglimento della domanda attrice mancherebbe in ogni caso il secondo profilo di riscontro ovvero la possibilità di ritenere probabile che una più precoce diagnosi avrebbe potuto impedire il parto e salvare la vita del feto: sennonché una tale affermazione non si rinviene neanche nella prospettazione del consulente di parte ed è sostanzialmente smentita da quanto evidenziato da tutti gli specialisti che in sede giudiziaria si sono occupati della vicenda. Tutti gli specialisti sono stati infatti concorsi nel ritenere che la terapia farmacologica praticata in occasione del secondo accesso era l'unica possibile e che la sua più precoce esecuzione, proprio alla luce del rapidissimo evolversi della situazione, difficilmente avrebbe scongiurato la prosecuzione del travaglio e la sua conclusione nel parto prematuro.
Tanto vale a confermare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori e a giustificare il rigetto dell'appello.
2.3. Le spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del dm n. 5 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di media complessità.
Restano altresì a carico degli appellanti le spese di consulenza liquidate come da decreto in atti.
Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 663/2021 resa dal Tribunale di Controparte_4
Catanzaro e pubblicata in data 3.05.2021, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 12.156 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
8 Così deciso da remoto il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1940/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori del neonato deceduto CodiceFiscale_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Catanzaro al Viale dei Bizantini n. 2/E Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Stanizzi, il quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(P. I. di Catanzaro, di Controparte_1 P.IVA_1
seguito , in persona del Commissario Straordinario Avv. Francesco e l. r. p. t., CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Florenza Russo, giusta procura su foglio separato;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per e : “In via principale e nel merito accogliere il presente Parte_1 Parte_2 appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dalla odierna parte appellante riproposte interamente in questa sede.
Con vittoria di spese e competenze, spese CTU oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”: “Voglia l'Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quella di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte:
-dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare le istanze istruttorie avversarie ed il gravame medesimo, poiché infondato in fatto e diritto;
- condannare, in ogni caso, gli appellanti al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2013, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori del neonato deceduto hanno convenuto in Persona_1 giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dinanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'errore sanitario diagnostico ginecologico e per il successivo decesso del piccolo da attribuire alla colpa esclusiva del personale Persona_1 medico e dipendente ovvero della struttura sanitaria . Controparte_1
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ in data 3.12.2010, intorno alle ore 22:00, , al sesto mese di gravidanza, Parte_2
a causa di dolori al basso ventre, si è recata presso il Pronto Soccorso di Catanzaro, percorrendo una distanza di circa 50 km, al fine di verificare le proprie condizioni di salute e quelle del suo nascituro;
➢ giunta sul posto, il personale in servizio ha proceduto con l'accettazione in codice verde
(soggetto in condizioni di urgenza differibile – affetto da forma morbosa di grado lieve) per poi dirottarla presso il reparto di ginecologia ove è stata visitata, sottoposta ad ecografia e quindi tranquillizzata sulle sull'assenza di segnali di allarmi e sul regolare decorso della gravidanza;
le è stato quindi consigliato di rientrare a casa;
➢ i dolori sono tuttavia proseguiti anche subito dopo l'uscita dall'ospedale e giunta a casa ( distante 50 km dall'ospedale ), si è resa conto che le si erano rotte le acque e che stava perdendo molto sangue;
➢ i coniugi si sono quindi immediatamente recati di nuovo in ospedale pertanto, dove
è stata accettata con codice giallo per poi essere sottoposta prima a una Parte_2
seconda ecografia sempre senza tracciato che ha confermato la gravità delle condizioni di salute e poi è stata ricoverata d'urgenza presso il reparto di ostetricia universitaria;
2 ➢ alle ore 10:40 del giorno successivo (4.12.2010), è nato le cui Persona_1 gravissime condizioni di salute ne hanno determinato l'immediato ricovero nel reparto neonatale (TIN – terapia intensiva neonatale) in incubatrice con respirazione artificiale;
➢ nonostante le cure apprestate le condizioni di salute del neonato sono progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto alle 6:00 del 7.12.2010;
➢ il giudizio penale instaurato a seguito della denuncia dei genitori si è concluso con un provvedimento di archiviazione pur in presenza della opposizione delle parti offese.
