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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1328/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4372/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - AT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014806603000 ALTRI TRIBUTI
- sull'appello n. 217/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - AT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014806603000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014806603000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2402/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso reclamo ( ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 ), inserito per il deposito nel sistema telematico del
P.T.T. in data 29.12.2022 e notificato a mezzo PEC consegnata nelle caselle di destinazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Email_5), dell'Agenzia delle Entrate di AT (Email_2 ) e del Comune di AT (Email_6 ), vengono impugnati l'avviso di intimazione n. 293.2022.90.148066.03 con un recupero di € 197.353,91, derivato da
27 cartelle di pagamento e 6 avvisi di addebito, contestato unitamente alle seguenti sette cartelle di pagamento: n. 29320110071852911 per tassa smaltimento rifiuti anno 2010, per € 465,41, mai notificata;
n. 29320110078102006 per lrap Sanzioni, lrap Interessi, Ritenuta alla fonte reddito da lavoro autonomo arti e professioni ritenute IRPEF sanzioni e interessi anno 2008 per € 5.451,68 mai notificata;
n.
29320120021580023 per IRES sanzioni e interessi, IVA, IVA sanzioni e interessi anno 2008 mai notificata per € 25.777 ,84; n. 293201200759333.64 per ritenute alla fonte su prowigioni, IRPEF sanzioni e interessi anno 2009 per € 2.474,98 mai notificata;
n. 29320130018763015 per IRAP interessi e sanzioni, IVAinteressi
e sanzioni anno 2009 per € 39.669,62; n. 29320140025643778 per tasse automobilistiche, interessi e sanzioni anno 2008 per € 396,34; n. 29320150034462282 per tasse automobilistiche, interessi e sanzioni anno 2009 per € 363,31.
La Resistente_1 S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'aw. Nominativo_1, premette di avere ricevuto l'atto impugnato in data 18.10.2022.
Lamenta:
a. la nullità dell'avviso di intimazione per sua tardiva notificazione;
b. la prescrizione, triennale per la tassa auto nonché quinquennale per la TARSU nonché per gli interessi e le sanzioni applicati ai recuperi impositivi, maturata successivamente alla presunta notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'impugnato avviso di intimazione;
c. la nullità dell'intimazione per prescrizione dei crediti portati nelle cartelle n. 29320110078102006, n.
29320120021580023, n. 29320130018763015 intervenuta successivamente alla presunta notifica di dette sottese cartelle in mancanza di notifica di alcuno atto interruttivo;
d. la nullità dell'intimazione per la mancata allegazione delle cartelle, mai notificate, e per omessa indicazione dei numeri di ruolo attinenti ai relativi recuperi che ne costituiscono il presupposto impositivo;
e. la violazione dell'art. 6, commi 1e 2, della legge 2012 del 2000.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di giudizio, atteso il gravissimo pregiudizio arrecato alla società ricorrente, e al pagamento del versato contributo unificato. Inoltre, chiede la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la trattazione della controversia in udienza pubblica.
In data 16.02.2023, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
In via preliminare rileva che gli adempimenti relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi, sono di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per cui l'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza.
Dalle interrogazioni delle partite di ruolo le relative cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato risultano notificate, come l'Agente della Riscossione avrà cura di documentare.
In conseguenza, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure, essendo spirato il termine di impugnazione previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
I recuperi portati nella cartella di pagamento n. 2932011007102006, i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, attengono alla liquidazione (ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello IRAP presentata per l'anno di imposta 2008 e della dichiarazione modello 770 semplificato presentata per l'anno di imposta 2008.
Stessa cosa dicasi in riferimento al recupero portato nella cartella n. 29320120021580023 che scaturisce dalla liquidazione (ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello U60 Unico Società di capitali presentata per l'anno di imposta 2008.
Anche il recupero portato nella cartella n. 29320120075933364 scaturisce dalla liquidazione (ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello 770 semplificato presentata per l'anno di imposta 2009.
Inoltre, I recuperi portati nella cartella di pagamento n. 29320130018763015 scaturiscono alla liquidazione
(ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello IRAP presentata per l'anno di imposta 2009.
In fine, in riferimento ai recuperi della tassa auto portati nella cartelle di pagamento n. 29320140025643778
e n. 29320150034462282 sono stati preceduti dalla notifica del processo verbale n. 2008051717 e del processo verbale n. 2009050749 e dalla notifica delle richiamate cartelle rispettivamente in data 15.09.2014
e in data 15.11.2017.
Sul rispetto dei termini di decadenza e prescrizione richiama la sospensione disposta in vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sulla lamentata omessa allegazione degli atti prodromici richiamati nell'impugnata intimazione, rileva che nessuna disposizione normativa ne pone l'obbligo.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 24.04.2023, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni sul merito dell'imposizione a fronte di atti già portati a conoscenza legale del ricorrente e non impugnati entro i termini previsti (art. 21, D.Lgs. 546/92).
In ordine alla sostenuta nullità delle cartelle per l'inesistenza della notifica, rileva che, così come disposto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Finanze del 28.06.99 successivamente integrato dal D.M.F.
11.09.2000, la relata va apposta sul frontespizio e non in calce al pari di qualsiasi altro atto diretto al contribuente e l'atto va consegnata in plico chiuso e sigillato. Inoltre, puntualizza che le attività di notificazione compiute dall'Ufficiale Giudiziario fanno piena prova fino a querela di falso.
In riferimento alla sostenuta decadenza e prescrizione dei termini previsti, osserva che il rispetto del termine decadenziale attiene esclusivamente all'attività dell'Ente impositore mentre il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario poiché riferito al titolo esecutivo e non al tributo o alla sanzione.
Nella fattispecie in esame, l'impugnato avviso di intimazione consegue al mancato pagamento del recupero impositivo, entro il termine di 60 gg. dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Rileva la propria mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle doglianze che attengono al merito della imposizione ed a quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna dei ruoli all'Agenzia dell'Entrate Riscossione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con nota depositata il 05.03.2024, si costituisce in giudizio il Comune di AT.
Preliminarmente evidenzia la questione dell'ammissibilità nel giudizio tributario per proposizione di un ricorso cumulativo. Relativamente alle procedure di riscossione della cartella impugnata, rinvia alla competenza dell'Agente di riscossione. Il Comune non può contro dedurre in ordine ad eventuali vizi direttamente ascrivibili alle procedure esitate dal Concessionario.
Pertanto, rimanda al Concessionario per la produzione di tutta la documentazione attestante la correttezza della procedura di notifica della cartella esattoriale o di qualsiasi altro atto che abbia portato a conoscenza del Contribuente dell'esistenza del debito tributario vantato dal Comune di AT.
Chiede di essere estromesso dal procedimento in trattazione per carenza di legittimazione passiva. Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto, con vittoria di spese. Nelle memorie depositata il 10.05.2024, parte ricorrente oltre a ribadire le doglianze poste in ricorso introduttivo, contesta la legittimità e la nullità delle notificazioni eseguite dal Concessionario.
