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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 621/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli;
appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'avvocato Lorenzo Di Antonio;
appellato avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di mutuo e ripetizione di indebito oggettivo;
conclusioni: appellante: “in accoglimento del gravame spiegato da riformare la sentenza Parte_1
n. 266/2023, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 maggio 2023 nell'ambito del giudizio n. 146/2020 R.G., e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dal
1 signor nel corso del giudizio di primo grado, poiché infondate in fatto e in Parte_2
diritto; per l'effetto: (i) condannare il signor a corrispondere, in favore di Parte_2
il complessivo importo di Euro 18.237,68, ingiustamente ricevuto in Parte_1
pagamento, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
(ii) condannare l'avvocato
Lorenzo Di Antonio (n.q. di difensore distrattario del signor a corrispondere, in Pt_2
favore di il complessivo importo di Euro 7.003,77, ingiustamente ricevuto in Parte_1
pagamento per spese di lite, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del punto (ii), condannare il signor
a corrispondere, in favore di il complessivo importo di Euro Parte_2 Parte_1
25.241,45, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
in ogni caso, porre le spese relative alla CTU contabile espletata nel corso del primo grado di giudizio integralmente a carico del signor ”; Parte_2
appellato: “rigettare l'appello in quanto infondato ed inammissibile rilevando altresì decadenza per decorso termine ex art.325 c.p.c., per le motivazioni tutte indicate in narrativa e confermare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno;
con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta degli appellati e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dal presupposto della mancata indicazione del TAEG, ha disposto l'eterointegrazione del contratto di mutuo, ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 117 T.U.B., in relazione alla misura degli
2 interessi corrispettivi e moratori, sì da condannare la banca mutuante alla restituzione della somma di euro 18.237,68, ritenuta indebita, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali pagati dal mutuatario e quanto avrebbero dovuto corrispondere in ragione della necessità di applicare gli interessi sostitutivi.
Il motivo è fondato. mutuarario, e Cassa di Risparmio di Verona, Vincenza, Belluno e Ancona Parte_2
s.p.a., mutuante, tramite atto pubblico del 21.12.2000 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), ebbero a stipulare un contratto di mutuo fondiario per la somma complessiva di lire 150.000.000.
La fattispecie in esame, dunque, si sottrae per coordinate temporali ed oggetto alla disciplina delineata dalle norme di cui agli artt. 120 quinquies e ss. T.U.B (entrata in vigore in data successiva al 21.4.2016) e dalle norme di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B. (avente ad oggetto il contratto di credito al consumo, al cui ambito non possono essere ricondotti i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 né i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato né
i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Essa, diversamente, deve essere attratta al perimetro precettivo della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., sicché, in parte qua, il contenuto necessario del contratto si riduce alla sola indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero dei soli elementi da cui poter ricavare il TEG e il TAEG/ISC (che, giova sottolinearlo, non sono costi ma indici rappresentativi, in termini percentuali, di costi).
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto.
3 La disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 117 T.U.B. è implementata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003 (anch'essa, peraltro, entrata in vigore in epoca successiva alla stipulazione del mutuo), secondo cui la
Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Le norme, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale del contratto e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
Di contro, la disposizione regolamentare presidia le esigenze di della trasparenza e, dunque, si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
Si assiste, pertanto, ad un assetto normativo incentrato sulla consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura), la cui violazione è presidiata da tutela reale, e regole di comportamento, la cui violazione dà origine unicamente a ricadute sanzionatorie (in tal senso, Sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di
4 quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 459 del 14/02/2023)”.