Sulla base di tali fatti e hanno ritenuto sussistenti nella Parte_1 Parte_2
vicenda in esame tutti i presupposti per riconoscere una responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria e ai suoi dipendenti per: 1) il mancato ricovero di al primo Parte_2
accesso al Pronto Soccorso;
2) errata diagnosi al primo accesso e mancata prudenza e/o diligenza nel procedere a una ecografia senza tracciato e nel non prevedere la grave eventualità di un parto prematuro in essere (le doglie da parto sono state scambiate con dolori addominali), 3) mancata valutazione di procedere a un eventuale parto cesareo.
Con comparsa depositata in data 12.12.2013 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere alla domanda
[...]
perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto, da un lato, l'assenza da parte degli attori della prova del nesso di causalità di cui all'art. 2697 c.c. tra la morte del piccolo e la condotta tenuta dai sanitari, da altro lato, ha evidenziato la correttezza dell'operato dei propri medici.
Sul punto ha precisato che:
➢ in data 3.12.2010, alle ore 22:12, (alla 23esima settimana di Parte_2 gestazione) è giunta presso il Pronto Soccorso dell'azienda convenuta lamentando delle perdite ematiche, così come riportato dal verbale di quella sera;
➢ alle ore 22:14, l'esame obiettivo effettuato non ha rivelato alcun segno di scompenso ed stata comunque disposta tempestivamente una consulenza specialistica ginecologica da parte del dott. Per_2
➢ con la suddetta consulenza è stato riscontrato: “collo retroposto conservato chiuso. Non evidenza di perdite ematiche né di L.A. (liquido amniotico) all'atto della visita. Eco T.A.: presenza in utero di feto singolo dotato di B.C.F. (battito cardiaco fetale) e M.A.F.
(movimenti attivi fetali). Biometria corrispondente ad epoca amenorrea dichiarata.
3 Placenta normoinserita. Liquido amniotico nella norma. Si consigliano controlli ambulatori come previsto”;
➢ all'esito dei suddetti accertamenti, dai quali non è emersa alcuna situazione di rischio che potesse indurre al ricovero, è stata dimessa alle ore 22:47 con la Parte_2 seguente diagnosi: “gravidanza in normale evoluzione”;
➢ dopo alcune ore, l'attrice è ritornata presso il pronto soccorso riferendo di avere un 2forte dolore pelvico”;
➢ è stata immediatamente sottoposta prima a visita specialistica e poi ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia con diagnosi “PROM alla 23ma settimana”, nonché è stato avviato, come da protocollo, il più completo iter diagnostico (visita ed ecografia) e terapeutico, ivi compresa la somministrazione di cortisonici per la maturazione polmonare fetale, di antibiotici per evitare la sepsi e tocolitici per rallentare le contrazioni uterine;
➢ il neonato fortemente prematuro e con peso pari a 500 grammi è stato subito affidato alle cure specialistiche dei neonatologi presenti al momento del parto ed è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale.
Infine, ha ribadito che alla ventitreesima settimana non è ipotizzabile nessun altro accertamento clinico strumentale, né tantomeno l'esecuzione di un tracciato cardiotocografico che non trova alcuna applicazione, secondo le linee guida, prima della 28-30ma. La 23ma settimana di gestazione
è, inoltre, considerata come il limite della vita neonatale autonoma e la mortalità del nascituro in questa età gestazionale è altissima raggiungendo percentuali del 99%.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico - legale, a firma della dott.ssa che si è avvalsa della collaborazione del medico ginecologo Persona_3 Persona_4
Con sentenza n. 663/2021, pubblicata in data 3.05.2021, il Tribunale di Catanzaro ha: 1) rigettato la domanda risarcitoria formulata dagli attori, 2) compensato integralmente le spese di lite tra le parti processuali a eccezione di quelle riguardanti la CTU che sono state poste definitivamente a carico degli attori.