Nello specifico in relazione alla singola relata depositata evidenzia quanto segue:
- dal 23.01.2012, in cui è stata notifica la cartella n. 29320110071852911, al 18.10.2022, in cui è stata notificata l'impugnata intimazione, è certamente spirato il termine decennale;
- dal 02.02.2012, in cui è stata notifica la cartella n. 29320110078102006, al 18.10.2022, in cui è stata notificata l'impugnata intimazione, è certamente spirato il termine decennale per le imposte così come è spirato il termine quinquennale per sanzioni ed interessi;
- dal 14.07.2013, in cui è stata notifica lacartella n. 2932012007593364, al 18.10.2022, in cui è stata notificata l'impugnata intimazione, è certamente spirato il termine quinquennale per sanzioni ed interessi;
- nullità della notifica della cartella n. 29320150034462282, avvenuta in data 15.07.2017, poiché la relata versata in atti non può essere riferita a detta cartella essendo stato il ruolo affidato dall'ADER in data
15.11.2017 nonché spirato il termine triennale essendo il recupero attinente a tassa auto '09;
- nullità della notifica della cartella n. 29320120021580023 poiché nell'avviso di ricevimento non viene indicata l'assenza del destinatario, non sono indicate le generalità della persona cui la cartella di pagamento sarebbe stata consegnata e la firma apposta alla ricezione risulta illeggibile. Per la stessa cartella lamenta la maturata decadenza e prescrizione del credito IRES ed IVA '08 essendo decorsi oltre dieci anni;
- mancata prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle nn. 29320130018763015 e
29320140025643778, con conseguente maturata decadenza e prescrizione dei crediti impostivi ( IRAP ed
IVA '09 Tassa auto '08 ) in esse portati.
Sostiene l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale alle sanzioni ed agli interessi, che costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, in assenza di sentenza passata in giudicato.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'udienza pubblica del 22.05.2024, Il difensore di parte ricorrente insiste sugli atti e sulle richieste in ricorso e nelle memorie. La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste sulle difese già formulate in atti ed evidenzia che la prescrizione dei tributi erariali e degli accessori è decennale.
Il difensore di parte ricorrente replica insistendo sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. La
Corte trattiene in decisione il ricorso.
Affermava la Corte adita: “Il ricorso risulta fondato in parte, per come di seguito specificato.
In ordine alla sostenuta prescrizione, triennale o quinquennale del credito intimato, maturata successivamente alla presunta notifica delle cartelle di pagamento poste afondamento dell'impugnato awiso di intimazione, si rileva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituendosi in giudizio, deposita relate di notifiche attinenti ai seguenti atti sottesi all'impugnato awiso di intimazione:
a. cartelle di pagamento n. 293.2011.00718529.11, con il recupero della TARSU anno 2010, risulta essere stata notificata in data 23.01.2012 presso la sede della società a mani dell'addetta al ritiro, signora Nominativo_2 ;
b. cartelle di pagamento n. 293.2011.00781020.06, con il recupero dell'lrap Sanzioni, lrap Interessi, Ritenuta alla fonte reddito da lavoro autonomo arti e professioni, ritenute IRPEF sanzioni e interessi anno 2008, risulta essere stata notificata in data 02.02.2012 presso la sede della società a mani dell'addetto al ritiro, signor
Nominativo_3;
c. cartelle di pagamento n. 293.2012.00215800.23, con il recupero dell'IRES sanzioni e interessi, dell'IVA,
IVA sanzioni e interessi anno 2008, risulta essere stata notificata in data 31.10.2012 presso la sede della società a mani dell'addetto al ritiro;
d. cartelle di pagamento n. 293.2012.00759333.64, con il recupero dell'IRPEF ritenuta alla fonte su prowigioni, dell' IRPEF sanzioni e interessi anno 2009, risulta essere stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.
p.c., in assenza e/o irreperibilità di altre persone previste dall'art. 139 del c.p.c., con deposito presso la casa comunale di AT ed invio della c.d. CAD con raccomandata n. 100001198525 consegnata in data
15.04.2013 al destinatario;
e. cartelle di pagamento n. 293.2015.00344622.82, con il recupero della tassa automobilistica, interessi e sanzioni anno 2009, risulta essere stata notificata con raccomandata A/R ( ordinaria - busta bianca) raccomandata n. 210006406691 in data 02.02.2012 presso la sede della società che all'esito della gita del
28.03.2016 risultava trasferita.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, deposita relata di notifica attinente all'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03 notificata a mezzo PEC mediante consegnata il 18.10.2022 nelle caselle di destinazione della ditta " Resistente_1 S.r.l. (Email_7).
Inoltre, versa in atti dettaglio delle partite iscritte a ruolo è trasfuse nelle seguenti cartelle:
- n. 293.2011.00781020.06 (n. 2), ruolo n. 2011-250408 vistato in data 10.11.2011;
- n. 293.2012.00215800.23 (n. 3), ruolo n. 2012-250034 vistato in data 22.12.2011;
- n. 293.2012.00759333.64 (n. 4), ruolo n. 2012-550305 vistato in data 21.09.2012;
- n. 293.2013.00187630.15 (n. 5), ruolo n. 2013-250048 vistato in data 06.12.2012;
- n. 293.2014.00256437.78 (n. 6), ruolo n. 2014-303 vistato in data 06.03.2014;
- n. 293.2015.00344622.82 (n. 7), ruolo n. 2015-393 vistato in data 15.04.2015.
In riferimento alla documentazione versata in atti delle parti resistenti, la Corte rileva quanto segue. Il recupero TARSU anno 2010, deve essere dichiarato prescritto poiché, in assenza di ulteriori atti interruttivi, dalla data del 23.01.2012, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n.
293.2011.00718529.11, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, è certamente spirato l'ulteriore termine breve quinquennale previsto per le tasse e le imposte locali.
Il recupero dell'lrap Sanzioni, lrap Interessi, Ritenuta alla fonte reddito da lavoro autonomo arti e professioni, ritenute IRPEF sanzioni e interessi anno 2008, deve essere dichiarato tempestivo per le imposte poiché dalla data del 02.02.2012, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n.
293.2011.00781020.06, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, non è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero dell'IRES sanzioni e interessi, IVA, IVA sanzioni e interessi anno 2008, deve essere dichiarato tempestivo per le imposte poiché dalla data del 31.10.2012, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n. 293.2012.00215800.23, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, non è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero delle ritenute alla fonte su provvigioni, IRPEF sanzioni e interessi anno 2009, deve essere dichiarato tempestivo per le imposte poiché dalla data del 15.04.2013, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n. 293.2012.00759333.64, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, non è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero dell'IRAP interessi e sanzioni, IVA interessi e sanzioni anno 2009, deve essere dichiarato prescritto poiché non essendo stata fornita documentazione idonea a confermare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento 293.2013.00187630.15, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero delle tasse automobilistiche anni 2008 e 2009, deve essere dichiarato prescritto poiché non essendo stata fornita documentazione idonea a confermare l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento 293.2014.00256437. 78 e n. 293.2015.00344622.82 alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, è certamente spirato l'ulteriore termine breve triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge
60/86.
Relativamente alle somme richieste nelle cartelle, sottese all'impugnata intimazione di pagamento. a titolo di interessi e sanzioni la prescrizione deve considerarsi verificata.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: "In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1,
n.
4. e.e." (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
Inoltre, gli Ermellini hanno puntualizzato che "Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 e.e., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale". (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023).
Infatti, per quanto riguarda sanzioni ed interessi il relativo termine di prescrizione è quinquennale e nel caso in esame risulta spirato alla data della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Assorbite e superate le altre doglianze di parte ricorrente e le altre eccezioni di parte resistente.
