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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata Parte_1
e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Pasquale Napolitano presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli Via G. Rossini 22
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 nel giudizio di primo grado dall'Avv. P. Mascolo con studio in Gragnano Via
Castellammare 147, ove è elett.te dom.to,
APPELLATO contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
(in seguito ha impugnato la sentenza Parte_1 CP_2 pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano 108/2023 pubblicata il 21/01/2023, non notificata, all'esito del giudizio recante n. 1819/2021 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/21 reso in favore di Controparte_1 contro la medesima per la consegna dell'estratto di ruolo. CP_2
In primo grado l' opponendosi al decreto ingiuntivo, ne chiedeva la revoca, CP_2 eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in materia di accesso agli atti nei confronti di enti pubblici.
Si costituiva , assumendo la cessata materia del contendere Controparte_1 avendo nelle more della opposizione, adempiuto alla consegna del ruolo. CP_2
1 Con la sentenza n. 108/23 il Giudice di Pace di Gragnano rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alle spese di quel grado.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello, Parte_1 chiedendone la riforma, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la competenza per l'accesso agli atti nei confronti di enti pubblici, quale è
l' al giudice amministrativo e la condanna al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito con conseguente contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, alla udienza cartolare del 10 aprile 2025 il giudizio
è stato deciso ex art. 281 sexies cpc entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente si osserva che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
La vicenda in esame, infatti, traeva la sua origine dall' inevasa richiesta di consegna dell' estratto di ruolo, presentata da all' Controparte_1 Parte_1
, al fine di verificare la pendenza di cartelle esattoriali a suo carico, così da
[...] avviare eventuali procedure per eliminare pretesi carichi fiscali e/o amministrativi, dei quali ignorava l'esistenza. Sul punto, è noto che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, consistente in un elaborato informatico formato dall'esattore, riportante l'elenco delle cartelle e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che non contiene, tuttavia, alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con conseguente sua non impugnabilità per mancanza di interesse.
E', dunque, la sola cartella esattoriale ad assumere rilevanza rispetto ad un'eventuale tutela degli interessi dell'istante, dovendosi essa considerare quale documento
2 amministrativo, accessibile ai sensi dell'art. 22, l. 241/1990, che presuppone la conclusione del procedimento tributario e/o di accertamento di una violazione amministrativa punita con relativa sanzione, laddove l'estratto di ruolo è un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell'esecuzione esattoriale, essendo caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto del ruolo in ordine a posizioni individuali. L'estratto di ruolo, quindi, è un mero strumento di conoscenza, a fronte della cartella esattoriale da considerarsi quale atto fondamentale del procedimento di esecuzione esattoriale, da notificarsi al contribuente e da conservare, in copia, a cura del concessionario. Corollario di tale ricostruzione è che, ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l'estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II. 14.11.2022 n.
14920). In materia di accesso, pertanto, la cartella esattoriale costituisce il presupposto della procedura esecutiva, per cui la richiesta di accesso alla cartella deve reputarsi strumentale alla tutela dei diritti del contribuente, con conseguente obbligo, in capo al concessionario, di suo rilascio in copia al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. (T.A.R. Puglia, sez
III, 5.11.2015 n. 1440). Nè può revocarsi in dubbio che le cartelle esattoriali abbiano valenza amministrativa, in quanto poste in essere nell'ambito di procedimenti amministrativi-esecutivi, espressione di prerogative pubblicistiche e adottati da organi amministrativi, quali i attributari di specifiche finalità di cura CP_3 dell'interesse pubblico e non operanti in posizione di neutralità, sicchè le stesse non possono ritenersi in alcun modo sottratte all'accesso amministrativo. (
[...]
sez. VI, 14.1.2016 n. 171). Il privato, infatti, ha diritto di accesso alle cartelle CP_4 esattoriali che lo riguardano, dovendo essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.6.2018 n. 3847).
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato e tenendo ben presenti i principi, normativi e giurisprudenziali, così come già fatti propri da questo Tribunale (sent. n. 879/2024), non può che derivarne la fondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione, in capo al giudice ordinario, sollevata dall'odierna appellante sin dal giudizio di primo grado. Si
è così affermato in giurisprudenza che “la giurisdizione in materia di accesso (art. 116
3 c.p.a. E artt. 24 ss. Della l. n. 241 del 1990) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione ma, al contrario, presuppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell'actio ad exibendum”
(T.A.R. Lazio, sez. II, 27.8.2019 n. 10620). E ancora “in materia di diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.” (Cass. sez. un. 20.4.2018 n. 9912; conf. cass. civ.
Sez. un. 28.5.1998 n. 5292).
Per quanto innanzi esposto l'appello va accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n. 63/2021 opposto per difetto di giurisdizione del GO.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, e la sussistenza di orientamenti contrari, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 108/23 relativa al giudizio recante n. 1819/2021 R.G. pubblicata il
21/01/2023 dal Giudice di Pace di Gragnano, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie la proposta opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 63/2021 del Giudice di Pace di Gragnano per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice amministrativo;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso l'11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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