Il Tribunale sulla base della perizia medico legale svolta in sede penale e della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede civile ha ritenuto che non fossero ravvisabili profili di responsabilità nell'operato dei sanitari, posto che in occasione del primo accesso della paziente al pronto soccorso non vi erano segnali per prevedere la successiva evoluzione verso il parto prematuro e che comunque attesa l'epoca gestazionale non vi era la possibilità di porre in essere interventi terapeutici idonei a scongiurarlo.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
4 2.1. Avverso la detta sentenza, e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori del neonato deceduto hanno proposto appello con atto di Persona_1
citazione notificato a mezzo pec l'1.12.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 12.01.2022 si è costituita in giudizio l'
[...]
, in persona del Commissario Straordinario avv. Francesco Controparte_4
Procopio, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Dopo diversi rinvii necessari per la nomina di un CTU medico – legale, all'udienza del 10.04.2024
è stato nominato il dott. medico ginecologo iscritto nell'albo dei consulenti tecnici Persona_5
del Tribunale di Bari e il 23.05.2024 il dott. ha depositato telematicamente l'accettazione Per_5 dell'incarico.
In data 22.08.2024, è stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
L'udienza del 27.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione;
entrambe le parti hanno depositato le proprie note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento comunicato alle parti il 2 dicembre 2024.
Solo gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con la comparsa conclusionale, gli appellanti hanno chiesto che, data la natura della causa, venga disposta la compensazione delle spese di lite, nell'eventuale ipotesi di una pronuncia di rigetto dell'appello.
2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: le parti appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspicano la riforma e hanno indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal
Tribunale quella che, a loro dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
Con un unico articolato motivo di censura gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha integralmente recepito la consulenza tecnica d'ufficio che, tuttavia, a sua volta ha fornito una ricostruzione dei fatti parziale e non ha dato adeguato riscontro
5 ai rilievi del consulente tecnico di parte. Detti rilievi, in particolare, si sono concentrati: 1) sul dato temporale e, in particolare, sul lasso di tempo eccessivamente breve trascorso tra il primo accesso al pronto soccorso e la dimissione della paziente la sera del tre dicembre 2010; 2) sulla inappropriatezza degli strumenti diagnostici utilizzati in quel primo accesso e, in particolare, sulla omessa esecuzione di una ecografia transvaginale unico accertamento in grado di consentire la rilevazione dell'accorciamento della cervice a sua volta determinante per una diagnosi di parto pretermine.
Deve qui, in primo luogo, osservarsi che la Corte ha disposto in questo grado una nuova consulenza tecnica d'ufficio proprio per dare una risposta quanto più possibile esaustiva alle critiche mosse dagli appellanti che, tuttavia, nelle controdeduzioni e nella comparsa conclusionale hanno imputato anche al consulente nominato in questo grado le medesime manchevolezze addebitate al consulente di primo grado.
Il consulente nominato dalla Corte ha così risposto ai questi posti dal giudice e alle critiche mosse dal ctp:
1) al momento del primo accesso al pronto soccorso la paziente non presentava alcuna sintomatologia che potesse fare ritenere sussistente il rischio di un parto prematuro: il collo dell'utero era chiuso e ben conservato;
non vi erano perdite ematiche né di liquido amniotico;
non vi era attività contrattile;
2) sebbene l'ecografia transvaginale costituisca l'accertamento diagnostico elettivo per la valutazione del rischio di parto pretermine, nella situazione data le obiettività cliniche rilevate dal medico non deponevano nel senso della necessità di tale esame;
3) la rottura delle membrane e il consequenziale parto pretermine furono eventi repentini,
imprevedibili e imprevenibili.
A dette conclusioni, come si è detto, gli appellanti obiettano ancora una volta la mancata considerazione della sostanziale trascuratezza che ha caratterizzato la presa in carico della paziente in un primo momento, resa evidente dagli elementi già sopra ricordati, evidenziando altresì la contraddittorietà che affliggerebbe l'elaborato peritale per avere il consulente stesso indicato l'ecografia transvaginale come strumento diagnostico elettivo per il parto pretermine e averne poi escluso la necessità nel caso in esame.