Per quanto prima esposto, la Corte annulla l'intimazione di pagamento limitatamente ai recuperi impositivi portati nelle sottese cartelle di pagamento con finali 29.11, 30.15, 37.78 e 22.282 ed alle sanzioni e agli interessi contestati. Rigetta nel resto il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto del 12
Settembre 2024, iscritto al R.G.A. 4372/2024, deducendo i seguenti motivi.
1) Notifica delle cartelle relative all'avviso di intimazione e degli atti interruttivi
Per la cartella n. 29320110071852911 notificata il 23/01/2012 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi:
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320130018763015 notificata il 16/09/2013 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320140025643778 notificata il 15/09/2014 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 293.2015.0034462282 notificata il 15/11/2017 consegna a mani a soggetti autorizzati si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
2) Sulla rituale notifica dell'avviso di intimazione e delle relative cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione
Preliminarmente, và chiarito che l'Agenzia di Riscossione ha regolarmente notificato l'avviso di intimazione impugnato nonché tutte le cartelle connesse e la cartella di intimazione impugnata. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata. In primo luogo, va sottolineato che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del
7 febbraio 2017.
3) Legittimità della procedura di riscossione
4) Infondatezza dell'eccezione di nullità delle cartelle per l'inesistenza della notifica
5) Infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza
6) Mancanza di legittimazione passiva
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez. 3 e depositata il 14
Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 S.r.l. in liquidazione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti e mezzi di prova in appello, in virtù della nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 546/1992 (come modificato dal D.lgs.
220/2023, in vigore dal 04.01.2024), che vieta espressamente tali produzioni nella fase di gravame. Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sostiene solo in appello di aver notificato atti interruttivi e avvisi di intimazione relativi alle cartelle per cui il giudice di primo grado ha rilevato la prescrizione. In via subordinata per mero tuziorismo difensivo, si afferma che, anche qualora si volesse considerare la documentazione prodotta, la notifica di un'intimazione di pagamento non può mai far rivivere un credito già prescritto. Se l'intimazione viene notificata dopo la maturazione del termine prescrizionale, il contribuente non è tenuto ad alcun pagamento. Inoltre, l'avviso di intimazione è un atto successivo alla cartella di pagamento: se manca la prova della notifica della cartella prodromica, la notifica dell'avviso di intimazione
è nulla e non può produrre effetti interruttivi della prescrizione.
La cartella n. 29320110071852911: notificata il 23.01.2012, ma al momento della notifica dell'avviso di intimazione (10.02.2017) la prescrizione era già maturata (termine quinquennale per tributi locali).
La cartella n. 29320130018763015: manca la prova della notifica in primo grado, quindi la notifica di un atto successivo sarebbe nulla.
Le cartelle nn. 29320140025643778 e 29320150034462282: crediti per tasse automobilistiche soggette a prescrizione triennale;
non è stata fornita prova della notifica delle cartelle, quindi la notifica dell'atto successivo sarebbe nulla.
L'avviso di intimazione oggetto del giudizio riguardava più cartelle di pagamento. In primo grado, l'Agente della Riscossione ha fornito prova documentale della notifica o del deposito alla casa comunale solo per alcune cartelle. Per le cartelle n. 29320110078102006, n. 29320120021580023 e n. 2932012007593364, il recupero è stato dichiarato tempestivo perché la notifica era provata e non era maturata la prescrizione.
Per le cartelle oggetto dell'appello: La cartella n. 29320110071852911 (TARSU 2010): pur ritenuta notificata il 23.01.2012, il credito era già prescritto (quinquennale). La notifica dell'avviso di intimazione nel 2017 non ha effetto. La cartella n. 29320150034462282: la relata di notifica prodotta riporta una data (15.11.2012) incompatibile con la data di affidamento del ruolo (15.11.2017), quindi non può riferirsi a questa cartella. La cartella n. 29320140025643778: depositato solo un estratto di distinta di accettazione raccomandate, senza prova del deposito alla casa comunale. Per la cartella n. 29320130018763015 non risulta prodotta nessuna documentazione. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT con atto del 14 Gennaio 2025, iscritto al R.G.A. 217/2025, deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt 19 e 21 D.Lgs. 546-1992;
2) Violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973;
3) Errata valutazione della sussistenza della prescrizione dell'azione di riscossione, relativamente ad interessi e sanzioni, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
4) Errato annullamento dell'avviso di intimazione, impugnato parzialmente.
Le cartelle di pagamento – atti prodromici dell'impugnato avviso di intimazione – inerenti i ruoli tasse automobilistiche, precisamente le cartelle di pagamento nn. 29320140025643778 e 29320150034462282 sono annullati ai sensi dell'art.1 comma 222 L.197-2022. Il presente atto di appello parziale riguarda, pertanto, soltanto la cartella di pagamento n. 29320130018763015, il cui ammontare complessivo è pari ad Euro
54.560,66. A riguardo, l'Ufficio ribadisce, come già evidenziato nelle depositate controdeduzioni di primo grado, che l'oggetto del presente giudizio è unicamente l'azione dell'Agente della Riscossione. L'Appellante evidenzia che risulta prodotta in atti la raccomandata AR-distinta con la quale la richiamata cartella di pagamento è stata notificata alla società ricorrente, come emerge dall'elenco estratto dal PTT- giudizio I grado, inerente la documentazione allegata alle difese di ADER SPA. Ugualmente risultano in atti i solleciti, anche tramite notifica mediante deposito presso Camera di commercio. Inoltre, rispetto ai termini di prescrizione, l'Ufficio, per quanto la Giurisprudenza di legittimità non sia del tutto univoca sull'aspetto della prescrizione delle somme iscritte a ruolo, a titolo di sanzioni ed interessi, l'Ufficio richiama le pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto come, nell'ipotesi di un debito erariale accertato e definitivo, l'unico termine da considerare valido, per tutte le somme iscritte a ruolo, è quello decennale previsto dall'art. 2946
c.c.; né può considerarsi valido l'indirizzo giurisprudenziale che considera le sanzioni e gli interessi come
“voci autonome” alle quali potrebbe applicarsi l'art. 2948 c.c., atteso che tale indirizzo renderebbe “più conveniente” per il contribuente non impugnare la cartella di pagamento, ed attendere che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, che opera nel rispetto e nel principio del termine decennale sancito dal codice civile
(art. 2946 c.c.), notifichi gli atti di esecuzione alla fine del quinto anno dalla notifica delle varie cartelle di pagamento divenute definitive.
Pertanto, anche alla luce del riesame della questione, in virtù del principio devolutivo dell'atto di appello,
l'Appellante ritiene che Codesta Corte di Giustizia Tributaria adita potrà riesaminare la documentazione prodotta in atti e, ove lo dovesse considerare essenziale, ai sensi del novellato art. 58 D.Lgs. 546- 1992, potrà richiede e consentire la produzione della – eventuale – documentazione probatoria, nella sua completezza, attestante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 29320130018763015 e la conseguente definitività del ruolo.
Ugualmente, alla luce dei dati e dei documenti prodotti, nessuna prescrizione è da considerarsi formata, atteso che la detta cartella di pagamento risulta notificata nel 2013, oltre atti interruttivi prodotti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per gli atti prodromici, cartelle di pagamento nn.
29320140025643778 e 29320150034462282, in quanto ruoli stralcio, ai sensi dell'art.1, comma 222,
L.197-2022 e che venga parzialmente riformata la sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di AT sez. 3 e depositata il 14 Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Preliminarmente, và chiarito che l'Agenzia di Riscossione ha regolarmente notificato l'avviso di intimazione impugnato nonché tutte le cartelle connesse e la cartella di intimazione impugnata. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata.