Declinando tali considerazioni al caso si specie, va evidenziato che il contenuto del contratto di mutuo contempla ogni elemento del carico obbligatorio gravante sul mutuatario, indicando espressamente il tasso degli interessi corrispettivi e moratori (nonché il numero delle rate e l'entità e le modalità di composizione di esse, con allegazione del piano di ammortamento recante la sottoscrizione del mutuatario) ed il novero di tutte le spese correlate alla stipulazione ed esecuzione del contratto, così come ferito anche dal consulente tecnico d'ufficio (ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione di consulenza depositata in data 20.5.2021), che, al riguardo, si è premurato di specificare che “non si rilevano oneri non espressamente pattuiti”.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. e, dunque, difetta il presupposto indefettibile per operare l'eterointegrazione di cui al settimo comma.
II. La fondatezza del primo motivo conduce all'integrale riforma della sentenza impugnata e, dunque, al rigetto della pretesa restitutoria da indebito oggettivo.
III. L'esito dell'appello comporta l'accoglimento della domanda di ripetizione delle somme corrisposte da a e al difensore antistatario (in tal senso, tra Parte_1 Parte_2
tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25247 del 25/10/2017) in esecuzione della sentenza di primo grado.
La difesa appellante, infatti, ha depositato adeguata documentazione (le contabili dei bonifici bancari) relative ai pagamenti, ormai privi di giustificazione causale, eseguiti dalla banca.
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto emerge dalla documentazione depositata.
Altresì, “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenzaconfermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli statisoggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorgedirettamente in
5 conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "extunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porrela controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessilegali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda(così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 16559 del 05/08/2005)”.
IV. Come richiesto dalla difesa appellante (che, al riguardo, ha speso specifico motivo), la regolamentazione delle spese del primo grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi Controparte_1
studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_2
Del pari, la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza poiché non si ravvisano circostanze volte a sostenere una diversa collocazione.
La difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- condanna all'immediata restituzione, in favore di della Parte_2 Parte_1
somma di euro 18.527,75, oltre interessi al tasso legale dal 21.6.2023 al saldo;
- condanna l'Avv. Antonio Di Lorenzo all'immediata restituzione, in favore di Parte_1
della somma di euro 6.074,31, oltre interessi al tasso legale dal 19.6.2023 al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
del primo grado, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 7.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 621/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli;
appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'avvocato Lorenzo Di Antonio;
appellato avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di mutuo e ripetizione di indebito oggettivo;
conclusioni: appellante: “in accoglimento del gravame spiegato da riformare la sentenza Parte_1
n. 266/2023, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 maggio 2023 nell'ambito del giudizio n. 146/2020 R.G., e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dal
1 signor nel corso del giudizio di primo grado, poiché infondate in fatto e in Parte_2
diritto; per l'effetto: (i) condannare il signor a corrispondere, in favore di Parte_2
il complessivo importo di Euro 18.237,68, ingiustamente ricevuto in Parte_1
pagamento, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
(ii) condannare l'avvocato
Lorenzo Di Antonio (n.q. di difensore distrattario del signor a corrispondere, in Pt_2
favore di il complessivo importo di Euro 7.003,77, ingiustamente ricevuto in Parte_1
pagamento per spese di lite, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del punto (ii), condannare il signor
a corrispondere, in favore di il complessivo importo di Euro Parte_2 Parte_1
25.241,45, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
in ogni caso, porre le spese relative alla CTU contabile espletata nel corso del primo grado di giudizio integralmente a carico del signor ”; Parte_2
appellato: “rigettare l'appello in quanto infondato ed inammissibile rilevando altresì decadenza per decorso termine ex art.325 c.p.c., per le motivazioni tutte indicate in narrativa e confermare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno;
con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta degli appellati e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dal presupposto della mancata indicazione del TAEG, ha disposto l'eterointegrazione del contratto di mutuo, ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 117 T.U.B., in relazione alla misura degli
2 interessi corrispettivi e moratori, sì da condannare la banca mutuante alla restituzione della somma di euro 18.237,68, ritenuta indebita, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali pagati dal mutuatario e quanto avrebbero dovuto corrispondere in ragione della necessità di applicare gli interessi sostitutivi.