Ritiene la Corte invece che le conclusioni del consulente tecnico nominato in questo grado che, si consideri, sono perfettamente in linea con quanto già ritenuto dagli altri specialisti chiamati ad occuparsi del caso ( in particolare il consulente del PM in sede penale dott.
e i consulenti nominati in primo grado dott. e Per_6 Persona_3 Per_4
6 ) resistono alle critiche degli appellanti e del loro consulente e consentono di Per_4
escludere che il parto gravemente prematuro e il consequenziale decesso del neonato sia causalmente riconducibili alla negligenza dei sanitari dell' Controparte_1
,
[...]
Va in primo luogo rilevato che il dato temporale, su cui pure la difesa ha tanto insistito, è elemento neutro dal punto di vista probatorio: emerge dagli atti, infatti, che al momento dell'accesso al pronto soccorso la paziente fu pressoché immediatamente inviata al reparto di ginecologia ed ostetricia, sicché i circa trentacinque minuti di tempo intercorsi tra l'accesso e le dimissioni, li trascorse quasi interamente presso il reparto: la tempestiva presa in carico da parte del reparto specialistico e la più volte ribadita assenza di segnali clinici di particolare allarme, inducono a ritenere che il tempo dedicato alla paziente fu del tutto adeguato e comunque sufficiente a completare l'iter diagnostico che il consulente tecnico ha ritenuto pienamente adeguato rispetto alle condizioni cliniche della paziente in quel primo accesso.
Quanto alla mancata esecuzione dell'ecografia transvaginale, il consulente tecnico ha chiarito già nella parte generale della propria esposizione che nel secondo trimestre di gravidanza l'esecuzione di detto esame a causa dell'elevato numero di falsi positivi non viene raccomandata come teste di screening generale, ma solo come screening delle pazienti che presentino un elevato fattore di rischio di parto pretermine al fine, si badi, di escludere e non di confermare detto rischio: in altri termini per le pazienti per le quali esiste, per fattori pregressi, un conclamato rischio di parto pretermine l'esecuzione della ecografia transvaginale vale ad escludere in concreto l'esistenza di detto rischio laddove i parametri biometrici siano assolutamente rassicuranti, in tal modo è possibile evitare l'ospedalizzazione precoce. Al contrario in ipotesi di assenza di fattori di rischio o di sintomi conclamati, il valore predittivo dell'esame appare di scarso rilievo.
Le argomentazioni svolte dal ctu, che trovano piena rispondenza nelle linee guida GO ( associazione ginecologi e ostetrici italiani ) del periodo in considerazione, allegate alla relazione, si presentano scientificamente corrette e immuni da vizi logici e vengono, pertanto, recepite dal collegio.
In ogni caso deve qui rilevarsi che l'impostazione difensiva degli appellanti fin dal primo grado del giudizio è stata quella di ricondurre all'operato negligente dei sanitari il parto prematuro e il suo esito infausto e, quindi, in definitiva la morte del neonato.
7 Va allora qui evidenziato, che ai fini dell'accoglimento della domanda attrice mancherebbe in ogni caso il secondo profilo di riscontro ovvero la possibilità di ritenere probabile che una più precoce diagnosi avrebbe potuto impedire il parto e salvare la vita del feto: sennonché una tale affermazione non si rinviene neanche nella prospettazione del consulente di parte ed è sostanzialmente smentita da quanto evidenziato da tutti gli specialisti che in sede giudiziaria si sono occupati della vicenda. Tutti gli specialisti sono stati infatti concorsi nel ritenere che la terapia farmacologica praticata in occasione del secondo accesso era l'unica possibile e che la sua più precoce esecuzione, proprio alla luce del rapidissimo evolversi della situazione, difficilmente avrebbe scongiurato la prosecuzione del travaglio e la sua conclusione nel parto prematuro.
Tanto vale a confermare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori e a giustificare il rigetto dell'appello.
2.3. Le spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del dm n. 5 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di media complessità.
Restano altresì a carico degli appellanti le spese di consulenza liquidate come da decreto in atti.
Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 663/2021 resa dal Tribunale di Controparte_4
Catanzaro e pubblicata in data 3.05.2021, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 12.156 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
8 Così deciso da remoto il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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