Per la cartella n. 29320110071852911 notificata il 23/01/2012 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi:
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320130018763015 notificata il 16/09/2013 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320140025643778 notificata il 15/09/2014 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 293.2015.0034462282 notificata il 15/11/2017 consegna a mani a soggetti autorizzati si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT, con vittoria di spese e compensi.
La società Resistente_1 S.r.l. in liquidazone, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
I due appelli risultano proposti avverso la medesima sentenza e investono il medesimo atto impugnato
(avviso di intimazione) e le connesse cartelle prodromiche. Ne consegue l'opportunità di assicurare: uniformità di giudicato;
economia processuale;
coerenza della decisione su questioni tra loro inscindibilmente collegate.
Sussistendo i presupposti, il Collegio dispone la riunione dei giudizi iscritti ai numeri RGA 4372/2024 e RGA
217/2025, con trattazione unitaria e decisione con unica sentenza.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene gli appelli fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Il Collegio rileva preliminarmente che i procedimenti iscritti ai nn. R.G.A.4372/2024 e R. G. A.217/2025 risultano proposti avverso la medesima sentenza di primo grado (n. 4838/2024, depositata il 14.06.2024) e investono il medesimo complesso di questioni, afferenti all'avviso di intimazione n.29320229014806603000
e agli atti presupposti (cartelle/ruoli) connessi. Ne discende, per ragioni di: economia processuale, unitarietà del decidere, prevenzione di contrasto di giudicati, la necessità/opportunità della trattazione congiunta (e, ove occorra, della riunione formale) dei giudizi. Quanto al perimetro devolutivo, il Collegio osserva che l'impugnazione investe i capi della sentenza di primo grado concernenti, in sintesi: la ritenuta mancanza di prova della notifica di talune cartelle prodromiche (e la conseguente caducazione, in parte qua, dell'intimazione); l'affermata prescrizione dei crediti portati dalle cartelle/intimazione, anche in relazione agli effetti di atti successivi (intimazioni/solleciti) dedotti quali interruttivi;
la conseguente illegittimità derivata dell'avviso di intimazione.
L'avviso di intimazione costituisce atto tipico della riscossione coattiva, strumentale alla prosecuzione dell'azione esecutiva, che presuppone: la preesistenza di uno o più titoli (ruolo/cartella) riferibili alla pretesa;
la rituale notificazione della cartella di pagamento (o, comunque, la conoscibilità legale dell'atto presupposto);
l'assenza di cause estintive sopravvenute (tra cui la prescrizione, ove maturata e ritualmente eccepita).
Pertanto, la legittimità dell'intimazione dipende dall'esito delle verifiche su: notifica degli atti prodromici;
decorso del termine prescrizionale, tenendo conto di eventuali atti interruttivi e, se allegati e rilevanti, di periodi di sospensione.
Oggetto centrale del gravame è la valutazione compiuta dal primo giudice circa la non sufficienza (o mancata) documentazione attestante la notifica di alcune cartelle. Il Collegio osserva quanto segue: In diritto, la prova della notifica degli atti presupposti (cartelle) può essere fornita mediante la relata, l'avviso di ricevimento, gli esiti delle notificazioni telematiche, nonché mediante la documentazione amministrativa di riscontro, nei limiti in cui sia idonea a dimostrare: la riferibilità dell'atto al destinatario;
la data di perfezionamento della notifica;
le modalità utilizzate (posta, messo, PEC, deposito, ecc. ), secondo la disciplina applicabile. In fatto, dagli atti di appello e dalla documentazione richiamata dagli appellanti emerge una ricostruzione più completa della sequenza notificatoria rispetto a quella valorizzata in primo grado. In particolare, gli appellanti deducono l'esistenza di: evidenze documentali (es. raccomandata A/R – distinta, attestazioni di notificazione, esiti di deposito, ecc. ) idonee a dimostrare che le cartelle ritenute “non notificate” dal primo giudice risultavano invece ritualmente portate a conoscenza del contribuente secondo le modalità legali. Il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, laddove fonda l'annullamento su una carenza probatoria assoluta, non sia più sostenibile una volta effettuato il riesame degli atti e delle allegazioni complessive, dovendosi privilegiare un accertamento sostanziale in ordine alla conoscibilità legale dell'atto prodromico. Ne consegue che il capo della sentenza di primo grado che ha annullato gli atti (e, per derivazione, l'intimazione) per asserita mancanza di prova della notifica non può essere confermato nei termini in cui è stato deciso.
In relazione all'eccezione di prescrizione, il Collegio evidenzia che l'accertamento deve svilupparsi lungo un percorso logico obbligato: Individuazione del dies a quo, correlato alla notificazione della cartella o al diverso momento legalmente rilevante di consolidamento della pretesa;
Individuazione del termine prescrizionale applicabile al credito azionato (anche in relazione a natura del credito: imposta, sanzione, interessi;
questione che, nel fascicolo, è oggetto di contrapposte prospettazioni); Verifica dell'esistenza di atti interruttivi validamente notificati prima della maturazione del termine;
Eventuale computo delle sospensioni normativamente previste, se ritualmente dedotte e rilevanti. Ciò posto, dagli atti di appello risulta che gli appellanti hanno dedotto e documentato una serie di atti successivi (intimazioni/solleciti, anche via
PEC o con modalità equipollenti) che, ove ritualmente notificati, sono astrattamente idonei a interrompere la prescrizione. Il Collegio ritiene che: la declaratoria di prescrizione resa in primo grado non abbia considerato in modo adeguato la sequenza degli atti e la loro idoneità interruttiva, come allegata e documentata dagli appellanti;
in presenza di atti interruttivi ritualmente portati a conoscenza del debitore (ovvero legalmente conoscibili), non risulta maturato il termine prescrizionale nei termini ritenuti dal primo giudice, con conseguente insussistenza della causa estintiva. Conseguentemente, le doglianze degli appellanti sul punto devono essere accolte, con riforma della sentenza impugnata.
Una volta ritenute: la ritualità/prova della notificazione degli atti presupposti (nei termini oggetto di gravame),
e la non maturazione della prescrizione per effetto degli atti interruttivi, viene meno il presupposto logico- giuridico dell'annullamento dell'avviso di intimazione per vizi derivati. L'avviso di intimazione deve pertanto essere ritenuto legittimo ed efficace nei limiti in cui è stato devoluto e scrutinato in appello, con conseguente accoglimento dei gravami e riforma della sentenza impugnata nei capi interessati.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli appelli devono essere accolti e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della controversia, della pluralità di posizioni e della necessità di coordinamento tra i giudizi riuniti, per disporre la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di AT n. 6, dispone la riunione dei procedimenti RG n. 4372/2024 e RG n. 217/2025 in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente ai sensi dell'art.274 c. p. c.; In accoglimento degli appelli proposti dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di AT e dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Così deciso in AT, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4372/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - AT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014806603000 ALTRI TRIBUTI
- sull'appello n. 217/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - AT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014806603000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014806603000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2402/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso reclamo ( ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 ), inserito per il deposito nel sistema telematico del
P.T.T. in data 29.12.2022 e notificato a mezzo PEC consegnata nelle caselle di destinazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Email_5), dell'Agenzia delle Entrate di AT (Email_2 ) e del Comune di AT (Email_6 ), vengono impugnati l'avviso di intimazione n. 293.2022.90.148066.03 con un recupero di € 197.353,91, derivato da
27 cartelle di pagamento e 6 avvisi di addebito, contestato unitamente alle seguenti sette cartelle di pagamento: n. 29320110071852911 per tassa smaltimento rifiuti anno 2010, per € 465,41, mai notificata;
n. 29320110078102006 per lrap Sanzioni, lrap Interessi, Ritenuta alla fonte reddito da lavoro autonomo arti e professioni ritenute IRPEF sanzioni e interessi anno 2008 per € 5.451,68 mai notificata;
n.