Il motivo è fondato. mutuarario, e Cassa di Risparmio di Verona, Vincenza, Belluno e Ancona Parte_2
s.p.a., mutuante, tramite atto pubblico del 21.12.2000 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), ebbero a stipulare un contratto di mutuo fondiario per la somma complessiva di lire 150.000.000.
La fattispecie in esame, dunque, si sottrae per coordinate temporali ed oggetto alla disciplina delineata dalle norme di cui agli artt. 120 quinquies e ss. T.U.B (entrata in vigore in data successiva al 21.4.2016) e dalle norme di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B. (avente ad oggetto il contratto di credito al consumo, al cui ambito non possono essere ricondotti i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 né i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato né
i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Essa, diversamente, deve essere attratta al perimetro precettivo della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., sicché, in parte qua, il contenuto necessario del contratto si riduce alla sola indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero dei soli elementi da cui poter ricavare il TEG e il TAEG/ISC (che, giova sottolinearlo, non sono costi ma indici rappresentativi, in termini percentuali, di costi).
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto.
3 La disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 117 T.U.B. è implementata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003 (anch'essa, peraltro, entrata in vigore in epoca successiva alla stipulazione del mutuo), secondo cui la
Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Le norme, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale del contratto e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
Di contro, la disposizione regolamentare presidia le esigenze di della trasparenza e, dunque, si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
Si assiste, pertanto, ad un assetto normativo incentrato sulla consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura), la cui violazione è presidiata da tutela reale, e regole di comportamento, la cui violazione dà origine unicamente a ricadute sanzionatorie (in tal senso, Sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di
4 quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 459 del 14/02/2023)”.
Declinando tali considerazioni al caso si specie, va evidenziato che il contenuto del contratto di mutuo contempla ogni elemento del carico obbligatorio gravante sul mutuatario, indicando espressamente il tasso degli interessi corrispettivi e moratori (nonché il numero delle rate e l'entità e le modalità di composizione di esse, con allegazione del piano di ammortamento recante la sottoscrizione del mutuatario) ed il novero di tutte le spese correlate alla stipulazione ed esecuzione del contratto, così come ferito anche dal consulente tecnico d'ufficio (ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione di consulenza depositata in data 20.5.2021), che, al riguardo, si è premurato di specificare che “non si rilevano oneri non espressamente pattuiti”.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. e, dunque, difetta il presupposto indefettibile per operare l'eterointegrazione di cui al settimo comma.
II. La fondatezza del primo motivo conduce all'integrale riforma della sentenza impugnata e, dunque, al rigetto della pretesa restitutoria da indebito oggettivo.
III. L'esito dell'appello comporta l'accoglimento della domanda di ripetizione delle somme corrisposte da a e al difensore antistatario (in tal senso, tra Parte_1 Parte_2
tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25247 del 25/10/2017) in esecuzione della sentenza di primo grado.
La difesa appellante, infatti, ha depositato adeguata documentazione (le contabili dei bonifici bancari) relative ai pagamenti, ormai privi di giustificazione causale, eseguiti dalla banca.
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto emerge dalla documentazione depositata.
Altresì, “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenzaconfermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli statisoggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorgedirettamente in
5 conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "extunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porrela controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessilegali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda(così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 16559 del 05/08/2005)”.
IV. Come richiesto dalla difesa appellante (che, al riguardo, ha speso specifico motivo), la regolamentazione delle spese del primo grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi Controparte_1
studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_2
Del pari, la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza poiché non si ravvisano circostanze volte a sostenere una diversa collocazione.
La difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- condanna all'immediata restituzione, in favore di della Parte_2 Parte_1
somma di euro 18.527,75, oltre interessi al tasso legale dal 21.6.2023 al saldo;
- condanna l'Avv. Antonio Di Lorenzo all'immediata restituzione, in favore di Parte_1
della somma di euro 6.074,31, oltre interessi al tasso legale dal 19.6.2023 al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
del primo grado, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 7.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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