29320120021580023 per IRES sanzioni e interessi, IVA, IVA sanzioni e interessi anno 2008 mai notificata per € 25.777 ,84; n. 293201200759333.64 per ritenute alla fonte su prowigioni, IRPEF sanzioni e interessi anno 2009 per € 2.474,98 mai notificata;
n. 29320130018763015 per IRAP interessi e sanzioni, IVAinteressi
e sanzioni anno 2009 per € 39.669,62; n. 29320140025643778 per tasse automobilistiche, interessi e sanzioni anno 2008 per € 396,34; n. 29320150034462282 per tasse automobilistiche, interessi e sanzioni anno 2009 per € 363,31.
La Resistente_1 S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'aw. Nominativo_1, premette di avere ricevuto l'atto impugnato in data 18.10.2022.
Lamenta:
a. la nullità dell'avviso di intimazione per sua tardiva notificazione;
b. la prescrizione, triennale per la tassa auto nonché quinquennale per la TARSU nonché per gli interessi e le sanzioni applicati ai recuperi impositivi, maturata successivamente alla presunta notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'impugnato avviso di intimazione;
c. la nullità dell'intimazione per prescrizione dei crediti portati nelle cartelle n. 29320110078102006, n.
29320120021580023, n. 29320130018763015 intervenuta successivamente alla presunta notifica di dette sottese cartelle in mancanza di notifica di alcuno atto interruttivo;
d. la nullità dell'intimazione per la mancata allegazione delle cartelle, mai notificate, e per omessa indicazione dei numeri di ruolo attinenti ai relativi recuperi che ne costituiscono il presupposto impositivo;
e. la violazione dell'art. 6, commi 1e 2, della legge 2012 del 2000.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di giudizio, atteso il gravissimo pregiudizio arrecato alla società ricorrente, e al pagamento del versato contributo unificato. Inoltre, chiede la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la trattazione della controversia in udienza pubblica.
In data 16.02.2023, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
In via preliminare rileva che gli adempimenti relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi, sono di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per cui l'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza.
Dalle interrogazioni delle partite di ruolo le relative cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato risultano notificate, come l'Agente della Riscossione avrà cura di documentare.
In conseguenza, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure, essendo spirato il termine di impugnazione previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
I recuperi portati nella cartella di pagamento n. 2932011007102006, i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, attengono alla liquidazione (ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello IRAP presentata per l'anno di imposta 2008 e della dichiarazione modello 770 semplificato presentata per l'anno di imposta 2008.
Stessa cosa dicasi in riferimento al recupero portato nella cartella n. 29320120021580023 che scaturisce dalla liquidazione (ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello U60 Unico Società di capitali presentata per l'anno di imposta 2008.
Anche il recupero portato nella cartella n. 29320120075933364 scaturisce dalla liquidazione (ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello 770 semplificato presentata per l'anno di imposta 2009.
Inoltre, I recuperi portati nella cartella di pagamento n. 29320130018763015 scaturiscono alla liquidazione
(ex art. 36 bis del DPR n. 600/73) della dichiarazione modello IRAP presentata per l'anno di imposta 2009.
In fine, in riferimento ai recuperi della tassa auto portati nella cartelle di pagamento n. 29320140025643778
e n. 29320150034462282 sono stati preceduti dalla notifica del processo verbale n. 2008051717 e del processo verbale n. 2009050749 e dalla notifica delle richiamate cartelle rispettivamente in data 15.09.2014
e in data 15.11.2017.
Sul rispetto dei termini di decadenza e prescrizione richiama la sospensione disposta in vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sulla lamentata omessa allegazione degli atti prodromici richiamati nell'impugnata intimazione, rileva che nessuna disposizione normativa ne pone l'obbligo.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 24.04.2023, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni sul merito dell'imposizione a fronte di atti già portati a conoscenza legale del ricorrente e non impugnati entro i termini previsti (art. 21, D.Lgs. 546/92).
In ordine alla sostenuta nullità delle cartelle per l'inesistenza della notifica, rileva che, così come disposto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Finanze del 28.06.99 successivamente integrato dal D.M.F.
11.09.2000, la relata va apposta sul frontespizio e non in calce al pari di qualsiasi altro atto diretto al contribuente e l'atto va consegnata in plico chiuso e sigillato. Inoltre, puntualizza che le attività di notificazione compiute dall'Ufficiale Giudiziario fanno piena prova fino a querela di falso.
In riferimento alla sostenuta decadenza e prescrizione dei termini previsti, osserva che il rispetto del termine decadenziale attiene esclusivamente all'attività dell'Ente impositore mentre il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario poiché riferito al titolo esecutivo e non al tributo o alla sanzione.
Nella fattispecie in esame, l'impugnato avviso di intimazione consegue al mancato pagamento del recupero impositivo, entro il termine di 60 gg. dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Rileva la propria mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle doglianze che attengono al merito della imposizione ed a quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna dei ruoli all'Agenzia dell'Entrate Riscossione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con nota depositata il 05.03.2024, si costituisce in giudizio il Comune di AT.
Preliminarmente evidenzia la questione dell'ammissibilità nel giudizio tributario per proposizione di un ricorso cumulativo. Relativamente alle procedure di riscossione della cartella impugnata, rinvia alla competenza dell'Agente di riscossione. Il Comune non può contro dedurre in ordine ad eventuali vizi direttamente ascrivibili alle procedure esitate dal Concessionario.
Pertanto, rimanda al Concessionario per la produzione di tutta la documentazione attestante la correttezza della procedura di notifica della cartella esattoriale o di qualsiasi altro atto che abbia portato a conoscenza del Contribuente dell'esistenza del debito tributario vantato dal Comune di AT.
Chiede di essere estromesso dal procedimento in trattazione per carenza di legittimazione passiva. Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto, con vittoria di spese. Nelle memorie depositata il 10.05.2024, parte ricorrente oltre a ribadire le doglianze poste in ricorso introduttivo, contesta la legittimità e la nullità delle notificazioni eseguite dal Concessionario.
Nello specifico in relazione alla singola relata depositata evidenzia quanto segue:
- dal 23.01.2012, in cui è stata notifica la cartella n. 29320110071852911, al 18.10.2022, in cui è stata notificata l'impugnata intimazione, è certamente spirato il termine decennale;
- dal 02.02.2012, in cui è stata notifica la cartella n. 29320110078102006, al 18.10.2022, in cui è stata notificata l'impugnata intimazione, è certamente spirato il termine decennale per le imposte così come è spirato il termine quinquennale per sanzioni ed interessi;
- dal 14.07.2013, in cui è stata notifica lacartella n. 2932012007593364, al 18.10.2022, in cui è stata notificata l'impugnata intimazione, è certamente spirato il termine quinquennale per sanzioni ed interessi;
- nullità della notifica della cartella n. 29320150034462282, avvenuta in data 15.07.2017, poiché la relata versata in atti non può essere riferita a detta cartella essendo stato il ruolo affidato dall'ADER in data
15.11.2017 nonché spirato il termine triennale essendo il recupero attinente a tassa auto '09;
- nullità della notifica della cartella n. 29320120021580023 poiché nell'avviso di ricevimento non viene indicata l'assenza del destinatario, non sono indicate le generalità della persona cui la cartella di pagamento sarebbe stata consegnata e la firma apposta alla ricezione risulta illeggibile. Per la stessa cartella lamenta la maturata decadenza e prescrizione del credito IRES ed IVA '08 essendo decorsi oltre dieci anni;
- mancata prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle nn. 29320130018763015 e
29320140025643778, con conseguente maturata decadenza e prescrizione dei crediti impostivi ( IRAP ed
IVA '09 Tassa auto '08 ) in esse portati.
Sostiene l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale alle sanzioni ed agli interessi, che costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, in assenza di sentenza passata in giudicato.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'udienza pubblica del 22.05.2024, Il difensore di parte ricorrente insiste sugli atti e sulle richieste in ricorso e nelle memorie. La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste sulle difese già formulate in atti ed evidenzia che la prescrizione dei tributi erariali e degli accessori è decennale.
Il difensore di parte ricorrente replica insistendo sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. La
Corte trattiene in decisione il ricorso.
Affermava la Corte adita: “Il ricorso risulta fondato in parte, per come di seguito specificato.
In ordine alla sostenuta prescrizione, triennale o quinquennale del credito intimato, maturata successivamente alla presunta notifica delle cartelle di pagamento poste afondamento dell'impugnato awiso di intimazione, si rileva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituendosi in giudizio, deposita relate di notifiche attinenti ai seguenti atti sottesi all'impugnato awiso di intimazione:
a. cartelle di pagamento n. 293.2011.00718529.11, con il recupero della TARSU anno 2010, risulta essere stata notificata in data 23.01.2012 presso la sede della società a mani dell'addetta al ritiro, signora Nominativo_2 ;
b. cartelle di pagamento n. 293.2011.00781020.06, con il recupero dell'lrap Sanzioni, lrap Interessi, Ritenuta alla fonte reddito da lavoro autonomo arti e professioni, ritenute IRPEF sanzioni e interessi anno 2008, risulta essere stata notificata in data 02.02.2012 presso la sede della società a mani dell'addetto al ritiro, signor
Nominativo_3;
c. cartelle di pagamento n. 293.2012.00215800.23, con il recupero dell'IRES sanzioni e interessi, dell'IVA,
IVA sanzioni e interessi anno 2008, risulta essere stata notificata in data 31.10.2012 presso la sede della società a mani dell'addetto al ritiro;
d. cartelle di pagamento n. 293.2012.00759333.64, con il recupero dell'IRPEF ritenuta alla fonte su prowigioni, dell' IRPEF sanzioni e interessi anno 2009, risulta essere stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.
p.c., in assenza e/o irreperibilità di altre persone previste dall'art. 139 del c.p.c., con deposito presso la casa comunale di AT ed invio della c.d. CAD con raccomandata n. 100001198525 consegnata in data
15.04.2013 al destinatario;
e. cartelle di pagamento n. 293.2015.00344622.82, con il recupero della tassa automobilistica, interessi e sanzioni anno 2009, risulta essere stata notificata con raccomandata A/R ( ordinaria - busta bianca) raccomandata n. 210006406691 in data 02.02.2012 presso la sede della società che all'esito della gita del
28.03.2016 risultava trasferita.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, deposita relata di notifica attinente all'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03 notificata a mezzo PEC mediante consegnata il 18.10.2022 nelle caselle di destinazione della ditta " Resistente_1 S.r.l. (Email_7).
Inoltre, versa in atti dettaglio delle partite iscritte a ruolo è trasfuse nelle seguenti cartelle:
- n. 293.2011.00781020.06 (n. 2), ruolo n. 2011-250408 vistato in data 10.11.2011;
- n. 293.2012.00215800.23 (n. 3), ruolo n. 2012-250034 vistato in data 22.12.2011;
- n. 293.2012.00759333.64 (n. 4), ruolo n. 2012-550305 vistato in data 21.09.2012;
- n. 293.2013.00187630.15 (n. 5), ruolo n. 2013-250048 vistato in data 06.12.2012;
- n. 293.2014.00256437.78 (n. 6), ruolo n. 2014-303 vistato in data 06.03.2014;
- n. 293.2015.00344622.82 (n. 7), ruolo n. 2015-393 vistato in data 15.04.2015.
In riferimento alla documentazione versata in atti delle parti resistenti, la Corte rileva quanto segue. Il recupero TARSU anno 2010, deve essere dichiarato prescritto poiché, in assenza di ulteriori atti interruttivi, dalla data del 23.01.2012, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n.
293.2011.00718529.11, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, è certamente spirato l'ulteriore termine breve quinquennale previsto per le tasse e le imposte locali.
Il recupero dell'lrap Sanzioni, lrap Interessi, Ritenuta alla fonte reddito da lavoro autonomo arti e professioni, ritenute IRPEF sanzioni e interessi anno 2008, deve essere dichiarato tempestivo per le imposte poiché dalla data del 02.02.2012, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n.
293.2011.00781020.06, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, non è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero dell'IRES sanzioni e interessi, IVA, IVA sanzioni e interessi anno 2008, deve essere dichiarato tempestivo per le imposte poiché dalla data del 31.10.2012, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n. 293.2012.00215800.23, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, non è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero delle ritenute alla fonte su provvigioni, IRPEF sanzioni e interessi anno 2009, deve essere dichiarato tempestivo per le imposte poiché dalla data del 15.04.2013, in cui risulta essere stata notificata la relativa cartella di pagamento n. 293.2012.00759333.64, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, non è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero dell'IRAP interessi e sanzioni, IVA interessi e sanzioni anno 2009, deve essere dichiarato prescritto poiché non essendo stata fornita documentazione idonea a confermare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento 293.2013.00187630.15, alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, è certamente spirato l'ulteriore termine ordinario decennale previsto per le imposte erariali.
Il recupero delle tasse automobilistiche anni 2008 e 2009, deve essere dichiarato prescritto poiché non essendo stata fornita documentazione idonea a confermare l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento 293.2014.00256437. 78 e n. 293.2015.00344622.82 alla data del 18.10.2022, in cui risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293.2022.90.148066.03, è certamente spirato l'ulteriore termine breve triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge
60/86.
Relativamente alle somme richieste nelle cartelle, sottese all'impugnata intimazione di pagamento. a titolo di interessi e sanzioni la prescrizione deve considerarsi verificata.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: "In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1,
n.
4. e.e." (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
Inoltre, gli Ermellini hanno puntualizzato che "Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 e.e., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale". (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023).
Infatti, per quanto riguarda sanzioni ed interessi il relativo termine di prescrizione è quinquennale e nel caso in esame risulta spirato alla data della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Assorbite e superate le altre doglianze di parte ricorrente e le altre eccezioni di parte resistente.
Per quanto prima esposto, la Corte annulla l'intimazione di pagamento limitatamente ai recuperi impositivi portati nelle sottese cartelle di pagamento con finali 29.11, 30.15, 37.78 e 22.282 ed alle sanzioni e agli interessi contestati. Rigetta nel resto il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto del 12
Settembre 2024, iscritto al R.G.A. 4372/2024, deducendo i seguenti motivi.
1) Notifica delle cartelle relative all'avviso di intimazione e degli atti interruttivi
Per la cartella n. 29320110071852911 notificata il 23/01/2012 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi:
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320130018763015 notificata il 16/09/2013 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320140025643778 notificata il 15/09/2014 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 293.2015.0034462282 notificata il 15/11/2017 consegna a mani a soggetti autorizzati si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
2) Sulla rituale notifica dell'avviso di intimazione e delle relative cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione
Preliminarmente, và chiarito che l'Agenzia di Riscossione ha regolarmente notificato l'avviso di intimazione impugnato nonché tutte le cartelle connesse e la cartella di intimazione impugnata. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata. In primo luogo, va sottolineato che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del
7 febbraio 2017.
3) Legittimità della procedura di riscossione
4) Infondatezza dell'eccezione di nullità delle cartelle per l'inesistenza della notifica
5) Infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza
6) Mancanza di legittimazione passiva
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez. 3 e depositata il 14
Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 S.r.l. in liquidazione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti e mezzi di prova in appello, in virtù della nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 546/1992 (come modificato dal D.lgs.
220/2023, in vigore dal 04.01.2024), che vieta espressamente tali produzioni nella fase di gravame. Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sostiene solo in appello di aver notificato atti interruttivi e avvisi di intimazione relativi alle cartelle per cui il giudice di primo grado ha rilevato la prescrizione. In via subordinata per mero tuziorismo difensivo, si afferma che, anche qualora si volesse considerare la documentazione prodotta, la notifica di un'intimazione di pagamento non può mai far rivivere un credito già prescritto. Se l'intimazione viene notificata dopo la maturazione del termine prescrizionale, il contribuente non è tenuto ad alcun pagamento. Inoltre, l'avviso di intimazione è un atto successivo alla cartella di pagamento: se manca la prova della notifica della cartella prodromica, la notifica dell'avviso di intimazione
è nulla e non può produrre effetti interruttivi della prescrizione.
La cartella n. 29320110071852911: notificata il 23.01.2012, ma al momento della notifica dell'avviso di intimazione (10.02.2017) la prescrizione era già maturata (termine quinquennale per tributi locali).
La cartella n. 29320130018763015: manca la prova della notifica in primo grado, quindi la notifica di un atto successivo sarebbe nulla.
Le cartelle nn. 29320140025643778 e 29320150034462282: crediti per tasse automobilistiche soggette a prescrizione triennale;
non è stata fornita prova della notifica delle cartelle, quindi la notifica dell'atto successivo sarebbe nulla.
L'avviso di intimazione oggetto del giudizio riguardava più cartelle di pagamento. In primo grado, l'Agente della Riscossione ha fornito prova documentale della notifica o del deposito alla casa comunale solo per alcune cartelle. Per le cartelle n. 29320110078102006, n. 29320120021580023 e n. 2932012007593364, il recupero è stato dichiarato tempestivo perché la notifica era provata e non era maturata la prescrizione.
Per le cartelle oggetto dell'appello: La cartella n. 29320110071852911 (TARSU 2010): pur ritenuta notificata il 23.01.2012, il credito era già prescritto (quinquennale). La notifica dell'avviso di intimazione nel 2017 non ha effetto. La cartella n. 29320150034462282: la relata di notifica prodotta riporta una data (15.11.2012) incompatibile con la data di affidamento del ruolo (15.11.2017), quindi non può riferirsi a questa cartella. La cartella n. 29320140025643778: depositato solo un estratto di distinta di accettazione raccomandate, senza prova del deposito alla casa comunale. Per la cartella n. 29320130018763015 non risulta prodotta nessuna documentazione. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT con atto del 14 Gennaio 2025, iscritto al R.G.A. 217/2025, deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt 19 e 21 D.Lgs. 546-1992;
2) Violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973;
3) Errata valutazione della sussistenza della prescrizione dell'azione di riscossione, relativamente ad interessi e sanzioni, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
4) Errato annullamento dell'avviso di intimazione, impugnato parzialmente.
Le cartelle di pagamento – atti prodromici dell'impugnato avviso di intimazione – inerenti i ruoli tasse automobilistiche, precisamente le cartelle di pagamento nn. 29320140025643778 e 29320150034462282 sono annullati ai sensi dell'art.1 comma 222 L.197-2022. Il presente atto di appello parziale riguarda, pertanto, soltanto la cartella di pagamento n. 29320130018763015, il cui ammontare complessivo è pari ad Euro
54.560,66. A riguardo, l'Ufficio ribadisce, come già evidenziato nelle depositate controdeduzioni di primo grado, che l'oggetto del presente giudizio è unicamente l'azione dell'Agente della Riscossione. L'Appellante evidenzia che risulta prodotta in atti la raccomandata AR-distinta con la quale la richiamata cartella di pagamento è stata notificata alla società ricorrente, come emerge dall'elenco estratto dal PTT- giudizio I grado, inerente la documentazione allegata alle difese di ADER SPA. Ugualmente risultano in atti i solleciti, anche tramite notifica mediante deposito presso Camera di commercio. Inoltre, rispetto ai termini di prescrizione, l'Ufficio, per quanto la Giurisprudenza di legittimità non sia del tutto univoca sull'aspetto della prescrizione delle somme iscritte a ruolo, a titolo di sanzioni ed interessi, l'Ufficio richiama le pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto come, nell'ipotesi di un debito erariale accertato e definitivo, l'unico termine da considerare valido, per tutte le somme iscritte a ruolo, è quello decennale previsto dall'art. 2946
c.c.; né può considerarsi valido l'indirizzo giurisprudenziale che considera le sanzioni e gli interessi come
“voci autonome” alle quali potrebbe applicarsi l'art. 2948 c.c., atteso che tale indirizzo renderebbe “più conveniente” per il contribuente non impugnare la cartella di pagamento, ed attendere che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, che opera nel rispetto e nel principio del termine decennale sancito dal codice civile
(art. 2946 c.c.), notifichi gli atti di esecuzione alla fine del quinto anno dalla notifica delle varie cartelle di pagamento divenute definitive.
Pertanto, anche alla luce del riesame della questione, in virtù del principio devolutivo dell'atto di appello,
l'Appellante ritiene che Codesta Corte di Giustizia Tributaria adita potrà riesaminare la documentazione prodotta in atti e, ove lo dovesse considerare essenziale, ai sensi del novellato art. 58 D.Lgs. 546- 1992, potrà richiede e consentire la produzione della – eventuale – documentazione probatoria, nella sua completezza, attestante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 29320130018763015 e la conseguente definitività del ruolo.
Ugualmente, alla luce dei dati e dei documenti prodotti, nessuna prescrizione è da considerarsi formata, atteso che la detta cartella di pagamento risulta notificata nel 2013, oltre atti interruttivi prodotti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per gli atti prodromici, cartelle di pagamento nn.
29320140025643778 e 29320150034462282, in quanto ruoli stralcio, ai sensi dell'art.1, comma 222,
L.197-2022 e che venga parzialmente riformata la sentenza n. 4838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di AT sez. 3 e depositata il 14 Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Preliminarmente, và chiarito che l'Agenzia di Riscossione ha regolarmente notificato l'avviso di intimazione impugnato nonché tutte le cartelle connesse e la cartella di intimazione impugnata. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata.
Per la cartella n. 29320110071852911 notificata il 23/01/2012 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi:
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320130018763015 notificata il 16/09/2013 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 29320140025643778 notificata il 15/09/2014 si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 10/02/2017 Avviso di Intimazione n. 29320169028110763000 notificato a mezzo pec con esito deposito
CCIAA
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Per la cartella n. 293.2015.0034462282 notificata il 15/11/2017 consegna a mani a soggetti autorizzati si rappresenta che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi
- Il 15/01/2019 Avviso di Intimazione n. 29320189026625759000 notificato a mezzo pec
- Il 18/10/2022 Avviso di Intimazione n. 29320229014806603000 impugnato con ricorso
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT, con vittoria di spese e compensi.
La società Resistente_1 S.r.l. in liquidazone, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
I due appelli risultano proposti avverso la medesima sentenza e investono il medesimo atto impugnato
(avviso di intimazione) e le connesse cartelle prodromiche. Ne consegue l'opportunità di assicurare: uniformità di giudicato;
economia processuale;
coerenza della decisione su questioni tra loro inscindibilmente collegate.
Sussistendo i presupposti, il Collegio dispone la riunione dei giudizi iscritti ai numeri RGA 4372/2024 e RGA
217/2025, con trattazione unitaria e decisione con unica sentenza.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene gli appelli fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Il Collegio rileva preliminarmente che i procedimenti iscritti ai nn. R.G.A.4372/2024 e R. G. A.217/2025 risultano proposti avverso la medesima sentenza di primo grado (n. 4838/2024, depositata il 14.06.2024) e investono il medesimo complesso di questioni, afferenti all'avviso di intimazione n.29320229014806603000
e agli atti presupposti (cartelle/ruoli) connessi. Ne discende, per ragioni di: economia processuale, unitarietà del decidere, prevenzione di contrasto di giudicati, la necessità/opportunità della trattazione congiunta (e, ove occorra, della riunione formale) dei giudizi. Quanto al perimetro devolutivo, il Collegio osserva che l'impugnazione investe i capi della sentenza di primo grado concernenti, in sintesi: la ritenuta mancanza di prova della notifica di talune cartelle prodromiche (e la conseguente caducazione, in parte qua, dell'intimazione); l'affermata prescrizione dei crediti portati dalle cartelle/intimazione, anche in relazione agli effetti di atti successivi (intimazioni/solleciti) dedotti quali interruttivi;
la conseguente illegittimità derivata dell'avviso di intimazione.
L'avviso di intimazione costituisce atto tipico della riscossione coattiva, strumentale alla prosecuzione dell'azione esecutiva, che presuppone: la preesistenza di uno o più titoli (ruolo/cartella) riferibili alla pretesa;
la rituale notificazione della cartella di pagamento (o, comunque, la conoscibilità legale dell'atto presupposto);
l'assenza di cause estintive sopravvenute (tra cui la prescrizione, ove maturata e ritualmente eccepita).
Pertanto, la legittimità dell'intimazione dipende dall'esito delle verifiche su: notifica degli atti prodromici;
decorso del termine prescrizionale, tenendo conto di eventuali atti interruttivi e, se allegati e rilevanti, di periodi di sospensione.
Oggetto centrale del gravame è la valutazione compiuta dal primo giudice circa la non sufficienza (o mancata) documentazione attestante la notifica di alcune cartelle. Il Collegio osserva quanto segue: In diritto, la prova della notifica degli atti presupposti (cartelle) può essere fornita mediante la relata, l'avviso di ricevimento, gli esiti delle notificazioni telematiche, nonché mediante la documentazione amministrativa di riscontro, nei limiti in cui sia idonea a dimostrare: la riferibilità dell'atto al destinatario;
la data di perfezionamento della notifica;
le modalità utilizzate (posta, messo, PEC, deposito, ecc. ), secondo la disciplina applicabile. In fatto, dagli atti di appello e dalla documentazione richiamata dagli appellanti emerge una ricostruzione più completa della sequenza notificatoria rispetto a quella valorizzata in primo grado. In particolare, gli appellanti deducono l'esistenza di: evidenze documentali (es. raccomandata A/R – distinta, attestazioni di notificazione, esiti di deposito, ecc. ) idonee a dimostrare che le cartelle ritenute “non notificate” dal primo giudice risultavano invece ritualmente portate a conoscenza del contribuente secondo le modalità legali. Il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, laddove fonda l'annullamento su una carenza probatoria assoluta, non sia più sostenibile una volta effettuato il riesame degli atti e delle allegazioni complessive, dovendosi privilegiare un accertamento sostanziale in ordine alla conoscibilità legale dell'atto prodromico. Ne consegue che il capo della sentenza di primo grado che ha annullato gli atti (e, per derivazione, l'intimazione) per asserita mancanza di prova della notifica non può essere confermato nei termini in cui è stato deciso.
In relazione all'eccezione di prescrizione, il Collegio evidenzia che l'accertamento deve svilupparsi lungo un percorso logico obbligato: Individuazione del dies a quo, correlato alla notificazione della cartella o al diverso momento legalmente rilevante di consolidamento della pretesa;
Individuazione del termine prescrizionale applicabile al credito azionato (anche in relazione a natura del credito: imposta, sanzione, interessi;
questione che, nel fascicolo, è oggetto di contrapposte prospettazioni); Verifica dell'esistenza di atti interruttivi validamente notificati prima della maturazione del termine;
Eventuale computo delle sospensioni normativamente previste, se ritualmente dedotte e rilevanti. Ciò posto, dagli atti di appello risulta che gli appellanti hanno dedotto e documentato una serie di atti successivi (intimazioni/solleciti, anche via
PEC o con modalità equipollenti) che, ove ritualmente notificati, sono astrattamente idonei a interrompere la prescrizione. Il Collegio ritiene che: la declaratoria di prescrizione resa in primo grado non abbia considerato in modo adeguato la sequenza degli atti e la loro idoneità interruttiva, come allegata e documentata dagli appellanti;
in presenza di atti interruttivi ritualmente portati a conoscenza del debitore (ovvero legalmente conoscibili), non risulta maturato il termine prescrizionale nei termini ritenuti dal primo giudice, con conseguente insussistenza della causa estintiva. Conseguentemente, le doglianze degli appellanti sul punto devono essere accolte, con riforma della sentenza impugnata.
Una volta ritenute: la ritualità/prova della notificazione degli atti presupposti (nei termini oggetto di gravame),
e la non maturazione della prescrizione per effetto degli atti interruttivi, viene meno il presupposto logico- giuridico dell'annullamento dell'avviso di intimazione per vizi derivati. L'avviso di intimazione deve pertanto essere ritenuto legittimo ed efficace nei limiti in cui è stato devoluto e scrutinato in appello, con conseguente accoglimento dei gravami e riforma della sentenza impugnata nei capi interessati.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli appelli devono essere accolti e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della controversia, della pluralità di posizioni e della necessità di coordinamento tra i giudizi riuniti, per disporre la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di AT n. 6, dispone la riunione dei procedimenti RG n. 4372/2024 e RG n. 217/2025 in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente ai sensi dell'art.274 c. p. c.; In accoglimento degli appelli proposti dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di AT e dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Così deciso in AT, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)